52.2024.427

Incarto n. 52.2024.427

Lugano 1 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2024 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 16 ottobre 2024 (n. 4970) del Consiglio di Stato che ha sospeso con effetto immediato il diritto allo stipendio dell'insorgente per non aver dato seguito alla convocazione da parte dell'Ufficio del medico del personale;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è stato nominato alle dipendenze dello Stato nel 2012. Attualmente è impiegato con un onere lavorativo dell'80% quale collaboratore scientifico I presso la Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile.

B. Dal 15 novembre 2023 il dipendente è inabile al lavoro al 100%. Il certificato medico a giustificazione delle prime due settimane di malattia attestava una diagnosi di influenza, mentre i successivi, redatti dal dr. med.D 1, psicoanalista e psichiatra, indicavano disturbi nervosi.

C. a. Il 23 gennaio 2024 il dipendente non si è presentato alla convocazione da parte dell'Ufficio del medico del personale, senza avvertire.

b. Con scritto del medesimo giorno, la dr. med.D 2, medico del personale, ha quindi chiesto al dipendente di mettersi in contatto con il suo Ufficio in modo da poter meglio comprendere le motivazioni alla base della mancata presentazione alla convocazione e per concordare un nuovo appuntamento, finalizzato a conoscere meglio la sua situazione medica. Il 31 gennaio seguente, RI 1 ha comunicato di non essere riuscito, a causa dell'ansia, né a presentarsi all'appuntamento né a rispondere alle chiamate dell'Ufficio. Ha quindi informato di non opporsi a un nuovo incontro, pur non avendo altre informazioni da comunicare oltre a quelle del medico curante.

c. RI 1 è quindi stato convocato, invano, per il 7 marzo 2024. Preso atto dell'assenza all'incontro, la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia, con scritto de 20 marzo 2024, ha reso attento il dipendente che tali atteggiamenti non collaborativi potevano rappresentare una violazione dei doveri di servizio e gli ha assegnato un termine per giustificarsi. RI 1 ha quindi spiegato di non essere riuscito a presenziare all'appuntamento, ancora una volta per via dell'ansia, allegando un certificato medico del dr. med. D 1.

D. a. Con scritto del 30 aprile 2024, il medico del personale ha invitato il dipendente a presentare un certificato medico particolareggiato e, vista la sua assenza dal lavoro prolungata, a inoltrare

all'Ufficio dell'assicurazione invalidità la domanda di prestazioni AI.

b. Non avendo RI 1 reagito alla predetta richiesta, il 31 maggio 2024 la Sezione delle risorse umane ha informato il medesimo che la ripetuta mancanza di collaborazione poteva rappresentare una violazione dei doveri di servizio e gli ha assegnato un termine per formulare osservazioni in proposito.

c. Con lettera del 6 giugno 2024 il dr. med. D 1 e il lic. psic. D 3 hanno dato seguito, scusandosi per il ritardo, alla richiesta del medico del personale fornendo un certificato dettagliato. Hanno in particolare attestato una diagnosi di disturbo di disadattamento in relazione alle condizioni lavorative venutesi a creare, specificando che il decorso clinico appariva insoddisfacente, con presenza di disturbi neurovegetativi, nausea, insonnia, inappetenza; pensiero persistente, preoccupazioni per il futuro, idee di rovina, ansia, depressione per i quali era sottoposto a un trattamento psicoterapico e psicofarmacologico. Essi hanno inoltre comunicato di aver inoltrato la domanda di rilevamento tempestivo di prestazioni AI. Hanno infine precisato che RI 1 era riuscito a ritirare la raccomandata del 30 aprile 2024 soltanto il 29 maggio 2024 e per tale motivo non aveva risposto.

E. a. Il 22 agosto 2024 il medico del personale ha convocato RI 1 a presentarsi presso il suo Ufficio il 3 settembre successivo, ricordandogli che per legge lo Stato ha facoltà di far eseguire visite di controllo e di subordinare il diritto allo stipendio a una visita medica da parte del medico del personale o un medico di fiducia.

b. Con scritto del 3 settembre 2024 il dr. med. D 1 e il lic. psic. D 3 hanno informato la Sezione delle risorse umane che il loro pazienze non era stato in grado di presentarsi all'incontro a causa delle condizioni di fragilità che da tempo lo affliggevano, in particolar modo in occasione di questo appuntamento che gli procurava ansia anticipatoria incoercibile. Essi hanno quindi chiesto di dispensare definitivamente RI 1 da questo impegno. Si sono detti quindi disponibili per ogni chiarimento, come da autorizzazione del paziente.

F. Raccolte le osservazioni di RI 1, con decisione del 16 ottobre 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso lo stipendio del medesimo con effetto immediato, per non avere dato seguito alla convocazione da parte dell'Ufficio del medico del personale. Ricordati gli appuntamenti a cui il dipendente non si è presentato e i certificati medici trasmessi, il Governo ha concluso che la mancata presentazione alla convocazione predetta non era, a mente del medico del personale, giustificata dal quadro clinico descritto dal curante. Ha inoltre rilevato che tale agire impediva la possibilità di mettere in atto provvedimenti aventi lo scopo di aiutare a risolvere situazioni di disagio lavorativo.

G. RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del carattere ingiustificato della stessa, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente sostiene di aver adeguatamente dimostrato la propria incapacità lavorativa, fornendo i necessari certificati medici, della cui attendibilità non vi sarebbe motivo di dubitare. Già per questa ragione, non troverebbe spiegazione la convocazione del medico del personale. Il dipendente avrebbe del resto giustificato, sempre per mezzo di valide attestazioni mediche, i motivi della sua assenza ai colloqui. Inoltre, il medesimo non avrebbe saputo cosa aspettarsi dagli stessi, non essendo chiare le convocazioni in proposito. Il Governo non avrebbe minimamente tenuto conto degli sforzi messi in atto dal ricorrente per provare la propria inabilità lavorativa. Quest'ultimo ha in effetti lasciato che il suo medico curante trasmettesse informazioni dettagliate circa il suo stato di salute e si rendesse disponibile per ulteriori ragguagli. L'obbligo di sottoporsi a una visita medica costituirebbe del resto un'importante restrizione del diritto alla libertà personale del dipendente. Atteso che il ricorrente, oltre ad aver diligentemente comprovato la propria inabilità lavorativa, ha annunciato il caso all'AI come richiestogli, il provvedimento adottato, che il medesimo qualifica di misura disciplinare, non sarebbe giustificato. La sanzione si rivelerebbe comunque sia sproporzionata, ritenute l'assenza di colpa e l'integerrima condotta precedente, nonché i suoi obblighi di mantenimento nei confronti di due figli.

H. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane. Essa precisa innanzitutto che il provvedimento adottato non configura una sanzione disciplinare. Sottolinea che in qualità di datore di lavoro, lo Stato ha la facoltà di attuare le proprie verifiche sullo stato di salute del collaboratore e che i certificati del medico curante del dipendente non costituiscono una prova assoluta. Oltre a comprendere lo stato di salute dell'insorgente, la visita da parte del medico del personale era a maggior ragione giustificata per valutare la situazione lavorativa, attraverso il case management, siccome il medico curante ha indicato che la diagnosi era in relazione alle condizioni lavorative. L'Autorità ribadisce pertanto che la specialista dell'Ufficio del medico del personale non ha ravvisato una motivazione atta a giustificare la mancata presentazione agli appuntamenti. Del resto, rileva che dagli atti prodotti dal ricorrente in questa sede, risulta che il medesimo è stato in grado di recarsi personalmente a un'udienza di conciliazione a Losanna il 30 settembre 2024.

I. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in maniera sufficientemente circostanziata dalla documentazione prodotta dalle parti.

  1. 2.1. Il medico del personale dello Stato gode di alcune competenze, enumerate all'art. 24 cpv. 1 RDSt. Tra di esse figurano la facoltà di chiedere al dipendente l'invio, tramite il suo medico curante, di un certificato medico particolareggiato o altra documentazione medica che specifichi l'inabilità lavorativa (lett. d), quella di eseguire autonomamente visite mediche di controllo o di disporne l'esecuzione d'intesa con i servizi centrali del personale (lett. e), nonché di valutare se un'assenza per malattia è giustificata (lett. f).

Per quanto attiene all'elaborazione dei dati personali relativi alla salute dei dipendenti, in particolare quelli riguardanti la valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico, la legge prevede che il Servizio medico del personale dell'Amministrazione cantonale, organo responsabile a tal fine (art. 84e cpv. 1 LORD), può comunicare ai Servizi centrali del personale unicamente le conclusioni attinenti all'idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile dell'inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie all'assunzione e alla gestione del rapporto d'impiego (art. 84e cpv. 2 LORD).

2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 LStip, in caso di assenza per malattia o per infortunio non professionali, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio grado d'occupazione per i primi 365 giorni di durata dell'inabilità lavorativa parziale o totale all'interno di un periodo di osservazione di 900 giorni. Lo Stato, soggiunge il cpv. 2, ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e può subordinare il diritto allo stipendio a una visita medica da parte del medico del personale o di un medico di fiducia (cfr. anche art. 24 cpv. 2 RDSt).

2.3. Nei rapporti di lavoro, siano essi retti dal diritto privato o dal diritto pubblico, è prassi comune affidare a un medico di fiducia scelto dal datore di lavoro la valutazione della capacità lavorativa del dipendente (Rolan Müller/Caroline von Graffenried, Unterschiede zwischen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Anstellung in: Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, recht 2011, pag. 156 segg., pag. 164). Nell'ambito del pubblico impiego, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, laddove le norme applicabili lo prevedano, il rifiuto di sottoporsi a una visita medica può comportare la riduzione o la sospensione del diritto allo stipendio. Inoltre, l'Alta corte ha ritenuto che i certificati medici privati non possono sostituire la visita da parte di un medico di fiducia (STF 2P.206/2006 del 24 gennaio 2007 consid. 3.3. e seg.).

  1. Secondo l'insorgente, il provvedimento sarebbe ingiustificato. Il medesimo avrebbe infatti dimostrato la propria inabilità lavorativa per mezzo di un certificato medico attendibile e dettagliato. La presenza al colloquio non era pertanto necessaria. D'altro canto, l'obbligo di sottoporsi a una visita del medico del personale costituirebbe una restrizione della libertà personale. Questa non sarebbe sorretta da una base legale sufficiente e non rispetterebbe nemmeno le altre condizioni di cui all'art. 36 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). L'autorità di nomina avrebbe semmai potuto trovare modi meno incisivi per approfondire il suo stato di salute, come predisporre un confronto tra il medico curante e il medico del personale. In ogni caso, la sua assenza ai colloqui sarebbe stata giustificata da valide attestazioni mediche. Il medesimo sarebbe stato messo in uno stato di ansia anticipatoria incoercibile dal fatto di non sapere se al colloquio avrebbero partecipato i suoi superiori diretti, con i quali sussiste una situazione conflittuale che ha generato lo stato di malattia. Se il medico del personale avesse esplicitato che il fine dell'incontro era (anche) quello di approfondire il disagio vissuto sul posto di lavoro, per avviare eventuali verifiche, lo stato ansioso del ricorrente sarebbe stato placato e verosimilmente il dipendente avrebbe partecipato all'incontro.

3.1. Va innanzitutto precisato che, come correttamente rileva l'Autorità, la misura contestata non costituisce una sanzione disciplinare, per cui i riferimenti alle normative invocate dall'insorgente si rivelano privi di pertinenza.

Il provvedimento con cui il Governo ha sospeso il diritto al salario del ricorrente si fonda sull'art. 30 cpv. 2 LStip che, essendo contenuta in una legge in senso formale, costituisce senz'altro una base legale sufficiente per procedere in tal senso, anche dal profilo del rispetto del diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, l'onere imposto al dipendente inabile al lavoro di sottoporsi a una visita da parte del medico del personale è sorretto da un interesse pubblico sufficiente, legato al buon funzionamento dell'amministrazione ed è proporzionato: al collaboratore non è chiesto uno sforzo eccessivo e i suoi dati personali sono tutelati dall'art. 84e cpv. 2 LORD. Esso rispetta pertanto i principi di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Müller/von Graffenried, op. cit., pag. 164).

3.2. Poste queste premesse, occorre ancora rilevare che il ricorrente non si è presentato alla convocazione da parte del medico del personale per ben tre volte e che in ogni occasione ha giustificato la sua assenza soltanto a posteriori. Il medico del personale, valutata l'attestazione del medico curante, ha concluso che il quadro clinico delineato non appariva compatibile con la mancata presentazione a tali appuntamenti. Il Governo precisa in questa sede che la diagnosi di disturbo da disadattamento è una diagnosi psichiatrica reattiva a un evento, la cui intensità dei sintomi non è tale da poter raggiungere quelli di un episodio depressivo o ansioso nemmeno di grado lieve. Soggiunge che i sintomi riportati nel certificato del dr. med. D 1 sono generici disturbi neurovegetativi, nausea, insonnia, inappetenza, pensiero persistente, preoccupazioni per il futuro, idee di rovina, ansia e depressione, mentre non sono segnalati sintomi che impediscono di presentarsi a una visita medica. Sulla scorta di tale valutazione, la deduzione a cui è giunta la specialista appare sostenibile. D'altro canto, come rileva l'Autorità, l'insorgente è riuscito a presentarsi a un'udienza di conciliazione dinanzi al Tribunal de l'arrondissement di Losanna il 30 settembre 2024. Inoltre, in questa sede il ricorrente sostiene che l'ansia che gli avrebbe impedito di recarsi all'incontro era dovuta al fatto di non sapere se i suoi superiori avrebbero partecipato all'incontro. Per di più, afferma che se avesse immaginato che il medico del personale avrebbe anche approfondito il disagio vissuto sul posto di lavoro per avviare eventuali verifiche, il suo stato ansioso si sarebbe placato, ciò che gli avrebbe verosimilmente permesso di recarsi all'appuntamento. Questi argomenti avvalorano la conclusione a cui è giunto il Governo ritenendo l'assenza del ricorrente non scusabile: a quest'ultimo sarebbe infatti bastato informarsi presso il medico del personale sulle modalità del colloquio per decidere di presenziarvi. D'altro canto, non si vede per quale ragione i superiori del medesimo avrebbero dovuto prendere parte a una visita medica.

Non avendo il ricorrente dato seguito alla convocazione da parte del medico del personale, pur essendo stato avvertito delle conseguenze, il provvedimento di sospendere lo stipendio sulla base dell'art. 30 cpv. 2 LStip, per quanto severo possa apparire ai suoi occhi, è tutto sommato sostenibile. Il ricorso va quindi respinto.

  1. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Al medesimo sarà restituito l'anticipo versato in eccesso.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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