Incarto n. 53.2025.2

Lugano 16 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sulla petizione del 6 maggio 2025 del

AT 1

contro

CV 1

chiedente:

l'annullamento della decisione dell'8 aprile 2025 della delegazione centrale del CV 1 con la quale è stata revocata con effetto immediato la concessione precaria rilasciata il 10 gennaio 1972 alt per l'uso speciale di una parte del mappale n. __________ RFD di a, sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i;

ritenuto, in fatto

che il 10 gennaio 1972 il CV 1 ha rilasciato alt una concessione precaria per l'uso speciale di una porzione di circa 6'000 m2 del mappale n. 115 di a, sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i, per lo svolgimento di attività di tiro a volo e, in seguito, di corsi per aspiranti cacciatori e per l'organizzazione delle prove periodiche di tiro, necessarie all'ottenimento della patente di caccia;

che l'atto prevedeva che la concessione sarebbe stata di durata indeterminata, ma che la stessa poteva essere revocata dall'ente concedente in ogni momento senza indennità alcuna per motivi di interesse generale o in caso di particolari ragioni di natura tecnica; inoltre era stato stabilito che la concessione non poteva essere trasferita a terzi;

che il 6 dicembre 2016 l't ha concluso con d un contratto d'uso a titolo precario del suddetto sedime oggetto di concessione per lo svolgimento dell'attività di tiro al piattello valido per 1 anno a partire dal 1° gennaio 2017, rinnovabile in seguito di anno in anno in assenza di disdetta con preavviso di 3 mesi, riservato il caso della revoca della concessione da parte del CV 1, come previsto dal punto n. 3 della concessione del 10 gennaio 1972;

che nel luglio del 2017, in seguito alla fusione per assorbimento delt da parte della Società n, quest'ultima è subentrata alla prima nell'atto di concessione del 10 gennaio 1972 concluso con il CV 1 e nel contratto d'uso a titolo precario sottoscritto il 6 dicembre 2016 con d;

che in occasione di un incontro avvenuto il 10 aprile 2024 tra una delegazione del CV 1 e dei rappresentanti della Società n si è convenuto di porre termine alla concessione del 10 gennaio 1972 per la fine del mese di agosto del 2024; tale intenzione è quindi stata confermata dal CV 1 con scritto del 29 luglio 2024 alla concessionaria che non ha reagito;

che, venuto a conoscenza della situazione d, in qualità di responsabile del AT 1, o, il quale utilizza il sedime in questione per l'esercizio del tiro al piattello, ha espresso la propria contrarietà alla revoca della concessione, evidenziando anche in occasione di alcuni incontri con gli organi del CV 1 la necessità di disporre nel __________ di un'area per lo svolgimento di alcune attività previste dalla legislazione in materia venatoria;

che con decisione dell'8 aprile 2025, indirizzata a d in qualità persona di riferimento del AT 1, la delegazione centrale del CV 1 ha revocato con effetto immediato la concessione precaria rilasciata il 10 gennaio 1972 alt per l'uso speciale di una parte del mappale n. __________ di a, sezione di o;

che il CV 1 ha motivato il provvedimento con i previsti lavori per la realizzazione del parco fluviale g, con la sistemazione e la rinaturalizzazione del fiume i tra o e u e con il pericolo generato dall'esercizio del tiro, evidenziando come le condizioni che avevano giustificato a suo tempo il rilascio della concessione fossero frattanto radicalmente cambiate con la fruizione della golena e del fiume da parte di pedoni, cani, cavalieri, ciclisti, bagnanti e canoisti;

che avverso detta pronuncia il AT 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone in sostanza l'annullamento per motivi che non occorre riassumere in questa sede;

che all'accoglimento del gravame si è opposto il CV 1;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio;

che con decisione del 17 settembre 2025 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo, ritenendo che, nella misura in cui la causa verteva su di una contestazione di natura patrimoniale inerente agli i obblighi e ai diritti derivanti da un atto di concessione rilasciato dallo Stato o da un altro ente pubblico, quest'ultimo fosse competente a giudicare la medesima quale istanza unica, giusta l'art. 92 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm);

che, giusta l'art. 92 lett. a LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;

che il CV 1 è una corporazione, ai sensi degli art. 1 segg. della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCon; RL 723.100), istituita mediante decreto del Consiglio di Stato e avente per scopo la costruzione e la manutenzione di opere di sistemazione e correzione delle acque: in quanto tale, esso rientra tra gli enti di diritto pubblico a cui fa riferimento l'art. 92 lett. a LPAmm;

che la concessione è un atto amministrativo con il quale l'ente pubblico (concedente) trasferisce a un privato (concessionario) l'esercizio di un'attività monopolizzata, il diritto all'uso speciale di un bene pubblico oppure l'esercizio di determinate competenze amministrative (Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte speciale, Cadenazzo 1993, n. 1018);

che le concessioni hanno sovente natura mista, nel senso che non di rado sono costituite in parte da un atto unilaterale e in parte da un atto bilaterale con cui concedente e concessionario regolano i loro reciproci diritti e obblighi (Scolari, op. cit., n. 1019; DTF 127 II 69 consid. 5): le contestazioni relative alla parte contrattuale della concessione sono vertenze di diritto pubblico sottratte alla competenza del giudice civile, che, se di natura patrimoniale, ricadono senz'altro nel campo di applicazione dell'art. 92 lett. a LPAmm (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b in fine ad art. 71 con riferimenti);

che nel caso di specie il sedime concesso in uso nel 1972 alt per lo svolgimento delle sue attività di tiro è di proprietà del CV 1 ed è costituito dalla golena situata lungo la sponda sinistra del fiume i: si tratta dunque di un bene di uso comune, che serve direttamente all'adempimento dei compiti pubblici stabiliti dall'art. 1 del regolamento consortile;

che il suo uso, per fini diversi da quelli a cui è destinato, soggiace ad autorizzazione da parte della delegazione centrale del CV 1 (art. 27 del regolamento consortile) e al prelievo di tasse (art. 28 del regolamento); laddove l'utilizzazione di simili beni comuni si configura come intensa e durevole, tale autorizzazione assume la connotazione di una concessione (Scolari, op. cit., n. 570 e 575);

che l'atto con cui il 10 gennaio 1972 il CV 1 ha autorizzato l't a fare uso di una parte, pari a circa 6'000 m2, del mappale n. __________ di a, sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i per lo svolgimento di attività di tiro al volo è dunque senz'altro qualificabile alla stregua di una concessione, così come d'altra parte indicato nella sua intestazione;

che secondo prassi, hanno natura patrimoniale le contestazioni che hanno un valore monetario o d'uso; inoltre, sono tali quei diritti che, pur non avendo un siffatto valore monetario o d'uso, sono comunque direttamente collegati a un rapporto giuridico patrimoniale;

che in quest'ordine di idee, il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di chiarire che deve essere attribuita natura patrimoniale anche a una contestazione vertente sulla disdetta della concessione per l'uso speciale di un sedime consortile (STA 52.2003.121 del 14 maggio 2014 consid. 1.3); che ne discende dunque che la competenza del Tribunale a statuire sulla causa quale istanza unica è data;

che uno dei presupposti fondamentali per poter agire in giudizio risiede nel possesso della capacità di essere parte che rappresenta l'aspetto processuale del godimento dei diritti civili, giusta l'art. 11 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210): ciò significa che per poter agire in causa quale parte, sia essa principale oppure accessoria, bisogna godere dei diritti civili;

che questo è segnatamente il caso per le persone fisiche viventi, per i nascituri e per le persone giuridiche;

che un'eccezione a questa regola è data in alcuni casi specifici come ad esempio per le società in nome collettivo, le società in accomandita, determinate masse patrimoniali individualizzate e indipendenti ecc.;

che di principio l'entità che si prevale della qualifica di parte deve dimostrare di averne la capacità, perlomeno in quei casi in cui la stessa non è manifesta e neppure rappresenta un fatto notorio, così che la prova dovrà essere addotta mediante la produzione di un estratto del registro di commercio oppure degli statuti (per tutto quanto precede, cfr.: Francesco Trezzini, in: Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 224 segg. con rinvii);

che nel caso in esame l'azione giudiziaria è stata avviata dal AT 1;

che nulla è dato di sapere circa la qualifica giuridica dell'attore e di chi sia abilitato formalmente a rappresentarlo verso terzi: in particolare non si sa se si tratti di una società semplice, di un'associazione o di altro ancora;

che nemmeno dalla documentazione agli atti emergono elementi che permettono di comprendere se l'istante sia in possesso o meno della capacità di essere parte in un procedimento giudiziario; che in siffatte circostanze la petizione andrebbe dichiarata inammissibile per l'assenza in capo all'attore di un requisito processuale fondamentale;

che la questione potrebbe al limite rimanere indecisa, dato che, quand'anche a mero titolo di ipotesi si volesse riconoscere all'attore una simile qualità, occorrerebbe considerare che esso non dispone della legittimazione attiva per poter contestare in giudizio la decisione di revoca della concessione adottata dal CV 1;

che, secondo costante giurisprudenza, la legittimazione attiva si determina in base al diritto materiale e disciplina la questione di sapere chi può far valere in giudizio in proprio nome una determinata pretesa in qualità di titolare, ma non concerne il quesito di sapere se la pretesa esista o no; si tratta dunque di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1a; STF 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1, 5C.243/2002 del 2 giugno 2003 consid. 2.3);

che in tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di una determinata pattuizione, la legittimazione attiva è di regola data qualora l'attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. STA 12.2019.89 del 5 giugno 2020, 12.2020.56 del 31 maggio 2021);

che, come più volte ricordato, la decisione qui dedotta in giudizio concerne la revoca con effetto immediato della concessione precaria di uso del suolo demaniale rilasciata il 10 gennaio 1972 dal CV 1 t;

che dal momento che nel luglio del 2017 detta associazione è confluita nella Società n, quest'ultima è subentrata in sua vece nell'atto di concessione in qualità di concessionaria;

che la facoltà di contestare la revoca della concessione spettava dunque unicamente alla Società n;

che per contro il AT 1 non risulta parte contrattuale dell'atto di concessione in parola né è in altro modo direttamente legato sul piano giuridico con l'ente concedente;

che non permette di sostenere il contrario il fatto che nel 2016 l't avesse sottoscritto un contratto d'uso precario dell'area concessionata con d;

che - a prescindere dal fatto che tale contratto era stato concluso in chiaro dispregio della clausola di cui al punto n. 3 del predetto atto di concessione del 1972 che ne vietava il trasferimento a terzi e, come tale, non sarebbe nemmeno valido - occorre considerare che esso concerne il solo d, e non certo il AT 1 che nemmeno viene menzionato nell'atto;

che pertanto, detto accordo non era in ogni caso suscettibile di far nascere una qualsiasi relazione sul piano giuridico tra il AT 1 e il CV 1;

che nemmeno il fatto che, verosimilmente per errore, la decisione di revoca della concessione sia stata notificata al AT 1, e per esso a d, consente di addivenire a una diversa conclusione;

che siffatta circostanza non è infatti sufficiente per conferire all'attore la titolarità del diritto che ora fa valere in giudizio davanti a questo Tribunale nei confronti del convenuto, in quanto non permette da sola di sopperire all'assenza di qualsiasi legame contrattuale tre le parti;

che, alla luce di tutto quanto precede si deve dunque concludere che, in quanto ammissibile, la petizione deve essere respinta;

che visto l'esito, tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'attore, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che quest'ultimo dovrà inoltre rifondere al CV 1, in quanto patrocinato da un legale, un adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. In quanto ricevibile, la petizione è respinta.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dall'attore, restano a suo carico.

  3. Il AT 1 rifonderà al CV 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente Il cancelliere

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