Incarto n. 52.2024.200
Lugano 2 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2024 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 3 maggio 2024 del Municipio di CO 3, che in esito al concorso per la delibera delle opere di pavimentazione sportiva interna in materia sintetica nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso le palestre comunali di Via , ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 marzo 2024 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di pavimentazione sportiva interna in materia sintetica nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso le palestre comunali di Via __________ (FU n. / pag. __________ e seg.).
Il bando di concorso annunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
aspetto economico dell'appalto 50%
referenze per lavori analoghi 27%
programma lavori 15%
formazione apprendisti 5%
perfezionamento professionale 3%
In relazione al criterio delle referenze, il capitolato d'appalto prescriveva quanto segue (cfr. pos. 224.300, pag. 11):
La nota è attribuita in funzione del numero di lavori analoghi dell'offerente.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
Lavori per opere analoghe, intese come pavimenti sportivi all'interno, per un importo (IVA compresa) maggiore o uguale a CHF 150'000.- eseguiti negli ultimi 5 anni e terminate entro la data di inoltro dell'offerta. Non valgono i lavori subappaltati a terzi.
Sono considerate persone chiave le persone che durante l'esecuzione del contratto svolgono le seguenti funzioni:
titolare responsabile della ditta
responsabile tecnico e progettista
È possibile indicare come referenza oggetti di cui la persona chiave si è occupata per un altro datore di lavoro o che sono già stati menzionati nelle referenze dell'offerente.
Numero di lavori analoghi
Nota
Realizzazione di 5 o più lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni
6
Realizzazione di 4 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni
5
Realizzazione di 3 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni
4
Realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni
3
Realizzazione di 1 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni
2
Realizzazione di 0 lavori analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni
1
L'offerente autorizza la committenza a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro.
I concorrenti erano tenuti a indicare le proprie referenze compilando uno specchietto, con i seguenti dati (capitolato d'appalto, pag. 12 e segg.):
Dati della persona chiave (titolare/tecnico): cognome, nome, anno di nascita, formazione;
Oggetto indicato come referenza:
oggetto/breve descrizione
committente
persona di riferimento del committente
numero di telefono della persona di riferimento
prestazioni/lavori eseguiti dalla persona chiave:
data della messa in esercizio
durata dei lavori di costruzione in mesi
importo della commessa in CHF
perché questa referenza è un buon esempio dell'esperienza e delle competenze specialistiche della persona chiave richieste per l'esecuzione della commessa? (breve motivazione)
Per la valutazione dei criteri relativi alla formazione apprendisti e al perfezionamento professionale, le prescrizioni di gara rinviavano alle schede informative elaborate dal Centro di consulenza LCPubb (recte: Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche; UVCP), nella loro versione al 1° gennaio 2024.
B. Entro il termine stabilito, sono giunte al committente due offerte: quella della RI 1, di fr. 250'080.70, e quella della CO 1, di fr. 249'875.85. Valutate le stesse, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, in esito alla seguente graduatoria:
CO 1
RI 1
Nota
Punti
Nota
Punti
50
6
300
5.99
300
27
6
162
5
135
15
6
90
3.85
57.8
5
0
0
6
30
3
0
0
5.5
16.5
Totale punti
552
539
Graduatoria
1
2
C. Contro la predetta decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, chiedendone l'annullamento e la conseguente delibera in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. La ricorrente critica l'impostazione del criterio delle referenze nella misura in cui prevede la possibilità di indicare come lavori analoghi oggetti dei quali la persona chiave si è occupata per un altro datore di lavoro e contesta la validità di tutti quelli apportati dal tecnico dell'aggiudicataria (ing. ____________________ C__________): questi sarebbero in realtà attribuibili alla ricorrente, presso cui egli era attivo fino all'agosto del 2022. Rileva che, ad ogni buon conto, la seconda referenza (palestra comunale, Nuovo Centro Comunale di C__________) non rispetterebbe i requisiti posti: l'importo di liquidazione dei lavori non raggiungerebbe l'importo di fr. 150'000.- fissato dal bando e la persona di riferimento del committente non sarebbe (neppure) stata l'ing. C__________, bensì il geometra P__________ P__________. La ricorrente sostiene infine che l'ente banditore avrebbe a torto omesso di considerare una delle cinque referenze da essa validamente addotte.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, il quale avversa le critiche riferite al criterio delle referenze che, oltre ad essere tardive, sarebbero pure infondate. Dichiara di aver verificato i dati indicati dall'aggiudicataria in relazione alla referenza contestata chiedendo informazioni al referente indicato e di averla ritenuta valida. Osserva di non aver riconosciuto in capo alla ricorrente la referenza relativa al rifacimento del pavimento sportivo della palestra di V__________ siccome risalente a più di 5 anni prima.
b. Anche l'aggiudicataria postula la reiezione del ricorso, sostenendo che la valutazione della propria offerta è avvenuta in modo corretto. Tutte le referenze addotte sono attribuibili all'ing. __________ C__________, quale persona di riferimento attualmente attiva presso la CO 1 e in grado di portare l'esperienza maturata, seppur presso la ricorrente. Per quanto attiene alla referenza avente per oggetto la palestra comunale, Nuovo centro comunale di C__________, la deliberataria afferma che questa concerne un'opera complessiva di oltre fr. 150'000.- realizzata per il Comune di __________ (già C__________) per la quale la persona chiave del cantiere è inequivocabilmente stata l'ing. C__________, come risulta dalla certificazione della direzione lavori coinvolta del 22 aprile 2024. Sostiene che il committente a ragione non ha tenuto conto della referenza (n. 3) rifacimento pavimento sportivo palestra di V__________ portata dalla ricorrente e non l'ha conteggiata ai fini dell'attribuzione del punteggio, che risulta quindi corretto. La deliberataria critica dal canto suo il punteggio conseguito dall'insorgente nei criteri apprendisti e perfezionamento professionale, sostenendo che la RI 1 non avrebbe provveduto alla formazione di personale la cui professione possa essere posta in relazione con il settore della commessa in oggetto. Si tratterebbe, infatti, di asfaltatori per nulla pertinenti con opere di questo tipo.
E. Con il successivo scambio di scritti le parti ribadiscono le proprie tesi. L'UVCP del Dipartimento del territorio non ha presentato osservazioni.
F. Con lettera dell'8 agosto 2024, la giudice delegata ha informato le parti che il Tribunale si sarebbe riservato di esaminare la decisione impugnata anche alla luce della valutazione dei criteri di aggiudicazione della formazione degli apprendisti e del perfezionamento professionale di entrambe le offerte. Solo la ricorrente ha presentato delle osservazioni, di cui si riferirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020, 52.2019.47 del 6 maggio 2019 consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).
La ricorrente ha innanzitutto censurato l'impostazione del criterio delle referenze. Ritiene che il fatto di prevedere la possibilità di indicare come lavori analoghi oggetti dei quali la persona chiave si è occupata per un altro datore di lavoro interferisca pesantemente sullo sviluppo di equilibrate condizioni di mercato. Ha quindi contestato la valutazione della propria offerta da parte del committente in relazione al criterio in parola. Ritiene di meritare la nota 6, mentre l'aggiudicataria meriterebbe tuttalpiù la nota 5.
3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).
3.2. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2021.261 del 18 ottobre 2021 consid. 3.1). Le referenze possono essere personali o aziendali. Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cosiddette persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio, ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze (know-how), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture ed organizzazione. Di regola, le referenze aziendali vengono considerate senz'altro ammissibili fintanto che sussiste un'identità formale tra il soggetto che le ha conseguite ed il concorrente che le inoltra in una gara d'appalto. In verità, la maggior parte delle realtà imprenditoriali è in costante evoluzione: cambiano i dirigenti, le maestranze e i mezzi tecnici, subentrano nuove metodologie di lavoro, aumenta l'esperienza. Decisivi, dal profilo del valore intrinseco delle referenze aziendali, devono dunque essere gli aspetti che caratterizzano tali realtà dal profilo sostanziale. Al di là delle apparenze, il concorrente che produce una determinata referenza deve identificarsi con l'insieme di persone, mezzi tecnici e competenze che ha fornito la prestazione indicata al fine di comprovare le sue capacità. Ove non sussista identità formale tra l'operatore economico intestatario della referenza e il concorrente che la inoltra per comprovare le sue capacità tecniche va concessa al secondo la possibilità di dimostrare di identificarsi dal profilo sostanziale con la realtà imprenditoriale del soggetto che ha effettivamente fornito la prestazione indicata a titolo di referenza. Di converso, deve essere data facoltà al committente di non ammettere la referenza prodotta da un concorrente, che pur identificandosi, dal profilo delle apparenze, con l'operatore economico che l'ha acquisita, ha modificato la sua realtà imprenditoriale in misura talmente importante da dover essere considerato un soggetto sostanzialmente diverso. Non viola di conseguenza il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda ad una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale (dirigenti e maestranze), di mezzi tecnici (infrastrutture e macchinari) e di competenze (know-how) anche le sue referenze appartengano al soggetto che gli è subentrato. L'opposta conclusione che, basandosi sulla forma, continuasse a considerare tali referenze di spettanza dell'operatore economico che si è spossessato delle risorse con cui le ha conseguite non appare sostenibile. Per potersi prevalere con successo delle referenze della ditta a cui subentra, il concorrente deve in ogni caso dimostrare che sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha rilevato. Non basta dimostrare che ne ha acquisito la proprietà economica (STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1 segg., massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).
3.3. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;
una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata, consid. 2.2).
Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73 del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).
In concreto, la commessa in questione ha per oggetto le opere di pavimentazione sportiva interna in materia sintetica nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso le palestre comunali di via __________ a . Per permettere alla committenza di valutare il criterio di aggiudicazione delle referenze i concorrenti erano tenuti a presentare oggetti referenziali di opere analoghe (intese come pavimenti sportivi all'interno) realizzate negli ultimi 5 anni e terminate entro la data di inoltro dell'offerta e di cui la persona chiave - ovvero quella che durante l'esecuzione del contratto avrebbe svolto la funzione di titolare responsabile o responsabile tecnico e progettista - si è occupata, anche per un altro datore di lavoro. A torto l'insorgente si ritiene legittimata ad avversare il metodo applicato dal committente nel contesto di un'impugnativa contro la delibera. Avendo rinunciato ad impugnare la documentazione di gara, la ricorrente - che ha anche presentato un'offerta senza sollevare alcuna obiezione (agire implicante ex lege l'accettazione di tutte le condizioni di gara; art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) - non può ora contestare con successo la modalità di assegnazione del punteggio nel criterio delle referenze utilizzata dalla stazione appaltante. La prescrizione di gara era chiara e i concorrenti erano stati esplicitamente invitati a presentare le referenze del soggetto chiave più importante per il buon esito della commessa (il tecnico/titolare), tant'è che per ognuna di esse dovevano precisare il motivo per cui ritenevano che fossero un buon esempio dell'esperienza e delle competenze specialistiche della persona chiave richieste per l'esecuzione della commessa (pag. 12 e segg. del capitolato). Che i concorrenti avrebbero dovuto presentare delle referenze personali e non aziendali, con la conseguenza che in caso di cambiamento del datore di lavoro queste avrebbero seguito il detentore, era di evidenza sin dall'inizio: in difetto dell'impugnazione del bando, le contestazioni a questo proposito sono quindi tardive e non possono essere ascoltate. La validità delle referenze addotte dall'aggiudicataria non può dunque essere messa in discussione soltanto per il fatto che si riferirebbero in realtà a commesse acquisite dalla ricorrente, dalla quale l'ing. __________ C è spontaneamente partito nell'agosto del 2022. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi dell'insorgente, tale modo di procedere non appare lesivo delle disposizioni di gara. Non è comunque condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui il fatto che tutte e cinque le referenze presentate dalla CO 1 si riferiscano indistintamente a commesse acquisite in passato dalla ricorrente renderebbe impossibile effettuare una qualsivoglia valutazione delle concrete capacità tecnico-operative dell'aggiudicataria. Come detto, le referenze personali servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio, ma anche dal profilo dell'esperienza.
5.2. L'aggiudicataria ha compilato le schede inserite nel capitolato di appalto indicando __________ C__________ quale persona chiave e cinque sue referenze che, per quanto qui interessa, possono essere riassunte come segue:
Oggetto
Data della messa in esercizio
Importo della commessa
1
Rifacimento pavimentazione sportiva, Palestra Liceo
01.09.2019
Fr. 287'000.-
2
Palestra comunale, Nuovo Centro Comunale C__________
01.05.2019
Fr. 189'552.-
3
Rifacimento pavimentazione sportiva, Scuola elementare __________
01.09.2020
Fr. 151'000.-
4
Nuova Palestra Cantonale, Scuola media V__________
01.05.2021
Fr. 219'000.-
5
Opere di sottofondo e pavimentazioni, Nuova scuola elementare __________
01.03.2022
Fr. 235'000.-
A mente della ricorrente l'ente banditore non avrebbe dovuto prendere in considerazione la referenza n. 2, avente per oggetto la “Palestra comunale, Nuovo Centro Comunale C__________”. Dalla documentazione trasmessa in questa sede emergerebbe che l'importo di liquidazione dell'opera oggetto di referenza si attesta a fr. 148'166.25 IVA inclusa e non raggiunge pertanto il limite di fr. 150'000.- fissato dal bando di concorso e che la persona responsabile di riferimento per i contatti con il committente è stata il geometra P__________ P__________ e non già l'ing. C__________. L'ente appaltante afferma dal canto suo di aver raccolto informazioni presso il Comune di __________ (già C__________) in relazione alle opere oggetto della referenza addotta dall'aggiudicataria e concluso per l'ammissibilità della stessa (doc. 14). Ora, a fronte di tali emergenze, invero contrastanti, questo Tribunale non è in grado di verificare se l'ente appaltante ha acquisito una conoscenza adeguata dei lavori che l'aggiudicataria ha addotto a titolo di referenza e soprattutto se nella loro valutazione ha esercitato correttamente il potere discrezionale riservatogli dalla legge. Non occorre tuttavia rinviare gli atti a quest'ultimo affinché assuma le prove che ancora dovessero necessitargli (in particolare in merito agli importi effettivamente versati e all'identità della persona di riferimento del committente), ritenuto che anche attribuendo all'aggiudicataria la nota 5, riferita a sole 4 referenze valide, con 135 punti in luogo di 162, alla luce della valutazione dei criteri di aggiudicazione formazione degli apprendisti e perfezionamento professionale, di cui si dirà nei prossimi considerandi, la classifica finale non sarebbe cambiata.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
La deliberataria ha contestato la valutazione dell'offerta della ricorrente in punto ai criteri formazione apprendisti e perfezionamento professionale, sostenendo che la società non avrebbe provveduto alla formazione di apprendisti/personale la cui professione possa essere posta in relazione con il settore della commessa in oggetto. A sostegno della sua tesi l'aggiudicataria cita la scheda informativa criterio di aggiudicazione formazione professionale degli apprendisti redatta dall'UVCP (pag. 6), richiamata dagli atti di gara. A torto.
7.1. La scheda informativa citata, rispondendo ad alcune domande frequenti, afferma che nel caso in cui nel settore della commessa non esiste una formazione professionale, il criterio degli apprendisti - la cui introduzione è divenuta obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali (cfr. art. 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP; art. 54 cpv. 4 RLCPubb/CIAP e relativa direttiva di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2, pubblicata sul FU n. 245 del 27 dicembre 2023 e n. 2 del 3 gennaio 2024) - debba essere, in ogni caso, previsto nel bando, in quanto l'offerente può indicare gli apprendisti relazionati con il settore della commessa, ad esempio quelli che si occupano dell'amministrazione (pag. 6). I criteri in oggetto mirano infatti a premiare quelle ditte che offrono ai giovani opportunità di formazione e che introducono nel mondo del lavoro i lavoratori che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due anni, indipendentemente dalla formazione intrapresa. Invano pretende dunque l'aggiudicataria che gli apprendisti di altre formazioni, quando poi, come in concreto, esiste una specifica formazione, non andrebbero conteggiati.
7.2. Posta questa premessa, il Tribunale non può fare a meno di rilevare un errore nella valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in punto ai criteri in parola, per i quali - non avendo alle proprie dipendenze né apprendisti né dipendenti in formazione - ha ottenuto la nota 0 (= 0 punti). Le condizioni d'appalto precisavano infatti che i punteggi per questi due criteri sarebbero scaturiti dall'assegnazione di note da 1 a 6, secondo le tabelle riportate alle pos. 224.560 e 224.650 CPN 102. La deliberataria ha lasciato in bianco gli spazi dedicati all'indicazione del numero di apprendisti e dei dipendenti in perfezionamento professionale per il periodo per cui era richiesta l'informazione (pag. 17 e 19 del capitolato di appalto). Se per quanto riguarda i dipendenti in formazione la mancata compilazione della tabella comporta l'assegnazione della nota 1 (vedi pos. 224.640), per quanto riguarda gli apprendisti l'omessa indicazione del loro numero rende l'offerta incompleta. Ora, è ben vero che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2020.396 del 16 dicembre 2020 consid. 3) il vizio, analogamente a quanto avviene nel caso in cui un concorrente che intende offrire prestazioni gratuite lascia una posizione vuota anziché indicarlo chiaramente (apponendo “0” o un segno inequivocabile, ad es. “-”; cfr. STA 52.2019.284 del 5 agosto 2019, 52.2018.614 del 22 febbraio 2019, 52.2015.251 del 21 luglio 2015), comporta di regola l'esclusione dalla gara. È tuttavia altrettanto vero che nella fattispecie concreta si giustifica di derogare a questa prassi, dal momento che nelle indicazioni generali della ditta (dichiarazioni dell'imprenditore, pag. 4 del capitolato) l'aggiudicataria ha segnalato chiaramente, indicando “0”, di non avere apprendisti alle proprie dipendenze. In queste circostanze, l'estromissione dell'offerta costituirebbe un eccesso di formalismo. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che per quanto riguarda il criterio del perfezionamento professionale la mancata compilazione degli spazi dedicati all'indicazione del numero dei dipendenti in formazione avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni non avrebbe comportato l'esclusione dalla gara bensì solo l'assegnazione della nota 1 (cfr. pos. 224.640).
La valutazione di questo criterio apporta dunque alla deliberataria il punteggio di 12.5 (0 apprendisti per 10 dipendenti = nota 2.5, ponderata al 5%) e non 0 punti come erroneamente calcolato dal committente. Per il criterio del perfezionamento professionale la deliberataria merita invece 3 punti (nota 1, ponderata al 3%), conformemente alle condizioni di gara (cfr. 224.640 CPN 102).
7.3. Con le correzioni di cui si è appena detto e pur considerando nella peggiore delle ipotesi per la deliberataria solo 4 delle referenze apportate, che condurrebbe a un punteggio di 135 (nota 5 ponderata al 27%; cfr. supra, consid. 5.2), l'insorgente non arriverebbe comunque a primeggiare la classifica, che resterebbe dominata dalla deliberataria.
CO 1
RI 1
Nota
Punti
Nota
Punti
50
6
300
5.99
300
27
5
135
5
135
15
6
90
3.85
57.8
5
2.5
12.5
6
30
3
1
3
5.5
16.5
Totale punti
540.5
539.3
Graduatoria
1
2
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La presente decisione rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà congrue ripetibili all'aggiudicataria, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà identico importo alla deliberataria a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera