Incarto n. 90.2007.117
Lugano 19 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 settembre 2007 di
RI 1 patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Magliaso;
viste le risposte:
19 ottobre 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
15 novembre 2007 del municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria del mapp. 414 del comune di Magliaso. Questo fondo, che presenta una superficie di 2'989 mq, su cui insiste un'abitazione unifamiliare e un piccolo fabbricato, è ubicato in località Ressiga, a contatto con la riva del lago.
B. Nell'ambito della procedura di revisione del piano regolatore di Magliaso, nel periodo 1. dicembre/31 dicembre 2003, il municipio ha pubblicato i piani di rilievo dell'area boschiva a contatto con la zona edificabile. Questi assegnavano alla foresta la fascia del mapp. 414, profonda circa 16-18 m, costeggiante la riva del lago. RI 1 non ha presentato osservazioni.
C. Con decisione 26 ottobre 2004 (n. 65.2004) la Sezione forestale ha accertato il limite del bosco a confine con la zona edificabile. Questa decisione, incontestata, è cresciuta in giudicato.
D. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso ha adottato il piano regolatore. In quella sede il mapp. 414 è stato attribuito per circa tre quinti della sua superficie alla zona residenziale speciale riva del lago R2L, per un quinto alla zona con esclusione dell'edificazione e per l'ultimo quinto, la fascia a ridosso della riva del lago, all'area forestale, attraverso il riporto del limite del bosco a contatto con la zona edificabile, risultato dall'accertamento forestale precitato (cfr. supra, consid. C). Inoltre, proprio quest'ultima area è stata gravata da un vincolo per la realizzazione di un sentiero pubblico a lago.
E. Con ricorso 3 marzo 2006, RI 1 è insorta contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio del vincolo per la realizzazione del sentiero a lago.
Inoltre, essa ha domandato un nuovo accertamento del limite del bosco, in quanto, a suo dire, l'area contrassegnata come tale non presentava di fatto alcuna caratteristica forestale.
F. Con risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di Magliaso. Il Governo ha accolto parzialmente il ricorso di RI 1, stralciando il vincolo per la formazione del sentiero a lago, nel senso che esso doveva essere meglio precisato nelle sue implicazioni territoriali e di sistemazione progettuale. Il Consiglio di Stato ha invece respinto la domanda di riesame della decisione di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile per il mapp. 414, ritenuto che non vi erano ragioni per procedere ad un nuovo accertamento in tempi così brevi dallo svolgimento di una procedura garante la piena partecipazione ai proprietari ed assortita da rimedi giuridici, di cui, tra l'altro, la ricorrente non aveva ritenuto di fruire.
G. Con ricorso 26 settembre 2007, RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale contro la succitata decisione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via principale, che la qualificazione di zona boschiva di 560mq che insiste sul mapp. 414 sia annullata e, in via subordinata, che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato per un nuovo accertamento forestale ed un nuovo giudizio. La ricorrente ritiene arbitraria la decisione di accertamento del limite del bosco, eseguito a suo tempo dalla Sezione forestale, giacché la porzione del fondo in discussione, con la presenza di soltanto due alberi, inseriti in un giardino perfettamente accudito, non presentava alcun requisito forestale. Essa lamenta inoltre una disparità di trattamento per rapporto ai fondi limitrofi che, pur evidenziando una vegetazione più folta ed importante, non sono stati accertati come boschivi.
H. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio hanno postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
1.2. In materia forestale, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni dall'intimazione (combinati art. 42 cpv. 2 LCFo e 46 cpv. 1 LPamm). In concreto, la decisione del Consiglio di Stato, del 21 agosto 2007, che respingeva la domanda di riesame del perimetro del bosco a contatto con la zona edificabile, è stata recapitata a mezzo invio raccomandato all'insorgente il successivo 27 agosto 2007 (cfr. doc. 3, in atti). Il termine di 15 giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza l'11 settembre 2007, ovvero parecchi giorni prima dell'inoltro del gravame in esame, proposto il 26 settembre 2007. Questo deve pertanto essere considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
1.3. L'insorgente fonda la tempestività del gravame con riferimento all'art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT, RL 7.1.1.1) secondo cui che contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 37 LALPT è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 dalla notificazione. Ora, tuttavia, quest'ultimo termine di ricorso, in concreto ossequiato, ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza, tramite intimazione, di una decisione che li tocca in materia d'approvazione del piano regolatore (art. 37 LALPT). Chi, come la ricorrente, ha invece ricevuto una decisione che verteva in ambito forestale, in virtù sia del termine generale (art. 46 cpv. 1 LPamm) sia specifico (art. 42 cpv. 1 LCFo) di 15 giorni, non poteva appellarsi a quello di 30 giorni. L'impugnativa, volta a richiedere il riesame del limite forestale a contatto con la zona edificabile doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata entro il termine di 15 giorni dalla notificazione della decisione governativa.
Va soggiunto, per completezza, che anche il dispositivo n. 3 della decisione impugnata indicava la possibilità di impugnare la decisione medesima nel termine di 30 giorni dalla data della sua intimazione. Tale indicazione si rivelava però palesemente erronea, poiché in urto con quanto dispongono gli art. 46 cpv. 1 LPamm e 42 cpv. 1 LCFo. Ora, è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammessa ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenze inedite del Tribunale federale 9 giugno 2006 inc.2A.334/ 2006, consid. 3.1; 24 settembre 2001 inc. 1A.123/2001, consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 inc. 52.2001.357, consid. 2.2.). In concreto, il patrocinatore dell'insorgente poteva e doveva rendersi conto agevolmente che l’indicazione del termine di ricorso nel menzionato dispositivo era sbagliata, in quanto - come già ricordato a chiare lettere nella risoluzione governativa medesima, proprio per sciogliere i dubbi della ricorrente (cfr. risoluzione impugnata, pag. 50) - la decisione concerneva la domanda di riesaminare la decisione dell'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile per quanto concerneva il mapp. 414 e non il piano regolatore comunale retto dalla LALPT.
Comunque sia, nulla osta alla ricorrente di presentare in ogni tempo, sempre che siano dati i presupposti, una domanda di riesame del limite forestale a contatto con la zona edificabile alla compente Sezione forestale (art. 5 cpv. 4 LCFo).
Per questi motivi,
visti gli articoli 10, 42 LCFo; 37, 38 LALPT; 28, 43, 46 LPamm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Intimazione a:
; ;
__________ a;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario