Incarti n. 90.2012.6 90.2012.13

Lugano 21 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi:

a.

b.

30 gennaio 2012 del RI 1 patrocinato da: PR 1

8 marzo 2012 delle __________, __________, rappresentata da:, 6500 Bellinzona;

contro

la decisione 21 dicembre 2011 (n. 7150) del Consiglio di Stato che, dando seguito alla sentenza 14 marzo 2011 (n. 90.2008.74) di questo Tribunale, relativa alla risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5231) con cui il Governo ha approvato la revisione del piano regolatore di Muralto, conferma e motiva l'estensione del perimetro di rispetto del complesso della chiesa collegiata di san Vittore;

viste la risposta 30 marzo 2012 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità al ricorso sub a.;

viste le risposte:

30 marzo 2012 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

24 aprile 2012 del comune di Muralto;

al ricorso sub b.;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a. Nelle sedute 28 novembre 2005, 5 dicembre 2005 e 9 ottobre 2006 il consiglio comunale di Muralto ha adottato la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa, il comune aveva ripreso solo parzialmente il perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) relativo alla chiesa collegiata di san Vittore, bene culturale d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC) proposto dal Dipartimento del territorio in sede di esame preliminare.

Perimetro di rispetto adottato dal consiglio comunale di Muralto

b. Con risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5231) il Consiglio di Stato ha approvato il piano. In relazione al citato perimetro di rispetto, l'Esecutivo cantonale ha deciso di inserirlo non solo con l'estensione indicata a suo tempo dal Dipartimento, ma di ampliarlo notevolmente fino a comprendere grossomodo tutta l'area occupata dalle infrastrutture ferroviarie. Esso ha nel contempo approvato l'art. 32 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), modificandolo su alcuni punti. Per quanto qui interessa, l'art. 32 NAPR, nella versione approvata dal Governo, sancisce il principio dell'istituzione della protezione della chiesa collegiata di san Vittore (chiesa, campanile, ossario e sagrato; mapp. 297 e 428) e del relativo perimetro di rispetto. In particolare gli effetti del perimetro sono stati stabiliti come segue (art. 32 NAPR; ris. gov. citata, pag. 30 seg. e 40 seg.):

Effetti della protezione

4 Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

5 Entro i perimetri di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione dei beni. Ogni domanda di costruzione deve essere trasmessa per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.

6 Per il resto sono applicabili i disposti della LBC 1997.

Sempre nell'ambito della risoluzione 14 ottobre 2008, il Governo ha negato l'approvazione dell'art. 47 NAPR, che prevedeva la possibilità per la zona di proprietà delle __________ di allestire "un piano particolareggiato atto a valorizzare dal punto di vista urbanistico questo comparto, quale completazione delle zone circostanti ". Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che in assenza dell'obbligo di elaborare un piano particolareggiato la norma avesse un contenuto inconsistente, tale da non poter essere approvato. Impregiudicata la possibilità di modificare il piano regolatore ai fini, eventualmente, anche di un nuovo piano particolareggiato, il governo ha quindi mantenuto l'area quale "comparto __________ ", retto dalla legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101; ris. citata pag. 30).

c. Contro tale decisione, il 17 novembre 2008 il comune è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando la carenza di motivazione dell'estensione del perimetro oltre quanto adottato dal suo legislativo. La critica è stata condivisa da questa Corte che, con decisione 14 marzo 2011 (n. 90.2008.74), ha annullato su questo oggetto la risoluzione impugnata nella misura in cui estendeva il perimetro di rispetto della chiesa collegiata di san Vittore oltre quanto riportato nel piano dal comune e ha retrocesso gli atti al Consiglio di Stato, affinché fornisse una congrua motivazione e i criteri alla base della delimitazione del perimetro di rispetto (consid. 6.2.).

B. Dando seguito alla sentenza del Tribunale, con risoluzione 21 dicembre 2011 (n. 7150), il Consiglio di Stato ha confermato l'istituzione del perimetro di rispetto per la chiesa collegiata di San Vittore, nell'estensione già sancita in precedenza, che in particolare si spinge a sud-ovest sino a includere l'edificio della stazione e, più in generale, l'area di pertinenza della ferrovia, compresi i binari.

Perimetro di rispetto istituito con la risoluzione 21 dicembre 2011 (n. 7150)

C. a. Con ricorso 30 gennaio 2012, il comune di Muralto insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro l'estensione del perimetro di rispetto descritto in precedenza, chiedendo che venga ricondotto a quella da esso adottata. Secondo il ricorrente il Consiglio di Stato non avrebbe, nuovamente motivato sufficientemente la decisione. Il tracciato, prosegue l'insorgente, sarebbe contrario alla definizione di "adiacenze", stabilita dall'art. 22 cpv. 2 LBC. La misura, non sorretta da un interesse pubblico preponderante, sarebbe inoltre sproporzionata.

b. L'8 marzo 2012 anche le __________ insorgono davanti a questa Corte, contestando l'inserimento nel citato perimetro di rispetto del mapp. 269 di 28'436 mq, di loro proprietà, sul quale insistono, in particolare, la stazione (sub A), una serie di fabbricati di diversa natura (biglietteria, pensiline ecc.), il park&rail e le infrastrutture ferroviarie (22'585 mq, sub. o). Anche questa ricorrente ritiene insufficientemente motivata la risoluzione. Essa sostiene poi che il provvedimento sarebbe lesivo della garanzia della proprietà, siccome carente sotto il profilo dell'interesse pubblico e della proporzionalità.

D. La Divisione, agente per il Governo, resiste ai ricorsi. Il municipio, con la risposta, sostiene l'impugnativa delle __________.

E. Il 22 agosto 2012 una delegazione del Tribunale ha visitato i luoghi in contraddittorio. Sono state scattate alcune fotografie, acquisite agli atti. L'istruttoria è stata chiusa e le parti hanno rinunciato a formulare conclusioni.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1.). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 38 cpv. 4 lett. a, rispettivamente lett. c LALPT; art. 30 cpv. 2 lett. a, rispettivamente lett. c Lst). I ricorsi, tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT e 30 cpv. 1 Lst), sono ricevibili e possono essere esaminati sulla base degli atti, integrati con le risultanze del sopralluogo (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2. La materia del contendere è tuttora retta dalla LALPT, come stabilito dall'art. 107 Lst.

1.3. Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato ha omesso di riprendere formalmente nel dispositivo l'istituzione del perimetro di rispetto contestato, allegando tuttavia alla stessa una piantina col suo tracciato. Ora, la volontà del Governo di istituire la misura in questione emerge comunque sia con sufficiente chiarezza dalla lettura della risoluzione dedotta in lite. I ricorsi inoltrati contro il perimetro di rispetto in esame ne sono la miglior dimostrazione.

  1. 2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT, dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi
  • con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

  1. Preliminarmente dev'essere vagliata la pretesa violazione del diritto di essere sentiti, che secondo i ricorrenti risiederebbe nell'insufficiente motivazione del provvedimento. Data la sua valenza dirimente, se accolta, la censura renderebbe infatti superfluo l'esame del merito.

3.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.).

3.2. Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, il Consiglio di Stato ha sufficientemente motivato la sua decisione. Dalla risoluzione emergono con sufficiente chiarezza i motivi alla base dell'estensione del perimetro, prova ne sia che i ricorrenti hanno potuto contestare il provvedimento con ricorsi circostanziati. Inoltre, i motivi alla base della decisione impugnata sono stati compiutamente sviluppati in sede di risposta. Ora nel caso concreto il potere cognitivo di cui gode il Tribunale è pieno (supra, 2.2.), anche se esercitato con riserbo siccome - come si vedrà - la prima istanza gode di latitudine di giudizio nella concretizzazione di nozioni giuridiche indeterminate. Se mai violazione del diritto di essere sentiti vi è stata, essa può dunque ritenersi validamente sanata in questa sede. Sapere, invece, se le motivazioni addotte dal Governo sono pertinenti e sufficienti a giustificare la misura contestata, è questione di merito, che viene esaminata qui appresso.

Entrambi i ricorrenti sostengono che il perimetro di rispetto sarebbe privo del sufficiente interesse pubblico e sproporzionato, pertanto lesivo della garanzia della proprietà. Il comune rileva anzitutto l'eccentricità del perimetro, che si prolunga in modo marcato solo da un lato (est) per oltre 350 m, mentre sarebbe sufficiente un raggio di 100 m intorno al bene tutelato. Il perimetro tracciato non rientrerebbe nella definizione di "adiacenze" data dalla legge. Entrambi i ricorrenti rilevano, pertanto, che il provvedimento andrebbe oltre a quanto il Governo si sarebbe dato come obiettivo; inoltre non può essere dimenticato che il comparto deve rispondere a esigenze tecniche e funzionali d'ordine superiore. Essi rilevano da ultimo che è allo studio un piano particolareggiato denominato PP3 per la zona in questione, per il quale il Dipartimento del territorio ha reso l'esame preliminare 10 agosto 2010. Questo fisserebbe già i limiti plano-volumetrici degli interventi edilizi ammessi. Sarebbe in particolare prevista l'edificazione di un importante centro congressuale, che si porrebbe quale unico edificio a interloquire col bene protetto e dalla cui area di pertinenza sottrarrebbe tutta la porzione ovest del fondo. Il comune conferma dunque la validità del perimetro da esso tracciato, mentre le __________ sostengono che sarebbe sufficiente inserirvi unicamente la parte di area ferroviaria del mapp. 269 a sud della collegiata.

  1. 5.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

5.2. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).

5.3. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

  1. 6.1. La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto dalla LPT. L'art. 3 cpv. 2 LPT stabilisce che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. b) occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti, nonché (lett. d) conservare i siti naturali. I piani regolatori (art. 24 segg. LALPT, dal 1° gennaio 2012, art. 18 segg. Lst) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT). 6.2. A livello cantonale, oltre all'abrogato decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e all'istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT, il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).

6.3. Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la LBC, che ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Questa nuova legge, fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.

6.3.1. La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) come oggetti che possono essere trasferiti senza alternarne la sostanza. Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 4387 del 14 marzo 1995 concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, Commento agli art. 2-4 del progetto, in: RVGC, sess. ord. prim. 1997, pag. 1026 seg.). Si deve però trattare di prodotto del lavoro dell'uomo: è pertanto il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b; RVGC cit., pag. 1023).

6.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

6.3.3. L'art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o fram-mento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19 del progetto, RVGC cit., pag. 1032). La legge affida alla commissione dei beni culturali (CBC; art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene (Patrizia Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, in: RDAT I/2000, pag. 139 segg., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT; inoltre l'art. 27 cpv. IX lett. d RLst). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

6.3.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la sua conservazione o la sua valorizzazione (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche Elsbeth Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz: die Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Zürcher Verwaltungsgerichts, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi essere protetto nel suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 dell'abrogata LMS, cfr. messaggio cit. commento ad art. 22-29, pag. 1037). Tale perimetro di rispetto è delimitato, per gli immobili, nel piano delle zone.

  1. 7.1. Il contestato provvedimento poggia su una valida base legale. Si è visto sopra che la tutela di un bene culturale, quando le circostanze lo impongono, può esigere di delimitare un perimetro entro il quale gli interventi edilizi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto non sono ammessi (art. 22 cpv. 2 LBC; cfr. supra, 6.3.4.). È il caso in concreto. Del resto tanto la qualifica di bene culturale quanto il principio dell'istituzione di un perimetro di rispetto - aspetti qui nemmeno contestati - sono già stati decisi definitivamente e non possono più essere messi in discussione (supra, A.a.). Oggetto del presente giudizio è pertanto solo l'estensione che il perimetro in questione deve avere, segnatamente se si giustifica l'inclusione delle porzioni sud-occidentale e sud-orientale che ospitano la struttura ferroviaria.

7.2. L'estensione del perimetro di rispetto stabilita dal Consiglio di Stato risponde a un pubblico interesse, prevalente, ed è proporzionata. Esso dev'essere valutato alla luce di quanto spiegato dall'Esecutivo cantonale nella risoluzione di approvazione e in sede di risposta.

7.2.1. La chiesa di San Vittore ha un'importanza storica e culturale notevole, tanto da essere una delle due principali chiese romaniche del cantone, per la rilevanza monumentale della sua architettura e per il valore degli affreschi e delle sculture. Essa costituisce poi un'importante testimonianza anche dell'evoluzione storica del luogo, sfociata con la realizzazione della ferrovia che ha consolidato l'emergenza monumentale dell'edificio (per quanto precede, cfr. risposta del Governo, passim). Il sopralluogo ha permesso di verificare le caratteristiche monumentali del bene culturale: si tratta di una costruzione forte e imponente, in pietra a vista, caratterizzata da un'elegante facciata con protiro, al quale sono accostati l'ossario settecentesco e, a sud, il massiccio campanile cinquecentesco, completato nella prima metà del secolo scorso. In quest'ottica, il perimetro tracciato si pone quale scopo principale il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale. L'estensione include non solamente le zone direttamente adiacenti, ma anche quelle che hanno una relazione spaziale con la collegiata (ris. impugnata, pag. 17). Tenuto conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità decidente nell'individuazione del contenuto normativo delle nozioni giuridiche indeterminate, l'interpretazione data dal Consiglio di Stato al concetto di "adiacenze" ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 NAPR, non appare per nulla insostenibile, né contraria agli scopi che il Governo si è dato attraverso l'istituzione del perimetro stesso. Al contrario: essa si avvera corretta. Il fatto che tale criterio abbia comportato l'adozione di un perimetro con un tracciato irregolare non prova affatto che esso sia privo di interesse pubblico, semmai è la dimostrazione dell'esatto contrario. L'applicazione di un criterio solo apparentemente più oggettivo come quello suggerito dal comune ricorrente, ossia un raggio dell'ordine di 100 m, potrebbe invece condurre a soluzioni totalmente avulse dalla realtà dei luoghi, e dunque sostanzialmente errate.

In sede di sopralluogo si è potuto anche costatare come il comparto contenuto del perimetro debba essere considerato in modo unitario. Esso è caratterizzato dall'alternarsi di edificazioni e spazi a chiara valenza pubblica (posteggio, stazione, scuola, palestra ecc.). La relazione che intercorre fra il bene protetto e l'infrastruttura ferroviaria (ivi compresa la stazione, a est, e i binari, anche a ovest), così come le strutture pubbliche citate che lo circondano, appare senz'altro forte e percettibile, anche a un occhio distratto. Nemmeno il piano particolareggiato PP3 sottoposto per esame preliminare al Dipartimento, più volte citato dai ricorrenti, permette di confutare tale aspetto, anzi non fa altro confermare sia il carattere unitario di questo comparto, sia le relazioni esistenti al suo interno con il bene culturale. Infatti, il progetto di piano particolareggiato stesso include anche la collegiata nel suo comprensorio (cfr. esame preliminare 11 agosto 2010, pag. 3). Appare evidente che l'intero comparto ferroviario deve essere oggetto di un progetto unitario, per cui ogni intervento che si effettua al suo interno si ripercuoterà giocoforza anche sul rapporto che il nuovo complesso avrà con il bene tutelato. In tal senso dev'essere condivisa la posizione espressa dal Governo con la risposta, secondo il quale "intervenire nell'area dell'edificio principale della stazione, significa coinvolgere inevitabilmente l'intera area ferroviaria, non solamente fino al limite meridionale del sagrato, ma oltre la nuova casa parrocchiale". Ininfluente al riguardo l'argomentazione sviluppata dalle __________ circa la funzione di cesura che il progettato centro congressuale dovrebbe svolgere. A prescindere dal fatto che tale volume non è ancora consolidato nemmeno a livello di pianificazione, ciò non toglie che anche quanto sarà realizzato a ovest dello stesso si troverà in relazione coll'intero comparto del piano particolareggiato. L'estensione del perimetro appare dunque corretta sia verso est che verso ovest. L'inclusione della sola porzione della struttura ferroviaria a sud del bene tutelato sarebbe ad ogni evidenza insufficiente.

7.2.2. Se l'idoneità del vincolo non può esser posta seriamente in discussione, la sua necessità deve pure essere confermata. Né del resto sembrano essere possibili a questi fini misure meno incisive sulla proprietà, visto e ritenuto che la sua estensione non appare affatto eccessiva, per i motivi che già si sono detti. Per permettere di raggiungere gli obiettivi di tutela prefissi - non limitati ai semplici aspetti architettonici ma anche urbanistici - una riduzione del perimetro non si giustifica. Sempre in merito alla proporzionalità, dev'essere inoltre considerato che gli effetti del vincolo (supra, A.a.) non sono quelli di inibire l'attività edilizia sul fondo, ma solo di vietare quegli interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene culturale, dando inoltre facoltà all'Ufficio dei beni culturali di esprimere un preavviso ad eventuali domande di costruzione. In ogni caso, il perimetro di rispetto non pregiudica in alcun modo la possibilità di sfruttamento dei fondi a fini di un'edilizia di qualità, come del resto conferma l'esito tutto sommato positivo dell'esame preliminare 11 agosto 2010. Anche l'accenno dei ricorrenti alla necessità tecniche a cui sottostà l'esercizio della ferrovia appare privo di fondamento. Infatti, le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione o all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) soggiacciono alla procedura federale di approvazione dei piani (cfr. art. 18 cpv. 1 e 6 Lferr). L'art. 18 cpv. 4 Lferr sancisce inoltre il principio secondo il quale non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Tuttavia va tenuto conto, soggiunge la norma, del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (cfr. sentenza del Tribunale federale 1E.18/2005 del 26 giugno 2006 consid. 3.4). In tali circostanze, la decisione impugnata non viola nemmeno il principio della proporzionalità.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi si avverano privi di fondamento e, pertanto, devono essere respinti.

  2. Dato l'esito, la tassa di giustizia viene posta a carico delle __________, soccombente, mentre il comune può esserne mandato esente, secondo la prassi (art. 28 LPamm). La soccombenza esclude l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. I ricorsi sono respinti.

§. Di conseguenza è confermata l'istituzione del perimetro di rispetto della chiesa collegiata di san Vittore a Muralto nell'estensione sancita nell'allegato alla risoluzione 21 dicembre 2011 (n. 7150) del Consiglio di Stato.

  1. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.-, sono posti a carico delle __________.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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