Incarto n. 52.2024.404

Lugano 12 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2024 di

RI 1 rappresentato da: RA 1

contro

la risoluzione del 25 settembre 2024 (n. 4554) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 16 ottobre 2023 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione in materia di revoca di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa;

ritenuto, in fatto

A. a. Il cittadino italiano RI 1 (1942) è entrato in Svizzera il 30 aprile 2021 e il 6 maggio successivo ha postulato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un'autorizzazione di dimora UE/AELS senza attività lucrativa. Alla richiesta - oltre a svariati altri documenti - ha allegato la garanzia finanziaria e di sostentamento sottoscritta il medesimo giorno dal figlio G__________, cittadino elvetico residente a __________, presso la cui famiglia lo stesso interessato (beneficiario di una pensione mensile di fr. 1'076.-) si è trasferito.

b. Dopo una serie di richieste di ulteriori documenti e di garanzie finanziarie, il 7 marzo 2022 l'Autorità dipartimentale ha rilasciato a RI 1 il permesso di soggiorno postulato, valido fino al 29 aprile 2026.

B. a. L'11 maggio 2023 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) del Dipartimento della sanità e della socialità ha comunicato alla Sezione della popolazione che l'interessato era al beneficio di prestazioni complementari per un importo annuo di fr. 17'870.-.

b. Su richiesta dell'Autorità dipartimentale RI 1 ha quindi prodotto ulteriore documentazione, tra cui figurano le decisioni dell'IAS concernenti le citate prestazioni complementari e i certificati medici illustranti la sua precaria situazione di salute.

Preso inoltre atto che a carico dell'interessato erano stati rilasciati attestati di carenza beni e dopo avergli dato la facoltà di esprimersi, con decisione del 16 ottobre 2023 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS, fissando un termine con scadenza il 31 dicembre successivo per lasciare il territorio elvetico.

Il Dipartimento ha considerato che, visto il percepimento delle prestazioni complementari alla rendita AVS da parte di RI 1, si deduceva che il figlio - suo garante - non disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per continuare ad assicurarne il sostentamento in Svizzera, di modo che non risultavano più adempiute le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione di dimora UE/AELS. Non sono nemmeno stati ravvisati gli estremi per il riconoscimento di un caso di rigore né per il riconoscimento di un diritto di rimanere, essendo il permesso di dimora UE/AELS in questione stato a suo tempo rilasciato senza attività lucrativa.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 7 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 4, 24 dell'allegato I all'ALC, 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), 96 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), 16, 20, 22 e 23 dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con giudizio del 25 settembre 2024 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha innanzitutto evidenziato che l'interessato era a conoscenza del fatto che qualora fosse venuta meno la garanzia finanziaria assicurata dal figlio e avesse quindi dovuto fare capo a prestazioni sociali (assistenza sociale, prestazioni complementari o sussidi di cassa malati), l'autorizzazione di dimora UE/AELS avrebbe potuto essere revocata ai sensi dell'art. 24 allegato I ALC e 23 OLCP.

Per quanto concerne il diritto interno elvetico ha pure considerato che nel caso di RI 1 risultavano dati due motivi di revoca del permesso, non avendo rispettato la condizione per la quale lo aveva ottenuto - ovvero soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, disponendo di mezzi finanziari sufficienti per il suo sostentamento - e avendo sottaciuto che percepiva le prestazioni complementari all'AVS.

Per il resto l'Esecutivo cantonale ha confermato le ragioni poste a fondamento della decisione dipartimentale, sia con riferimento alle regole poste dall'ALC sia ritenendo che non vi fossero le premesse per rilasciargli un'autorizzazione di soggiorno per gravi motivi personali sulla base dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1 LStrI e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

D. Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS con l'esonero dal pagamento dell'anticipo per le presunte spese processuali della causa.

RI 1 contesta in primo luogo di adempiere i motivi di revoca secondo il diritto interno considerati dal Consiglio di Stato, negando di avere fornito indicazioni false. In particolare non avrebbe sottoscritto insieme al figlio la garanzia di sostentamento con in seguito l'intenzione di richiedere delle prestazioni complementari. Peraltro detta garanzia non menzionava la certezza, ma unicamente la possibilità, di una revoca in caso di percepimento di tali prestazioni. Riferendosi alle istruzioni concernenti la LStrI emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione (istruzioni SEM) sostiene pure che una simile revoca risulterebbe contraria al principio della proporzionalità.

In seguito argomenta che la sua situazione andrebbe considerata quale caso di rigore personale ai sensi dell'art. 20 OLCP, non avendo più famigliari residenti in Italia, mentre i figli (cittadini elvetici) vivono nel nostro Paese, con il quale avrebbe inoltre un rapporto privilegiato, avendovi abitato - prima dell'attuale soggiorno - per oltre un ventennio. Fonda pure la sua richiesta di riconoscimento di un caso di rigore sul suo precario stato di salute, visto il carcinoma mammario virile metastatico, gravato da prognosi molto severa, con elevato rischio di morte di cui soffre e non essendo totalmente autosufficiente, ciò che ha condotto al suo duraturo ricovero presso una casa di riposo dal 24 aprile 2024. A detta del medico curante un suo allontanamento dal Ticino comporterebbe gravi conseguenze sulla sua salute nonché sul prosieguo delle cure.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.

F. Preso atto delle risposte delle autorità inferiori, il ricorrente si riconferma nelle tesi e nelle allegazioni espresse nell'impugnativa.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8 giugno 1998 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attuale Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 2 cpv. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

2.2. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni di assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS (o COSAS) sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale.

I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il cpv. 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta l'omonima legge del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

2.3. L'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo in vigore al momento della firma dell'accordo" riconosce ai cittadini di una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo avere cessato la propria attività economica.

2.4. In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per mantenere il suo permesso di soggiorno senza esercitare un'attività lucrativa nel nostro Paese.

  1. 3.1. Dagli atti emerge che il 13 dicembre 2022 RI 1 ha chiesto la concessione di prestazioni complementari alla rendita AVS di fr. 14'316.- annuali (nel 2023) di cui disponeva. Questa istanza è stata accolta dall'IAS con decisione del 12 aprile 2023, con effetto dal 1° ottobre 2022. Per il 2022 egli ha avuto diritto a prestazioni complementari (calcolate su base annuale) di fr. 16'331.-, pari a fr. 1'361.70 mensili (suddivisi in fr. 468.70 relativi al premio dell'assicurazione malattia pagati alla cassa malati e in fr. 893.- versati direttamente all'insorgente). Dal 2023 egli ha invece diritto a fr. 17'865.- annuali, ovvero fr. 1'489.20 mensili (di cui fr. 581.20 quale premio di cassa malati corrisposti all'assicuratore e fr. 908.- versati direttamente a RI 1). Dal 24 aprile 2024 il ricorrente è degente (in maniera definita duratura) presso la casa di riposo __________ di __________, per una retta giornaliera di fr. 84.- (fr. 30'660.- annuali), ciò che verosimilmente ha comportato un sensibile aumento dell'importo dovuto a titolo di prestazioni complementari (cfr. decisione impugnata consid. 8.b in fine).

Ora, indipendentemente da quello che è ad oggi l'effettivo ammontare, il versamento di prestazioni complementari a RI 1 è determinante per l'esito della vertenza. In effetti, secondo la giurisprudenza, laddove nell'ambito dell'applicazione dell'ALC l'interessato deve richiedere l'aiuto sociale o le prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 allegato I ALC, il diritto di soggiorno non sussiste più al punto che possono essere intraprese misure volte a mettervi fine (DTF 135 II 265 consid. 3.5-3.7). Non disponendo dei mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all'aiuto dello Stato ospitante, ne discende che il ricorrente non può conservare il suo permesso di dimora UE/AELS.

3.2. Inoltre RI 1 non può nemmeno prevalersi del diritto di rimanere sancito dagli art. 7 lett. c ALC, 4 allegato I ALC e 22 OLCP, avendo ottenuto un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera non per esercitarvi una professione, ma per soggiornare senza svolgere un'attività lucrativa.

3.3. Non adempiendo le condizioni per potere continuare a risiedere nel nostro Paese, bisogna pertanto concludere che i presupposti per revocare il suo permesso sono di principio dati.

  1. 4.1. L'insorgente non contesta tali conclusioni, ma chiede - come già dinanzi al Consiglio di Stato - di essere posto al beneficio di un permesso di dimora per gravi motivi sulla base dell'art. 20 OLCP. A sostegno di questa istanza pone in evidenza in primo luogo il rapporto privilegiato con la Svizzera, dove ha vissuto per oltre un ventennio tra il 1984 e il 2007 (quando - raggiunta l'età della pensione - ha fatto ritorno in Italia) e in cui risiedono i figli, cittadini elvetici. Egli giustifica inoltre la richiesta con il suo precario stato di salute, dato che è affetto da un carcinoma mammario virile metastatico, gravato da una prognosi molto severa, con elevato rischio di morte. Questa malattia lo avrebbe reso non più completamente autosufficiente, necessitante di un supporto infermieristico e della presenza del figlio affinché possa essere assicurata una corretta presa a carico medica e oncologica in particolare. Come già rilevato, dal 24 aprile 2024 è infatti degente presso la casa di riposo __________ di . Secondo il medico curante un suo trasferimento fuori Cantone, oltre a isolarlo e privarlo della necessaria rete domiciliare infermieristica e familiare, segnerebbe un arresto delle terapie oncologiche in corso, con gli immaginabili risultati in termini di progressione e pericolo di vita (…) l'ultima rivalutazione radiologica ha peraltro mostrato un'iniziale progressione della malattia: la successiva ottimale linea terapeutica prevede un farmaco () che è autorizzato in Svizzera, ma non nei paesi confinanti (cfr. certificato medico dell'11 ottobre 2024 allegato al gravame).

4.2. Premesso che la predetta norma non conferisce all'insorgente alcun diritto di soggiornare in Svizzera (cfr. pro multis: STF 2C_330/2022 del 12 maggio 2022 consid. 4.3), spetterebbe in realtà all'Autorità dipartimentale pronunciarsi in prima battuta su una simile richiesta, ritenuto che in caso di preavviso positivo il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno dovrebbe essere sottoposto per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione, mentre in caso di reiezione della domanda dovrebbe essere adottata una decisione in tal senso suscettibile di essere impugnata davanti al Consiglio di Stato e successivamente, se del caso, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, di modo che la sua richiesta appare di primo acchito inammissibile.

Sennonché, tale norma è già stata invocata nel ricorso al Consiglio di Stato e il Dipartimento vi ha preso posizione in merito con l'allegato di risposta all'impugnativa, nel quale si è fermamente opposto al rilascio del permesso di soggiorno anche in questa ipotesi. Visto che su questo aspetto la decisione governativa impugnata si è sostituita a quella dipartimentale, non è quindi dato di vedere come il Tribunale non possa esaminare se vi siano le premesse per l'applicazione dell'art. 20 OLCP nella presente causa (DTF 136 II 539 consid. 1.2).

4.3. L'art. 20 OLCP prevede che se non sono adempiute le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l'ALC o la convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (convenzione AELS; RS 0.632.31), possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

L'art. 30 LStrI disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione previste agli art. 18-29 LStrI. In particolare, precisa il cpv. 1 lett. b della medesima norma, è possibile derogare alle condizioni di ammissione al fine di tenere conto dei casi personali particolarmente gravi. Secondo l'art. 31 cpv. 1 OASA, nella sua versione in vigore al momento della decisione dipartimentale impugnata (RU 2018 3173), se sussiste un caso personale particolarmente grave può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare: l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'art. 58a cpv. 1 LStrI (lett. a); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione finanziaria (lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e); lo stato di salute (lett. f); la possibilità di un reinserimento nel Paese di origine (lett. g). Per l'art. 58a cpv. 1 LStrI, concernente i criteri di integrazione, nel valutare l'integrazione l'autorità si basa sul rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (lett. a); sul rispetto dei valori della Costituzione federale (lett. b); sulle competenze linguistiche (lett. c) e sulla partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione (lett. d).

Le condizioni per ammettere l'esistenza di un caso di rigore suscettibile di giustificare una deroga vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale particolarmente critica. Ciò significa che le sue condizioni di vita e di esistenza, se paragonate a quelle della media degli stranieri, devono essere messe in discussione in maniera accresciuta.

Nella valutazione del caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso specifico. Il riconoscimento di un caso di rigore non implica necessariamente che la presenza dello straniero in Svizzera costituisca l'unico mezzo per fare fronte a una situazione d'emergenza. D'altra parte il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale, professionale e affettivo, e che non abbia mai dato motivo di lamentele non basta - di per sé - a giustificare una deroga alle misure limitative; è inoltre necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto da non potere pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in Patria (DTF 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2, 119 Ib 33 consid. 4c, 117 Ib 317 consid. 4b).

4.4. Esaminando la causa dal profilo dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1 LStrI e 31 OASA, il Consiglio di Stato ha considerato quanto segue:

(…) il signor RI 1 (1942), divorziato da anni, era stato al beneficio di un permesso di soggiorno dal 1984 al 2007 quando ha spontaneamente deciso di rientrare in Italia (nell'agosto 2007 egli viveva già in Italia, in particolare a ; cfr. comunicazione 31.8.2007 della Cassa svizzera di compensazione). Va pure soggiunto che egli ed il figlio G (1988) non hanno più convissuto perlomeno dal mese di ottobre 2006. Inoltre, suo figlio ha deciso di ritornare in Svizzera con la moglie e la prole (2008 e 2010) nel novembre 2011, mentre il padre, qui ricorrente, ha continuato a vivere in Italia, Paese nel quale risiedono tuttora - come dallo stesso indicato il 31 luglio 2021 e ancora il 19 giugno 2023 - le sue due figlie.

Il 30 aprile 2021 l'interessato, allora residente a __________ (provincia di __________; __________ [I]), è giunto sul suolo elvetico e - previa garanzia finanziaria e di sostentamento rilasciata dal figlio - gli è stato infine accordato, il 7 marzo 2022, un permesso di dimora UE/AELS per soggiorno privato. Va ribadito che in precedenza le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione non erano soddisfatte. Tuttavia, il 1° ottobre 2022 l'insorgente ha ottenuto una prestazione complementare alla propria rendita pensionistica; circostanza, questa, portata a conoscenza all'Autorità di prime cure solo nel corso del mese di maggio 2023, non dal ricorrente, ma a seguito di una segnalazione da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI (…). Di conseguenza, almeno dal mese di ottobre 2022 le condizioni materiali per riconoscergli un diritto di residenza ai sensi dell'ALC fanno difetto (art. 24 cpv. 8 allegato I ALC e 23 OLCP), adempiendo egli pure ai motivi di revoca ex art. 62 cpv. 1 LStrl (…).

Nemmeno il fatto che, vivendo all'estero, l'interessato perderebbe il suo diritto alle prestazioni complementari può essere considerato sufficiente a giustificare la concessione di una deroga. Tali prestazioni costituiscono invero, laddove sono adempiute le condizioni personali ed economiche per il loro ottenimento, la conseguenza di risiedere sul territorio elvetico e non possono invece assurgere a motivo per pretendere di ottenere una simile facoltà. Neppure poi eventuali difficoltà di ordine economico, con le quali il ricorrente potrebbe essere eventualmente confrontato una volta lasciato il nostro Paese, sono sufficienti per ottenere un permesso di dimora per caso di rigore, non avendo gli art. 20 OLCP e 31 OASA quale scopo quello di sottrarre gli stranieri alle condizioni di vita del Paese natio. Alfine di motivare un non rientro nel Paese di origine, implicante un permesso di soggiorno, non è difatti possibile addurre delle circostanze generali (economiche, sociali, sanitarie, ...) che toccano l'insieme della popolazione ivi residente. Da osservare di transenna che egli è al beneficio di una pensione di almeno fr. 1'193.- (euro 1'270.15 con tasso di conversione al 17.9.2024), potendo pure contare sull'eventuale aiuto finanziario del figlio, residente in Svizzera, e/o delle figlie, residenti in Italia, le quali ancora il 31 luglio 2021 si erano dichiarate disposte a garantire finanziariamente per il padre. Va d'altra parte ricordato che nella vicina penisola i cittadini bisognosi sono aiutati a livello assistenziale/economico (art. 32 Costituzione italiana; Programma FEAD). In base poi al DL Aiuti l'INPS corrisponde d'ufficio un bonus di 200 euro a lavoratori e pensionati residenti in Italia, che adempiono determinate condizioni (pure art. 31-33 DL n. 50/22 in GU n. 114 del 17.5.2022).

Il ricorrente, come detto, si prevale pure del suo stato di salute e della sua età per poter beneficiare di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 20 OLCP.

Premettasi che, a mente della giurisprudenza della CorteEDU, l'esecuzione del rinvio o dell'allontanamento di un malato affetto da problemi fisici e/o psichici è eccezionalmente suscettibile di sollevare una questione sotto il profilo dell'art. 3 CEDU unicamente se la malattia raggiunge un certo grado di gravità ed è sufficientemente stabilito che, in caso di rinvio verso lo Stato di origine, la persona malata corre un rischio serio e concreto di essere sottoposta a un trattamento proibito da questa disposizione (DTF 137 II 305 consid. 4.3; STF 2D_14/2018 del 13.8.2018 consid. 4.1, 2C_1130/2013 del 23.1.2015, consid. 3; sentenza CorteEDU del 22.5.2008 in re Emre c. Svizzera, §88 e §92). Il rinvio di uno straniero con problemi di salute verso un Paese dove gli strumenti per trattare la sua malattia sono inferiori a quelli disponibili nello Stato contraente resta compatibile con l'art. 3 CEDU salvo casi eccezionali (STF 2C_978/2020 dell'8.1.2021, 2C_932/17 del 27.11.2017 consid. 3.4, 2C_654/2013 del 12.2.2014 consid. 6.1). In altri termini, la circostanza che nel Paese di origine la qualità delle cure non equivarrebbe a quella svizzera non è sufficiente per rendere inesigibile un rientro dello straniero (STF 2C_127/2014 del 17.9.2014 consid. 6.2.2, 2C_347/2013 dell'1.5.2013 consid. 4.2). Il semplice fatto che un trattamento medico sia eventualmente meglio assicurato in Svizzera che in Patria o che i medicinali nel nostro Paese siano coperti da una assicurazione malattia, non permette quindi di ritenere una decisione di allontanamento lesiva degli art. 3 CEDU e 25 cpv. 3 Cost. fed.; norme, queste, da interpretare restrittivamente.

In specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si constata che i suoi problemi di salute (cfr. certificato medico 7.11.2023 del Dr. med. __________) non permettono di ritenere inesigibile un suo rientro in Italia, Paese membro dell'UE e uno dei Paesi più industrializzati del mondo dove sussistono pacificamente infrastrutture medico-sanitarie-assistenziali di qualità e luminari in materia (…). L'insorgente - il quale non è al beneficio di alcun assegno per grandi invalidi o altre prestazioni equivalenti - non ha difatti comprovato con elementi oggettivi che tali problematiche sono tali da rendere necessario un trattamento unicamente nel nostro Paese (STA 52.2019.98 del 26.4.2021 consid. 4.7). l medicamenti prescrittigli (letrozolo, palbociclib e leuprorelin) sono del resto tutti reperibili anche in Italia. Tale terapia medicamentosa è quindi una terapia che può essere effettuata anche nel Paese natio, così come il monitoraggio clinico, ematochimico e radiologico. Non vi sono quindi motivi per concludere che l'interessato non possa beneficiare di cure adeguate pure nella vicina Penisola. Infine, il solo fatto che il ricorrente voglia continuare ad essere curato in Svizzera non costituisce all'evidenza un motivo importante giusta l'art. 20 OLCP (STF 2C_172/2008 del 14.3.2008 consid. 5.3).

Ne deriva perciò che, per quanto attiene ai suoi problemi di salute, egli può senz'altro continuare la terapia medicamentosa, le cure ed i controlli anche in Patria (STA 52.2022.159 del 27.6.2023 consid. 6.3.1), dove, se necessario, avrebbe la possibilità di una presa a carico tempestiva e ottimale (…). Nel Paese natio continuano inoltre a vivere le sue due figlie, le quali si erano rese disponibili a provvedere finanziariamente a suo favore. Di conseguenza, l'obiezione circa il fatto che egli non avrebbe più alcun rapporto con le stesse risulta alquanto difficile da credere. Ad ogni modo, anche se ciò fosse vero, il ricorrente avrebbe sempre la possibilità di riallacciare i contatti con loro, qualora lo desideri. Questi ha altresì sempre la possibilità di trasferirsi nella fascia di confine italiana (Provincia di __________), dove vi sono molte case di riposo e dove lo stile di vita e gli usi e costumi sono analoghi a quelli del Canton Ticino. Così facendo, egli potrebbe, se del caso, continuare a far capo alle strutture sanitarie elvetiche e mantenere i contatti con il figlio. (…)

Giova infine ricordare che RI 1 è entrato in Svizzera all'età di 78 anni e ha potuto ottenere un permesso di dimora per soggiorno privato ex art. 24 allegato l ALC all'età di 79 anni esclusivamente poiché il figlio, con il quale non convive più dal 24 aprile 2024, ha infine documentato di poter garantire il suo sostentamento. Era quindi pacifico che qualora egli non fosse più stato "autosufficiente" il suo permesso di dimora sarebbe stato revocato o non più rinnovato (…), con la conseguenza di un suo allontanamento dalla Svizzera.

Tuttavia, dal 1° ottobre 2022, dopo neppure 7 mesi dal rilascio materiale del permesso, questi è stato posto al beneficio di una prestazione complementare alla propria rendita pensionistica. La condizione che gli aveva consentito di risiedere in Svizzera (sussistenza di mezzi finanziari sufficienti) è pertanto venuta meno (…). Infine, dal 16 ottobre 2023 (…) il suo soggiorno sul suolo elvetico è unicamente tollerato. Non è quindi ora possibile per il ricorrente richiamarsi alla sua età per opporsi al suo rientro in Patria. Del resto in Italia egli potrebbe risiedere o presso delle case di riposo (…) oppure, avendo i tre figli dichiarato la loro disponibilità a mantenerlo (cfr. pure scritto 31.7.2021), in casa propria assumendo una badante, essendo del resto la vita nel Paese natio meno dispendiosa di quella in Svizzera.

Il suo trasferimento nella vicina penisola, ove continuano a risiedere le due figlie, risulta di conseguenza perfettamente esigibile, anche sotto questo profilo (…).

Tali considerazioni, alle quali il Dipartimento si è allineato, vanno senz'altro condivise anche da questo Tribunale, l'insorgente non trovandosi in uno stato di necessità tale da ritenere che debba imperativamente soggiornare in Svizzera per motivi gravi, dove ha pure contratto alcuni debiti. L'estratto del registro delle esecuzioni del 19 settembre 2024 reca infatti la presenza di tre attestati di carenza beni rilasciati negli ultimi 20 anni per un importo totale di fr. 20'479.90.

In particolare con riferimento all'attuale precario stato di salute e alle affermazioni del medico curante, secondo le quali uno dei medicamenti necessari per le terapie non sarebbe disponibile in Italia e - più in generale - un allontanamento dal Ticino comprometterebbe sia il prosieguo sia l'esito delle cure (cfr. il già menzionato certificato medico dell'11 ottobre 2024), le considerazioni del Governo si avverano adeguate e vanno condivise. In effetti in Italia, Paese in cui ha vissuto fino al 30 aprile 2021, RI 1 potrà contare su un sistema sanitario avanzato, che potrà fornirgli le cure di cui necessita. L'indisponibilità del preparato farmacologico a cui ha fatto riferimento il medico curante non porta a concludere che le terapie non potranno essere adattate a quanto a disposizione in Patria e non permette di conseguenza di riconoscere l'esistenza di un caso di rigore. La medesima conclusione deve valere anche per quanto concerne l'asserita necessità della vicinanza al figlio. In effetti il ricorrente non vive più con G__________ e la di lui famiglia a __________, ma dal 24 aprile 2024 è degente presso la casa di riposo __________ di __________. Come rettamente ritenuto dal Governo un suo allontanamento in Italia, nella fascia di confine (qualora desiderasse rimanere a poca distanza dal figlio residente in Svizzera) oppure nella regione della vicina Penisola in cui risultano abitare le due figlie (contrariamente ai generici richiami contenuti nel gravame [cfr. pto. 5, pag. 4], secondo i quali nel nostro Paese vivono i figli, cittadini elvetici, mentre in Italia non avrebbe relazioni familiari significative) non comporterebbe disagi particolari, oltre a quelli che l'organizzazione del rimpatrio e delle cure necessiterebbe, ma per cui potrà chiedere (come rilevato dalla stessa Sezione della popolazione nella risoluzione del 16 ottobre 2023 [cfr. pag. 4]) l'assegnazione di un termine di partenza più lungo proprio a tale scopo.

4.5. In siffatte circostanze è quindi da escludere che il ricorrente adempia le condizioni dell'art. 20 OLCP in relazione con gli art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA nonché della giurisprudenza ivi relativa.

  1. Alla luce di quanto considerato non si avvera necessario stabilire se - come invece analizzato dal Consiglio di Stato - vi siano gli estremi per riconoscere la presenza nella fattispecie di motivi di revoca del permesso di dimora UE/AELS secondo il diritto interno elvetico, in particolare ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI, ovvero per avere fornito, durante la procedura di autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a) e per avere disatteso una delle condizioni legate alla decisione (lett. d).

  2. 6.1. Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli al ricorrente l'applicazione dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) a tutela del diritto alla sua vita privata e familiare. Tale richiamo presuppone infatti un soggiorno legale nel nostro Paese di almeno dieci anni o, in assenza di questa durata, un'integrazione particolarmente riuscita (DTF 144 I 266 consid. 3.9; STF 2C_1051/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 6.1, 2D_37/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.2.2, 2C_603/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 6.2).

Come già rilevato RI 1 è giunto in Svizzera il 30 aprile 2021. La sua presenza non raggiunge dunque manifestamente la durata prevista dalla giurisprudenza in materia, ritenuto come il precedente soggiorno nel nostro Paese (per quanto di lunga durata) non può essere preso in considerazione, essendo terminato nell'ormai lontano 2007. Il ricorrente non ha nemmeno dato prova di un'integrazione particolarmente degna di nota, non disponendo dei mezzi finanziari sufficienti per il proprio mantenimento al punto che da tempo beneficia delle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia e

  • come già esposto (cfr. consid. 4.4) - avendo contratto alcuni debiti.

6.2. L'insorgente non può prevalersi dell'art. 8 CEDU neppure a tutela della vita familiare con riferimento al rapporto con il figlio cittadino elvetico residente a __________ (e la di lui famiglia). Certo, al momento dell'arrivo in Svizzera RI 1 sembra avere risieduto insieme a G__________, cionondimeno - oltre all'innegabile sostegno che i famigliari possono avergli fornito a causa della malattia e a quello finanziario, che però è venuto meno, dato che l'interessato ha iniziato a dipendere dalle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2022, pochi mesi dopo l'ottenimento del permesso di dimora UE/AELS in Svizzera - non si può considerare che esista un rapporto di dipendenza particolare atto a giustificare il prosieguo del soggiorno del ricorrente sulla base dell'art. 8 CEDU. In effetti, anche se si volesse riconoscere l'esistenza di un tale legame di dipendenza particolare verso il figlio (ciò che però appare più che dubbio per i motivi appena esposti), esso risulta in ogni caso essere cessato con il ricovero presso la casa di riposo __________, avvenuto il 24 aprile 2024.

6.3. Ne discende che il ricorrente non può appellarsi neppure alla predetta norma convenzionale per dedurne un diritto al mantenimento o al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.

  1. 7.1. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione e confermata dal Consiglio di Stato.

7.2. In effetti, anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado di integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI).

7.3. Come già rilevato (cfr. consid. 6.1) il soggiorno nel nostro Paese di RI 1 non può essere considerato di lunga durata, ritenuto inoltre come esso - dalla pronuncia della decisione dipartimentale confermata da quella governativa qui impugnata - è unicamente tollerato in attesa dell'esito della presente vertenza. In Italia il ricorrente ha invece vissuto dalla nascita fino al 1984 e ancora tra il 2007 e il 2021, vi ha pertanto trascorso la maggior parte della propria esistenza, comprese l'infanzia, l'adolescenza e la prima parte della vita da adulto. In Patria egli potrà pure riunirsi alle figlie e, qualora si trasferisse nella vicina fascia di confine, finanche continuare il rapporto con il figlio residente in Ticino. Come ampiamente esposto (cfr. consid. 4.4), potrà proseguirvi le cure di cui necessita. Certo il rimpatrio comporterà inconvenienti, vista anche l'età avanzata e - appunto - il precario stato di salute, cionondimeno essi non appaiono particolarmente gravosi e rappresentano quanto deve affrontare chiunque rientri in Patria dopo un soggiorno all'estero. Va infine rilevato (e rammentato, cfr. consid. 4.4) come - a fronte delle necessità di cura e dell'età avanzata - l'Autorità dipartimentale si è detta disposta a fissare un termine di partenza più lungo al fine di adeguatamente organizzare il rientro in Italia.

  1. 8.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.

8.2. La tassa di giustizia e le spese, commisurate tenendo conto della situazione economica del ricorrente (al quale non è stato chiesto un anticipo, motivo per cui la domanda in tal senso è divenuta priva di oggetto), sono poste a suo carico, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dell'insorgente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

  4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il cancelliere

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