Incarto n. 52.2024.298
Lugano 10 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2024 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 13 giugno 2024 (n. 544) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'300.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto del 9/12 febbraio 2024, A______ H__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, chiedendosi come potesse un avvocato rappresentare al tempo stesso il CdA di un'azienda e poi un membro del CdA contro un secondo membro. Alla denuncia ha allegato copia di uno scritto del 6 febbraio 2024 indirizzato alla Pretura di __________ nell'ambito della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti da S__________ F__________, assistito dall'avv. RI 1. In tale scritto egli rimproverava essenzialmente il legale di essere incorso in un conflitto d'interessi per avere, nel novembre 2022, assunto dal consiglio di amministrazione della __________ SA (in cui sedevano, insieme ad altri due membri, sia lui che S__________ F__________, azionisti al 50%) il mandato di occuparsi della vendita di un ramo d'azienda e della ripresa da parte sua del pacchetto azionario di S__________ F__________, ma esser diventato nel contempo avvocato di quest'ultimo, avviando il 22 settembre 2023 addirittura una procedura civile nei suoi confronti (poi ritirata).
b. Preso atto di tale segnalazione, il 14 febbraio 2024 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione dell'obbligo di cura e diligenza nonché del divieto di incorrere in conflitti d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito, ripercorrendo i fatti e sostenendo in sostanza di avere sempre agito in nome e per conto di S__________ F__________, negando di avere ricevuto qualsivoglia mandato da parte del consiglio di amministrazione della __________ SA o degli azionisti congiuntamente.
d. In un successivo scambio di allegati, le parti hanno essenzialmente ribadito e ulteriormente sviluppato le proprie contrapposte tesi e posizioni, producendo documentazione aggiuntiva.
B. Con decisione del 13 giugno 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'300.-. In sintesi, illustrato il quadro giuridico, la precedente istanza ha rilevato come dall'esame degli atti emergesse chiaramente che l'avv. RI 1 non ha agito unicamente per conto di S__________ F__________, ma anche nell'interesse della __________ SA, ponendosi talvolta in contrasto con gli interessi (legittimi o meno, poco importa) del segnalante (che, quale organo della società e azionista, ha poi manifestato il suo disaccordo alla continuazione del mandato da parte del denunciato). Ricordato come l'avvocato non possa rappresentare un cliente e, parallelamente in un altro ambito, agire contro una persona con la quale il proprio mandante ha stretti legami, ha ritenuto che proprio quello fosse successo nella fattispecie: l'avv. RI 1 avrebbe infatti rappresentato formalmente la __________ SA (che ne ha retribuito le prestazioni) per la risoluzione di questioni che coinvolgevano direttamente il suo cliente F__________, i cui interessi non coincidevano sempre con quelli del segnalante, per poi addirittura patrocinare F__________ contro il segnalante in una causa di rigetto provvisorio dell'opposizione (oltre che la __________ SA sempre contro il segnalante in un'altra causa successivamente ritirata). La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media della violazione e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone essenzialmente l'annullamento e postulando, in via subordinata, la pronuncia nei suoi confronti di un semplice avvertimento. Il ricorrente ripercorre anzitutto i fatti, negando tra l'altro di avere mai patrocinato direttamente A__________ H__________h. Anche ammettendo l'esistenza di un mandato a favore della __________ SA per la sola cessione del ramo d'azienda, lo stesso sarebbe stato limitato (dal 30 novembre 2022 fino al 26 gennaio 2023, quando H__________ gli ha comunicato di non voler più essere rappresentato). Essendosi trattato di un incarico circoscritto e avendo avuto con il segnalante solo pochi contatti, esclude la possibilità di aver fatto capo a elementi appresi in quel contesto, coperti dal segreto professionale, nel ruolo di patrocinatore di F__________ in relazione alla cessione del suo pacchetto azionario, non connessa con la vendita del ramo d'azienda. Critica la Commissione per aver analizzato la fattispecie solo in astratto e senza chinarsi sugli interessi in gioco (quelli del segnalante avrebbero coinciso con quelli della __________ SA e di tutti gli altri membri e azionisti). A fronte della comunicazione del segnalante del 26 gennaio 2023, ritiene che poteva rappresentare pienamente F__________ (i cui interessi non pregiudicavano quelli della società), intraprendendo tutto quanto necessario. Lamenta in tal senso anche un abuso di diritto da parte del denunciante, che dapprima avrebbe acconsentito e tollerato che lui continuasse a rappresentare F__________, per poi invece eccepire il conflitto di interessi (in occasione della richiesta del pagamento del prezzo per le azioni). In ogni caso, ritiene la sanzione inflittagli sproporzionata rispetto alla sua eventuale colpa, semmai solo leggera.
D. In sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.
E. In sede di replica, l'insorgente si è limitato a riconfermarsi nel proprio gravame. La Commissione ha pertanto rinunciato a duplicare.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I contorni della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le prove sollecitate dal ricorrente (audizione testimoniale di S__________ F__________ e della madre F__________, usufruttuaria dell'intero pacchetto azionario) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio che è chiamato a rendere.
2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 134 II 108 consid. 3 e rimandi; STF 2C_679/2021 del 10 ottobre 2023 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Per costante giurisprudenza, l'avvocato deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi (cfr. DTF 141 IV 257 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi). Questi principi tendono in primo luogo a proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa esente da conflitti d'interesse. Essi mirano parimenti a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, garantendo in particolare che nessun avvocato sia limitato nella propria capacità di difendere un cliente, segnatamente in caso di difesa multipla (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 141 IV 257 consid. 2.1; STF 2C_293/2021 citata e rif.). Colui che si rivolge a un avvocato deve poter contare sul fatto che questi sia libero da ogni legame atto a limitare la sua capacità di difendere efficacemente gli interessi del cliente nello svolgimento del mandato affidatogli (cfr. STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi). Va quindi in definitiva evitata qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi). Un conflitto d'interessi può sorgere anche quando un avvocato rappresenta un cliente e in un contesto differente agisce contro una persona alla quale il proprio cliente è strettamente legato. In tal caso, infatti, l'avvocato rischia di non potere (o non volere) agire in modo efficace contro quest'ultimo, al fine di non urtare il proprio cliente (cfr. STF 2C_293/2021 citata consid. 4.1; cfr. pure François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1417).
2.3. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_679/2021 citata consid. 4.2 e rif., 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e rimandi).
2.4. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.
Tali precetti sono stati ripresi anche dall'art. 5 del nuovo CSD del 9 giugno 2023 (che ha sostituito il previgente con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2). L'avvocato non accetta mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo (cpv. 3).
3.1. La fattispecie ruota attorno alla __________ SA, una società anonima il cui capitale azionario - gravato da un diritto di usufrutto a favore di F__________ F__________ (vedova del fondatore) - era detenuto in nuda proprietà dal figlio S__________ F__________ e da A__________ H__________ in ragione di 1/2 ciascuno. Membri del consiglio di amministrazione erano F__________ e S__________ F__________, A__________ H__________ e M__________ H__________ (ex-moglie di A__________ e sorella di S__________). Dagli atti emerge che, siccome la casa d'auto () aveva disdetto la concessione di vendita di veicoli per il 30 settembre 2023, si trattava di cedere quel ramo d'azienda. In questo contesto, a fine novembre 2022 S F__________, per il tramite del suo fiduciario, ha organizzato un incontro conoscitivo tra il ricorrente e tutti i membri del consiglio di amministrazione della __________ SA in vista dell'assunzione dell'incarico relativo alla vendita del ramo d'azienda (cfr. email del 29 novembre 2022 agli atti). Ne sono seguiti degli incontri tra l'insorgente e i due azionisti così come con il potenziale acquirente (__________ SA). L'11 gennaio 2023 il ricorrente ha inviato una richiesta d'acconto di fr. 5'385.- alla __________ SA per l'onorario e le spese maturate in relazione all'incarto “__________ SA [1174]”.
3.2. Il 25 gennaio 2023, si è tenuto un incontro con il rappresentante dell'acquirente alla presenza dei due azionisti della __________ SA e del ricorrente. In esito a tale riunione, con email del 26 gennaio 2023, il segnalante ha comunicato al legale di avere deciso di non voler più farmi rappresentare da lei, spiegandone le ragioni e precisando che se S__________ volesse continuare a lavorare con lei lo potrà fare a sue spese (…). Nell'email del 27 gennaio 2023, il legale ha tuttavia puntualizzato di essere stato incaricato dalla società __________ SA per la consulenza della vendita del ramo d'azienda, che gli amministratori della Società incaricano un sol legale o rappresentante o consulente, perché l'oggetto della vendita è uno solo e che gli azionisti impartiscono le istruzioni sugli affari fondamentali della società (...), giustificando poi il suo operato e concludendo di restare in attesa della decisione degli azionisti e degli amministratori in merito al proseguo del mandato da parte della Società, segnalando che è logico e utile che la Società abbia un solo rappresentante oppure - come forse è meglio per voi - il consulente resti interno e non presenzi alle vostre trattative pubbliche. Il 13 febbraio 2023 l'avv. RI 1 ha poi comunicato a F__________ che la bozza del contratto (per la vendita del ramo aziendale) era pronta per essere condivisa dopo la presentazione e discussione con voi. Al legale è stato quindi chiesto un incontro per presentarla (per poi svilupparla coinvolgendo altri consulenti, che avranno comunque bisogno di supporto legale), insieme a un conteggio delle prestazioni (è desiderio del CdA avere un conteggio delle ore utilizzate ad ora da parte sua; cfr. email del 21 febbraio 2023 di S__________ F__________, con copia agli altri tre membri del CdA). Da un conteggio degli onorari e spese al 22 febbraio 2023 (“1174
3.3. Dagli atti emerge poi che il 23 agosto 2023 S__________ F__________ ha convocato (per il 25 seguente) una riunione del consiglio di amministrazione della __________ SA, cui hanno partecipato solo lui e la madre F__________ (oltre che il ricorrente in veste di protocollista, il quale ha poi inviato copia del relativo verbale a tutti i membri del CdA; cfr. verbale citato e email del 25 agosto 2023 agli atti). In quell'occasione, i presenti all'unanimità hanno approvato la bozza di contratto di cessione aziendale a favore della __________ SA, autorizzando i membri singoli con diritto di firma individuale a sottoscrivere il Contratto il prima possibile, probabilmente già nel pomeriggio di venerdì 25 agosto 2023 (cfr. verbale, punto n. 2). A seguito di ulteriori vicissitudini, il contratto è poi stato sottoscritto per conto della __________ SA inizialmente dal solo S__________ F__________ e, in un secondo tempo, anche dal segnalante (cfr. pure suo scritto del 6 febbraio 2024 annesso alla segnalazione, pag. 2).
3.4. Il 22 settembre 2023 il ricorrente, in nome e per conto della __________ SA, ha inoltrato davanti alla Pretura di __________ un'istanza supercautelare (inc. CA.2023.22) contro il segnalante, a suo dire atta ad impedire al denunciante di interferire con il personale, intento nel trapasso di proprietà (cfr. osservazioni 15 marzo 2024, pag. 3). Con decisione del 3 ottobre 2023 la procedura è stata stralciata dai ruoli per desistenza (cfr. lettera del 28 settembre 2023 del ricorrente alla Pretura), con conseguente annullamento della decisione supercautelare del 29 settembre 2023.
3.5. Dagli atti emerge inoltre che, nel frattempo, il ricorrente ha preparato il contratto di cessione del pacchetto azionario di S__________ F__________ (con costi a carico di quest'ultimo, cfr. email dell'avv. RI 1 del 25 settembre 2023). Il contratto è quindi stato sottoscritto il 1° ottobre 2023 da F__________ e H__________ (assistito in quella fase da un altro legale). Il 27 novembre 2023 le parti hanno poi concluso un addendum al contratto, che prevedeva la corresponsione rateale del prezzo. Il 15 gennaio 2024 S__________ F__________ ha tuttavia fatto spiccare nei confronti di H__________ un precetto esecutivo per un importo superiore a fr. __________ (oltre interessi), corrispondente essenzialmente alle rate ancora scoperte, contro cui il debitore ha interposto opposizione. Il 26 gennaio 2024 l'avv. RI 1, in nome e per conto di F__________, ha poi presentato un'istanza di rigetto provvisorio, accolta dalla Pretura di __________ con decisione del 25 aprile 2024 (inc. SO.2024.102). 3.6. Nell'ambito di tale procedura A__________ H__________ ha quindi segnalato il comportamento del ricorrente alla Commissione che, come visto in narrativa, ha ritenuto data una violazione del divieto di incorrere in un conflitto di interessi, considerato che l'insorgente aveva agito sia per conto di S__________ F__________ che della __________ SA, ponendosi talvolta in contrasto con gli interessi del segnalante, con il quale quest'ultima aveva stretti legami (essendone azionista al 50% e membro del consiglio di amministrazione), per poi addirittura agire contro di lui in giustizia sia per conto della società che di S__________ F__________. Il ricorrente - che ha per finire ammesso di avere assistito in vista della vendita del ramo d'azienda non solo S__________ F__________ ma anche la __________ SA - sostiene che l'incarico a favore della società è stato molto circoscritto, negando la possibilità di fare capo a elementi appresi in quel contesto e coperti dal segreto a favore del segnalante nell'ulteriore mandato (in relazione alla cessione del suo pacchetto azionario) svolto per S__________ F__________ e non connesso al precedente.
4.1. Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è anzitutto manifesto che, a dispetto di quanto indicato davanti alla Commissione, l'insorgente ha assunto sin dal novembre 2022 un mandato dalla __________ SA, riguardante in particolare la vendita del ramo d'azienda. Lo conferma già solo la richiesta di acconto dell'11 gennaio 2023, insieme al conteggio delle prestazioni al 22 febbraio 2023. Risulta inoltre chiaramente dalla diversa corrispondenza agli atti (supra, consid. 3.1 e 3.2; cfr. in particolare la sua email del 27 gennaio 2023). Lo ha del resto ammesso per finire anche il ricorrente in questa sede (pur circoscrivendo il mandato al periodo compreso tra il 30 novembre 2022 e il 26 gennaio 2023, cfr. ricorso, pag. 8). In questo mandato a favore della __________ SA, pur non essendo cliente diretto, anche il segnalante era chiaramente coinvolto in prima persona, in quanto azionista al 50% (insieme a S__________ F__________) e amministratore della società, oltre che futuro proprietario e amministratore unico (contestualmente alla vendita del ramo d'azienda, i due azionisti alla pari avevano infatti anche deciso che S__________ F__________ avrebbe ceduto il suo pacchetto azionario al segnalante e che la madre F__________ avrebbe rinunciato al suo diritto di usufrutto; cfr. ricorso, pag. 6; cfr. pure osservazioni del 15 marzo 2024, pag. 2 e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2). Avendo assunto il mandato dalla società, il ricorrente rappresentava quindi (o avrebbe dovuto rappresentare) indirettamente anche gli interessi del segnalante (equamente a quelli di S__________ F__________), dal quale può peraltro pure aver attinto (perlomeno nella fase iniziale) a informazioni sensibili, coperte dal segreto professionale. La posizione privilegiata del segnalante in seno alla società poteva e doveva inoltre essere ritenuta tale da creare (anche) con lui un legame di particolare fiducia, fondato sull'incarico affidato al ricorrente dalla società (cfr. pure in senso analogo: STF 2C_293/2021 citata consid. 4.3).
4.2. Certo è inoltre che tale mandato - sebbene dagli atti non emergano compiutamente le diverse prestazioni effettuate - non si è inoltre protratto solo fino al 26 gennaio 2023, come pretende il ricorrente. Se è ben vero che con email di tale data il segnalante ha inequivocabilmente espresso il desiderio di non più essere rappresentato da lui, dagli atti emerge in particolare che anche successivamente l'insorgente ha effettuato delle prestazioni per la società ai fini della cessione del ramo aziendale (cfr. supra, consid. 3.2; cfr. pure scambi di email con M__________ H__________ del 14 e 25 settembre 2023), partecipando anche ai lavori della riunione del consiglio di amministrazione indetta nel suo studio per approvare il relativo contratto (cfr. verbale della riunione del 25 agosto 2023, in cui ha assunto il ruolo di protocollista; supra, consid. 3.3). A tutela dell'implementazione del contratto, il 22 settembre 2023, come visto (supra, consid. 3.4), ha poi inoltrato - in nome e per conto della società - un'istanza supercautelare atta, a suo dire, a impedire al denunciante di interferire con il personale intento nel trapasso di proprietà. Peraltro, anche nel suo ricorso (pag. 9), l'insorgente ha osservato che il signor H__________ ha poi chiaramente indicato che non voleva che l'avv. RI 1 rappresentasse la società, malgrado l'intero CdA nutriva ancora piena fiducia nel legale. Infatti, non è il signor H__________ che può decidere singolarmente il legale della società, sedendo in un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri.
4.3. Il ricorrente non si è tuttavia limitato ad assumere la tutela degli interessi della società, ma - per sua stessa ammissione - ha sin dall'inizio curato anche quelli personali del solo S__________ F__________, che ha assistito sia ai fini della vendita del ramo d'azienda, che della cessione del suo pacchetto azionario al segnalante (cfr. osservazioni del 15 marzo 2024, pag. 1 seg. e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2 seg., in cui indica tra l'altro che internamente ho consigliato il sig. F__________ [...]; da subito il mandato conferitomi dal sig. F__________ - contemporaneamente alle trattative per la concessione del garage - era quello di cedere le sue azioni al sig. H__________ [...]). Ora, così facendo non v'è dubbio che l'insorgente sia incorso in un chiaro conflitto d'interessi, come anche concluso dalla Commissione. Gli interessi del solo azionista F__________ (più che altro intenzionato a liquidare la sua posizione, cfr. pure osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2: l'interesse del sig. F__________ è stato unicamente di vegliare sulla cessione del ramo d'azienda, affinché il sig. H__________ avesse i fondi per saldargli il 50% delle Azioni) non potevano essere considerati convergenti con quelli della società né, indirettamente, del suo futuro proprietario e amministratore unico, interessato a mantenere e proseguire l'azienda (cfr. in tal senso anche lo scritto del 6 aprile 2024, pag. 2, laddove il segnalante lamenta le difficoltà a rilanciare l'attività della società alla luce di diversi punti sfavorevoli nella cessione del ramo d'azienda). Eloquente è del resto come davanti alla Commissione il legale abbia da subito affermato di non aver neppure mai ricevuto un incarico, rappresentato o agito per conto del consiglio di amministrazione, né tanto meno di A__________ H__________, ma di aver solo patrocinato e prestato consiglio a S__________ F__________ (cfr. osservazioni del 15 marzo 2024, pag. 1 seg., e osservazioni del 6 maggio 2024, pag. 2). Avendo assistito contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, il ricorrente ha quindi violato l'art. 12 lett. c LLCA. La violazione appare ancor più grave se si considera che egli ha finanche patrocinato la società e S__________ F__________ per agire in causa contro il segnalante, nel contesto delle medesime pratiche relative alla vendita del ramo d'azienda e delle azioni (citate istanze del 22 settembre 2023 e del 26 gennaio 2024).
Pratiche che, tra di loro, erano evidentemente strettamente connesse (come peraltro già solo dimostra il contratto di cessione delle azioni, cfr. premesse). Se aveva intenzione sin dall'inizio di assistere e curare gli interessi del solo azionista F__________, il ricorrente avrebbe insomma dovuto agire di conseguenza, rinunciando ad assumere nel contempo un incarico (retribuito) per conto della società.
4.4. A torto infine l'insorgente rimprovera al segnalante un abuso di diritto per avere in un primo tempo acconsentito a che continuasse a tutelare gli interessi di F__________ per poi lamentarsene dal profilo disciplinare. L'email del 26 gennaio 2023 non poteva in effetti essere intesa nel senso di un'autorizzazione concessa dalla società all'avvocato a continuare ad agire in conflitto d'interessi, né tanto meno ad agire in giustizia contro uno dei suoi azionisti e membri del consiglio di amministrazione. Peraltro, anche l'eventuale consenso dell'interessato nulla muta al divieto di agire in giustizia contro un cliente per il quale il legale svolge contemporaneamente un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 115; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1403).
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
5.2. In concreto, il ricorrente ha infranto in modo almeno medio- grave (se non addirittura grave) una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta di incorrere in conflitti d'interesse.
Depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'300.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non entra invece in considerazione la pronuncia di un avvertimento (come richiesto dall'insorgente) o di un ammonimento, ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2022.190 del 24 aprile 2023 consid. 5.2, 52.2020.323 del 2 luglio 2021 consid. 6.2; cfr. pure Poledna, op. cit., n. 30 e 32 ad art. 17).
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera