Incarto n. 53.2022.2
Lugano 11 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sulla petizione del 28 settembre 2022 di
AT 1 patrocinato da: PA 1
chiedente:
La petizione è accolta.
Di conseguenza la Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, è condannata a versare al signor AT 1, __________, un'indennità per licenziamento ingiustificato di complessivi CHF 390'580.65 oltre interessi al 5% dal 01.09.2022.
Protestate tasse, spese e congrue ripetibili.
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1957, è stato nominato nel 1986 quale docente di scienze naturali nelle scuole medie del Cantone, presso la sede di __________. A contare dall'anno scolastico 2009/2010, il docente è stato trasferito, dietro sua richiesta, alla scuola media __________ di __________.
B. A seguito di circostanze che saranno semmai riprese nei seguenti considerandi, il 17 settembre 2019 il Consiglio di Stato ha sciolto il rapporto di impiego di AT 1 con effetto al 30 marzo 2020.
C. Con decisione del 20 settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso interposto dal docente contro la predetta risoluzione (STA 52.2019.5019). La Corte ha quindi accertato che la disdetta era ingiustificata.
D. AT 1 conviene ora in giudizio davanti a questo Tribunale la Repubblica e Cantone Ticino, chiedendo un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 390'580.65, che comprende il danno economico diretto per mancato guadagno dalla data del licenziamento a quella della presumibile pensione (31 agosto 2022), il mancato avanzamento nella scala salariale che avrebbe ottenuto mantenendo l'impiego, la diminuzione del versamento alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato e conseguente diminuzione della rendita di Cassa pensione, gli onorari per il patrocinio eccedenti l'importo delle ripetibili e il danno d'immagine e torto morale derivanti dalla procedura ingiustificata. In relazione al torto morale, chiede che sia quantificato in sei mesi di salario, richiamando per analogia l'art. 336a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Sostiene di aver subito un torto particolarmente grave a causa della disdetta, fondata su futili e non accertati motivi e pronunciata alle soglie del suo pensionamento, dopo più di 30 anni di servizio.
E. All'accoglimento della petizione si oppone la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dal Governo, che contesta le rivendicazioni di AT 1, in particolare l'indennità per torto morale. Precisa che l'attore ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Osserva infine che il licenziamento era motivato dalla rottura del rapporto di fiducia con l'autorità di nomina e chiede quindi al Tribunale di stabilire un'indennità minima.
F. Con la replica, l'attore conferma la propria posizione. Puntualizza di aver beneficiato delle indennità di disoccupazione, a copertura del 70% del salario e solamente fino al 30 aprile 2022, quando il medesimo ha raggiunto l'età pensionabile. Con la duplica, il Consiglio di Stato ribadisce le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi emergono con sufficiente chiarezza dai documenti allegati all'incarto così come da quanto accertato dal Tribunale con decisione del 20 settembre 2021 (inc. 52.2019.5019). Non occorre assumere altre prove.
2.2. La legge non definisce i criteri applicabili per calcolare l'indennità dovuta al dipendente in caso di licenziamento ingiustificato. Nemmeno fissa un minimo e un massimo entro cui stabilire l'importo da riconoscere all'impiegato. Ciò non costituisce tuttavia una lacuna di legge da colmare facendo capo alle norme del CO secondo quanto previsto dall'art. 87 LORD. Non si è infatti in presenza di una situazione che il legislatore doveva necessariamente affrontare, fornendo una risposta a un problema ineludibile, in difetto della quale risulta compromessa l'applicabilità della legge né di una manchevolezza incongruente con l'impostazione della legge, dovuta a un manifesto errore del legislatore, che richiama un intervento correttivo da parte del giudice al fine di evitare che l'applicazione della legge secondo il testo conduca a risultati insostenibili (cfr. STA 52.2018.485 del 5 agosto 2019 consid. 3.2, 52.2014.222 del 10 agosto 2015 consid. 4.2 con riferimenti).
2.3. L'indennità va pertanto fissata dal Tribunale secondo il suo libero apprezzamento, senza essere vincolato verso l'alto o verso il basso da alcuna disposizione legale (cfr. STF 8C_275/2021 del 4 giugno 2021 consid. 7.3). I criteri su cui basarsi per fissare l'indennità possono essere dedotti per analogia dalla giurisprudenza sviluppata attorno all'art. 34b cpv. 1 lett. a della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers; RS 172.220.1). La norma prescrive che l'autorità di ricorso che accoglie il gravame contro una decisione di disdetta del rapporto di impiego è tenuta ad attribuire un'indennità al ricorrente - tra gli altri casi - se mancano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria. Per la commisurazione della stessa, la giurisprudenza ritiene che occorra prendere in considerazione la gravità della lesione della personalità dell'impiegato, l'intensità e la durata del rapporto di impiego, le modalità della disdetta nonché il comportamento dell'impiegato. Salvo in caso di riassunzione da parte del datore di lavoro, va considerata la posizione sociale e finanziaria della persona nonché la sua età e la posizione occupata all'interno dell'amministrazione (cfr. STF 8C_75/2018 del 13 luglio 2018 consid. 3.2.2; STAF A-3627/2018 del 14 marzo 2019 consid. 7.1, A-615/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 9.1, A-4128/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 7; STA 52.2018.485 citata consid. 3.3). Criteri analoghi sono applicati in relazione all'art. 336a CO, norma che sanziona la disdetta ordinaria del contratto di lavoro nei casi in cui sia abusiva, ossia data per ragioni particolari elencate nella legge (cfr. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, III ed., Berna 2014, pag. 660). Dalla giurisprudenza resa in applicazione di questa norma ci si può senz'altro lasciar guidare.
fr. 291'974.15 a titolo di perdita di guadagno;
fr. 31'212.- per perdite pensionistiche;
fr. 7'500.- equivalenti alle spese di patrocinio sostenute;
fr. 59'894.50 a titolo di torto morale.
3.1. La perdita di guadagno rivendicata dall'attore consiste nel salario che il medesimo avrebbe guadagnato se fosse rimasto in servizio fino alla pensione. La diminuzione della rendita pensionistica corrisponde all'importo che, secondo i calcoli dell'insorgente, l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino avrebbe accordato in più all'attore se i contributi di legge fossero stati versati fino al pensionamento. Queste pretese sono manifestamente infondate. Infatti, il Tribunale, agendo nei limiti imposti dalla legge, ha accertato che il licenziamento era ingiustificato. Come esposto nella STA 52.2019.519 consid. 1.2, la Corte non può infatti ripristinare il rapporto di impiego né obbligare lo Stato a riassumere il dipendente. È di conseguenza escluso che l'attore possa ora rivendicare il salario o i benefici pensionistici che avrebbe ipoteticamente ottenuto se il suo rapporto di impiego fosse rimasto in essere. Ciò equivarrebbe, dal profilo economico, a una reintegra del docente nella suo ruolo precedente, ciò che il Tribunale non può disporre.
3.2. L'attore domanda il risarcimento delle spese di patrocinio, ossia gli onorari del legale eccedenti le ripetibili assegnate dal Tribunale con la STA 52.2019.519. Tale domanda è tuttavia tardiva. La pretesa andava infatti semmai fatta valere nel procedimento precedente, in cui le parti possono presentare una nota delle loro spese (art. 49 cpv. 1 LPAmm). L'indennità per gli oneri causati dalla controversia, fissata dal Tribunale in fr. 2'500.- e rimasta incontestata dall'insorgente, non può pertanto essere rimessa in discussione in questa sede.
3.3. Resta quindi da esaminare la pretesa, quantificata in sei mesi di salario, che il ricorrente avanza a titolo di torto morale. Richiamando l'attore l'art. 336a CO, tale posta costituisce in buona sostanza l'unica rivendicazione che può essere esaminata quale richiesta di indennità per ingiusto licenziamento ai sensi dell'art. 91 LPAmm e dei principi giurisprudenziali sopra esposti.
4.2. Per commisurare l'indennità da attribuire al ricorrente occorre senz'altro tener conto della lunga durata del rapporto di impiego e della sua età non più giovane (quasi 63 anni). Le possibilità di trovare un nuovo lavoro sino al raggiungimento dell'età pensionabile erano quindi estremamente difficili. Per quanto attiene alla sua situazione finanziaria, va considerato che il medesimo, al compimento dei 65 anni, è stato posto al beneficio della pensione, dopo aver usufruito delle indennità di disoccupazione. Occorre ancora tenere conto che se è vero che la disdetta è stata ritenuta una misura sproporzionata, è pur vero che, come sopra ricordato, l'operato dell'attore non è andato del tutto esente da critiche. Ponderati tutti questi elementi, questo Tribunale ritiene congrua ed equa un'indennità per ingiusto licenziamento corrispondente a tre mensilità dell'ultimo stipendio riconosciutogli (fr. 9'214.55). L'importo è da intendersi al lordo, senza deduzioni sociali (cfr. DTAF 2016/11 consid. 13).
La petizione deve essere quindi parzialmente accolta e all'attore accordata un'indennità per licenziamento ingiustificato corrispondente a tre mesi di stipendio lordo, oltre interessi del 5% a decorrere dal 28 settembre 2022.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore e dello Stato secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato verserà all'attore un importo ridotto a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, lo Stato verserà a AT 1 un'indennità corrispondente a tre mesi di stipendio lordo, oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2022.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dell'attore per fr. 2'700.- e dello Stato per fr. 300.-. All'attore è restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo Stato rifonderà all'attore fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera