Incarto n. 53.2002.1
Lugano 27 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 17 gennaio 2002 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
lo Stato della Repubblica e Cantone Del Ticino, patrocinato da: avv. __________
chiedente:
In via principale:
Da detto importo verranno dedotti fr. 3'800.- per spese e ripetibili dovute allo Stato a cui egli non è in grado di far fronte, essendo ormai nulla tenente.
È respinta in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo nr. __________ dell'UF di __________ del 9.2.2000.
Spese e ripetibili a carico della convenuta.
In via subordinata:
La Repubblica del Cantone Ticino, Bellinzona, è condannata a pagare ad __________ l'importo di fr. 921'700.-, come esposto sub D), riducendo l'onorario di prestazioni di fr. 150'000.-, comunque dovuti quale premio per il valore dell'eroina sequestrata nel caso __________.
È respinta in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo nr. __________ dell'UF di __________ del 9.2.2000.
Spese e ripetibili a carico della convenuta.
vista la risposta 8 marzo 2002 della Repubblica e Cantone del Ticino chiedente:
La petizione è integralmente respinta.
Protestate spese e ripetibili.
esperiti gli opportuni accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1984 l'attore __________, all'epoca attivo nel settore del cambio e del trasporto di valuta tramite una società con sede a , rimase coinvolto in un'inchiesta penale concernente un colossale traffico di eroina tra la Turchia, l'Italia e gli Stati Uniti (operazione diventata nota con il nome di ""). Nel contesto di questo procedimento, avviato nei suoi confronti a richiesta delle autorità italiane, gli venne addebitata una partecipazione ad operazioni di trasferimento di ingenti somme di denaro provento del suddetto traffico internazionale di stupefacenti.
Con decreto 17 ottobre 1986 l'allora Procuratore Pubblico __________ abbandonò tuttavia il procedimento, rilevando che __________ aveva effettivamente prestato la sua collaborazione per trasferire attraverso canali bancari somme di denaro dagli Stati Uniti alla Svizzera, ma che l'inchiesta aveva permesso di escludere una sua consapevole partecipazione a qualsiasi piano criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, al finanziamento dello stesso o al riciclaggio dei relativi ricavi. In relazione a questi accadimenti che intaccarono fortemente la sua immagine, l'attore ottenne poi dal __________ un indennizzo di 500'000.- fr. a risarcimento del danno cagionatogli da erronee indicazioni fornite dalla banca durante le indagini.
B. Nella primavera del 1986 __________ fu avvicinato da elementi malavitosi per aprire una linea di traffico di eroina verso gli Stati Uniti, verosimilmente a causa della particolare notorietà, acquisita suo malgrado in relazione al caso . Informati gli organi di polizia di quanto accadutogli, l'attore venne invitato a collaborare e, con l'accordo del procuratore pubblico sopracenerino, assunse un ruolo attivo di infiltrato nell'ambito dell'inchiesta detta dei "100 chili", che si concluse nel febbraio del 1987 con l'arresto dei trafficanti ( e co.) e la loro condanna a pesanti pene detentive. Sull'onda del successo di questa operazione __________ continuò a collaborare con le forze dell'ordine - principalmente con __________, a quel tempo ispettore del SID - in altre investigazioni dello stesso tipo (inchiesta __________ in particolare, attinente al riciclaggio di denaro sporco) e questo sino al mese di agosto del 1988. In seguito, la sua partecipazione ad attività di polizia assunse un ruolo del tutto secondario, limitato alla messa a disposizione di locali ed attrezzature. Per le sue prestazioni __________ non venne mai retribuito, ma ricevette volta per volta il rimborso delle spese vive sopportate. Nel 1992 riuscì inoltre a farsi concedere il condono delle imposte federali, cantonali e comunali relative al periodo 1977-1984.
C. Nel luglio del 1994 __________ si è rivolto al Consiglio di Stato onde ottenere uno sgravio fiscale, un risarcimento danni di fr. 200'000.- per ingiusto procedimento e un intervento atto a sostenerlo nelle traversie penali subite in Italia. Le discussioni intercorse in merito tra le parti non hanno portato ad alcun risultato, tant'è che con scritto 22 dicembre 1999 il Governo ha formalmente respinto le pretese dell'attore annotando in particolare che la domanda di indennità, in quanto riferita al procedimento penale avviato nel 1984 e conclusosi con decreto di abbandono, era ampiamente tardiva per rapporto ai termini sanciti dal vecchio CPP e non poteva trovare accoglimento nemmeno in base alla legge sulla responsabilità civile degli enti ed agenti pubblici entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 1990. Evocate le somme già versate al richiedente a titolo di rimborso spese (oltre fr. 70'000.-), il Consiglio di Stato ha infine sottolineato che la compagine in carica nella precedente legislatura non aveva adottato alcuna risoluzione suscettibile di astringere l'attuale Esecutivo a soddisfare le pretese avanzate nei confronti dello Stato.
Il 15 febbraio 2000 __________ ha fatto notificare allo Stato un precetto esecutivo di 800'000.- fr. oltre interessi.
D. Svanite le possibilità di addivenire ad un accomodamento bonale, con petizione 28 novembre 2000 __________ ha citato in giudizio lo Stato del Canton Ticino dinanzi alla II Camera civile del Tribunale d'appello, chiedendo che il convenuto venisse condannato a pagargli l'importo di complessivi fr. 921'700.- oltre interessi quale onorario prestazioni, rifusione spese vive, riparazione danno di immagine, nonché rimborso onorari d'avvocati e inconvenienti a seguito di incarcerazioni ingiustificate. L'attore ha specificato che l'azione era fondata sul contratto di mandato a suo tempo venuto in essere tra le parti (art. 394 ss. CO), oltre che sulla LResp.
In sede di risposta, lo Stato ha chiesto la reiezione in ordine e nel merito della petizione, contestando in particolare la sussistenza di un rapporto contrattuale di diritto privato suscettibile di rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte adita.
Con giudizio 15 novembre 2001 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha seguito la tesi del convenuto, dichiarando la petizione irricevibile per carenza di giurisdizione. In effetti, secondo i giudici della corte civile l'eventuale rapporto giuridico venuto in essere tra lo Stato e l'attore sarebbe di diritto pubblico e come tale andrebbe giudicato dal Tribunale cantonale amministrativo.
E. Il 17 gennaio 2002 __________ ha quindi sottoposto le sue richieste al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di statuire come riprodotto in epigrafe sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle addotte davanti alla II CCA.
Rievocati i fatti salienti ed evidenziato l'atteggiamento ambiguo assunto dallo Stato nelle trattative instaurate per conseguire quanto attualmente rivendicato in sede giudiziale, l'attore ha ribadito di aver lavorato per anni nell'interesse della polizia e della magistratura ticinese senza mai ottenere un'adeguata remunerazione per i servigi resi, i danni subiti ed i pericoli corsi. In forza del mandato conferitogli a suo tempo, lo Stato dovrebbe quindi riversargli fr. 109'200.- per gli oneri di trasferta sostenuti, fr. 572'500.- per le ore di lavoro prestate, fr. 40'000.- per il torto morale patito durante i periodi di incarcerazione e fr. 200'000.- per gli onorari di patrocinio pagati agli avvocati incaricati di tutelare i suoi interessi.
Con istanza 21 gennaio 2002 __________ ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento della petizione si è opposto il convenuto, contestando partitamente le tesi dell'attore.
Lo Stato ha negato in particolare di essersi mai legato ad __________ mediante contratto, la cui stipulazione in Ticino è di esclusiva pertinenza del Consiglio di Stato. Di certo, l'eventuale accordo concluso con un funzionario di polizia non può vincolare il cantone, né a riguardo l'attore può invocare con successo il principio della buona fede vista la manifesta incompetenza delle persone con le quali trattava. Nessuna retribuzione è stata d'altronde garantita ad __________, il quale non aveva alcun obbligo di fornire prestazioni lavorative ed ha offerto la propria collaborazione senza chiedere compenso, eccettuato il rimborso delle spese sopportate. Che questi fossero i patti è dimostrato dal fatto che dopo aver incassato i rimborsi e aver concluso la propria collaborazione, per un decennio l'attore non ha mai avanzato pretese di rimunerazione.
D'altra parte, eventuali crediti di __________ nei confronti dello Stato sarebbero ormai prescritti, sia prendendo in considerazione il termine usuale di 10 anni, sia - a maggior ragione - facendo capo al termine quinquennale applicabile per le attività lavorative e le prestazioni ricorrenti. Nessun valido atto interruttivo di prescrizione è stato d'altronde esercitato dall'attore, che prima dell'inoltro della causa davanti al Tribunale di appello ha sempre rivendicato un risarcimento danni di fr. 200'000.- in relazione alle conseguenze dell'affare "__________", avanzando dunque pretese diverse rispetto a quelle proposte nell'ambito della presente procedura.
G. All'udienza preliminare del 24 ottobre 2002 le parti, d'intesa con il giudice delegato, hanno concordato di limitare i primi passi istruttori all'accertamento dell'oggetto, della natura e dell'estensione temporale dei rapporti intercorsi tra l'attore e taluni dipendenti dello Stato.
La fase istruttoria è stata dunque contraddistinta dalla raccolta delle seguenti prove:
· la perizia 1 febbraio 2002 dell'OCO di Ginevra circa la veridicità delle firme apposte su otto documenti di causa (ricevute apparentemente sottoscritte da __________);
· il decreto di non luogo a procedere 8 ottobre 2002 del PG __________ a seguito della denuncia contro ignoti sporta dallo Stato in relazione alla falsificazione dei predetti documenti;
· la decisione 13 giugno 2001 con cui la Divisione delle contribuzioni ha condonato ad __________ le imposte cantonali e comunali 1997-1998 ancora scoperte;
· l'audizione, il 29 gennaio 2003, dei testi __________, __________ e __________;
· l'audizione, il 30 gennaio 2003, dei testi __________ e __________;
· l'audizione, l'11 aprile 2003, dei testi __________, __________ e __________;
· i rapporti 23 settembre 1988 e 9 gennaio 1989 di __________ all'indirizzo del Comandante della Polizia cantonale e relativi allegati;
· il verbale di interrogatorio 23 giugno 1989 di __________, ascoltato quale teste dall'allora GI __________ nell'ambito del procedimento penale aperto contro i fratelli __________;
· la sentenza 27 marzo 2002 prolata nei confronti di __________ e altri imputati dalla I. Strafkammer dell'Obergericht del Canton Zurigo;
· l'audizione, l'11 luglio 2003, del teste __________, con l'acquisizione agli atti della documentazione esibita nell'occasione.
Di tutte le risultanze istruttorie e delle osservazioni formulate dalle parti in sede conclusionale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1.1. Il contratto di diritto pubblico (o di diritto amministrativo) è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico sottoposto al diritto pubblico (Scolari, Diritto amministrativo parte generale, N. 909). Determinante è l'oggetto del contratto. Quello di collaborazione stipulato tra un ente pubblico e un cittadino si distingue in particolare per la partecipazione di un privato all'esecuzione di un compito pubblico (Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, p. 31). La validità di un tale contratto - di norma conchiuso in forma scritta - presuppone tra l'altro che al momento della stipulazione l'ente pubblico sia rappresentato da persone abilitate ad obbligarlo in via contrattuale in quanto dotate dei necessari poteri e che l'oggetto della convenzione sia legittimo, ovvero sorretto da una base legale.
1.2. In Ticino, lo Stato è rappresentato dal Consiglio di Stato (art. 70 Cost. cantonale, art. 2 Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione). All'epoca che qui interessa (1986) il Consiglio di Stato aveva delegato alle direzioni dei Dipartimenti talune decisioni circa l'esecuzione di spese e l'assunzione di impegni sino ad un importo di fr. 30'000.-, mantenendo per il resto tutte le prerogative conferitegli dalle leggi vigenti (cfr. art. 2 e allegato 2 del Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate, dell'8 maggio 1979). Nessun funzionario appartenente a organi di rango inferiore alla direzione di un dipartimento fruiva quindi di potere delegato che gli consentisse di vincolare lo Stato nell'ambito di un rapporto contrattuale.
1.3. L'impiego di agenti infiltrati è lecito, in linea di massima, anche senza una base legale espressa, nella misura in cui la natura del reato giustifichi il carattere occulto dell'inchiesta e l'agente infiltrato svolga le indagini sull'attività delittuosa mantenendo un'attitudine prevalentemente passiva, senza determinare l'interessato ad agire e senza provocare la commissione del reato mediante una propria influenza (Rep. 1995 p. 110; DTF 118 IV 115, quest'ultima relativa proprio al caso in discussione).
1.4. In concreto, è assodato che nella primavera del 1986 l'allora ispettore __________ chiese ad __________ di cooperare con la polizia nell'ambito di quella che sarebbe diventata la famosa "inchiesta dei 100 kg", proponendogli di infiltrare a fondo l'organizzazione criminale che l'aveva contattato reputandolo un malavitoso. Tale invito, che l'attore raccolse dando avvio alla sua attività di collaboratore, gli venne formulato alla presenza di un funzionario degli Uffici centrali svizzeri di polizia e di due agenti della DEA americana (vedi doc. B3 dichiarazione 25 ottobre 2002 di __________ e verbale di interrogatorio 29 gennaio 2003 del medesimo). In simili evenienze, se da un lato è certo che l'oggetto del contratto che __________ e __________ hanno stipulato in esito ad una manifestazione concorde della loro reciproca volontà era tutto sommato lecito e verteva a ben guardare sull'esecuzione di un compito di spettanza delle forze pubbliche, dall'altro è altrettanto certo che __________, quale semplice ispettore di polizia, non aveva manifestamente alcun potere per ingaggiare contrattualmente l'attore a nome dello Stato e ciò indipendentemente dalla natura onerosa o gratuita del negozio.
La dottrina è divisa circa le conseguenze di siffatti vizi d'incompetenza. Una parte di essa (Zwahlen, Imboden) ritiene che il contratto affetto da tale irregolarità sia addirittura nullo. Altra, non meno autorevole (Grisel, Knapp, Moor), è più prudente e ammette la nullità solo in casi eccezionali, segnatamente se il vizio è particolarmente grave, se esso è palese o quantomeno facilmente riconoscibile e se tale riconoscimento non comporta una violazione intollerabile alla sicurezza giuridica. In difetto di tali presupposti resta comunque aperta l'ipotesi di un annullamento del contratto, dal quale si può prescindere se le prestazioni sono già state adempiute e la sanzione lederebbe in maniera inammissibile il principio della buona fede (Grisel, Traité de droit administratif, p. 453; Knapp, Précis de droit administratif, N. 1531; Nguyen, op. cit., p. 135-36 e rinvii). Almeno tre elementi, nel caso di specie, consentirebbero al Tribunale di approdare a quest'ultima soluzione in funzione dell'affidamento che __________ ha verosimilmente riposto nella parvenza degli avvenimenti occorsi all'epoca.
Innanzi tutto le modalità con le quali egli è stato arruolato e l'autorevolezza delle persone che hanno avvallato il suo ingaggio. A riguardo, è sufficiente porre mente al calibro dei funzionari presenti al momento in cui gli è stata sottoposta la fatidica offerta ed al ruolo istituzionale di coloro che dietro le quinte hanno approvato l'incarico prima e diretto le operazioni poi (Procuratore pubblico), o erano perlomeno al corrente degli accadimenti (comandante della polizia).
Secondariamente, il rapporto intenso che l'attore ha intrattenuto con le forze di polizia e altre autorità, svizzere ed estere, durante le inchieste mascherate svoltesi tra il 1986 ed il 1988, sintomatico del ruolo che gli veniva riconosciuto in quello specifico ambito e del supporto di cui poteva beneficiare per la buona riuscita della missione affidatagli. Senza parlare della considerazione di cui ha tutto sommato goduto perlomeno sino al momento in cui la polizia - per ragioni sulle quali non occorre soffermarsi - ha iniziato a ritenerlo inaffidabile se non addirittura pericoloso.
In terzo luogo, gli svariati versamenti di denaro che __________ ha ricevuto dalla polizia a copertura delle sue spese, oltre a quelli per la locazione dei suoi uffici nel 1991/92, che potevano trovare giustificativo unicamente in un'obbligazione derivante da contratto.
Per ragioni dedotte dal principio della buona fede si potrebbe dunque pervenire a riconoscere nella fattispecie la sussistenza di un efficace contratto di diritto pubblico e, di riflesso, ad ammettere la competenza di questo Tribunale giusta l'art. 71 lett. b PAmm. Ai fini del presente giudizio non occorre tuttavia approfondire ulteriormente la problematica della ricevibilità in ordine della petizione, poiché le pretese di mera origine contrattuale dell'attore relative a spese ed onorari - escluse dunque quelle restanti, in ogni modo improponibili in questa sede in quanto fondate su una presunta e non meglio precisata responsabilità ex delicto dello Stato - vanno comunque respinte nel merito per i motivi che saranno esposti nel seguito.
2.1. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che anche in difetto di un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione (Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, N. 34 B I; Grisel, op. cit., p. 660 ss.; Knapp, op. cit., N. 745 ss.). Se la legge non fissa il termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe come legislatore (Scolari, Diritto amministrativo parte generale, N. 690 e giurisprudenza ivi citata; Imboden/Rhinow, op. cit., N. 34 B III; Grisel, op. cit., p. 663 ss.; Knapp, op. cit., N. 749). I termini che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire in via giurisprudenziale sono generalmente di 5 anni o 10 anni, alla stregua di quelli applicabili per legge nel diritto civile (art. 127 e 128 CO); in mancanza di norme espresse, una durata inferiore risulterebbe infatti troppo pregiudizievole per il creditore e comprometterebbe la sicurezza del diritto (cfr. Grisel, op. cit., p. 664; Knapp, op. cit., N. 749). A livello cantonale, nessuna disposizione di legge indica genericamente la prescrizione delle pretese di diritto pubblico, né tanto meno la prescrizione dei crediti derivanti da contratti sui generis. A riguardo giova tuttavia rilevare che in materia fiscale vige una prescrizione di 5 anni (cfr. art. 194 LT) e che altre leggi speciali del Cantone prevedono termini di identica durata (cfr. art. 22a LMSP).
Quanto all'interruzione della prescrizione, in campo pubblicistico non domina il rigore invalso in diritto civile (cfr. art. 135 CO). I termini di prescrizione del diritto pubblico vengono infatti interrotti da ogni atto mediante il quale la pretesa è rivendicata dal debitore in modo idoneo (cfr., sull'argomento, Imboden/Rhinow, op. cit., N. 34 B IV c; Grisel, op. cit., p. 666; Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP 1/95 p. 54; RDAT 1982 N. 117). L'atto di rivendicazione può avere nondimeno valenza interruttiva della prescrizione unicamente a beneficio della specifica pretesa per la quale viene esercitato e fino a concorrenza della somma reclamata.
2.2. Dal complesso delle tavole processuali emerge in modo univoco che __________ ha collaborato attivamente con il SID e con l'ispettore __________ in particolare dalla primavera del 1986 all'agosto del 1988, mentre in seguito ha partecipato ad attività di polizia in modo del tutto occasionale, limitandosi a prestare consulenze episodiche e a mettere a disposizione i propri uffici (locali ed attrezzature; in tal senso vedi doc. B dichiarazione 8 aprile 1998 di __________, doc. B3 dichiarazione 25 ottobre 2000 di __________, doc. L1 scritto 5 agosto 1999 di __________, doc. 1 lettera 12 febbraio 1998 di __________, doc. 2 lettera 2 febbraio 1998 di __________, verbale deposizione 29 gennaio 2003 di __________ e __________, verbale deposizione 30 gennaio 2003 di __________, verbale deposizione 11 aprile 2003 di __________ e __________).
Nella misura in cui le pretese ex contractu reclamate dall'attore possono riferirsi soltanto al periodo in cui egli ha svolto effettivamente il ruolo di agente infiltrato, il relativo termine di prescrizione ha iniziato a decorrere nell'agosto del 1988 (per i servigi resi nell'inchiesta dei 100 kg addirittura nel febbraio del 1987), momento in cui le prestazioni sono diventate esigibili. Ne segue che anche volendo applicare alla fattispecie un termine di prescrizione decennale, i presunti crediti vantati da __________ sono comunque decaduti nell'estate del 1998, prima della notifica del precetto esecutivo e della promozione delle cause innanzi al Tribunale di appello. In effetti, la lettera 14 luglio 1994 (doc. F) che __________ ha indirizzato al Consiglio di Stato tramite il suo patrocinatore dell'epoca non ha avuto effetti interruttivi sulla prescrizione delle pretese derivanti da contratto notificate in questa sede, dato che dal profilo pecuniario si limitava a postulare un risarcimento danni di fr. 200'000.- per atti illeciti (errori d'altri) commessi dalla magistratura nel contesto della "__________". Questa richiesta mirata, inoltrata in modo specifico ed esplicito sulla scorta di una serie di supposte manchevolezze di cui le autorità ticinesi si sarebbero macchiate nel 1984 dopo aver assunto il procedimento penale pendente in Italia a carico di __________, non è idonea ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati in questo procedimento a dipendenza dell'attività che l'attore ha svolto tra il 1986 ed il 1988 a beneficio della polizia e della Procura pubblica sopracenerina. Diversi sono, per natura e tempistica, i fatti richiamati a supporto delle rivendicazioni. Diverse sono le cause delle obbligazioni invocate. Diversi sono pure gli importi reclamati.
Questa assoluta mancanza di corrispondenza tra le pretese avanzate attualmente e i contenuti dell'atto che si vorrebbe interruttivo della loro prescrizione impedisce di riconoscere che le stesse siano ancora esigibili.
La petizione deve quindi essere respinta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
3.1. Secondo l'art. 30 PAmm "gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio".
In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157 CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.
3.2. Nella fattispecie, quest'ultima premessa risulta insoddisfatta. L'attore infatti non poteva oggettivamente sperare di poter vincere la causa dopo che il Consiglio di Stato, preso visione del progetto di petizione, gli aveva ribadito l'impossibilità di accedere alle sue richieste mettendo peraltro in evidenza la debolezza degli argomenti avanzati. Tanto più che a prescindere dalla opinabile sussistenza di un contratto di diritto pubblico atto a fondare la competenza di questo Tribunale, __________ non poteva ignorare l'esatta collocazione temporale dei rapporti di collaborazione intercorsi con la polizia, il momento in cui le sue pretese erano divenute esigibili e, di conseguenza, la tardività con la quale si accingeva a farle valere in giudizio. Né poteva omettere di considerare un altro elemento essenziale del contenzioso, a lui ben noto, che l'avrebbe portato a soccombere anche in caso di tempestività dell'azione; il fatto, confermato da diversi testi (vedi doc. 1 lettera 12 febbraio 1998 di __________, verbale deposizione 29 gennaio 2003 di __________, verbale deposizione 30 gennaio 2003 di __________, verbale deposizione 11 aprile 2003 di __________) ed ammesso dall'attore medesimo (cfr. testimonianza 23 giugno 1989 di __________ interrogato dal GI della giurisdizione sopracenerina), che a suo tempo egli non chiese né convenne alcun compenso per il suo intervento siccome animato esclusivamente da sentimenti di rivincita e di idealismo.
Ne segue che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, la petizione appalesandosi fin dall'inizio sprovvista di possibilità di successo.
L'esito del contenzioso impone l'assegnazione di congrue ripetibili al convenuto, assistito da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge citate;
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile la petizione è respinta per intervenuta prescrizione.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente.
verserà allo Stato fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario