Incarto n. 52.2024.292

Lugano 28 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

assistita dal segretario:

David Algul

statuendo sull'istanza del 29 luglio 2024 di

RI 1

tendente

a ripristinare l'effetto sospensivo all'eventuale ricorso contro la decisione dell'8 luglio 2024 della Commissione per il notariato del Tribunale d'appello che ha svincolato dal segreto professionale il notaio CO 1;

ritenuto, in fatto

che con istanza del 7 marzo 2024 il notaio CO 1 ha chiesto alla Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (Commissione) di essere svincolato dal segreto professionale dovuto alla RI 1 per far valere in giudizio una pretesa civile (riferita alla cessione di un credito);

che con decisione dell'8 luglio 2024, per quanto qui interessa, la Commissione ha parzialmente accolto l'istanza, svincolando il notaio dal segreto professionale dovuto alla società - pro futuro, con effetto dalla data di emissione della decisione - nella misura necessaria a far valere il credito di cui all'istanza di conciliazione del 21 novembre 2023 (inc. CM.2023.621) e alla petizione del 10 aprile 2024 (inc. OR.2024.65) promosse davanti alla Pretura di Lugano;

che in estrema sintesi, la Commissione ha ritenuto che alla concessione dello svincolo non ostassero interessi pubblici o privati preponderanti rispetto a quelli del notaio a far valere la propria pretesa in giudizio; ha nondimeno accolto solo parzialmente l'istanza, ritenuto che lo svincolo da parte dell'autorità non potrebbe avvenire a posteriori, ma solo con effetto a decorrere dalla data di emissione della decisione;

che la decisione, corredata dell'indicazione sui rimedi giuridici, è stata notificata alla RI 1 il 19 luglio 2024;

che con domanda di ripristino dell'effetto sospensivo del 29 luglio 2024, la RI 1si rivolge ora a questo Tribunale chiedendo che la sua istanza sia accolta e che le sia riconosciuto il diritto a ricorrere;

che la società ritiene che la Commissione, statuendo pro futuro e con effetto immediato, l'avrebbe implicitamente privata del diritto di ricorrere; il notaio potrebbe a suo dire mandar avanti la sua petizione civile, attualmente sospesa in attesa di una decisione definitiva in merito alla svincolo; l'eventuale ricorso, entro i termini di legge (comprensivi delle ferie), risulterebbe intempestivo e privo d'efficacia, senza il ripristino dell'effetto sospensivo;

che l'istanza non è stata intimata alle parti per la presentazione di una risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

Considerato, in diritto

che la competenza di questo Tribunale, e per esso di questa giudice (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100); che secondo l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;

che in base alla recente giurisprudenza federale, una decisione sull'effetto sospensivo presuppone l'esistenza di un ricorso (litispendenza) al quale possa eventualmente essere conferito un tale effetto (cfr. STF 2C_1018/2018 del 19 novembre 2018 consid. 3, 2C_1080/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 2.3-2.4; Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurigo 2023, n. 161 ad art. 55 VwVG e rimandi);

che in concreto, l'istante si limita a richiedere la concessione dell'effetto sospensivo all'eventuale ricorso che potrebbe inoltrare, entro i termini di legge, contro la decisione della Commissione di cui si è detto in narrativa (che peraltro, a prima vista, non appare aver levato l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa, né tanto meno privato l'interessata della facoltà di ricorrere);

che in assenza di un atto ricorsuale - almeno sommariamente motivato - l'istanza in questione non può che essere d'acchito dichiarata irricevibile;

che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'istante.

Per questi motivi,

decide:

  1. L'istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'istante, alla quale va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice delegata Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2024.292
Entscheidungsdatum
28.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026