Incarto n. 53.2004.7
Lugano 1° ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 1 aprile 2004 di
AT1 AT2 patrocinati da: PA1 PA2 6501 Bellinzona 1 Caselle,
contro
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona rappr. dalla Divisione delle contribuzioni;
chiedente:
"I In via provvisionale:
La richiesta di misure provvisionali urgenti del signor AT1 e della AT2 in liquidazione è accolta. Di conseguenza, è fatto ordine all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona di sospendere, rispettivamente è ordinata la sospensione di ogni procedura esecutiva pendente nei confronti del signor AT1 e della AT2 in liquidazione riguardante i crediti per imposte o contributi paritetici oggetto della convenzione 19 dicembre 2001 ed in particolare è ordinata la sospensione della realizzazione delle azioni della società __________ di Lugano di spettanza del signor AT1.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
II. Nel merito :
Di conseguenza, 1.1. È accertato che con la sottoscrizione dell'accordo 19 dicembre 2001 con la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia è stato saldato ogni debito fiscale e contributivo del signor AT1 e della AT2 fino al 31 dicembre 2002, così come elencato nei verbali no controllo __________ e no controllo __________. È conseguentemente accertata l'inesistenza di debiti fiscali e contributivi fino al 31 dicembre 2002, così come elencati in tali verbali, a carico del signor AT1 e della AT2, siccome estinti.
2.2. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di annullare, rispettivamente è annullata ogni procedura contro il signor AT1 e contro AT2 in liquidazione attinente ai debiti fiscali e contributivi oggetto dell'accordo 19 dicembre 2001 e elencati nei verbali no controllo __________ e no controllo __________. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di liberare, rispettivamente è ordinata la liberazione delle azioni della __________ a favore del signor AT1.
Viste le risposte 20 aprile 2004 e 18 maggio 2004 dello Stato del Cantone Ticino chiedenti:
La petizione del primo aprile 2004 dei Signori Giuseppe Francetti e della società anonima __________ in liquidazione nei confronti dello Stato del Canton Ticino è integralmente respinta nella misura in cui venga dichiarata ammissibile.
Protestate, spese, tassa di giustizia e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) AT1 è stato oggetto di un procedimento penale in relazione all'esercizio - sia a titolo personale sia tramite la AT2 di Bellinzona - di attività commerciali reputate illecite. Per questo motivo il Ministero pubblico gli ha sequestrato alcuni beni depositati presso la Banca __________ e presso la Banca __________.
b) Nello stesso tempo, la Divisione delle contribuzioni ha avviato nei confronti di AT1 e della AT2 una procedura speciale per sottrazione di imposta ed ha emanato nei loro confronti delle richieste di garanzia. Il 19 dicembre 2001 i rappresentanti dei contribuenti, da un lato, e quelli del fisco cantonale, dall'altro, si sono incontrati allo scopo di risolvere questo contenzioso. In quell'occasione sono stati definiti i fattori sottratti da AT1 sotto forma di redditi e sostanza non dichiarati per il periodo dal 1991 al 1999, e sono pure stati determinati il reddito assoggettabile ai contributi AVS, le multe tributarie relative alle imposte federali, cantonali e comunali sottratte negli anni 1995 – 1999, il reddito imponibile per la tassazione 2001/2002 e l'imposta preventiva dovuta dalla AT2. Le parti hanno quindi convenuto di trasferire presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, sul __________ intestato al Dipartimento delle finanze, i capitali posti sotto sequestro dal Ministero pubblico, qualora fossero stati liberati a seguito della decadenza del procedimento penale, ritenuto che dopo l'intimazione delle decisioni definitive di recupero, di multa e di tassazione, l'Ufficio esazione e condoni avrebbe proceduto al riversamento degli importi dovuti ai vari enti e alla susseguente cancellazione degli attestati di carenza beni. Eventuali importi residui risultanti da questa operazione sarebbero quindi stati versati in acconto sulle tassazioni future.
B. Nel mese di gennaio del 2002, l'Ufficio esazioni e condoni ha dato avvio alle pratiche per la liberazione dei beni sequestrati dall'autorità penale. Il loro trasferimento sul conto __________ presso la Banca dello Stato è avvenuto soltanto nel corso dell'autunno del 2002, dopo di che l'autorità fiscale ha proceduto alla loro realizzazione. Appurato però che il ricavato non bastava a coprire l'intero debito di imposta, il fisco ha deciso di mantenere le procedure esecutive precedentemente avviate nei confronti degli attori. Con lettera 14 gennaio 2003 AT1 si è opposto a questo modo di procedere, sostenendo che, in base agli accordi stipulati il 19 dicembre 2001, con il trasferimento all'erario dei capitali sequestrati dall'autorità penale erano state liquidate tutte le pretese vantate dal fisco nei suoi confronti e nei confronti della AT2 sino all'anno 2002. L'11 febbraio seguente l'Ufficio esazioni e condoni ha reagito a tale scritto, rilevando che la suddetta cessione di beni non era stata concordata a saldo dell'intero debito d'imposta, ma semplicemente a titolo d'acconto.
C. Con petizione 1° aprile 2004 AT1 e la AT2, nel frattempo posta in liquidazione fallimentare, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo lo Stato del Cantone Ticino, formulando le domande riprodotte in epigrafe. Secondo gli attori, il 19 dicembre 2001 essi hanno concluso con il Cantone un contratto di diritto pubblico allo scopo di regolare tutte le loro pendenze fiscali. Considerato che l'interpretazione di questo contratto è ora litigiosa, sostengono che, in virtù dell'art. 71 lett. b PAmm, è compito di questo tribunale pronunciarsi sulla vertenza venuta in essere con il fisco. Nel merito ribadiscono in sostanza che con il trasferimento all'erario dei beni che erano stati posti sotto sequestro dall'autorità penale essi si sono liberati di ogni debito fiscale sino alla fine del 2002.
D. Con risposta 18 maggio 2004, lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dalla Divisione delle contribuzioni, ha postulato che, nella misura in cui dovesse risultare ammissibile, la petizione sia integralmente respinta. Innanzi tutto contesta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad entrare nel merito della vertenza. Nega poi che la suddetta cessione di capitali doveva valere quale versamento a saldo del debito d'imposta degli attori, perché al momento della sottoscrizione della convenzione non erano conosciuti né l'ammontare del medesimo, né il valore di tali beni.
Considerato, in diritto
1.In primo luogo va rilevato che la AT2 è stata posta in fallimento con decreto 24 settembre 2003 della Pretura del Distretto di Bellinzona. Il procedimento è stato dapprima sospeso per mancanza di attivo ed in seguito, con decreto pretorile del 22 ottobre successivo, è stato riattivato secondo la procedura sommaria. In generale con l'apertura del fallimento la capacità degli organi di agire per conto della società decade a favore della massa fallimentare (cfr. Commentario basilese, n. 13 ad art. 741 CO). Nelle relazioni verso l'esterno, quest'ultima è rappresentata dall'amministrazione del fallimento che, in caso di procedura sommaria, spetta all'Ufficio esecuzioni e fallimenti (DTF 121 III 142 consid. 1). Sennonché, nella presente fattispecie non risulta che tale autorità abbia conferito mandato agli avv. __________ e __________ di agire in giudizio nei confronti dello Stato per conto della AT2 in liquidazione. Agli atti figura in effetti unicamente una procura, verosimilmente sottoscritta dall'amministratrice unica della società, la quale però, in seguito all'apertura del fallimento, non era più abilitata a rappresentare la medesima. Si può comunque prescindere dall'assegnare alla AT2 in liquidazione un termine per rimediare alla mancanza di una valida procura, visto che, per i motivi che verranno qui di seguito esposti, la petizione è in ogni caso irricevibile.
2.2.1. Giusta l'art. 71 lett. b Pamm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico con lo Stato. A mente di quest'ultimo, nel caso in esame non sarebbero dati gli estremi per l'applicazione di questa norma, essendo la procedura fra autorità fiscale e contribuente regolata in primo luogo dalla legislazione tributaria cantonale e federale, la quale assurge in questo ambito al ruolo di lex specialis nei confronti della PAmm. Sempre a mente del Cantone, la pattuizione intervenuta tra le parti il 19 dicembre 2001 costituisce un atto preparatorio della notifica di tassazione, suscettibile di essere impugnata con gli ordinari rimedi di diritto davanti all'autorità fiscale che l'ha emanata. Spetterebbe dunque a quest'ultima pronunciarsi in merito ad eventuali contestazioni concernenti l'accordo transattivo su cui si basa la tassazione.
2.2. La dottrina e la prassi più recenti considerano le convenzioni in materia tributaria come dei veri e propri contratti di diritto pubblico tra fisco e contribuente, assimilabili all'istituto civilistico della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia o un'incertezza circa una relazione giuridica (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., pag. 321 con riferimenti; Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, pag. 103; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ed., vol. III, pag. 108; STF del 18 novembre 2002 nella causa 2A.568/2001 e 2P.331/2001 consid. 4.2; RDAT II-1993 n. 1t consid. 3.3.; RDAT I-1997 n. 27t consid. 4.3). Questa circostanza non permette però ancora di concludere a favore della ricevibilità della petizione in esame, giusta l'art. 71 lett. b PAmm. La presente vertenza trae in effetti origine dal fatto che, come esposto in narrativa, l'autorità fiscale, dopo aver proceduto alla realizzazione dei capitali che erano stati sequestrati dal Ministero pubblico e aver constatato che il ricavo non era sufficiente a coprire l'intero credito d'imposta, ha deciso di mantenere le procedure esecutive avviate in precedenza nei confronti di AT1 e della AT2. Ne discende che la lite in esame ruota essenzialmente attorno ad un problema di natura esecutiva, vale a dire alla questione di sapere se siano tutt'ora dati i presupposti affinché lo Stato possa proseguire con le suddette procedure d'incasso.
2.3. La petizione in oggetto, con cui è stato in sostanza chiesto l'accertamento dell'avvenuta estinzione di ogni credito fiscale e il conseguente annullamento di tutte le procedure esecutive avviate dal fisco nei confronti degli attori, si configura dunque alla stregua di un'azione di annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 85a LEF. Giusta questa disposizione, in vigore dal 1° gennaio 1997, la parte escussa può, per l'appunto, domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1). Se il tribunale, una volta sentite le parti, ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione (cpv. 2). Se l'azione è ammessa, il tribunale, a seconda del caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3). La causa dev'essere trattata con la procedura accelerata (cpv. 4).
3.2. Atteso che l'ordinamento cantonale non prevede alcunché di esplicito riguardo all'autorità giudiziaria cui spetta il compito di statuire su di un’istanza ex art. 85a LEF inoltrata nell'ambito dell'esecuzione forzata di un credito d'imposta, nel caso concreto può di principio restare indeciso il quesito di sapere quale delle due predette opinioni dottrinali debba essere seguita, poiché, in ogni caso, si può senz'altro affermare che non compete al Tribunale cantonale amministrativo occuparsi di questo genere di cause. In effetti, se si volesse seguire la prima tesi sopra menzionata, la competenza a decidere sull'avvenuta estinzione o meno del debito dovrebbe essere della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, in virtù delle tematiche di diritto fiscale all'origine del presente litigio.
Qualora invece si volesse dar credito all'altra tesi sostenuta dalla dottrina, non v'è dubbio che l'azione in parola andava inoltrata dinanzi alla Pretura distrettuale del luogo di esecuzione secondo la procedura prevista dagli art. 389 e segg. CPC, così come d'altronde accade per le azioni di contestazione della graduatoria di crediti di diritto pubblico, per le quali il Tribunale federale ha ammesso la competenza del pretore, quale giudice del fallimento (DTF 120 III 32).
Ne discende dunque che la presente petizione dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di competenza di questo tribunale.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 71 PAmm; 302 e segg., 389 e segg. CPC; 85a LEF;
dichiara e pronuncia:
La petizione è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico di __________.
Intimazione a:
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario