Incarto n. 90.2007.168
Lugano 12 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 novembre 2007 di
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore del comune di Magliaso;
viste le risposte:
21 dicembre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
8 gennaio 2008 del municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il mapp. 1135 è stato attribuito, per circa la metà della sua superficie, alla zona artigianale AR, mentre la parte restante è stata suddivisa tra altre due diverse zone d'utilizzazione: la zona residenziale commerciale R-CO4, per quanto riguardava la fascia a contatto con la strada cantonale, e la zona residenziale semi-estensiva R3, per ciò che concerneva la porzione retrostante, che si estende lungo il tracciato della ferrovia FLP. Inoltre, questo fondo è stato parzialmente gravato da un vincolo per la formazione della rotonda in località Stallone, preposta ad allacciare alla rete viaria la futura circonvallazione in galleria dell'abitato di Magliaso. Opera, questa, consolidata a livello di pianificazione direttrice, segnatamente nella scheda-oggetto 12.23.1.15.b relativa al piano dei trasporti del Luganese che, come vedremo in seguito, non è però cresciuta in giudicato. Il mapp. 1135, di proprietà di RI 1, presenta una superficie prativa di forma trapezoidale di 5'512 mq ed è ubicato in località Prati Chiusi, incuneato, come detto, tra il tracciato della strada cantonale, che lo lambisce a nord-ovest, e quello della ferrovia FLP, che lo costeggia a sud-est.
B. Con risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo non ha tuttavia approvato la zona artigianale AR, comprendente parte del mapp. 1135, retrocedendo gli atti al comune affinché valutasse nuovamente la sua proposta pianificatoria e, se del caso, istituisse una zona di pianificazione. Esso ha difatti rilevato che la scelta del comune di limitare esclusivamente a quella artigianale la funzione del comparto in parola, espungendone completamente quella in origine residenziale, si era più che altro fondata sulla difficoltà di prevedere misure incisive e di risanamento, che potessero ridurre a medio-lungo termine il carico fonico e l'inquinamento dell'aria provocato dal futuro e adiacente asse di circonvallazione, a forte flusso di traffico. Tale scelta era dunque pertinente nella misura in cui si poteva privilegiare la destinazione abitativa altrove, in luoghi preservati dall'inquinamento. Ora, però, gli elementi determinanti per giustificare la delimitazione di tale zona erano al momento rimessi in discussione dalla sentenza del Tribunale federale, che aveva accolto il ricorso del comune di Caslano, insorto contro la scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano direttore relativa al piano dei trasporti del Luganese, riguardante anche alla circonvallazione di Magliaso. A mente del Governo, data questa situazione di incertezza pianificatoria, si rendeva necessario attendere l'esito degli studi, intrapresi frattanto dalla Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL), per risolvere il problema della viabilità del Basso Malcantone, in base ai quali sarebbe poi stato possibile coordinare, verificare, rispettivamente riformulare, una proposta pianificatoria per il comparto in parola. In quest'ottica, non si giustificava nemmeno il mantenimento della previgente zona mista residenziale artigianale RAr2, in quanto tale ordinamento strideva con la limitrofa zona residenziale commerciale R-CO4, che risultava oltretutto interessata da un vincolo urbanistico quale una linea di costruzione (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 20 e seg., 81, punto 5.3, lett. c, 83). Inoltre, con la succitata risoluzione, il Consiglio di Stato non ha approvato i vincoli relativi al tracciato della nuova strada di aggiramento, rotonda in località Stallone compresa, giacché anticipavano opere di ordine superiore, la cui fase di progettazione non era però stata ancora avviata e, pertanto, non potevano essere consolidate nel piano regolatore. Il Governo ha quindi rinviato gli atti al comune, affinché, tramite una variante, proponesse una confacente destinazione pianificatoria delle superfici interessate, rispettivamente, se del caso, istituisse una misura di salvaguardia della pianificazione (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 21 e seg., 31 e seg., 81, punto 5.3, lett. b e h).
C. Con ricorso 22 novembre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via principale, che la zona artigianale AR sia approvata, così come adottata dal comune, e, in via subordinata, che tale zona venga approvata con l'imposizione di una linea di costruzione, quale continuazione di quella gravante l'adiacente zona residenziale commerciale R-CO4. La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentita, in quanto il Governo avrebbe negato l'approvazione alla zona in parola senza dar modo ai proprietari toccati di formulare le loro osservazioni. In questi casi, per prassi, osserva l'insorgente evocando l'esempio della procedura seguita nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore di Rancate, il Governo sospende la propria decisione, illustrandone le ragioni, e fissa poi un termine ragionevole agli interessati per prendere posizione. L'omissione di questo atto procedurale causerebbe quindi nella fattispecie anche una violazione della parità di trattamento. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola la garanzia della proprietà, giacché non è sostenuta dal necessario interesse pubblico ed è contraria al principio della proporzionalità. Essa rileva che i motivi che avrebbero portato l'Alta Corte federale ad accogliere il ricorso del comune di Caslano non inciderebbero sull'assetto pianificatorio all'esame. A mente dell'insorgente, in discussione davanti al Tribunale federale non era il primo tratto della circonvallazione che, aggirando il paese di Magliaso tramite una galleria, determinava di conseguenza l'impostazione pianificatoria del comparto qui in parola, bensì unicamente il secondo tratto, ossia il fatto di realizzare o meno una galleria pure sul territorio di Caslano. Di modo che, al riguardo della situazione pianificatoria del comparto in parola non sussisteva alcun elemento d'incertezza, giacché il nuovo studio delle opere viarie, su cui si sarebbe dovuta chinare la CRTL, nulla aveva a che vedere con il tratto di aggiramento di Magliaso. Ora, proprio perché queste opere di livello cantonale, vale a dire il tracciato della galleria di circonvallazione e la rotonda in località Stallone, sono state trasposte nel piano regolatore, congruentemente con quanto risultava dalla scheda del Piano dei trasporti del luganese (PTL), la pianificazione comunale risultava di conseguenza coordinata con esse e, pertanto, la zona artigianale AR doveva essere approvata. Pena, aggiunge, la lesione dell'autonomia comunale. Stando così le cose, la decisione governativa risulta pure sproporzionata, in quanto ha posto i proprietari dei fondi interessati nella condizione immediata di non poter utilizzare in alcun modo, a fini edilizi, i propri fondi, giacché anche il vecchio ordinamento, che reggeva il comparto in parola, è stato abrogato dalla stessa. Peraltro, essa ritiene che la mancanza di una linea di costruzione non può costituire motivo sufficiente per negare l'approvazione ad un intero comparto. Il Governo avrebbe allora potuto inserire tale vincolo d'ufficio.
D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso, mentre il municipio ne sollecita l'accoglimento.
E. Con scritto 28 marzo 2008, la ricorrente ha chiesto di sospendere la trattazione del ricorso, nell'attesa degli sviluppi pianificatori relativi al tracciato della circonvallazione tra Magliaso e Caslano.
F. In data 26 settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, in seguito acquisite agli atti. Dopo ampia discussione le parti hanno riconfermato le proprie allegazioni e domande e il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.
Considerato, in diritto
2.Come anticipato in narrativa, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della zona artigianale AR e rinviato gli atti al comune affinché approfondisse l'assetto pianificatorio del comparto interessato in funzione della procedura di verifica del tracciato viario della circonvallazione nell'ambito del PTL. Il Consiglio di Stato non ha tuttavia escluso a priori che, una volta chiariti e consolidati gli aspetti legati alle opere di competenza cantonale, il comune potesse, se del caso, riproporre per il comparto in parola la zona artigianale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 20, in fine). La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una decisione finale e, pertanto, impugnabile, bensì una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se causa alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
In concreto, l'insorgente non dimostra che la decisione governativa su questo oggetto le causi un danno che non potrebbe essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale favorevole (ovvero l'approvazione della zona artigianale AR). Il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile. Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di questo Tribunale ritiene soddisfatto il requisito del danno irreparabile, anche in assenza di specifica dimostrazione da parte del ricorrente, quando la decisione governativa ha l’effetto di rimandare nel tempo l’approvazione dell’assegnazione di un fondo ad una zona fabbricabile e, pertanto, la sua edificazione. Ad ogni buon conto, il gravame dev’essere respinto nel merito in forza dei motivi che seguiranno.
3.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
4.1. L'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il diritto dell'interessato ad esprimersi prima che sia presa una decisione che lo concerne, di fornire prove sui fatti suscettibili di influenzarla, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 129 V 73 consid. 4.1, 127 I 54, consid. 2b, 126 I 7 consid. 2b con rinvii; RDAT I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii, Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n. 836). Il diritto di essere sentito è di natura formale: la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalla prova di un interesse da parte del ricorrente o dalle probabilità di esito favorevole nel merito del gravame (RDAT cit., consid. 3a, con rinvii; Häfelin/Haller, op. cit., n. 839; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, V. edizione, Zurigo 2006, n. 1709). La giurisprudenza ammette tuttavia la possibilità, per l'autorità di ricorso, di sanare il vizio, permettendo al ricorrente di esercitare le facoltà sgorganti dal diritto di essere sentito di cui era stato privato dall'istanza inferiore. Questo è però possibile solo se l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere cognitivo di quella inferiore; la giurisprudenza più recente sottolinea inoltre che la sanatoria deve rimanere l'eccezione e che non può essere ammessa nel caso che la violazione sia particolarmente grave (DTF 126 I 68 consid. 2 con rinvii; Häfelin/Müller/Hulmann, op. cit., n. 1710).
4.2. In concreto, le domande della ricorrente sono relative a questioni di diritto, in particolare se la decisione impugnata sia sorretta da un interesse pubblico e rispetti il principio della proporzionalità. Stante quanto detto sopra, la violazione, se mai v'è stata, può ritenersi validamente sanata, giacché l'insorgente ha potuto compiutamente esprimersi, con dovizia di argomenti, attraverso il proprio allegato di ricorso davanti al Tribunale, che, in questo caso, gode dello stesso potere cognitivo del Consiglio di Stato (consid. 3). A tale riguardo, sanata l'eventuale violazione del diritto di essere sentito, non occorre di conseguenza entrare nel merito della pretesa violazione della parità di trattamento. Peraltro, si osserva che, come ha potuto ampiamente verificare il Tribunale e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la prassi del Governo di sospendere la decisione, anticipandone l'esito agli interessati per formulare osservazioni, avviene di regola allorquando esso intende intervenire sul piano regolatore con una modifica d'ufficio. Ciò che non è stato il caso nella fattispecie, trattandosi di una semplice non approvazione di zona con rinvio degli atti al comune per nuova proposta pianificatoria.
Giusta l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge, la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
Come anticipato in narrativa, la ricorrente ritiene innanzitutto che la circonvallazione in galleria di Magliaso, quale elemento che ha determinato l'attribuzione del comparto - comprendente parte del suo fondo - alla zona artigianale AR, non sia stata rimessa in discussione dalla sentenza del Tribunale federale, malgrado esso abbia accolto il ricorso del comune di Caslano. A suo dire, l'oggetto dell'impugnativa era limitato alla seconda tappa della circonvallazione, vale a dire a quella riguardante soltanto il comune di Caslano. Di conseguenza, assodata la sussistenza della soluzione di aggiramento in galleria dell'insediamento di Magliaso, non vi sarebbe nessuna incertezza pianificatoria, tale da giustificare, dal profilo dell'interesse pubblico, la non approvazione della zona artigianale AR. Ritenuto, inoltre, che quel tracciato stradale, con tutte le sue infrastrutture, è stato assunto nel piano regolatore all'esame, conformemente a quanto sancito dal PTL, il coordinamento con la pianificazione circostante, che ha dato luogo, tra l'altro, all'assegnazione del comparto in parola alla zona artigianale, non poteva essere in nulla eccepito. La risoluzione governativa, negandone l'approvazione, violerebbe allora anche l'autonomia comunale. Queste censure ricorsuali sono prive di fondamento.
6.1. Con l'evocato giudicato (sentenza 1P.294/2005 del 20 ottobre 2006), il Tribunale federale ha accolto il ricorso del comune di Caslano, annullando la decisione con cui il Gran Consiglio aveva confermato la scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano direttore relativa al piano dei trasporti del Luganese (PTL). Questa scheda-oggetto, di dato acquisito, era stata adottata dal Consiglio di Stato il 23 aprile 2002 nell'ambito della procedura di aggiornamento del piano direttore cantonale relativo al PTL ed era volta a recepire i risultati dello studio pianificatorio sull'attraversamento viario di Magliaso e Caslano. Essa prevedeva, in prima fase, la realizzazione di una circonvallazione in galleria per il territorio di Magliaso e l'adattamento dell'attuale strada di collegamento principale per il territorio di Caslano. In quell'ambito, il Governo aveva pure adottato la scheda-oggetto 12.23.1.15.c, tuttavia di risultato intermedio, che prevedeva una seconda fase dell'opera, con la realizzazione di una circonvallazione in galleria anche per il territorio di Caslano, che si sarebbe dovuta raccordare, in zona della Magliasina, con quella di Magliaso. Orbene, come rettamente allega la ricorrente, le due succitate schede si ponevano in contraddizione, giacché proponevano soluzioni diverse per l'attraversamento del territorio di Caslano: ma è proprio questo aspetto che ha portato il Tribunale federale ad accogliere l'impugnativa di Caslano. Di conseguenza, ciò che conta e che basta ai fini di questo giudizio è che oggetto di tale ricorso era comunque la scheda-oggetto 12.23.1.15.b, giacché l'unica impugnabile in quanto di dato acquisito (art. 18 cpv. 3 LALPT), riguardante appunto anche la circonvallazione in galleria per il territorio di Magliaso. La decisione del Gran Consiglio che la confermava è stata quindi annullata. Ad oggi, il Parlamento ticinese non ha preso su questo specifico oggetto nessuna nuova decisione, pertanto la scheda-oggetto 12.23.1.15.b non è mai entrata in vigore, giacché non è cresciuta in giudicato (art. 20 cpv. 2 LALPT). Il comune non può dunque essere da questa vincolato, salvo astenersi da intraprendere atti pianificatori o opere pubbliche in evidente contrasto con le previsioni del piano (art. 22 cpv. 4 LALPT).
6.2. Congruentemente con questa premessa, va inoltre precisato che, come anticipato in narrativa, il Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, non ha approvato i vincoli relativi al tracciato della circonvallazione, che riguardavano anche la rotonda in località Stallone, interessante, in parte, il fondo della ricorrente. Il Governo ha rettamente ritenuto che l'assunzione da parte della pianificazione locale di vincoli di un'opera infrastrutturale di competenza cantonale non poteva avvenire, giacché anticipava la procedura di progettazione della strada, non ancora intrapresa (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 21 e seg., 31 e seg., 81, punto 5.3, lett. b e h).
6.3. Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a punto un concetto insediativo che prevede, tra l'altro, in presenza di un tessuto urbano prevalentemente costituito da edificazioni di tipo estensivo, una leggera densificazione delle aree che più si prestano per la presenza di spazi non ancora edificati, in modo tale da non stravolgere le caratteristiche degli insediamenti esistenti, e una destinazione d'uso a carattere residenziale-commerciale oppure artigianale per i fondi a contatto con l'attuale strada cantonale, che attraversa da un capo all'altro il paese: trattasi di quelle zone che rappresentano di fatto le nuove porte d'entrata nord (Vallone) ed ovest (Magliasina e Stazione) del comune (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6, 16, 55, 56). In quest'ottica, la vasta zona R2, che sotto l'imperio del previgente piano regolatore abbracciava in pratica tutto il comprensorio abitativo del comune, è stata suddivisa in due zone: la zona residenziale estensiva R2, conferma di quella previgente, che comprende l'ampia fascia territoriale costeggiante, grosso modo, la riva del lago, separata dalla stessa dall'ancor più estensiva zona residenziale speciale riva del lago R2L, e la relativamente più intensiva zona residenziale semi-estensiva R3, che si sviluppa nell'entroterra, attorno al comparto centrale del nucleo del villaggio e lungo la linea ferroviaria FLP. In questo modo, il comune ha predisposto un assetto della zona residenziale, il cui grado di sfruttamento, nonché l'impianto volumetrico degli edifici previsti, si stemperano progressivamente, nella misura in cui sono interessati comparti più delicati dal profilo paesaggistico e naturalistico. Difatti, attorno all'asse della strada cantonale e a quello della ferrovia si sviluppa l'insediamento a carattere più intensivo, formato dal nucleo del paese, dagli insediamenti residenziali-commerciali (zona R-CO4) e dalla zona R3. Mentre, vieppiù ci si allontana da queste infrastrutture e ci si avvicina alla riva del lago, la zona R3 lascia il posto alla zona R2, che poi, a sua volta, cede il passo alla zona speciale riva del lago. Questo modello insediativo, perfettamente aderente alla realtà territoriale del comune, realizza gli obiettivi di creare e conservare insediamenti accoglienti e di proteggere le basi naturali della vita come il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a e b LPT), attraverso l'osservanza di principi pianificatori, secondo i quali occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti, rispettivamente tenere libere le rive dei laghi ed agevolarne il pubblico accesso (art. 3 cpv. 2 lett. b e c LPT).
6.4. In particolare, per quanto riguarda la strada cantonale, al fine di rafforzare il concetto di asse insediativo, circoscritto al troncone compreso tra le due rotonde, l'una a nord del nucleo, l'altra, ad ovest dello stesso, a cui si raccorda la strada di circonvallazione, il comune ha predisposto, come già detto, l'inserimento lungo entrambi i lati di una zona residenziale commerciale R-CO4, che di regola impone al pian terreno una destinazione commerciale/servizi, mentre i piani superiori possono essere adibiti a residenza. A circa 7 m dal ciglio della strada sono state previste linee di costruzione, accompagnate dalla piantumazione di alberature, allo scopo di realizzare una specie di "boulevard", quale porta d'entrata al comune da nord e da ovest (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 61 e seg.). All''esterno della porta d'entrata nord, in direzione di Agno, in località Vallone, in corrispondenza della rotonda non approvata dal Governo, da cui si diparte la circonvallazione in galleria, il comune ha delimitato, come prosecuzione della zona R-CO4, la zona artigianale AR all'esame. Come ha rettamente osservato il Consiglio di Stato, l'unica ragione addotta dal comune a sostegno di questa limitazione delle destinazioni alle sole attività artigianali risiede sostanzialmente nella difficoltà di prevedere misure incisive che possano ridurre a medio lungo termine il carico fonico esistente e l'inquinamento dell'aria provocato dal forte flusso di traffico (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pag. 62). In altri termini, il comune ha espunto da tale comparto la residenza, limitandosi ad ammettere soltanto le attività lavorative, in quanto la destinazione abitativa, con la previsione della circonvallazione, avrebbe trovato una sua localizzazione privilegiata, dal profilo ambientale, lungo l'asse della strada cantonale racchiuso fra le due rotonde. Ora, tuttavia, come rilevato ai considerandi precedenti, la previsione della circonvallazione è stata rimessa in discussione e, con essa, l'elemento che ha determinato la cesura tra il comparto a destinazione abitativa, costituente dal profilo urbanistico, per mezzo anche della linea di costruzione, la porta d'entrata nord del nucleo, e quello periferico a destinazione esclusivamente lavorativa qui all'esame: vale a dire la rotonda in località Vallone, intesa quale punto di riferimento da cui si dipartiva il tracciato della circonvallazione di Magliaso.
6.5. Stante quanto precede, il Tribunale non può che far sue le ragioni addotte dal Consiglio di Stato per negare l'approvazione della zona artigianale AR. Caduto l'elemento di cesura, la zona in parola, rispetto al comparto limitrofo assegnato alla zona R-CO4, non si giustifica più dal profilo urbanistico, giacché non sarebbe possibile ravvisare la componente territoriale e infrastrutturale che ha determinato, in quel luogo, la creazione della porta d'entrata nord, né si legittima dal profilo ambientale. Difatti, a quest'ultimo riguardo, va rilevato che, in assenza della circonvallazione, i problemi generati dal traffico, che a detta del comune avrebbero condizionato la pianificazione del comparto in parola, sono gli stessi che investiranno i comparti edificabili che si affacciano lungo la strada cantonale, che in precedenza, nelle previsioni, erano invece salvaguardati dal tracciato di aggiramento. Di converso, qualora, per ipotesi, gli studi intrapresi dalla CRTL facciano optare per una soluzione di aggiramento analoga a quella a suo tempo considerata dalla scheda-oggetto 12.23.1.15.b di piano direttore relativa al PTL, di risultato intermedio, adottata dal Consiglio di Stato il 25 novembre 1998, poi sostituita da quella adottata il 23 aprile 2002, di cui si è detto in precedenza, si delineerebbero per il comparto all'esame alcune opportunità pianificatorie, che permetterebbero una soluzione più congruente con il già citato concetto insediativo, posto alla base del piano regolatore. La scelta a suo tempo adottata consisteva in un tracciato di aggiramento, che si diramava dalla strada cantonale in località Vigotti, ubicazione ben più a nord rispetto alla soluzione che l'ha in seguito sostituita, in località Vallone. Con questa opzione, il comparto qui in discussione sarebbe anch'esso risparmiato dai forti flussi di traffico e condividerebbe quindi le stesse favorevoli condizioni territoriali e ambientali della zona R-CO4, in modo tale che la destinazione residenziale potrebbe entrare di nuovo in linea di conto. Ciò consentirebbe di attuare in maniera più coerente, completa e ottimale, rispetto alla soluzione non approvata, il concetto di porta d'entrata nord al nucleo del paese, realizzando, in concomitanza, l'obiettivo di riqualifica e ristrutturazione delle aree adiacenti alla strada cantonale. Da queste considerazioni, formulate a semplice titolo esemplificativo, risulta con ogni evidenza che l'incertezza pianificatoria che grava il comparto all'esame, dipendente com'è dalle risultanze degli indirizzi della pianificazione di ordine superiore relativi alla circonvallazione, è più che manifesta e concreta. Un trattamento attento va dunque riservato ad un comparto che, per ampiezza, per ubicazione e, non da ultimo, per il fatto di essere ancora in gran parte inedificato, è strategicamente importante per il comprensorio edificabile comunale. La risoluzione governativa che non approva la zona artigianale AR e rinvia gli atti al comune, affinché, a seconda delle soluzioni scaturite dagli studi intrapresi sulla circonvallazione, ne coordini poi il proprio piano regolatore, è senz'altro fondata e va dunque tutelata (art. 2 LPT).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 29, 36 Cost. fed., 2, 3, 26, 33 LPT, 3 OPT, 20, 22, 24, 25, 28, 37, 38 LALPT, 28, 44 LPamm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento).
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario