Incarto n. 90.2007.24

Lugano 25 maggio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 marzo 2007 di

RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 tutti patr. da: PR 1

contro

la risoluzione 30 gennaio 2007 (n. 522) con cui il Consiglio di Stato ha adottato una modifica del piano regolatore cantonale per la protezione del nucleo di __________;

viste le risposte:

  • 2 aprile 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale;

  • 4 maggio 2007 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con risoluzione 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha adottato una modifica del piano regolatore cantonale (PRC) per la protezione del nucleo di __________ relativa all’indicazione sui mapp. 712 e 713 della superficie destinata alla realizzazione del portale d’accesso all’autosilo sommerso ______________________________ ed al conseguente adeguamento dell’art. 2 delle norme di attuazione (NAPRC). Contestualmente all’adozione della modifica il Governo ha deciso ai sensi dei considerandi il ricorso inoltratogli da __________, proprietari del mapp. 713 di __________.

B. Con ricorso 5 marzo 2007 i proprietari del mapp. 713 insorgono contro la menzionata decisione innanzi a questo Tribunale, formulando svariate domande, che non occorre riassumere.

Il Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, al pari del comune di __________, postulano la reiezione dell'impugnativa.

Circa i rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale è data (art. 8 cpv. 2 DLBN; 11 cpv. 2 RDLBN) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Circa la tempestività del gravame il Tribunale considera quanto segue.

  2. 2.1. Lo strumento in contestazione, un piano regolatore cantonale di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, è fondato sul DLBN. Né l’art. 8 cpv. 2 DLBN né l’art. 11 cpv. 2 RDLBN, che istituiscono la possibilità di impugnare le decisioni del Governo dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, indicano il termine entro il quale dev’essere inoltrata l’impugnativa. In simile evenienza, che costituisce anche la regola, ritorna applicabile il termine di ricorso generale in materia amministrativa, di 15 giorni, sancito all’art. 46 cpv. 1 PAmm. In concreto, la risoluzione governativa 30 gennaio 2007 è stata spedita all’avvocato degli insorgenti con invio raccomandato del 1° febbraio successivo. Quest’ultimo è stato ritirato dal menzionato patrono l'indomani, 2 febbraio

  3. Il termine per ricorrere contro la decisione è pertanto venuto a scadenza il giorno 17 febbraio 2007; trattandosi di un sabato la scadenza è stata prorogata sino al lunedì successivo, 19 febbraio 2007 (art. 10 cpv. 3 PAmm). Dal momento che il gravame è stato consegnato alla posta il giorno 5 marzo 2007, esso dev'essere considerato tardivo. Va, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

2.2. Nel ricorso (cfr. cifra 2) gli insorgenti sostengono la tempestività del gravame con riferimento all’art. 38 cpv. 1 LALPT, che istituisce un termine di ricorso di 30 giorni. Questo disposto è tuttavia applicabile ai ricorsi contro i piani regolatori comunali e ai piani di utilizzazione cantonali previsti dalla LALPT. Non invece ai piani regolatori cantonali di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio sanciti dal DLBN. Va soggiunto, per completezza, che anche il dispositivo n. 2 della decisione impugnata indicava la possibilità di impugnare la decisione medesima nel termine di 30 giorni dalla data della sua intimazione. Tale indicazione si rivelava però palesemente erronea, poiché in urto con quanto dispone l'art. 46 cpv. 1 PAmm. Ora, è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammessa ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenze inedite del Tribunale federale 9 giugno 2006 inc.2A.334/ 2006, consid. 3.1; 24 settembre 2001 inc. 1A.123/2001, consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 inc. 52.2001.357, consid. 2.2.). In concreto, il patrocinatore degli insorgenti poteva e doveva rendersi conto agevolmente che l’indicazione del termine di ricorso nel menzionato dispositivo era sbagliata, in quanto - come più volte ricordato a chiare lettere nella risoluzione governativa medesima, proprio per sciogliere i dubbi dei ricorrenti

  • la decisione concerneva una modifica di un piano regolatore cantonale di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio fondato sul DLBN e non di un piano regolatore comunale retto dalla LALPT.
  1. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm), i quali vengono altresì tenuti a versare delle adeguate ripetibili al comune di __________, assistito da un legale (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

viste le norme di legge sopraricordate,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido, che vengono inoltre condannati a versare identico importo per ripetibili al comune di __________.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  4. Intimazione a:

;

.

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 2

CO 1 rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

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