Incarto n. 52.2025.257
Lugano 1 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 25 giugno 2025 (n. 3172) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'aggiudicazione del servizio invernale per lo sgombero neve sulle strade cantonali (lotto SISN-SC, Lotto E14) relativamente al periodo 2025 - 2030 ha assegnato la commessa al Consorzio M__________;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 dicembre 2024 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite della Divisione delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sgombero della neve sulle strade cantonali durante le stagioni invernali per il periodo 2025 - 2030 (Lotto SISN-SC; FU n. __________ pag. __________ segg.).
Il capitolato d'appalto segnalava che i 1'050 km costituenti l'intera rete delle strade cantonali erano stati suddivisi in 46 lotti, a loro volta ripartiti in 152 settori la cui lunghezza media era di 14 km. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di ponderazione:
Prezzo 50%
Ecologia dei veicoli impiegati 40%
Qualità delle lame spartineve 10%
con l'appunto che per ogni settore era richiesto un veicolo dotato di lama spartineve frontale e in alcuni casi, anche di lama laterale (pos. 133.100 disposizioni particolari CPN 102).
Le disposizioni particolari CPN 102 erano impostate in maniera identica per tutti i lotti messi a concorso, ognuno oggetto di delibera. La posizione 223.100 indicava, tra gli altri, i seguenti criteri di idoneità:
CI-4: Dotazione di lame spartineve proprie o acquistate successivamente all'ottenimento dell'appalto.
Qualora l'offerente non fosse dotato delle lame spartineve dovrà allegare all'offerta un contratto preliminare d'acquisto. I dati tecnici delle lame che il concorrente intende utilizzare dovranno essere riportate nelle tabelle “Dati tecnici caratteristici dei veicoli e delle attrezzature per lo sgombero neve” contenute nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente” e rispettare le condizioni previste nel corrente fascicolo alla pos. 142.400 e al criterio CI-5 della presente posizione.
CI-5: Veicoli e lame spartineve idonei
Per il servizio invernale di sgombero neve sulle strade cantonali sono ammesse solo determinate categorie di veicoli, l'appartenenza delle quali deve poter essere dimostrata da debita documentazione. Nel presente capitolato la categoria dei veicoli è sempre riferita alla classificazione della tabella sottostante:
Categoria veicoli
Categoria
Descrizione
3
Trattori medi (fino a 100 cv o 74 kw; peso complessivo superiore a 3.5t)
4
Trattori pesanti (oltre 100 cv o 74 kw; peso complessivo superiore a 3.5t)
5
Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 6t)
6
Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 7.5t)
7
Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 10t)
8
Unimog o veicolo equivalente (peso superiore a 10t)
9
Autocarri a 2 assi (peso fino a 7.8t)
10
Autocarri a 2 assi (peso fino a 14.5t)
11
Autocarri a 2 assi (peso fino a 18t)
12
Autocarri a 3 assi (peso fino a 26t)
(…)
Seguiva una tabella in cui erano indicate le caratteristiche dei veicoli e delle lame richiesti per ogni tratta.
Per verificare la capacità di eseguire la commessa, gli offerenti erano tenuti a fornire informazioni sui propri effettivi, nonché diversi dati concernenti il veicolo (proprietario, targa, con numero e colore, marca, modello, classificazione, trazione, codice d'emissione, potenza in kw, peso totale) e la lama (proprietario, marca, tipo, anno di costruzione, larghezza in metri misurata ai coltelli) impiegati. Queste informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle incluse nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”.
B. Prima della scadenza del termine (30 gennaio 2025) per l'inoltro delle offerte, il committente ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli. In particolare, evadendo il quesito:
In merito alle disposizioni particolari, pagina 12, n. 400 - Veicoli e attrezzature gentilmente chiedo di avere una spiegazione riguardante “offerente può essere proprietario diretto o indiretto”. In sintesi, sarebbe possibile partecipare al consorzio con una SAGL, ma con i veicoli intestati direttamente a una persona fisica, la quale è anche unico socio e gerente della SAGL?
ha fatto sapere che:
Si, è possibile in quanto, come indicato alla pos. 142.400 del fascicolo “Disposizioni particolari - CPN 102”, il titolare (sia esso persona fisica o persona giuridica) è un cosiddetto proprietario “indiretto”.
C. a. Per il lotto E14 (), a sua volta suddiviso in due settori, sono pervenute al committente le offerte della RI 1, di fr. 339'190.-, e quella del Consorzio M formato dalle ditte CO 1 e CO 2, di fr. 349'543.50.
b. In sede di verifica delle stesse, il committente ha sollecitato i concorrenti a presentare la documentazione mancante. Essi hanno dato seguito alla richiesta producendo alcuni documenti.
c. Valutate le offerte sulla base dei criteri preannunciati, il 25 giugno 2025 l'ente banditore ha risolto di aggiudicare la commessa al Consorzio M__________, la cui offerta di fr. 349'543.50 è giunta prima in graduatoria con 558.00 punti.
D. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la ditta RI 1, seconda classificata con 465.00 punti, chiedendone l'annullamento e postulando la retrocessione degli atti all'ente appaltante affinché le deliberi la commessa previa esclusione del Consorzio aggiudicatario. Domanda pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Lamenta la violazione del diritto di essere sentito siccome il committente le ha negato l'accesso alla documentazione di gara, impedendole di motivare il proprio ricorso. Si è quindi limitata a contestare preventivamente la valutazione dell'offerta del deliberatario e la sua idoneità a concorrere, con particolare riferimento ai veicoli, alle attrezzature e al personale previsti per l'esecuzione del servizio, riservandosi di presentare altre censure una volta visionati gli atti.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e il Consorzio aggiudicatario.
a. L'ente banditore precisa di aver fornito informazioni circostanziate alla ricorrente sugli aspetti più salienti della valutazione della sua offerta e di quella vincitrice e motiva il diniego di accedere agli atti con la necessità di tutelare la confidenzialità delle offerte degli altri partecipanti. Ritiene pertanto rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Difende l'idoneità dei veicoli e delle attrezzature messe a disposizione dal Consorzio deliberatario per lo svolgimento del servizio nei settori interessati e conferma che il medesimo dispone delle risorse umane necessarie. Sostiene la bontà della valutazione del criterio della qualità delle lame spartineve, conforme alle regole annunciate.
b. L'aggiudicatario difende l'operato del committente. Osserva che gli automezzi proposti erano intestati ai titolari delle ditte consorziate al momento dell'inoltro dell'offerta, conformemente alle regole di gara. Precisa che all'inizio del mese di dicembre 2024 il titolare dell'azienda CO 2, L__________ T__________, ha concluso un contratto di compravendita con la S. __________ SA per l'acquisto di un trattore con le stesse caratteristiche di quello notificato, essendo dello stesso modello, ma più recente. Sottolinea che tale veicolo è stato targato dopo il controllo ufficiale del 25 aprile 2025, poiché utilizzato anche come veicolo agricolo, e che il medesimo sarà impiegato per la stagione invernale come veicolo invernale. Evidenzia che L__________ T__________ era comunque detentore di un veicolo conforme ai requisiti richiesti già al momento della scadenza del concorso e afferma che, se poi un simile veicolo fosse utilizzato per il servizio invernale nulla cambia per le condizioni d'appalto. L'unica differenza risiede nel diverso numero di matricola, elemento che non comporta alcun pregiudizio per il servizio per il quale il deliberatario è stato scelto. Il Consorzio aggiudicatario annota che i veicoli dichiarati sono equipaggiati con le lame richieste dal concorso e che tali attrezzature sono di proprietà e a disposizione del Consorzio stesso. Conferma che tutto il personale notificato è interamente a disposizione per lo svolgimento del servizio oggetto del concorso, non essendo il medesimo impegnato in altri impegni concomitanti o professionali durante la stagione invernale. A mente del deliberatario, sarebbe semmai la ricorrente a trovarsi in una situazione di aggiudicazione multipla e, pertanto, a non essere in grado di svolgere i compiti stabiliti dall'appalto.
F. Dopo aver preso visione degli atti del concorso, la ricorrente, con la replica, contesta fermamente la delibera della commessa al Consorzio deliberatario che, a suo avviso, andava invece escluso per inidoneità. Esso non sarebbe infatti (stato) proprietario del trattore Deutz-Fahr telaio WSX JP8 020 OLD 101 61 al momento dell'inoltro dell'offerta. Tale mezzo, di cui ha allegato la licenza di circolazione, sarebbe stato targato per un solo giorno al solo fine di poter prendere parte alla gara. Lo stesso deliberatario ammette del resto che L__________ T__________ era in attesa di un trattore nuovo ordinato nel dicembre 2024 e che gli è stato consegnato solo nel mese di aprile 2025, essendo nel frattempo stato immatricolato con targa verde. La ricorrente, unica concorrente rimasta in gara, chiede pertanto che la commessa le sia aggiudicata e che solo in via subordinata gli atti siano rinviati al committente per nuova decisione.
G. In sede di duplica l'ente banditore conferma la propria posizione. Puntualizza che i mezzi e le attrezzature proposti dal deliberatario sono stati verificati dall'Ufficio dei servizi di manutenzione stradale e ritenuti idonei, come risulta dalla tabella di controllo tecnico. Afferma che i documenti consegnati, segnatamente la licenza di circolazione, risultavano conformi alle richieste e il trattore Deutz-Fahr targato TI __________ intestato all'offerente. In assenza di altri elementi che potessero far sorgere dubbi sulla veridicità delle indicazioni fornite, le verifiche tecniche esperite non prestano il fianco a critiche e la procedura di aggiudicazione deve essere confermata. Rileva infine che l'eventualità, prospettata dalla ricorrente in sede di replica, secondo cui il deliberatario avrebbe ottenuto la commessa in modo fraudolento, con le conseguenze che ne deriverebbero, esula dalla vertenza.
H. L'aggiudicatario, dal canto suo, precisa che il trattore Deutz-Fahr con numero di telaio WSX JP8 020 OLD 101 61, notificato in sede di offerta e di cui ha allegato la licenza di circolazione, gli è stato messo a disposizione dall'importatore svizzero alla fine del mese di gennaio 2025 in sostituzione di quello ordinato il 2 dicembre 2024, non potendo il medesimo garantire il termine di fornitura del 25 gennaio 2025 auspicato dall'acquirente. Ribadisce che il veicolo proposto è comunque identico a quello ordinato per contratto. Annota che le regole di gara non imponevano necessariamente la proprietà dei veicoli, ma si limitavano a pretendere che gli stessi fossero disponibili per il servizio invernale in oggetto. La pos. 142.400 CPN 102 non specificava del resto che il veicolo utilizzato all'inizio del contratto dovesse essere quello proposto inizialmente. Osserva in aggiunta che l'offerta della ricorrente avrebbe meritato l'esclusione. Essa non disporrebbe infatti di autisti a sufficienza per svolgere il servizio, poiché già impegnati anche per il Comune di __________. Sottostando la medesima ai disposti del CCL dell'edilizia e del genio civile, essa non avrebbe neppure potuto proporre come autista un pensionato, perdendo così un'ulteriore risorsa.
I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio no presenta osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dall'insorgente.
La ricorrente invoca preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il committente le avrebbe negato l'accesso integrale agli atti del concorso, precludendo una completa presa di posizione in merito in sede di ricorso. La critica non merita di venir ulteriormente approfondita, nella misura in cui la ricorrente stessa dà atto del fatto che l'eventuale lesione dei suoi diritti è stata sanata in sede di replica con la possibilità di visionare compiutamente l'incarto.
3.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità. Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art. 10 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli. I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2024.279 del 5 febbraio 2025 consid. 5.1 e riferimenti).
3.2. I criteri di idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.
3.3. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara. In applicazione dell'art. 25 lett. a della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alle procedure CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4 cpv. 4 della stessa legge, l'offerente che non adempie ai criteri di idoneità deve essere escluso dalla procedura.
4.1. In concreto, nelle prescrizioni regolanti la gara il committente ha stabilito chiaramente che per il lotto E14 oggetto dell'odierno contendere i concorrenti dovevano disporre dei seguenti automezzi così accessoriati (vedi pos 223.100 disposizioni particolari CPN 102, pag. 21):
Lotto
Settore
Categoria
Trazione
Lama
Laterale
Lotto E14
E141
4-5-6-7-8
4x4
3.0/3.6
NO
E142
4-5-6-7-8
4X4
2.5/3.0
SI
In particolare, l'ente banditore ha richiesto che il veicolo necessario per eseguire la commessa fosse già a disposizione del concorrente al momento dell'inoltro dell'offerta (vedi pos. 142.400 CPN 102, pag. 12). L'offerente avrebbe potuto essere proprietario diretto o indiretto del mezzo (con la precisazione di cui al consid. B di narrativa) oppure usufruire di un contratto di leasing in essere che ne confermasse la proprietà (pos. 142.100 CPN 102 e risposte alle domande dei concorrenti del 16 gennaio 2025, agli atti, pag. 1). A comprova della dotazione dei veicoli, i concorrenti dovevano allegare all'offerta una copia della licenza di circolazione e gli eventuali contratti di leasing in essere dei veicoli offerti (pos. 252.110 lett. d ed e delle disposizioni particolari CPN 102).
4.2. Invano il Consorzio deliberatario tenta di argomentare che l'ente banditore non ha imposto la proprietà dei veicoli, limitandosi a richiedere che gli stessi fossero disponibili per il servizio invernale in oggetto. Le disposizioni di gara prevedevano infatti espressamente che i veicoli destinati allo sgombero della neve avrebbero dovuto essere già a disposizione del concorrente al momento dell'inoltro dell'offerta e che l'offerente avrebbe potuto essere proprietario diretto o indiretto del veicolo oppure usufruire di un contratto di leasing in essere che ne confermi la proprietà, cosicché esse sono divenute vincolanti tanto per i partecipanti al concorso, quanto per la committenza, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP). Parimenti a torto l'aggiudicatario afferma che le prescrizioni concorsuali non specificavano neppure che il servizio messo a concorso avrebbe dovuto essere svolto con i mezzi proposti in offerta. La verifica dell'idoneità dei veicoli, come pure la valutazione dei veicoli stessi (criterio di aggiudicazione 2), sarebbe stata infatti effettuata sulla scorta di quelli annunciati con l'offerta. Del resto, se la volontà dell'ente banditore fosse stata quella di permettere ai concorrenti di procacciarsi tali mezzi posteriormente all'inoltro degli atti, allora esso non avrebbe dovuto fare altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di gara. Non porta ad altra conclusione il fatto che la pos. 142.400 CPN 102 (pag. 13) citava che tutti gli automezzi destinati al servizio devono essere, in caso di aggiudicazione, improrogabilmente collaudati e targati prima dell'entrata in servizio (1° ottobre 2025). Questa prescrizione si riferisce con ogni evidenza soltanto ai veicoli per i quali il concorrente usufruisce di un contratto di leasing, dovendo tutti gli altri mezzi di cui l'offerente è proprietario (diretto o indiretto) per forza di cosa già essere immatricolati al momento della stesura dell'offerta (cfr. la già citata pos. 252.110 lett. d CPN 102).
4.3. Nel caso concreto, il Consorzio deliberatario ha proposto di impiegare il veicolo Deutz-Fahr 6140 TTV targato TI , di proprietà di __________ per il servizio di sgombero neve nella tratta E141, e il veicolo Deutz-Fahr 6150.4 TTV targato TI , di proprietà di L T, nella tratta E142, allegando alla propria offerta le licenze di circolazione dei mezzi, come richiesto dalla stazione appaltante.
In questa sede l'aggiudicatario ha tuttavia spiegato che avrebbe svolto il servizio nella tratta E142, non già con il veicolo annunciato in offerta, bensì con il trattore Deutz-Fahr 6150.4 TTV matricola WSX JP8 020 OLD 102 60, immatricolato con targa verde TI . Ha sottolineato che il mezzo proposto è stato messo a disposizione della consorziata CO 2 in sostituzione del veicolo che aveva ordinato, a causa dell'impossibilità per l'importatore (la __________ AG, ) di rispettare i termini di fornitura desiderati dall'acquirente (25 gennaio 2025), e che il medesimo, del quale L T era detentore al momento dell'inoltro dell'offerta, è comunque identico a quello acquistato e conforme alle prescrizioni tecniche richieste dagli atti di gara.
Contrariamente alle condizioni preannunciate (pos. 142.400 CPN 102), il giorno in cui il deliberatario ha presentato la sua offerta, non disponeva ancora del mezzo meccanico previsto per il servizio di sgombero neve nel lotto E142. In effetti, il trattore Deutz-Fahr 6150.4 TTV matricola WSX JP8 020 OLD 102 60 è stato ordinato il 2 dicembre 2024 ed immatricolato con targa verde TI __________ soltanto il 29 aprile 2025 (cfr. carta grigia del veicolo, agli atti). La sua offerta non era pertanto conforme alle esigenze di gara e a nulla giovano le operazioni riparatrici eseguite posteriormente all'inoltro degli atti. Le prescrizioni concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Non basta che siano adempiute il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Un'eventuale sanatoria si tradurrebbe in un'illecita modifica dell'offerta, contraria ai principi che reggono le commesse pubbliche, in particolare il divieto di negoziazioni e la parità di trattamento. A maggior ragione s'impone questa conclusione se si considera poi che l'indicazione di L__________ T__________ quale proprietario del veicolo notificato, fornita dal deliberatario compilando l'apposito questionario a pag. 21 del formulario “Dichiarazioni dell'offerente”, risulta inveritiera. L'indicazione, insincera, che il Consorzio aggiudicatario ha fornito al committente - con cognizione - non può che determinare l'esclusione della sua offerta anche in base all'art. 25 lett. b LCPubb, non potendo essere ricondotta ad un semplice errore involontario. Quando il Consorzio deliberatario ha allestito la sua offerta sapeva perfettamente di non disporre ancora del trattore che avrebbe utilizzato per l'esecuzione del servizio nel lotto E142, né di essere proprietario (diretto o indiretto) di quello notificato. Ciononostante, ha inserito il trattore Deut-Fahr TI __________ in offerta come veicolo di proprietà del titolare della consorziata CO 2. Dato, questo, evidentemente erroneo, dal momento che il trattore in oggetto, come detto, era semplicemente stato messo a sua disposizione in sostituzione di quello effettivamente ordinato e del quale L__________ T__________ era unicamente detentore al momento dell'inoltro dell'offerta (cfr. risposta del deliberatario, pag. 3, duplica pag. 3-4; vedi anche la dichiarazione della S. __________ SA, agli atti sub doc. 17). Alla luce di queste circostanze, e tenuto conto della parità di trattamento fra concorrenti, forza è constatare come il Consorzio deliberatario andava escluso dalla gara. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto fondato.
5.1. L'aggiudicatario sostiene che la ricorrente meriterebbe l'esclusione poiché non dispone di risorse umane proprie sufficienti per lo svolgimento del servizio invernale messo a concorso in aggiunta alle commesse simili ottenute dal Comune di __________. Uno degli autisti non avrebbe peraltro neppure potuto essere notificato, poiché pensionato.
5.2. Ora, il Tribunale non possiede sufficienti elementi di giudizio per poter evadere la censura. Per decidere la contestazione con la debita cognizione di causa, bisognerebbe usufruire di una visione d'insieme di tutti gli impegni che la ricorrente ha assunto nel campo dello sgombero neve. Posto che non spetta al Tribunale cantonale amministrativo rimediare alle carenze istruttorie poste in essere dal Governo, la pratica va retrocessa alla stazione appaltante affinché accerti se la ricorrente può veramente garantire la disponibilità degli autisti annunciati come personale proprio o può perlomeno rimediare ad eventuali carenze in questo campo facendo capo legittimamente ad un prestito di manodopera giusta l'art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP. L'ente banditore verificherà inoltre se l'autista __________ può o no svolgere l'incarico, alla luce dei disposti del CCL dell'edilizia e del genio civile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto e la decisione di aggiudicazione annullata. Gli atti sono rinviati al committente affinché renda una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre congrue ripetibili all'insorgente, patrocinata da un legale (art. 49 cpv .1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 25 giugno 2025 (n. 3172) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa concernente le prestazioni di servizio invernale per lo sgombero neve (lotto SISN-SC 2025 - 2030, Lotto E14) al Consorzio M__________, è annullata;
1.2. il Consorzio M__________ è escluso dalla gara;
1.3. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dello Stato e del Consorzio deliberatario in ragione di metà ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato e il deliberatario verseranno alla ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera