52.2025.124

Incarto n. 52.2025.124

Lugano 20 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2025 della

RI 1

contro

la decisione del 31 marzo 2025 con cui il Consorzio CO 2, in esito a un concorso su invito, ha deliberato le opere per l'installazione di un impianto fotovoltaico alla CO 1, previa esclusione dell'insorgente;

ritenuto, in fatto

che il 16 gennaio 2025 il Consorzio CO 2 ha promosso un concorso su invito, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) ed esteso a quattro ditte, per aggiudicare le opere di fornitura e montaggio di un impianto fotovoltaico;

che il capitolato d'appalto trasmesso alle ditte invitate annunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente (CPN 102 pos. 224.100 pag. 11);

che al capitolato era allegato a pagina 2 l'usuale foglio di correzione dell'elenco prezzi, recante l'avvertenza secondo cui:

Correzioni, cancellature o omissione di inserimento dei prezzi unitari e/o globali, comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta;

che entro il termine utile sono giunte al committente le offerte di tutti e quattro i concorrenti invitati, di importi compresi tra fr. 116'632.55 e fr. 142'312.49;

che il 31 marzo 2025 il CO 2 ha comunicato ai partecipanti di aver deliberato la commessa alla CO 1 per l'importo offerto di fr. 136'006.85; nel contempo, per quanto qui interessa, ha escluso dal concorso l'offerta della RI 1, poiché presentava errori, correzioni o raschiamenti nell'esposizione dei prezzi e non aveva fatto uso dell'apposito foglio di correzione;

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; chiede l'annullamento della delibera e una nuova valutazione delle offerte; ammette che vi sono state delle correzioni di alcune voci, fatte in modo trasparente e senza alcun influsso sull'offerta; ritiene dunque che l'esclusione configuri un eccessivo formalismo; ribadisce che il prezzo da essa offerto è più vantaggioso rispetto quello proposto dall'aggiudicataria e che essa vanterebbe esperienze tali da far ritenere la sua offerta superiore a quella di quest'ultima;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il CO 2; del contenuto della risposta si dirà nei considerandi in appresso; l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio e l'aggiudicataria sono rimasti silenti;

che in replica e duplica la ricorrente e il committente ribadiscono e affinano le loro argomentazioni e domande;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (RL 730.510); in quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a contestare la sua esclusione dalla procedura di aggiudicazione; la riammissione in gara le garantirebbe concrete possibilità di vedersi attribuire l'appalto, ritenuto che la sua offerta è quella più bassa (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); l'abilitazione a contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere riconosciuta solo in caso di accoglimento delle sue censure rivolte contro la sua estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1);

che, seppur con una formulazione alquanto imprecisa, si può tutto sommato ritenere che la ricorrente, che non è patrocinata in questa sede da una persona cognita del diritto, abbia formulato, accanto alla domanda di annullamento dell'aggiudicazione, anche quella di annullamento della sua esclusione, con la richiesta di nuova valutazione delle offerte; le critiche del committente a questo proposito vanno dunque respinte;

che, con queste riserve, il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che, notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento (cfr. art. 11 lett. a CIAP);

che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;

che al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110);

che l'art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP (che elenca alcuni motivi di esclusione dell'offerta) prevede che l'esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti; è unicamente permesso di fare capo a un apposito foglio di correzione (cfr. anche l'art. 26 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100);

che resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34);

che, come ricordato in narrativa, il capitolato d'appalto conteneva alla pagina 2 l'usuale formulario, denominato Correzioni dell'elenco prezzi, destinato a permettere ai concorrenti di rettificare eventuali prezzi indicati erroneamente, evitando cancellature, sovrascritture o altri accorgimenti; lo scopo dell'utilizzo di questo formulario è essenzialmente quello di prevenire pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte (STA 52.2008.171 del 17 giugno 2008);

che tale foglio di correzione ribadiva inoltre chiaramente ed esplicitamente che qualsiasi correzione o cancellatura dei prezzi unitari e/o globali avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che dalle pagine 4, 6 e 13 del modulo d'offerta della ricorrente risulta che essa in quattro posizioni ha cancellato, oscurandoli con una penna di colore nero, i prezzi unitari e/o globali inizialmente inseriti e ne ha successivamente scritti altrettanti appena sopra la cancellatura, al di fuori dello spazio a ciò preposto; a ragione l'ente appaltante l'ha quindi esclusa dalla gara in quanto non conforme ai requisiti di gara e alle chiare norme testé citate;

che una simile conclusione non viola il divieto di formalismo eccessivo: prescrizioni formali, anche rigorose, sono ammissibili se tutelano un interesse degno di protezione e non fine a sé stesso quale quello di evitare contestazioni sull'ammissibilità e l'autenticità di offerte recanti correzioni o cancellature e di impedirne la loro modifica una volta depositate (Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 446, 456);

che d'altra parte, eventuali dubbi sulla corretta compilazione del modulo d'offerta e le modalità di correzione di possibili errori avrebbero dovuto indurre la ricorrente a interpellare il committente;

che la mancata esclusione dell'insorgente avrebbe peraltro comportato una lesione del principio della parità di trattamento dei concorrenti;

che, visto quanto precede, la decisione di esclusione resiste alle censure della ricorrente che non può pertanto aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale;

che le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà al committente, patrocinato, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà al CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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