Incarto n. 52.2025.75

Lugano 22 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2025 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 19 febbraio 2025 (n. 744) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 10 dicembre 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a perizia specialistica;

ritenuto, in fatto

A. a. RI 1, nato il __________ 1983, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B).

b. Dagli atti risulta che in passato egli è stato oggetto dei seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

10 luglio 2009 divieto di fare uso di una licenza di condurre straniera per 5 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.24 grammi per mille, commessa il 6 giugno 2009);

13 giugno 2016 revoca della licenza di condurre di 4 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.19 grammi per mille, commessa il 16 maggio 2016), poi ridotti a 3 mesi (cfr. decisione del 20 gennaio 2017);

19 luglio 2019 ammonimento per un'infrazione lieve (manipolazione di un apparecchio elettronico durante la guida);

13 marzo 2024 revoca della licenza di condurre di 4 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata di 0.77 mg/l, commessa l'11 febbraio 2024), poi ridotti a 3 mesi (cfr. decisione del 14 giugno 2024).

B. a. Il 3 ottobre 2024 RI 1 è stato interrogato dalla polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta condotta nei confronti di un terzo per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). In quel contesto l'interessato ha ammesso un consumo saltuario di cocaina, negando invece di fare uso di altre sostanze stupefacenti (cfr. verbale d'interrogatorio annesso al rapporto di segnalazione del 29 ottobre 2024).

b. Nuovamente sentito l'11 novembre 2024, a fronte dell'esito dell'analisi tossicologica delle urine (cui era stato sottoposto il 3 ottobre precedente e che è risultata positiva al THC-COOH [metabolita inattivo del THC]), RI 1 ha riconosciuto di fare un uso saltuario di prodotti a base di THC, confermando per il resto le sue precedenti dichiarazioni in relazione al suo consumo di cocaina (cfr. verbale d'interrogatorio e rapporto di analisi del 16 ottobre 2024 dell'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia [IACT] di Olivone annessi al rapporto di segnalazione del 29 ottobre 2024).

c. A seguito di tali fatti, il 26 novembre 2024 il competente procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto di accusa per contravvenzione alla LStup, e meglio per avere, nel periodo 3 ottobre 2021 - 3 ottobre 2024, consumato, in maniera occasionale, in occasione di alcune feste, 2-3 volte all'anno e in ragione di uno o due strisce per volta, un quantitativo non meglio precisato di cocaina, condannandolo alla multa di fr. 200.-.

d. Preso atto del menzionato rapporto di segnalazione, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, il 10 dicembre 2024 la Sezione della circolazione ha revocato all'amministrato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione è stata resa in particolare sulla base degli art. 15d della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 19 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal conducente avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Disattesa una censura riferita al diritto di essere sentito, il Governo ha essenzialmente ritenuto che tanto l'ordine di sottoporsi a una perizia medica quanto la revoca preventiva fossero giustificati e adeguati, viste in particolare le dichiarazioni rese a verbale dall'interessato, negando qualsiasi rilevanza alle asserite conseguenze negative della privazione della patente sulle sue attività professionali.

D. Contro quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente ritiene che, in assenza di elementi concreti suscettibili di ingenerare il dubbio circa la sua idoneità alla guida, non sussistano i presupposti per l'accertamento di medicina del traffico e, di conseguenza, nemmeno per la revoca preventiva.

Non sarebbe infatti dimostrato un consumo regolare e costante di sostanze atte a diminuirne l'attitudine alla guida. Evidenzia in particolare il carattere sporadico e del tutto occasionale del suo consumo di cocaina. Il consumo di cannabis emerso dalle analisi mediche sarebbe invece avvenuto nella sola occasione del suo compleanno. Gli irrisori quantitativi saltuariamente consumati non giustificherebbero dunque il provvedimento impugnato, che si rivelerebbe pertanto sproporzionato e illegittimo. Del resto, soggiunge, dalla mancanza di informazioni riguardo al suo comportamento successivo al periodo del consumo ammesso nulla potrebbe essere dedotto a suo sfavore, pena la violazione della presunzione d'innocenza.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'allegato dell'autorità dipartimentale è invece stato estromesso dall'incarto, in quanto tardivo (cfr. decreto del 2 aprile 2025).

F. In replica l'insorgente si è riconfermato nelle sue tesi e conclusioni. Le altre parti sono rimaste silenti.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (cfr. art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d).

2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a

  • e). Rientrano in tali casi segnatamente la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). L'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo (cfr. STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi).

2.3. Secondo la giurisprudenza, un regolare ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 citata consid. 2.1). Considerato che il consumo di droghe pesanti come la cocaina presenta invece un potenziale di dipendenza elevato, l'ordine di una perizia sull'idoneità alla guida può essere opportuno già in presenza di un consumo sporadico o occasionale (vereinzeltem bzw. gelegentlichem Kokainkonsum, cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2022.416 del 25 gennaio 2023, 52.2020.314 del 14 gennaio 2021, in: RtiD II-2021 n. 46 consid. 3.4 con rimandi; cfr. pure Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 46 ad art. 15d SVG).

2.4. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_500/2021 del 18 agosto 2022 consid. 3.3, 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.

2.5. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1).

  1. 3.1. In concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto di polizia, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti dell'insorgente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre ex art. 30 OAC, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica in applicazione dell'art. 15d LCStr, ritenendo che vi fossero importanti indizi per dubitare seriamente della sua idoneità alla guida. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, confermando il predetto provvedimento. Il ricorrente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare tali provvedimenti, pretendendo di avere assunto cocaina soltanto occasionalmente e di avere fatto un paio di tiri di cannabis soltanto il giorno del suo compleanno.

3.2. Ora, davanti alla polizia il ricorrente ha chiaramente indicato di consumare cocaina saltuariamente (…) in occasione di qualche festa, che può essere capodanno, o altre feste, precisando che l'ultima volta mi è capitato qualche mese fa. Ha quindi quantificato i suoi consumi in uno o due strisce di cocaina per volta, circa 2-3 volte all'anno (cfr. verbale del 3 ottobre 2024, pag. 3). Dalle sue dichiarazioni emerge inoltre che tale abitudine si protrae da (almeno) tre anni, tant'è che anche la condanna penale conseguentemente subita si riferisce al predetto periodo (cfr. decreto d'accusa del 26 novembre 2024). Dall'analisi tossicologica del 16 ottobre 2024 è inoltre emerso che l'insorgente consuma anche prodotti a base di cannabis, ciò che egli aveva in un primo tempo espressamente negato (cfr. verbale del 3 ottobre 2024, pag. 5) e ha ammesso solo a fronte dei risultati dell'accertamento medico, sostenendo che non mi ricordavo di aver fumato della cannabis. Il __________ 2024 era il giorno del mio compleanno e in compagnia di alcuni amici ho fatto un paio di tiri di cannabis e precisando, più in generale, che mi è capitato di fare alcuni [tiri] di cannabis qui a Lugano in centro città, in luoghi appartati, senza essere in grado di quantificare i suoi consumi settimanali o mensili (molto saltuari) rispettivamente degli ultimi tre anni (saltuari in occasioni di feste; cfr. verbale dell'11 novembre 2024, pag. 3). Alla luce di tali affermazioni, a torto pretende dunque ora quindi di avere fumato nella sola occasione del suo compleanno (cfr. ricorso, pag. 4). Dagli atti emerge inoltre che egli non è nuovo al consumo di sostanze, ma già in passato è stato condannato penalmente. Con decreto di accusa del 21 settembre 2015, passato in giudicato, il ricorrente è infatti stato ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup e condannato al pagamento di una multa di fr. 100.- per avere, il 25 luglio 2015, importato e detenuto per il suo consumo personale 2 grammi di eroina, 1.5 grammi di cocaina e 7.3 grammi di hascisc, nonché per avere consumato “nel periodo ottobre 2012-25 luglio 2015, un indeterminato quantitativo di hascisc, ma almeno 144 grammi; nel periodo 2014- 25 luglio 2015, un indeterminato quantitativo di cocaina, ma almeno 6 grammi; nel periodo giugno 2015-25 luglio 2015 un indeterminato quantitativo di eroina, ma almeno 0.5 grammi”. Inoltre, il 4 agosto 2015, durante un normale controllo della circolazione effettuato dalle Guardie di confine, l'insorgente è stato fermato alla guida del proprio veicolo e sottoposto al test IonScan, risultato positivo alla cocaina, mentre l'esame delle urine e del sangue, cui è stato successivamente sottoposto, ha dato esito positivo all'eroina (risultata essere stata consumata non di recente), alla cocaina e alla cannabis (risultati presenti ma con valori inferiori alla soglia legale dell'inabilità alla guida; cfr. rapporto di contravvenzione alla LStup del 2 settembre 2015). In quell'occasione ha dichiarato di fare uso di cocaina da circa un anno e di averla consumata 5-6 volte (tra cui la sera precedente il controllo, a casa sua, nella misura di due strisce), di fumare 1-2 canne di hascisc saltuariamente, circa una volta a settimana e di aver fatto uso di eroina solo una volta nel giugno 2015 (cfr. verbale del 4 agosto 2025, pag. 2). A seguito di questo episodio, la Sezione della circolazione aveva ordinato nei suoi confronti un accertamento medico e laboratoristico preliminare della sua idoneità alla guida di veicoli a motore, in esito al quale il medico del traffico, a fronte di tre analisi delle urine negative per tutte le sostanze ricercate, aveva a quel momento concluso che non si rendeva necessario un ulteriore approfondimento peritale. Il 23 dicembre 2015 l'autorità dipartimentale non aveva quindi disposto ulteriori misure, avvertendolo nondimeno che in caso di future nuove contravvenzioni alla LStup avrebbero potuto essere adottati nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi di sicurezza.

3.3. Alla luce delle suddette circostanze, e ritenuti segnatamente i suoi dichiarati consumi di droghe, con le precedenti istanze occorre concludere che vi siano concreti indizi per dubitare seriamente che egli soffra di una dipendenza atta a escluderne l'idoneità alla guida ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, rispettivamente che egli presenti più di altri il rischio di mettersi alla guida sotto l'influsso di stupefacenti, determinando un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. In particolare, ritenuto l'elevato potenziale di dipendenza che presenta la cocaina, già solo a fronte di un uso occasionale di questa droga ben poteva l'autorità dipartimentale ordinargli di sottoporsi a una perizia d'idoneità di medicina del traffico in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 LCStr (cfr. supra, consid. 2.3). A maggior ragione considerando che, in concreto, tale consumo s'inserisce in un quadro di un consumo occasionale di canapa, ma a ben vedere pure di eventi di smodata assunzione di alcol, come dimostra il più recente episodio di guida in stato di ebrietà qualificata dell'11 febbraio 2024 (cfr. consid. A). Va comunque da sé che nel contesto peritale dovrà essere approfondita compiutamente e con cura la sua situazione personale, indagando maggiormente le sue abitudini di consumo (frequenza, quantitativi, circostanze del consumo di cocaina, di cannabis e di eventuali altri stupefacenti e/o alcol) e la sua personalità, i suoi precedenti e il suo rapporto con gli stupefacenti e la guida. A questo stadio non occorre invece che una dipendenza rispettivamente una sua inidoneità alla guida sia già dimostrata, ritenuto che proprio l'esame di verifica di medicina del traffico è finalizzato a chiarire tali quesiti (cfr. Weissenberger, op. cit., n. 41 ad art. 15d SVG).

3.4. Nel frattempo, con le precedenti istanze v'è da ritenere che ricorrano pure gli estremi per estromettere il conducente dalla circolazione a titolo preventivo in applicazione dell'art. 30 OAC, nel preminente interesse della circolazione stradale. Al riguardo va ancora ricordato che la cocaina rientra fra le droghe “pesanti”, che presenta un potenziale di dipendenza molto elevato e che in particolare per il suo effetto disinibitorio è assai pericolosa nella circolazione stradale (cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_434/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.2; Weissenberger, op. cit., n. 36 ad art. 16d SVG; STA 52.2023.202 dell'11 ottobre 2023 consid. 4.4 e rimandi). Non va inoltre dimenticato che il ricorrente è già stato condannato in relazione al consumo e alla detenzione di stupefacenti (cfr. decreto d'accusa del 21 settembre 2015) e che l'autorità dipartimentale lo aveva peraltro avvertito che nei suoi confronti avrebbero potuto essere adottati dei provvedimenti di sicurezza nel caso in cui avesse nuovamente contravvenuto alla LStup in futuro. A ciò aggiungasi che, ancorché non sia mai incappato in un'infrazione di guida sotto l'influsso di stupefacenti, nel 2009, 2017 e 2024 egli ha, come visto, comunque già subito delle misure di ammonimento per guida in stato di ebrietà qualificata (cfr. consid. A), dimostrando ripetutamente - perlomeno in quelle tre occasioni - di non saper scindere l'uso di una sostanza che compromette la capacità di condurre (alcol) dalla guida. Privo di rilievo è invece il fatto che il ricorrente invochi la necessità di condurre veicoli a motore per motivi professionali.

Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio la sua idoneità alla guida, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. STA 52.2022.273 del 7 novembre 2022 consid. 4.4 e rimandi). Va da sé che la perizia a cura del medico del traffico dovrà comunque essere svolta con una certa sollecitudine e, nel rispetto del suo diritto di essere sentito, essere trasmessa all'insorgente prima dell'adozione di un eventuale ulteriore provvedimento. Rispettivamente, qualora la perizia dovesse confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la misura cautelare dovrà essere tempestivamente revocata.

3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico, risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

  1. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.

4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La cancelliera

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