Incarto n. 52.2024.155

Lugano 2 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2024 di

RI 1 in rappresentanza della figlia RI 2 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 28 febbraio 2024 (n. 964) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 7 settembre 2023 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio, in materia di mancata concessione di un aiuto allo studio;

ritenuto, in fatto

A. Con domanda del 28 giugno 2023 RI 2, tramite la madre RI 1, ha trasmesso all'Ufficio degli aiuti allo studio (UAST) una domanda per l'ottenimento di un aiuto allo studio per la frequenza del 1° anno di liceo presso l'Istituto E__________ a __________ per l'anno 2023/2024. Con decisione del 24/27 luglio 2023, confermata su reclamo il 7 settembre 2023, l'Autorità ha tuttavia respinto la suddetta richiesta rilevando che l'istituto scolastico in parola non rilascia egli stesso il certificato di studi al termine della formazione, motivo per cui nessun aiuto allo studio può essere in specie concesso.

B. Con giudizio del 28 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha anch'esso respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso quest'ultima decisione. Il Governo cantonale ha ritenuto che l'Istituto E__________ non dispone dell'autorizzazione a rilasciare direttamente titoli di studio riconosciuti, trattandosi per contro di una scuola che permette di accedere all'esame di Stato italiano e di ottenere un certificato di studio rilasciato dalla competente autorità italiana.

C. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la concessione del prestito di studi richiesto, rispettivamente il rinvio degli atti all'Autorità precedente per nuova decisione. Eccepita una carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente lamenta - in estrema sintesi - un accertamento errato dei fatti rilevanti e una violazione del diritto applicabile.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'UAST con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso.

E. Con la replica e la duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

F. Su richiesta del giudice delegato all'istruzione della causa, il 22 agosto 2024 la ricorrente ha versato agli atti il certificato di licenza delle scuole medie di RI 2 e l'attestato di fine anno scolastico indicante le note conseguite l'ultimo anno.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La legittimazione attiva della ricorrente RI 1, agente in rappresentanza della figlia minorenne RI 2, personalmente e direttamente interessata dalla decisione impugnata, è data (art. 65 cpv. 1 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 1 e art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla licenza delle scuole medie trasmessa dalla ricorrente (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

L'insorgente lamenta anzitutto una carente motivazione della decisione impugnata. Sostiene che né il Consiglio di Stato né l'UAST si siano confrontati con la censura sollevata dalla ricorrente relativa al riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, limitandosi a richiamare genericamente disposizioni della LASt.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. In concreto sia dalla decisione impugnata sia da quella da essa tutelata emerge che per le autorità precedenti gli aiuti allo studio possono essere concessi unicamente per frequentare istituti scolastici che rilasciano direttamente un diploma riconosciuto, ciò che non sarebbe il caso dell'Istituto E__________ che per contro prepara all'ottenimento di un certificato di studio rilasciato dall'autorità italiana. Ora, la fondatezza o meno di tale argomento è questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito. Per il resto si deve ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza sopra menzionata sono stati nell'occasione ossequiati. L'argomentazione addotta ha infatti consentito alla ricorrente di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia. Prova ne è che essa, assistita nella procedura ricorsuale da uno sperimentato legale, è stata in grado di impugnare il giudizio dinanzi a questo Tribunale con la dovuta cognizione di causa, dando prova di averne perfettamente compreso il contenuto e la portata.

Ne discende pertanto che nel caso di specie i diritti di parte della ricorrente non sono stati disattesi.

  1. 3.1. Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2 LASt). I sostegni allo studio, precisa l'art. 2 cpv. 1, sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria. Giusta l'art. 2 LASt è borsa di studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico (cpv. 2); è prestito di studio l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 LASt prevede che i sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio. Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente (cpv. 2). La formazione - dispone il cpv. 4 - deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituiti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.

  2. 4.1. La ricorrente sostiene anzitutto che la maturità liceale rilasciata dall'Istituto E__________ sia, in base ad accordi internazionali vincolanti, un titolo di studio equiparato ai certificati rilasciati dai licei cantonali, tant'è che permette l'accesso alle università svizzere, per cui - conformemente dall'art. 13 cpv. 4 LASt - questo tipo di diploma è di fatto riconosciuto in Svizzera. Contesta l'interpretazione data al suddetto disposto dalle autorità precedenti rilevando che la legge non prevede affatto che sia l'istituto scolastico stesso a rilasciare il titolo di studio, ciò che d'altronde non avverrebbe neppure nei licei cantonali atteso che tale competenza spetta al Governo cantonale per mezzo del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (art. 26 della legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; LSMS; RL 414.100). Da parte sua l'UAST ha eccepito in sede di risposta che giusta l'art. 13 cpv. 2 LASt il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studi adeguato per accedere alla formazione di cui si chiede il finanziamento, ciò che in specie andrebbe ancora accertato. Afferma infatti che, nella denegata ipotesi in cui il ricorso venisse accolto, l'insorgente dovrebbe ancora dimostrare che con il suo diploma di scuola media avrebbe potuto accedere a un liceo pubblico. L'insorgente contesta tale conclusione e osserva che indipendentemente dalle condizioni di ammissione poste dall'art. 42 del regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 (RSMS; RL 414.110), essa potrà comunque sostenere l'esame di ammissione. Sennonché, la sua tesi non può essere condivisa.

4.2. Indipendentemente dal fatto di sapere se, come sostengono l'UAST e il Consiglio di Stato, per ottenere un aiuto allo studio il titolo di studio che si vuole conseguire debba essere emesso dall'istituto stesso e se nello specifico tale esigenza sia ottemperata, va rilevato che l'art. 13 cpv. 2 LASt stabilisce che il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente. Dai materiali legislativi si evince che scopo di tale disposto è quello di evitare le "scappatoie formative" ovvero di non finanziare quelle formazioni alle quali lo studente accede beneficiando di condizioni di ammissione meno rigide rispetto a quelle imposte per il medesimo tipo di formazione da una scuola svizzera (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6955 del 25 giugno 2014 sulla legge sugli aiuti allo studio, commento ad art. 13 cpv. 2 LASt che fornisce quale esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, possibile in altri paesi, con una maturità professionale ciò che in Svizzera non è ammesso). Questo permette di uniformare i requisiti per ottenere degli aiuti allo studio, indipendentemente dall'istituto scolastico scelto, garantendo così la parità di trattamento tra tutti gli studenti e anche tra gli istituti scolastici. Ora, in Ticino l'art. 42 RSMS stabilisce che possono iscriversi in I classe nelle scuole medie superiori come allievi regolari, senza esame di ammissione, gli studenti che sono in possesso della licenza di scuola media e che cumulativamente: (a) hanno ottenuto una media delle note nelle discipline di cui all'art. 67 cpv. 1 del regolamento sulla scuola media del 30 maggio 2018 (RscM; 412.110) di almeno 4.65 con al massimo un'insufficienza e almeno il 4.5 in italiano, (b) hanno frequentato i corsi attitudinali di matematica e tedesco oppure, limitatamente al tedesco, non hanno seguito il corso attitudinale ma hanno conseguito almeno la nota 5 nel corso base. Giusta l'art. 43 RSMS chi non adempie tali requisiti, può iscriversi alla scuola media superiore solo se supera il relativo esame di ammissione. Dai documenti prodotti dalla ricorrente emerge che RI 2 non poteva all'evidenza accedere a un liceo cantonale senza sottoporsi all'esame di ammissione, considerato che ha ottenuto una media generale (delle materie rilevanti) inferiore a 4.65, non ha conseguito almeno il 4.5 in italiano, non ha frequentato il corso attitudinale di tedesco e la nota nel corso base è inferiore a 5. Il certificato di studio conseguito dalla studentessa, dunque, non dà accesso diretto alla scuola media superiore. Irrilevante ai fini del presente giudizio il fatto che vi sia la possibilità di sottoporsi a un esame di ammissione: RI 2 nemmeno pretende di aver svolto e superato una simile prova, ciò che avrebbe potuto fare, per cui, allo stato attuale, si deve constatare che essa non dispone dei requisiti previsti per essere iscritta in un liceo cantonale. Il fatto che abbia ad ogni modo iniziato a frequentare, anche con un certo successo, il primo anno di scuola media superiore presso l'Istituto E__________, poiché tale scuola italiana impone esigenze di ammissione meno severe rispetto a un liceo pubblico ticinese, non è per nulla dirimente. Così come sarebbe avvenuto se la richiesta fosse stata inoltrata da uno studente per frequentare la scuola media superiore cantonale, in assenza delle condizioni per essere ammessi a tale livello scolastico in Ticino (art. 42 o 43 RSMS), nessun aiuto allo studio può esserle in specie concesso. Ammettere il contrario comporterebbe d'altronde un'evidente disparità di trattamento nei confronti di chi sceglie scuole svizzere e favorirebbe ingiustificatamente chi invece opta per scuole con criteri di ingresso meno restrittivi. Ne consegue che, in virtù di quanto disposto dall'art. 13 cpv. 2 LASt, la ricorrente non ha diritto alla concessione di un aiuto allo studio come da lei postulato. Stante quanto precede, benché per ragioni diverse da quelle ritenute dalle Autorità precedenti, il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata, così come quella dell'UAST con cui gli aiuti allo studio sono stati rifiutati. Non è invece necessario chinarsi sulle altre censure sollevate con il ricorso.

4.3. A titolo abbondanziale si osserva che la ricorrente ha indicato nel formulario di domanda di aiuti allo studio del 28 giugno 2023 una richiesta per un prestito di studio di fr. 13'308.25 e ciò in quanto la tassa scolastica ammonta nel caso specifico a oltre fr. 12'000.-. Tuttavia, giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. f del regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015 (RLASt; RL 431.110) per stabilire i costi di formazione la tassa scolastica considerata ammonta al massimo a fr. 2'000.- per studi all'estero o per la frequenza di scuole private. L'importo dell'aiuto allo studio, dunque, avrebbe dovuto ad ogni modo essere drasticamente ridotto.

  1. 5.1. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza e tenuto conto della situazione patrimoniale della famiglia (art. 47 cpv. 1 LPAmm; cfr. doc. 1 e 2 trasmessi con lo scritto del 2 maggio 2024).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2024.155
Entscheidungsdatum
02.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026