Incarto n. 52.2023.91

Lugano 24 aprile 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 27 febbraio 2023 dell'Organizzazione Turistica CO 1 che conferma l'imposizione della tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2023 concernente un rustico di proprietà del ricorrente sito ad __________;

ritenuto, in fatto

che __________ è domiciliato a __________ ed è proprietario della part. n. __________ di __________ sulla quale insiste un edificio abitativo utilizzato quale residenza di vacanza;

che il fondo è gravato da un diritto d'usufrutto vita natural durante a favore del padre RI 1;

che con decisione del 27 gennaio 2023 l'CO 1 ha fatturato a quest'ultimo la tassa di soggiorno forfettaria per il 2023 fissandola in fr. 260.- (fr. 65.- per posto letto);

che mediante decisione del 27 febbraio 2023, redatta in lingua tedesca, l'CO 1 ha respinto il reclamo presentato da RI 1 contro tale imposizione;

che avverso quest'ultima pronuncia il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della tassa di soggiorno posta a suo carico;

che egli sostiene di non fare alcun uso personale del suddetto immobile, la cui amministrazione è stata affidata alla __________ di __________ che si occupa della sua locazione a terzi per fini turistici e che provvede ad incassare e riversare le tasse di soggiorno degli ospiti che vi pernottano;

che all'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 2 legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100); la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che innanzitutto occorre ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone al giudice di applicare il diritto che considera determinante senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, nonché dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (STA 52.2008.228 del 1° giugno 2011 consid. 2.2. e rinvii ivi citati);

che a prescindere dalle censure sollevate dal ricorrente nel suo gravame, occorre quindi considerare quanto segue;

che l'art. 1 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI, RL 101.100) prevede che il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane;

che, giusta l'art. 8 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano;

che le OTR sono delle corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico (art. 3 cpv. 1 LTur);

che l'art. 14 cpv. 2 lett k LTur attribuisce loro la competenza di fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno;

che in questo specifico ambito esse agiscono dunque come un'autorità amministrativa incaricata di svolgere un compito di diritto pubblico;

che le tasse di soggiorno emanate dalle OTR, così come pure i giudizi resi da quest'ultime in caso di reclamo contro le medesime, sono delle decisioni, ai sensi dell'art. 2 LPAmm;

che in quanto tali le stesse devono adempiere i requisiti di forma previsti dall'art. 46 LPAmm e devono essere redatte nella lingua ufficiale vigente nel Cantone, che, come detto, è esclusivamente l'italiano;

che se una decisione viene emanata in dispregio della legge, essa è inficiata da un vizio;

che la nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce un caso eccezionale ed è data in presenza di difetti particolarmente gravi e solo quando la sua costatazione non mette seriamente a rischio la sicurezza del diritto (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Vol. I: Allgemeiner Teil, VI ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.);

che quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli errori nel merito della decisione provocano solo raramente la nullità dell'atto (STF 1C_160/2017 del 3 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 1C_70/2007 del 23 ottobre 2008 consid. 2.2);

che l'emanazione di una decisione in una lingua che non rientra tra quelle ufficiali previste dalla legge applicabile costituisce una grave violazione procedurale che rende nullo l'atto in questione;

che ciò è sicuramente il caso nella presente fattispecie per quanto attiene alla decisione resa su reclamo il 27 febbraio 2023 dall'CO 1, la quale è stata resa in tedesco, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 8 LOG; norma di portata generica e che esplica effetti anche sulle decisioni di prima istanza, suscettibili di essere impugnate davanti al Tribunale.

che non permette di sanare questo grave vizio procedurale il fatto che il tedesco sia la lingua madre del destinatario della decisione impugnata o che questo idioma sia conosciuto all'autorità adita su ricorso;

che, in assenza di una norma che preveda nello specifico la possibilità di derogare a quanto stabilito dalla suddetta regola generale istituita dall'ordinamento cantonale, la decisione impugnata deve essere dichiarata nulla;

che sebbene per motivi completamente diversi da quelli invocati dall'insorgente, il ricorso è dunque accolto con conseguente rinvio degli atti all'CO 1, affinché provveda ad emanare una nuova decisione rispettosa del menzionato requisito linguistico;

che nulla impedisce comunque all'autorità di prime cure di allegare alla sua decisione una traduzione nella lingua madre della persona a cui è destinata, così da agevolarne la comprensione;

che, visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'CO 1 che è comparsa in causa a tutela dei suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm);

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione su reclamo del 27 febbraio 2023 dell'CO 1 è nulla;

1.2. gli atti sono rinviati all'CO 1 per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

  1. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico dell'CO 1.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La vicecancelliere

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