Incarto n. 52.2024.208

Lugano 10 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2024 dell'

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 18 aprile 2024 (n. 539) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 4'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 22 gennaio 2024, l'avv. B__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento, a suo dire offensivo oltre che indecoroso, assunto dall'avv. RI 1 durante un'udienza tenutasi il 17 gennaio 2024 davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________. Al collega il denunciante - presidente della predetta autorità - ha in particolare rimproverato di essersi subito avvicinato al suo tavolo e di averlo salutato, guardandolo dritto in faccia da distanza ravvicinata (oltre una parete in plexiglas), con un sorriso canzonatorio, chiamandolo “Illustrissimo”, come già avvenuto in altre passate occasioni. Il segnalante avrebbe quindi invitato il legale a smetterla con le solite provocazioni, ricordandogli poi che, per tali sue (s)qualifiche, egli era già stato condannato. Parole, queste, che avrebbero causato una violenta reazione verbale del denunciato, che nella sua sfuriata si sarebbe rivolto a lui dicendogli: “Ma chi ti credi di essere?”, “Tu sei solo un poveretto” e “Tu, che perdi (o hai perso) tutte le cause, tu che sei stato trombato in tutte le istanze ed anche al Tribunale federale”. Sarebbero quindi dovute intervenire le colleghe dell'ufficio presidenziale per calmare gli animi di entrambi. Il fatto che già prima di entrare in udienza fosse stato trovato un accordo bonale tra le parti dimostrerebbe, a mente del segnalante, che il collega non era interessato tanto al risultato ottenuto per il suo cliente, quanto a provocare, attaccare e denigrare la sua persona.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 24 gennaio 2024 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione dell'art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61; dignità professionale). Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito, esponendo la propria versione dei fatti e sostenendo essenzialmente di essersi limitato a rispondere alle provocazioni e minacce del segnalante, contro il quale ha quindi chiesto a sua volta l'apertura di un procedimento disciplinare.

B. Con decisione del 18 aprile 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 4'000.- per i fatti segnalanti dall'avv. B__________, che ha considerato solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. Illustrato il quadro normativo applicabile, la precedente istanza, ha anzitutto negato rilevanza disciplinare al solo termine “Illustrissimo” (richiamando una sua precedente decisione resa in un procedimento disciplinare che vedeva coinvolte le medesime parti per lo stesso appellativo) come pure all'espressione “Ma chi credi di essere”. Ha poi considerato che non vi fossero prove che il segnalato si fosse rivolto al denunciante esclamando “Tu, che perdi (o hai perso) tutte le cause, tu che sei stato trombato in tutte le istanze ed anche al Tribunale federale”. Ha invece ritenuto che l'espressione “Tu sei solo un poveretto” (nella versione del segnalante) rispettivamente “Tu sei solo un poverino” (nella versione del denunciato), rivolta a un legale, per di più presidente di un ufficio cantonale, alla presenza di più persone, fosse inutilmente offensiva e non fosse giustificata da alcuna provocazione ricevuta. Dopo aver rilevato di aver già comunicato all'avv. RI 1 che non avrebbe dato seguito (per incompetenza) alla sua denuncia nei confronti dell'avv. B__________ (che non avrebbe agito nella sua veste di avvocato, ma di presidente di un'autorità), ha infine commisurato la sanzione tenendo conto della gravità della violazione e dei precedenti disciplinari dell'interessato.

C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In buona sostanza, il ricorrente non nega di avere salutato il segnalante chiamandolo “Illustrissimo”, di avergli detto “Ma chi credi di essere” e “Tu sei poverino” (riferendosi a come si stava comportando) nonché di avergli ricordato che lui (avv. dr. B__________), come avvocato, era sempre uscito completamente soccombente in tutte le cause (nessuna esclusa fino al Tribunale Federale) che li ha visti contrapposti. Sostiene tuttavia di averlo fatto soltanto perché provocato dallo stesso che (1), a fronte dei loro trascorsi e contrariamente a quanto sempre fatto in passato, avrebbe omesso di ricusarsi, al solo fine di avere un'ulteriore occasione per provocarlo; (2) davanti a tutti i presenti, sapendo di dire cosa con vera (ciò che gli sarebbe valso anche una querela penale per calunnia, subordinatamente diffamazione), gli avrebbe chiesto se non ne avesse avuto abbastanza delle condanne subite, sia sul piano deontologico che penale, per l'uso dell'appellativo “Illustrissimo”; (3) lo avrebbe minacciato nel senso che gli avrebbe fatto vedere chi fosse e addirittura che gli avrebbe spaccato la faccia. Ricordato come anche le autorità debbano rivolgersi agli avvocati con cortesia e rispetto, ritiene che tacciare nello specifico contesto del caso in esame il segnalante di “poverino” non possa essere considerato lesivo del suo onore. Contesta in ogni caso la proporzionalità della sanzione inflittagli.

D. In sede di risposta la Commissione si è riconfermata integralmente nel provvedimento impugnato, rimettendosi al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle decisioni dell'8 settembre 2016 (n. 137), 26 giugno 2019 (n. 222) e 1° settembre 2021 (n. 400), citate dalla Commissione e note all'insorgente. Le prove sollecitate dal ricorrente (testi, richiamo incarto del Ministero pubblico) non appaiono invece idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

  1. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. Questa disposizione costituisce una clausola generale che permette di esigere dall'avvocato un comportamento corretto nell'esercizio della sua professione. La regola - sussidiaria - vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne segnatamente i rapporti con i colleghi e le autorità (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1 con rimandi; STF 2C_164/2023 del 25 marzo 2024 consid. 4.5.1, 2C_679/2021 del 10 ottobre 2023 consid. 4.2 e rif., 2C_360/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 6.1, 2C_209/2022 del 22 novembre 2022 consid. 2.1). Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1; STF 2C_164/2023 citata consid. 4.5.1, 2C_360/2022 citata consid. 6.1, 2C_209/2022 citata consid. 2.1, 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e rif.; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 216; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1154, 1165 e 1202).

2.2. L'avvocato deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione (cfr. STF 2C_164/2023 citata consid. 4.5.1, 2C_360/2022 citata consid. 6.1, 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1.3 e rif.; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2). Garantendo il rispetto dei diritti dei cittadini, egli assume un compito essenziale per l'amministrazione della giustizia e gioca pertanto un ruolo importante per il buon funzionamento dello Stato di diritto. È quindi tenuto ad astenersi da ogni atto suscettibile di mettere in discussione la fiducia che deve poter essere riposta nella professione e dar prova di un comportamento corretto nella sua attività (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.3; STF 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_243/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.5.1 e rif.). Deve contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in maniera appropriata e professionale e astenersi dall'usare un linguaggio inutilmente offensivo (cfr. STF 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_243/2020 citata consid. 3.5.1 e rif.). Deve in particolare evitare il ricorso alla diffamazione, a espressioni ingiuriose e a comportamenti vessatori (cfr. STF 2C_551/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 4.1).

2.3. I principi testé esposti, oltre a essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 6 del codice svizzero di deontologia adottato il 9 giugno 2023 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD) - secondo cui l'avvocato esercita la propria professione con cura e diligenza, nel rispetto dell'ordinamento giuridico (cpv. 1 primo periodo) e si astiene da qualsiasi comportamento che possa metterne in dubbio l'affidabilità (cpv. 2) - e 27 cpv. 1 CSD, secondo cui nell'esercizio della sua professione l'avvocato deve astenersi da qualsiasi attacco personale contro un collega.

3.1. Come visto, controverso in questa sede è solo il rimprovero al ricorrente di avere apostrofato il segnalante, durante un'udienza davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione da lui presieduto, dicendogli “Tu sei solo un poveretto” (come indicato nella denuncia) rispettivamente “Tu sei solo un poverino” (come essenzialmente ammesso dal ricorrente). La Commissione ha considerato che l'essersi rivolto al collega, per di più nella sua veste di presidente di un ufficio cantonale, alla presenza di più persone, con un simile epiteto non avesse apportato alcun beneficio al cliente dell'insorgente e rappresentasse quindi indiscutibilmente un comportamento inutilmente offensivo e lesivo dell'onore del segnalante. Ha in particolare respinto la tesi del denunciato che pretendeva di essere stato provocato dal collega, ritenendo, da un lato, non dimostrato che quest'ultimo l'avesse minacciato (segnatamente di spaccargli la faccia) e, dall'altro, che, quand'anche il ricorrente (il quale, seppur non per l'appellativo “Illustrissimo”, era comunque effettivamente stato condannato sia sul piano deontologico che penale per avere rivolto illeciti attacchi al collega) si fosse sentito inutilmente e ingiustamente offeso, la sua reazione sarebbe stata in ogni caso eccessiva. L'insorgente - che, fatta salva qualche precisazione, non nega i fatti - contesta la conclusione cui è pervenuta la precedente istanza, evidenziando il clima di tensione subito instauratosi durante l'udienza presieduta dal segnalante, che, visti i loro rapporti pregressi, avrebbe sorprendentemente omesso di ricusarsi (come invece sempre fatto in precedenza) e che avrebbe attivamente contribuito alla situazione venutasi a creare, dicendo a tutti, contrariamente al vero, che egli era già stato condannato per averlo chiamato con l'appellativo “Illustrissimo” e minacciandolo, tra l'altro, di spaccargli la faccia.

3.2. Ora, dagli atti emerge anzitutto che tra l'avv. RI 1 e l'avv. B__________ sussiste da tempo una certa animosità. Già i giudici penali che in passato hanno condannato il ricorrente per diffamazione nei confronti dell'avv. B__________ (per averlo accusato di aver fatto uso di un documento falso; cfr. infra) avevano in effetti rilevato come vi fosse un'inimicizia personale fra i due colleghi avvocati, tale per cui i loro rapporti risultavano irrimediabilmente incrinati, tanto che il solo vedersi era fonte di incandescenze (cfr. sentenza della Corte di appello e di revisione penale dell'8 febbraio 2021 consid. 8, che richiama la decisione della Pretura penale del 4 giugno 2019 consid. 10.1, e consid. 8d).

Nella denuncia (pag. 1-2), anche il segnalante ha del resto pacificamente ammesso che:

prima che le parti entrassero nella sala udienze, informavo brevemente e succintamente le due colleghe dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione che i miei rapporti con l'avv. RI 1 non erano assolutamente buoni per “ruggini del passato” e le pregavo pertanto gentilmente di interagire loro direttamente con il citato collega nella discussione che sarebbe seguita per il suo caso, onde evitare qualsiasi tipo di frizione o altro scontro come purtroppo già successo in passato presso altra sede. Le colleghe e il segretario mi “incoraggiavano” a trattare comunque io il caso e ricordandomi che ero comunque il Presidente di quell'Ufficio, consigliandomi, unicamente, di evitare se possibile di guardare in faccia il collega o di incrociare il suo sguardo così da evitare qualsiasi tensione e magari anche “scontro”. Dato il mio assenso a procedere come consigliatomi, il segretario (…) faceva entrare ed accomodare le parti nell'aula udienze.

In merito all'episodio qui in discussione, risulta inoltre dalle carte processuali ed è incontestato che, non appena entrato in aula, il segnalato ha salutato il denunciante con l'appellativo “Illustrissimo”. Non era invero la prima volta che gli si rivolgeva in tal modo, come anche emerge dai considerandi della predetta sentenza della CARP (cfr. consid. 8d), da cui si evincono peraltro anche i toni sarcastici con cui aveva già spiegato l'uso del termine (“Da parte mia preciso che ritengo l'avv. B__________ persona molto importante e pertanto è giustificato il termine da me usato. Dico importante perché egli si può permettere per anni di usare documenti falsi […] senza che nessuno, dal Pretore al notaio divisore, abbia a sollevare alcuna critica o segnalazione”). L'insorgente sostiene poi che l'avv. B__________, inalberatosi, gli avrebbe chiesto se non ne avesse avuto abbastanza delle condanne da lui subite per l'uso dell'appellativo “Illustrissimo” (cfr. ricorso, pag. 2). L'avv. B__________ - che ha, dal canto suo, dato atto di essersi sentito provocato dall'ironico saluto rivoltogli dal ricorrente - ha fornito una versione parzialmente diversa, sostenendo di avere reagito esortando il ricorrente a smetterla con le sue solite provocazioni, rendendolo poi attento al fatto che, per tali sue (s)qualifiche, egli era già stato condannato (cfr. segnalazione, pag. 3). Al di là del contenuto esatto delle parole del segnalante, l'insorgente ha quindi dato atto di avere reagito chiedendogli “Ma chi ti credi di essere?” e di averlo tacciato di “poverino”, facendogli essenzialmente notare che, come avvocato, era sempre uscito completamente soccombente da tutte le cause (fino al Tribunale federale) che li avevano visti contrapposti e che l'impiego dell'appellativo “Illustrissimo” non aveva mai condotto a una condanna, né sul piano deontologico né, tanto meno, penale. Pacifico è infine che, a fronte dei toni accesi della discussione nata tra i due, sono dovuti intervenire gli altri due membri dell'Ufficio di conciliazione al fine di calmare gli animi dell'uno e dell'altro (cfr. segnalazione, pag. 3, e ricorso, pag. 4).

3.3. Ebbene, va anzitutto considerato che la qui controversa espressione (“Tu sei solo un poveretto” rispettivamente “Tu sei solo un poverino”) è stata proferita nell'ambito di uno svilente battibecco. Il ricorrente, come visto, non appena varcata la soglia dell'aula, ha salutato il segnalante, presidente dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, chiamandolo perlomeno in modo provocatorio “Illustrissimo” e, in risposta alla reazione dello stesso (che, in presenza anche di terze persone, aveva evocato sue precedenti condanne), ha esclamato “Ma chi ti credi di essere?”. In tale contesto, al di là del fatto che l'insorgente non sia stato sanzionato per queste singole esternazioni e a prescindere dalle esatte parole pronunciate dal segnalante (per cui il ricorrente lo ha querelato), l'ulteriore affermazione secondo cui il segnalante sarebbe “solo un poveretto/poverino” (anche solo da leggere nel senso di poverino, come ti sei ridotto per arrivare addirittura a raccontare delle vere e proprie bugie pur di cercare di screditarmi quale persona e avvocato!; ricorso, pag. 6 seg.) appare in ogni caso effettivamente eccessiva. Si tratta infatti di un'espressione inutilmente offensiva e irrispettosa nei confronti del collega, per di più nel suo ruolo di presidente di un'autorità amministrativa, pronunciata nel corso di un alterco alimentato da rancori di natura squisitamente personale e all'evidenza del tutto estranea alla vertenza, che si era di fatto già risolta nella misura in cui, ancor prima di entrare in aula, le parti erano riuscite a trovare un'intesa completa sull'oggetto del contendere. Il ricorrente era quindi perfettamente consapevole che ogni discussione con i membri dell'autorità sarebbe in ogni caso stata del tutto priva d'interesse per la procedura e per il suo cliente, che non avrebbe semmai potuto che esserne danneggiato. È ben vero che sorprende che il segnalante abbia partecipato all'udienza nonostante i rancori personali con l'insorgente, di cui ha espressamente dato atto. Ciò non toglie che il ricorrente, per quanto rimasto stupito nel ritrovarsi confrontato con l'avv. RI 1 nella veste di presidente dell'autorità adita, avrebbe semmai dovuto chiederne tempestivamente la ricusa, anziché lasciarsi coinvolgere in una lite di natura prettamente personale, per di più davanti (anche) alla controparte e alla sua rappresentante, del tutto ignare ed estranee alle vicissitudini personali tra i due legali. Pur tenuto conto della minor severità che può essere riservata alla valutazione di affermazioni formulate oralmente (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.3 e rif.), forza è dunque constatare che in occasione dell'udienza in questione il ricorrente ha effettivamente assunto un comportamento suscettibile di mettere in discussione la fiducia che deve poter essere riposta nella professione forense. Non avendo dato prova di un comportamento corretto nella sua attività, con la precedente istanza occorre pertanto concludere che egli è incorso in una violazione significativa del dovere di cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA.

  1. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, il ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale. Sebbene l'espressione incriminata possa non apparire in sé particolarmente grave, lo diviene se inserita nel contesto in cui è stata pronunciata, all'indirizzo di un collega che in quel momento fungeva da presidente di un'autorità cantonale e alla presenza, oltre che degli altri membri e del segretario della stessa, anche della controparte e della sua rappresentante. Comportamento, quello assunto dall'insorgente, che senz'altro non rispondeva all'interesse del suo cliente, ritenuto che le parti erano poco prima riuscite a comporre bonalmente la controversia. La violazione appare tanto più grave se si pon mente al fatto che il ricorrente non è nuovo ad atteggiamenti offensivi non solo ma anche proprio nei confronti del segnalante. Con decisione dell'8 settembre 2016 (n. 137) la Commissione gli ha inflitto una multa di fr. 800.- per aver usato toni inammissibili nei confronti dell'avv. B__________, accusato essenzialmente di aver fatto uso di una falsa ricevuta, e di una controparte (sanzione poi confermata da questo Tribunale con sentenza del 23 maggio 2017, inc. 52.2016.507). Con decisione del 26 giugno 2019 (n. 222) la precedente istanza lo ha inoltre condannato alla multa di fr. 1'500.- per avere nuovamente attaccato una controparte (oltre che per essere incorso in un conflitto d'interessi), mentre con decisione del 1° settembre 2021 (n. 400) gli ha inflitto una multa di fr. 3'000.- per avere ribadito davanti a terzi l'accusa nei confronti dell'avv. B__________ di avere impiegato in causa la falsa ricevuta di cui sopra (ciò che gli è valso anche la condanna penale da parte della CARP; cfr. citata sentenza dell'8 febbraio 2021). Essendo più volte ricaduto nello stesso genere di violazione, per di più (anche) nei confronti della stessa persona, l'insorgente dimostra di non rendersi conto a sufficienza che la sua condotta possa compromettere la dignità della professione e la fiducia che deve poter essere riposta nella figura e nel ruolo di avvocato, fondamentale per il buon funzionamento dello Stato.

Alla luce di tutto quanto esposto e avuto riguardo al margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1), si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 4'000.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata ancora nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta tutto sommato ancora adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. E ciò a prescindere dall'inconferente e improprio accenno della Commissione a un'eventuale prossima sanzione, non più di natura economica.

  1. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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