Incarto n. 90.2011.25
Lugano 11 maggio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna, presidente
assistito dal segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di restituzione in intero datata aprile 2011 di
RI 1
contro
l'approvazione del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) da parte del Gran Consiglio dell'11 maggio 2010;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);
che il piano è stato pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 72/2010 del 10 settembre 2010, pag. 6894);
che, con istanza di restituzione in intero datata aprile 2011, ricevuta dal Tribunale il giorno 18 del citato mese, RI 1, proprietario del mapp. 2796 di Brissago, chiede al Tribunale cantonale amministrativo di assegnarli un nuovo termine per inoltrare ricorso;
che l'istante, cittadino tedesco domiciliato in Italia, indica di non essere stato a conoscenza dell'approvazione del PUC-PEIP, poiché non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito, per cui non ha colpa per il mancato rispetto del termine di ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice delegato, è data (art. 12 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1; art. 49 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1; art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006, LOG, RL 3.1.1.1; GAT n. 350; Rep. 1979, pag. 354);
che la domanda viene decisa senza contraddittorio (art. 12 cpv. 1 LPamm);
che la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 LPamm);
che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il codice di diritto processuale civile svizzero, del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), il cui art. 148 prevede che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1); la domanda dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (cpv. 2); se vi è già stata una pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);
che il CPC prevede dei requisiti meno severi di quelli sanciti, fino al 31 dicembre 2010, dall'or abrogato codice di procedura civile ticinese, del 18 febbraio 1971 (CPC-TI), che presupponeva - per la restituzione del termine - l'assenza di (ogni) colpa della parte che la chiedeva (cfr. art. 137 CPC-TI, RL 3.3.2.1); va, per contro, rilevato che dal 1° gennaio 2011 la restitutio in integrum non può più essere ottenuta per il semplice fatto di soddisfare i requisiti legali, ma è altresì rimessa - una volta che questi sono adempiuti - al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. l'art. 148 cpv. 1 CPC);
che, come esposto in narrativa, l'istante non ha impugnato il PUC-PEIP nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, così come stabilito dall'art. 49 cpv. 1 LALPT;
che, nel caso concreto, egli chiede di essere messo al beneficio della restituzione in intero affermando di non aver potuto inoltrare il ricorso poiché non era a conoscenza del PUC-PEIP, non avendo ricevuto comunicazioni in merito; egli specifica poi di essere domiciliato all'estero ed altresì cittadino straniero;
che, giusta l'art. 48 LALPT, dopo l'adozione del piano di utilizzazione cantonale da parte del Gran Consiglio (cpv. 1), il Dipartimento procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per il periodo di 30 giorni (cpv. 2); la pubblicazione è annunciata con un preavviso di almeno 10 giorni agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali (cpv. 3);
che la pubblicazione di una decisione rappresenta un sistema alternativo di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi oppure non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968, PA, RS 172.021): eventualità che, in materia di atti pianificatori, costituiscono tuttavia la regola;
che la normativa prevista a livello cantonale è conforme all'ordinamento costituzionale e legislativo federale;
che, in effetti, la giurisprudenza relativa agli art. 4 cpv. 1 dell'or abrogata Costituzione federale, del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2 della Costituzione federale vigente, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ha stabilito che queste norme esigono, di massima, la semplice pubblicazione dei piani; esse non impongono invece l'obbligo d'informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione o di modifica dei piani stessi; ai proprietari incombe infatti il compito di interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi; principio che ritorna applicabile anche quando - come si avvera in concreto - essi non risiedono nel comune dove sono siti questi ultimi o risiedono all'estero (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6b; inoltre: RtiD I-2010 n. 20 consid. 3.2; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Praxiskommentar zum Rechtsschutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25; per il caso di un proprietario risiedente in Sud America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39 del 25 agosto 2006);
che, in definitiva, è dunque il ricorrente stesso ad essere il solo responsabile dell'omessa, tempestiva impugnazione del PUC-PEIP; la sua colpa non può, inoltre, essere banalizzata, qualificandola di lieve; l'istante ha difatti disatteso in maniera palese il suo dovere primordiale di informarsi e di rimanere informato in permanenza circa lo statuto giuridico della sua proprietà e, tantomeno, ha designato una persona in loco che lo potesse assistere a questo scopo;
che, stando così le cose, non è nemmeno necessario verificare se RI 1 abbia, in più, rispettato il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 148 cpv. 2 CPC per l'inoltro della domanda; il termine di sei mesi dalla crescita in giudicato della decisione in oggetto previsto all'art. 148 cpv. 3 CPC - poco importa se applicabile o meno alla fattispecie - risulta invece ossequiato;
che stando così le cose l'istanza di restituzione in intero dev'essere respinta;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante (art. 28 LPamm);
per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
2.La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 300.- (trecento), sono poste a carico dell'istante.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario