Incarto n. 52.2023.66
Lugano 4 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2023 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 RI 12 "C__________", patrocinati da: PA 1
contro
a.
la decisione dell'8 febbraio 2023 (n. 613) del Consiglio di Stato che in esito al pubblico concorso di progetto a due fasi per la progettazione della nuova sede del Museo cantonale di storia naturale a Locarno ha deliberato la commessa al gruppo interdisciplinare denominato "I__________";
b.
la decisione del 19 gennaio 2023 della giuria del suddetto concorso che ha attribuito il primo rango e il primo premio al gruppo "I__________";
ritenuto, in fatto
A. a. L'11 aprile 2022 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia, ha indetto un concorso di progetto a due fasi per la progettazione della nuova sede del Museo cantonale di storia naturale a Locarno (FU n. 70 dell'11 aprile 2022 e simap di stessa data n. 1256703). Il concorso era retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera. Il programma di concorso indicava che in via sussidiaria era applicabile il regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria SIA 142 (edizione 2009, con linee guida aggiuntive).
b. L'obiettivo annunciato dal programma di concorso era l'assegnazione di un mandato di progettazione per la nuova sede del Museo cantonale di storia naturale presso il comparto del monastero di Santa Caterina, sul fondo n. 227 del Comune di Locarno. La procedura prevedeva una prima fase, in cui i concorrenti erano chiamati a elaborare una proposta di tipo prevalentemente planivolumetrico e concettuale e al termine della quale sarebbero stati selezionati un massimo di 12 progetti significativi. Per la seconda fase, agli autori sarebbe stato chiesto di ampliare il gruppo di progettazione interdisciplinare con le figure professionali indicate più avanti negli atti di concorso (programma di concorso, pag. 5, capitolo 1.4).
c. Il documento annunciava la composizione della giuria incaricata di esaminare e giudicare le proposte che sarebbero giunte in forma anonima (pag. 6, capitolo 2.6). Essa avrebbe stabilito la graduatoria dei progetti, deciso l'attribuzione dei premi e di eventuali acquisti e redatto un rapporto all'attenzione dell'ente banditore con le raccomandazioni per il procedere successivo (programma di concorso, pag. 5, capitolo 1.4).
Il committente ha previsto l'attribuzione da tre a cinque premi e l'assegnazione di un indennizzo di fr. 10'000.- a ognuno dei gruppi interdisciplinari che avrebbero consegnato il progetto della Fase 2 in modo conforme al programma di concorso. La giuria disponeva di fr. 280'000.- per l'attribuzione di premi, eventuali acquisti e indennizzi (programma di concorso, pag. 12, capitolo 2.11).
Per quanto attiene all'aggiudicazione del mandato, il programma di concorso sanciva che l'ente banditore sarebbe stato di principio vincolato alla raccomandazione della giuria (pag. 12, capitolo 2.12 prima frase).
d. L'ente banditore ha annunciato i seguenti criteri di valutazione per ognuna delle fasi (programma di concorso, pag. 41 seg., capitolo 7 segg.).
Criteri di valutazione per la Fase 1 I criteri di valutazione per la Fase 1 sono:
a) la relazione con il sito e con gli edifici esistenti, con particolare considerazione delle peculiarità del nucleo di Locarno e dei beni culturali presenti;
b) la qualità e l'identità degli spazi esterni.
a) la riconoscibilità della destinazione dell'impianto urbanistico;
b) carattere dell'architettura, rispetto alla tipologia dell'edificio, alla sua vocazione pubblica e al contesto urbanistico circostante;
c) l'organizzazione delle diverse funzioni e le relazioni tra di esse, inclusi gli aspetti logistici.
a) qualità, attrattività e funzionalità dell'offerta destinata ai visitatori (museo);
b) qualità, funzionalità e razionalità degli spazi di ricerca e di lavoro (istituto);
c) "benchmark" con realizzazioni espositive analoghe recenti
Aspetti finanziari: l'economicità intesa come costo globale (presumibile investimento proposto +costi gestionali e di manutenzione lungo il ciclo di vita).
Sostenibilità: Coerenza del progetto con i princìpi descritti.
Criteri di valutazione per la Fase 2
I criteri di valutazione per la Fase 2 sono:
a) Inserimento nel sito, chiarezza e coerenza del concetto urbanistico
b) Qualità dei rapporti con il contesto e degli spazi esterni proposti
c) Riconoscibilità della destinazione dell'edificio e degli spazi esterni
d) Qualità della gestione dei flussi di persone e mezzi
a) Chiarezza e coerenza della tipologia proposta
b) Espressione formale e strutturale
c) Riconoscibilità della destinazione dell'edificio
d) Qualità degli spazi interni, qualità ed elasticità di fruizione e convivialità degli spazi comuni
e) Qualità del concetto museale
Aspetti museografici relativi all'esposizione permanente
a) Coerenza con i contenuti e la concezione auspicata dal committente
b) Carattere e attrattività dell'architettura interna e dell'impianto scenografico complessivo
c) Chiarezza della sequenza degli spazi e degli ambienti espositivi in funzione degli accessi e degli spostamenti interni
d) Originalità delle soluzioni di allestimento dei diversi temi, ambientazione visiva e sonora degli spazi
e) Elasticità e possibilità di adattamento degli spazi in funzione di successivi adattamenti dei temi espositivi
f) Razionalità logistica in relazione agli altri spazi-funzione annessi (p.es. spazi didattici, mostre temporanee, auditorio, officine di allestimento ecc.)
g) "benchmark" con realizzazioni espositive analoghe recenti
Qualità e coerenza del sistema costruttivo e statico in relazione alle scelte progettuali adottate e in ottica della durata di vita della costruzione.
Qualità e coerenza dei concetti tecnici proposti, in particolare per quanto concerne gli impianti di ventilazione e di sicurezza.
a) Conformità normativa, qualità e coerenza del concetto energetico
b) Impostazione energetica dell'edificio in relazione al ciclo di vita, all'energia grigia, e ai criteri dello standard SNBS 2.1.
a) Economicità costruttiva e gestionale
b) Coerenza delle scelte progettuali in relazione alla sostenibilità finanziaria e ai costi d'investimento indicati dall'ente banditore
Conformità allo standard SNBS (valutazione qualitativa e quantitativa).
B. a. Al committente sono pervenuti quaranta progetti. Al termine della prima fase di concorso la giuria ne ha selezionati 11 che ha ammesso alla fase 2. Tra questi, il progetto denominato C__________ e quello intitolato I__________.
b. La giuria, per il tramite del notaio incaricato di seguire la procedura, ha informato i partecipanti della loro ammissione alla seconda fase del concorso, segnalando le criticità riscontrate e fornendo indicazioni per lo sviluppo del progetto.
C. a. Raccolto il parere di consulenti esperti in diversi ambiti, la giuria ha valutato le undici proposte pervenute. Essa ha quindi stilato la graduatoria che vede al primo rango il progetto I__________, agli autori del quale ha assegnato il primo premio di fr. 65'000.-. Ha invece attribuito il secondo posto, e quindi il secondo premio di fr. 45'000.-, agli autori del progetto C__________. Nel suo rapporto del 30 gennaio 2023, la giuria ha pertanto raccomandato al committente di deliberare il mandato agli autori del progetto I__________.
b. Per quanto qui interessa, il rapporto della giuria esprime i seguenti giudizi sui primi due progetti classificati.
I__________ Aspetti urbanistici ed architettonici
Il corpo di fabbrica del nuovo museo chiude con decisione il lato sud del comparto del monastero . Il volume riprende l'altezza del muro di cinta per alzarsi di due piani arretrati verso la città vecchia. Verso il giardino presenta tutta la sua altezza, che equivale a quella della gronda dell'edificio del monastero su via Pannelle. La frammentazione del fronte sul giardino ne mitiga l'impatto. Viene considerato positivamente il fatto che l'altezza massima del nuovo edificio rimanga di un piano inferiore rispetto al volume edificabile. I nuovi volumi e gli spazi esterni sono nell'insieme convincenti in relazione alle esigenze di tutela del complesso monumentale. L'accesso pedonale avviene sia da via Santa Caterina - via Pannelle, che dal vicolo Cappuccini e dalla via Cappucini, dove è previsto anche l'accesso veicolare. Il rafforzamento dei percorsi pedonali urbani che ne deriva è apprezzato dalla giuria. Una corte di ingresso, che gli autori chiamano Nuovo Chiostro, distribuisce gli accessi al museo, come pure alla biblioteca e alla caffetteria, ambedue abilmente ricavate nell'edificio storico. La scala attraverso cui si accede da via Santa Caterina - via Pannelle è invece un elemento estraneo da ripensare. L'ingresso al museo è ben visibile dall'esterno e spazialmente interessante internamente. L'auditorium con il suo ingresso separato è ben situato. Al piano superiore si trovano gli spazi per le mostre temporanee, gli uffici e una parte dell'esposizione permanente, che continua nei due piani sotterranei dove sono previsti anche i depositi. L'ampiezza degli spazi espositivi e la loro configurazione promettono eccezionale flessibilità, il loro collegamento verticale è assicurato da una grande scala e da uno spazio a tutt'altezza illuminato zenitalmente, che a parere della giuria potrebbe essere più generoso. Le finestre previste per le officine nel piano interrato che bucano il muro storico di cinta non sono accettabili. La facciata si articola in due parti orizzontali, una lapidea che riprende i sassi del muro di cinta, una vetrata, trasparente o translucida, rivestita e protetta da una struttura metallica. L'intenzione degli autori di "continuare l'opus incertum del muro di cinta" non convince del tutto la giuria, che preferirebbe un riferimento più concettuale e allineato allo spirito del luogo, ascetico e silenzioso. La soluzione della porta a scomparsa camuffata di pietra appare una forzatura. Dovrà essere rivista in chiave funzionale ed in relazione all'area di carico/scarico. La giuria incontra anche qualche difficoltà a riferire l'esile pergolato di acciaio, antistante il fronte, alle colonne dell'edificio storico, come pretendono gli autori del progetto: mentre la parte che riquadra il Nuovo Chiostro è plausibile, quella che continua lungo la facciata viene giudicata opinabile. La struttura della nuova fabbrica è in parte in calcestruzzo riciclato, in parte in legno e acciaio. Questo corrisponde alla stratificazione della facciata. La giuria apprezza l'approccio, ritiene però che la dimensione della sostenibilità possa venir maggiormente curata nella prossima fase del progetto. Nel suo complesso, il progetto è un intervento intelligente e elegante che sfrutta appieno le potenzialità del comparto, rispettandone le caratteristiche e le straordinarie qualità. La giuria è 30 gennaio 2023 15 convinta del suo valore e che l'esplicito e ambizioso riferimento a Fernand Pouillon possa essere concretizzato.
Aspetti museografici e funzionali
Il progetto interpreta al meglio l'impostazione dell'esposizione permanente. La volontà di evidenziare le peculiarità della natura del Cantone Ticino, mettendole in prospettiva su scala più ampia, conferisce grande qualità alla proposta museografica. Questo indirizzo permette altresì di "personalizzare" il museo e di differenziarlo da altri musei di storia naturale più generalisti. Il concetto museografico è molto dettagliato sia in termini di contenuti che di soluzioni scenografiche. Le sezioni sono collegate fisicamente attraverso un percorso ad anello e visivamente attraverso uno spazio a tutta altezza illuminato zenitalmente (canon de lumière). Le mostre temporanee sono accessibili sia da un ingresso indipendente sia poste in continuità al percorso della mostra permanente. L'ascensore, inteso come macchina per il viaggio nel tempo, diventa parte integrante del percorso espositivo. Tutte le proposte riguardanti l'uso pedagogico dei giardini, la distribuzione degli spazi di lavoro e la qualità visiva dell'ingresso sono perfettamente padroneggiate.
Aspetti costruttivi e statici
Per la parte esistente si propone un approccio conservativo con il mantenimento della struttura che viene completata e rinforzata. La struttura sopraelevata del primo piano è in acciaio e coperta da panelli in legno ed alluminio. La struttura sopra all'entrata è costituita da solette nervate in calcestruzzo armato, su cui poggiano parte della struttura del tetto. Il resto della struttura è costituito da solette e pareti in calcestruzzo armato riciclato. Le scelte strutturali sono coerenti col progetto architettonico ed implementabili senza grosse difficoltà.
Fisica/energia della costruzione e sostenibilità
Positiva la presenza di spazi semipubblici e l'energia necessaria per l'esercizio. Aspetti negativi sono invece dati dall'energia grigia per la costruzione, dallo scavo, dal percorso veicolare esterno, dalla limitata flessibilità, dalla smontabilità e dai costi di manutenzione per la pulizia degli elementi traslucidi.
Aspetti finanziari
Parte sotterranea di quasi il 60%, compattezza molto buona.
C__________
Aspetti urbanistici ed architettonici
Il progetto propone una riconfigurazione degli spazi esterni, disponendo un grande spazio di accesso. L'edificio principale, in continuità con la preesistenza, ne ricalca il calibro, ma anche la forte valenza tettonica. La giuria ha particolarmente apprezzato la soluzione adottata per le facciate. Esse infatti, senza alcuna mimesi, facendo del sistema costruttivo la propria forma espressiva, completano il muro perimetrale della preesistenza stabilendo con essa una relazione di complementarità. Gli spazi sono organizzati in secondo una gerarchia ben articolata che contribuisce a conferire una ricca drammaturgia al percorso espositivo lasciando riconoscere un la presenza di un "fil rouge" tra il concetto museografico e l'articolazione degli spazi. Gli ambienti interni hanno una buona relazione con l'esterno. Il progetto paesaggistico, è in ottima sintonia con l'articolazione dei nuovo edificio. Ogni sua sezione, pur presentando un carattere proprio, è integrata in un concetto unitario, contribuendo a conferire drammaturgia anche alla composizione del parco. La varietà di scenari di cui si compone la sistemazione esterna si presta a diventare parte del percorso espositivo. Desta perplessità l'area di manovra dei fornitori che, contemplando una commistione con la pergola, risulta poco funzionale oltre che in contrasto con la tutela dell'ortaglia.
Aspetti museografici e funzionali
Un punto di forza è la scalabilità degli spazi, soprattutto quelli relativi alle due sezioni poste ai piani superiori, ciò che fornisce molta flessibilità nella scelta dell'allestimento. Ciononostante, il trattamento scenografico delle sezioni è poco sviluppato, tanto da lasciar trasparire un certo disequilibrio tra le sezioni stesse e gli spazi destinati ai vari temi (la prima sezione è d. 70 mq più piccola rispetto alle altre due) e possibili problemi di circolazione interna in relazione agli altri spazi-funzione annessi destinati al pubblico. Il progetto pone correttamente le collezioni al centro del discorso scientifico, ma la monumentalità dell'architettura interna e degli spazi di collegamento conferiscono al tutto un carattere un po' troppo pesante ed austero, che sembra sovrastare i contenti museografici e poco si confà alle caratteristiche di un museo di scienze naturali. Lo spazio dedicato alle mostre temporanee rispetta invece le indicazioni del programma e propone una struttura poco restrittiva. Un altro punto di forza è l'attenzione posta nell'organizzazione e nella destinazione degli spazi esterni, a vocazione didattica ed educativa.
Aspetti costruttivi e statici
Per gli spazi esistenti si propongono due approcci diversi: il rinforzo strutturale conservativo nell'ala nord e il rifacimento dei solai nell'ala sud. La nuova edificazione prevede un sistema di tegoli prefabbricati e precompressi e appoggio su facciata portante. La scelta di procedere con due approcci diversi nella parte esistente dell'istituto Santa Caterina è razionale e coerente con la destinazione d'uso. La soluzione proposta per la nuova parte è razionale, relativamente economica e realizzabile in tempi brevi. L'alto grado di prefabbricazione permette di accelerare i tempi di realizzazione e si rispecchia 30 gennaio 2023 14 positivamente anche sulla qualità degli elementi finiti. La suddivisone in tre spazi distinti conferisce flessibilità alla struttura.
Fisica/energia della costruzione e sostenibilità
Gli aspetti positivi sono dati dalla flessibilità, dalla "decostruibilità", il contributo alla biodiversità, il contenuto fabbisogno energetico e le basse emissioni di CO2 per la costruzione (scavo limitato e uso misto dei materiali), le vetrate ridotte, gli spazi semipubblici esterni ed interni e la possibilità di una relazione con il chiostro delle monache, così come l'ispezionabilità e la manutenibilità. Carenti invece l'illuminazione naturale, la protezione termica estiva, la coibentazione interna, l'accesso ai locali tecnici e le indicazioni sull'accesso esterno per disabili.
Aspetti finanziari
Parte sotterranea di quasi il 50%, buona compattezza
D. Con decisione dell'8 febbraio 2023 il Consiglio di Stato, preso atto del rapporto finale della giuria, ha attribuito il mandato di progettazione della nuova sede del Museo cantonale di storia naturale al gruppo mandatario interdisciplinare denominato I__________, composto da CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5e CO 6.
E. Contro la predetta decisione governativa e contro la decisione della giuria insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo i membri del gruppo di lavoro inerdisciplinare C__________, ossia: RI 1, RI 2, RI 3, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, RI 9, RI 10, RI 11 e RI 12. Chiedono l'annullamento delle decisioni e di conseguenza l'aggiudicazione in proprio favore della commessa nonché l'attribuzione del primo premio. Sostengono che il progetto del gruppo aggiudicatario non rispetta le disposizioni del programma di concorso e doveva pertanto essere escluso dalla gara. Più precisamente, il progetto non rispetterebbe due vincoli pianificatori. Esso contravverrebbe infatti al vincolo della tutela dei muri di cinta, siccome prevede svariati interventi costruttivi sul manufatto. Inoltre, non rispetterebbe il vincolo pianificatorio dell'area di nuova edificazione, prevedendo un porticato esterno al di fuori della stessa. Il committente avrebbe pertanto leso il principio della parità di trattamento tra i concorrenti, favorendo una soluzione impraticabile.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Esso eccepisce innanzitutto l'irricevibilità del gravame. Da un lato in quanto rivolto contro il verdetto della giuria, che non costituirebbe una decisione impugnabile. In secondo luogo, il gruppo ricorrente non sarebbe legittimato a interporre ricorso contro la delibera siccome privo di possibilità di ottenere la commessa. La legale non avrebbe neppure dimostrato l'avvenuto conferimento del proprio potere di rappresentanza. Nel merito, l'ente appaltante difende la scelta, basata sull'articolato parere della giuria, composta da esperti del settore. Le critiche del gruppo insorgente concernono aspetti marginali che non incidono sulla qualità generale della soluzione proposta, che come tutte le altre, compresa quella del gruppo ricorrente, presenta elementi migliorabili. In ogni caso, il programma di concorso non vietava in modo assoluto interventi sul muro di cinta. Né si può ritenere che il progetto violi condizioni essenziali della futura zona pianificatoria per aver previsto un "porticato" (in realtà una pergola) al di fuori dell'area di nuova edificazione.
G. Pure il gruppo aggiudicatario avversa il gravame. Anch'esso difende la conformità del progetto sia con l'area di nuova edificazione sia con i principi di tutela dei muri perimetrali protetti. Contesta invece la bontà del progetto C__________, che non rispetterebbe le disposizioni antincendio e prevedrebbe un intervento inammissibile ai muri perimetrali protetti.
H. Con i successivi allegati scritti, le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il committente contesta la ricevibilità del gravame nella misura in cui è interposto contro la delibera con cui la giuria ha stabilito la classifica e assegnato i premi ai concorrenti. Sostiene non si tratti di un atto impugnabile.
Secondo l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:
a) il bando di concorso della commessa;
b) la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e;
c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
d) l'esclusione dalla procedura;
e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione.
Come già rilevato in passato da questo Tribunale, la classificazione dei partecipanti al concorso, l'assegnazione di premi e l'eventuale acquisto di progetti non sono atti impugnabili, poiché non rientrano nel novero dei provvedimenti contro i quali la legislazione sulle commesse pubbliche prevede la possibilità di ricorrere (STA 52.2005.229-230 del 2 agosto 2005 consid. 1.2 con riferimenti, 52.2010.416 del 4 dicembre 2010). In quanto interposto contro la risoluzione della giuria, che non costituisce una decisione impugnabile, il ricorso è quindi irricevibile.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria esamina liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la legislazione determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia a quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in particolare nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, il giudice deve tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione del committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato all'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3).
2.3. Nell'ambito di una procedura per un concorso di progettazione, l'ampio potere di apprezzamento di cui dispone il committente è messo ancora più in evidenza, nella misura in cui per la decisione di aggiudicazione egli si affida a una giuria di esperti. Inoltre, per questo genere di commesse è solito concedere ai concorrenti una grande libertà a inoltrare progetti il più possibile creativi, per cui va evitato che l'autorità di ricorso adita si atteggi a giuria superiore (decisione incidentale TAF B-3544/2008 del 2 luglio 2008 consid. 7.1.3, commentata in: BR 2009 pag. 85 segg.). Il potere discrezionale della giuria verte tuttavia in particolare sul giudizio in merito alla qualità tecnica o architettonica delle proposte inoltrate. Nell'esercizio di questo potere la giuria, e di riflesso il committente, sono comunque vincolati al rispetto delle prescrizioni di gara stabilite nel bando, con la conseguenza che, se un progetto si discosta in maniera essenziale da tali prescrizioni, va escluso dalla procedura. La regola s'impone a garanzia dei principi fondamentali, validi anche per i concorsi di progettazione, della trasparenza della procedura e della parità di trattamento tra i concorrenti (STF 2P.260/2005 dell'8 marzo 2006 consid. 2.2). In particolare, laddove un bando di concorso prevede il rispetto delle norme di attuazione del piano regolatore, i progetti devono presentare sufficienti garanzie di realizzabilità. La portata dei vincoli pianificatori non può essere relativizzata in funzione del carattere preliminare della procedura di concorso per rapporto alla realizzazione concreta dell'opera. Nelle fasi che seguono il concorso è infatti possibile affinare la proposta presentata, ma non correggere delle irregolarità importanti (STF citata consid. 2.3). Pertanto, possono essere prese in considerazione eventuali modifiche insuscettibili di stravolgere le caratteristiche essenziali del progetto (cfr. STA 52.2005.229-230 citata consid. 3.3). D'altro canto, non è fuori luogo tener conto di un'eventuale deroga alle normative edilizie, soprattutto se il suo ottenimento appare alquanto incerto in considerazione della rilevanza delle difformità. È in ogni caso sostenibile ammettere che le autorità di ricorso debbano comunque imporsi un certo riserbo laddove i disposti edilizi e pianificatori lasciano margini d'apprezzamento al committente (STF citata, ibidem con riferimenti).
3.2. Il programma di concorso forniva una descrizione del contesto storico, urbanistico e culturale del comparto (pag. 18 segg., capitolo 4.1) e illustrava così la situazione pianificatoria (pag. 22):
La situazione pianificatoria
Dal profilo puramente formale il fondo n. 227 RFD risulta formalmente ancora soggetto alle disposizioni del Piano regolatore particolareggiato del Centro storico approvato dal Consiglio di Stato (CdS) l'8 gennaio 1985 con Ris. N. 160 (PRP-CS 1985), il quale lo assegna integralmente al Settore d'intervento C Risanamento conservativo. (…)
Il 1 luglio 2020 il CdS, con Ris. n. 3500, ha approvato una variante del PRP-CS, che prevedeva l'inclusione della parte preponderante del fondo n. 227 RFD nel Settore d'intervento EP-AP edifici ed attrezzature di interesse pubblico, mentre la fascia a nord del fondo, in corrispondenza degli edifici esistenti (le ville ottocentesche, il palazzo Fonti e gli edifici rurali dismessi appartenenti al convento), veniva assegnata al settore C Risanamento conservativo (doc. 12). Il CdS ha sospeso l'approvazione relativa alla superficie del fondo n. 227, in attesa dell'esito della procedura per l'insediamento della nuova sede del Museo cantonale di storia naturale.
In analogia con la procedura relativa al PRP-CS, il Municipio, sentiti i competenti uffici cantonali ha ritenuto opportuno sospendere ogni decisione pianificatoria riguardante il comparto di Santa Caterina, in attesa delle risultanze dei mandati di studio paralleli volti ad identificare una soluzione per l'insediamento del nuovo Museo di storia naturale e delle successive decisioni pianificatorie. A seguito dell'esito dei mandati di studio in parallelo, è stata avviata la procedura di modifica del Piano regolatore particolareggiato del centro storico di Locarno (PRP-CS), i cui contenuti sono illustrati al cap. 4.5. Nel frattempo, il Municipio di Locarno ha licenziato il Messaggio all'attenzione del Legislativo relativo all'adozione della variante. (…)
Su questo tema, il documento, al capitolo 4.5, prescriveva quanto segue (pag. 29 segg.):
4.5 Vincoli pianificatori
La variante del PRP-CS
Sulla scorta dell'esito dei mandati di studio paralleli (cap. 4.1, "L'impostazione urbanistica"), nel 2021 il Municipio di Locarno ha avviato la procedura di variante del PRP-CS atta a porre le basi per confermare la destinazione per scopi pubblici del fondo n. 227 RFD con l'apertura alla sua pubblica fruizione, così come già previsto dalla variante adottata in precedenza dal Consiglio comunale (PRPCS 2020) e permettere l'insediamento della futura nuova sede del Museo cantonale di storia naturale.
Concretamente, la variante, sottoposta al Dipartimento del territorio per esame preliminare ai sensi dell'art. 25 Lst e già oggetto della procedura di informazione e partecipazione ai sensi dell'art. 26 Lst, propone:
• la conferma dell'apertura alla pubblica fruizione del fondo n. 227 RFD, con una modifica sostanziale delle destinazioni ammesse, assegnando l'intero fondo al Settore d'intervento AP-EP: edifici ed attrezzature d'interesse pubblico (art. 4 delle Norme di attuazione del PRP-CS 2020);
• la sostanziale tutela del patrimonio edilizio, con alcune eccezioni esplicitate in dettaglio, già parzialmente protetto a livello cantonale e nell'ambito delle disposizioni già in vigore nel Centro storico;
• il mantenimento sostanziale dello spazio libero quale parte determinante dell'insieme storicoculturale, nel contesto della nuova edificazione ammessa per i bisogni del nuovo Museo.
Concetto pianificatorio
La variante del PRP-CS propone per il comparto definito dal mappale N. 227 RFD la seguente impostazione:
• l'edificazione da conservare (in colore arancio e viola),
• l'area di nuova edificazione (rosa),
• i muri da conservare (linee rosse),
• lo spazio libero da conservare (grigio chiaro),
• gli accessi (pallini verdi),
• edifici minori la cui demolizione è ammessa (giallo).
Aspetti normativi
Per tutti gli edifici (esclusi quelli per i quali è ammessa la demolizione) sono soggetti alle prescrizioni del "risanamento conservativo" previsto delle Norme di attuazione del PRP-CS (doc. 12).
La variante in corso di allestimento, per il fondo n. 227 prevede in particolare
• nell'area di nuova edificazione:
una SUL massima di 6'000 mq;
un'altezza massima (al colmo in caso di tetto a falde o alla gronda in caso di tetto piano) che non può superare l'altezza al colmo dell'Istituto Santa Caterina;
la possibilità di realizzare un tetto piano, in deroga alle disposizioni dell'art. 43 delle NAPR-CS;
la possibilità di edificare fino a confine e in contiguità con altri edifici, in deroga alle disposizioni dell'art. 43 delle NAPRP-CS;
• la possibilità di realizzare due nuove aperture lungo i muri perimetrali, una da via Cappuccini (accesso pedonale e veicolare) ed una dal vicolo dei Cappuccini (accesso pedonale) alle condizioni poste dall'art. 44a cpv. 2 NAPRP-CS
La demolizione dei subalterni è consentita unicamente in presenza di un comprovato interesse pubblico cantonale che qualifica il sedime e l'intero comparto.
3.3. Con riferimento agli accessi e alla viabilità, il programma di concorso stabiliva quanto segue (pag. 32).
4.7 Accessi e viabilità
Lo schema generale degli accessi all'area di concorso è illustrata nella Figura 8, al cap. 4.5.
I tre accessi esistenti sono posti su via delle Monache (accesso al giardino del monastero) e due su via Santa Caterina (entrata al convento e entrata all'Istituto scolastico).
Le nuove aperture comportano la demolizione parziale del muro perimetrale e dell'edificio rurale lungo Via Cappuccini e la demolizione parziale del muro perimetrale su vicolo Cappuccini.
L'accesso da via Cappuccini è il solo accesso funzionale veicolare possibile e necessario per i contenuti museali. La sua progettazione richiede un'attenta ponderazione dell'inserimento paesaggistico, urbanistico e architettonico di ogni intervento costruttivo (terrazzamenti, muri di sostegno, ecc.) che sarà necessario per garantire i raccordi tra le varie quote da collegare con il giardino e con la proposta di area di carico-scarico del nuovo Museo.
Il carico massimo della strada è limitato a 24 tonnellate a partire dal ponte che sormonta il torrente Ramogna, fino all'incrocio via Cappuccini-via Marcacci, all'altezza della Biblioteca cantonale. Oltre questo punto vige il divieto di transito con veicoli pesanti, che possono entrare ed uscire solo da via Sempione.
I progettisti, tenuto conto delle esigenze e dei vincoli di cui sopra, dovranno prevedere un adeguato accesso per le merci ed il materiale, così come un'adeguata area di carico e scarico.
Il progetto dovrà anche prevedere la separazione tra gli accessi agli edifici destinati ai visitatori e quelli destinati agli impiegati o per scopo di servizio.
4.2. In risposta alle critiche del gruppo ricorrente, il committente ha osservato che gli atti di gara non vietavano in modo assoluto qualsiasi intervento sul muro di cinta. Oltretutto, la denominazione "nuove aperture" farebbe riferimento soltanto ad accessi pedonali e veicolari, non a finestre o fessure.
Il gruppo aggiudicatario sostiene che il diritto in materia di protezione dei beni culturali non impone né l'immutabilità né la conservazione integrale degli oggetti tutelati.
4.3. Nella prima fase del concorso, sono state poste diverse domande dai concorrenti in relazione ai muri di cinta e alla disposizione degli accessi, ottenendo dal committente le risposte di seguito riportate (doc. 28: risposte alle domande sul programma del concorso del 17 giugno 2022).
D18. Quando è stato rinnovato il muro di cinta intorno alla proprietà? Successivamente alla sua edificazione sono state apportate modifiche significative al manufatto (sopraelevazioni, rinforzi, .. )? Se sì dove e in che epoche?
R18. I muri di cinta sono stati oggetto di svariati interventi di manutenzione nel corso dei decenni e nell'insieme sono parte integrante del bene culturale. In questo senso potranno prevedersi unicamente interventi di consolidamento strutturale, restauro, conservazione e valorizzazione dove necessario.
D56. Secondo quanto espresso dal concetto pianificatorio i muri di cinta figurano chiaramente tra i manufatti da conservare. Che tipo di conservazione si intende garantire se lo stesso progetto di riferimento ne prevede di fatto la demolizione mediante un'edificazione a confine? L'ente banditore ritiene altrimenti possibile costruire a confine conservando i muri? Con che procedimenti?
Qual è la quota del nuovo accesso previsto lungo il vicolo Cappuccini nel mandato di studio? Le quote del vicolo Cappuccini fornite e presenti nel modello non sembrano corrispondere a quanto verificato durante la visita. In caso di dislivello importante tra il vicolo e il mappale, occorre prevedere un accesso con una scala anche se tale scala entra in conflitto con l'area di carico scarico previsto nel mandato di studio? Oppure è possibile spostare tale entrata?
R56. La conservazione dei muri perimetrali fa riferimento allo schema 8 di pag. 30 del Programma di concorso e al doc. 17 (IBC - Inventario dei beni culturali) e non prevede nuove aperture e quelle indicate nello schema vanno mantenute dove previsto. I muri sono parte integrante del complesso tutelato e devono essere conservati secondo i principi elencati doc. 27.
I concorrenti sono chiamati a proporre delle soluzioni urbanistiche, architettoniche e tecniche in grado di rispondere a tutte le esigenze poste dal Programma di concorso.
La quota del nuovo accesso previsto lungo il vicolo Cappuccini è deducibile dalla planimetria delle curve di livello in 3D presente nel doc. 9.
D57. È lecito proporre delle aperture nei muri di cinta da conservare per portare luce agli spazi interni del nuovo intervento?
Secondo l'art. 34 del regolamento comunale: è possibile aprire il muro perimetrale per più di 1 m?
R57. La conservazione dei muri perimetrali fa riferimento allo schema 8 di pag. 30 del Programma di concorso e al doc. 17 (IBC - Inventario dei beni culturali) e non prevede nuove aperture e quelle indicate nello schema vanno mantenute dove previsto. I muri sono parte integrante del complesso tutelato e devono essere conservati secondo i principi elencati nel doc. 27 Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera.
Inoltre, secondo l'art. 34 NAPR PRP-CS, nei muri di cinta "Non è ammessa la demolizione e la formazione di nuove aperture, salvo in casi di provata e assoluta necessità. Le nuove aperture non possono superare la larghezza di m 1.00." Nella norma, che concerne i muri di cinta in senso lato, si fa riferimento ad aperture che solitamente sono pensate per garantire un accesso al fondo e non tanto a portare luce ad eventuali locali.
Infine, come indicato nel cap. 4.8 del Programma di concorso, ai concorrenti è chiesta particolare attenzione affinché le peculiarità dell'area di concorso siano conservate. È compito dei concorrenti definire quali soluzioni urbanistiche, architettoniche e tecniche adottare affinché questo obiettivo sia adempiuto.
D66. Possono esserci solo i 5 ingressi indicati (3 esistenti, 2 nuovi)? Il museo dovrebbe essere accessibile ai visitatori attraverso gli ingressi esistenti a sud o attraverso il nuovo ingresso a ovest?
Oltre all'apertura per l'accesso veicolare, è possibile aprire un'ulteriore apertura pedonale nel muro di cinta sul lato nord verso Via Cappuccini (in un'ottica futura dove le Ville e Palazzo Franzoni potrebbero essere utilizzati con contenuti pubblici)?
L'accesso veicolare proposto risulta molto vincolante e penalizza le sistemazioni esterne. E' possibile contemplare un altro accesso?
Sono possibili alcuni leggeri spostamenti negli accessi al comparto indicati nel programma di concorso?
L'entrata principale del museo deve essere attraverso uno degli accessi previsti nel perimetro o tutti gli accessi hanno la stessa importanza e solo una volta all'interno del lotto ci sarà l'accesso principale al museo?
R66. Come indicato nel cap. 4.5 del Programma di concorso sono previsti gli accessi indicati nella Figura 8 a pag. 30. Essi servono sia ai visitatori del Museo, sia ai fruitori del parco e non posso essere spostati. Si veda anche la risposta R67.
D67. Accessi veicolari: Dal bando di concorso si evince che il solo accesso funzionale veicolare possibile e necessario sarà da via Cappuccini. Tuttavia, all'interno dell'allegato 014 pag. 21 la proposta d'intervento viene giudicata invasiva. Si potrebbe chiarire questo aspetto in maniera più precisa?
R67. Il committente ha preso atto del rapporto del collegio degli esperti ed è cosciente che l'accesso veicolare è un aspetto da approfondire. Come indicato nel doc. 14, e nel cap. 4.7 del Programma di concorso, si ribadisce che la soluzione "richiede un'attenta ponderazione dell'inserimento paesaggistico, urbanistico e architettonico di ogni intervento costruttivo (terrazzamenti, muri di sostegno, ecc.) (…) per garantire i raccordi tra le varie quote da collegare con il giardino e con la proposta di area di carico-scarico del nuovo Museo."
4.4. 4.4.1. L'impostazione del programma di concorso e le successive precisazioni del committente in risposta alle domande dei concorrenti non lasciavano dubbi sul fatto che essi si sarebbero dovuti attenere alle normative pianificatorie in corso di allestimento. Le stesse, seppur non ancora in vigore, valgono quindi quali condizioni di gara.
Queste ammettono due nuove aperture sul muro di cinta e ne definiscono in modo preciso la posizione (cfr. programma di concorso, pag. 30 e scheda grafica del Comparto chiesa e convento di Santa Caterina, Mappale n. 227 RFD, a cui rinvia il nuovo art. 58b cpv. 3, in via di approvazione, delle norme di attuazione del piano particolareggiato di protezione del centro storico di Locarno del 30 maggio 1983 [NAPRP-CS]). Si tratta di un accesso pedonale e veicolare a nord, da via Cappuccini, e uno pedonale a ovest, da vicolo dei Cappuccini, alle condizioni poste dall'art. 44a cpv. 2 NAPRP-CS. Quest'ultima norma prevede che lungo i confini con le strade, laddove non sorgono edifici a confine, devono essere mantenute le cinte esistenti; se mancanti devono essere realizzate cinte nuove, con caratteristiche analoghe a quelli esistenti. Nelle cinte, soggiunge la norma, sono ammesse solo limitate aperture, nella misura necessaria a garantire l'accessibilità pedonale e veicolare. Come osserva il committente, gli atti di gara utilizzano il termine generico aperture e quelli più specifici di accesso veicolare e accesso pedonale. Essi non menzionano esplicitamente finestre o feritoie. Nemmeno con le risposte alle domande sopra riportate il committente ha vietato in modo inequivocabile la progettazione di simili interventi. La questione di sapere se le contestate finestre a feritoia possano essere autorizzate secondo le normative in via di approvazione può tuttavia essere lasciata aperta dal momento che, come si vedrà, anche in caso di risposta negativa, il difetto non imporrebbe l'esclusione del progetto del gruppo aggiudicatario.
4.4.2. L'Ufficio dei beni culturali, nel suo rapporto dell'11 gennaio 2023, non ha sollevato alcuna perplessità riguardo alle aperture previste dagli aggiudicatari. Diversamente, con il suo rapporto finale, la giuria ha osservato che le finestre previste per le officine nel piano interrato che bucano il muro storico di cinta non sono accettabili. Tale aspetto non ha tuttavia impedito alla giuria di valutare positivamente il progetto nel suo complesso e indicare al committente che nell'ambito della futura progettazione, l'apporto di luce previsto al piano seminterrato, tramite aperture a feritoia nel muro storico, andrà opportunamente calibrato. Ciò significa che la giuria ha comunque ammesso la fattibilità del progetto, previa modifica non sostanziale dello stesso. Conclusione sulla cui pertinenza non vi è motivo di dubitare. In effetti, anche qualora le feritoie non fossero autorizzabili, il progetto sarebbe verosimilmente realizzabile senza stravolgere le sue caratteristiche essenziali. Una soluzione alternativa per garantire l'apporto di luce naturale nei locali non sembra infatti impraticabile: la tesi del gruppo aggiudicatario secondo cui, in caso di mancata apertura delle feritoie, la luce potrebbe essere fatta derivare dal tetto non appare priva di fondamento. Per quanto utili allo scopo di illuminare stanze che necessitano di luce per la loro destinazione, le predette aperture non influiscono in modo sostanziale sulle proprietà del progetto nel suo insieme. Queste concernono un aspetto che può essere definito in sede futura senza intaccare le caratteristiche essenziali dell'edificio.
4.5. 4.5.1. Il progetto vincitore prevede gli accessi ai visitatori in posizione conforme a quanto stabilito dal programma di concorso.
Esso contempla tuttavia due vie di fuga tramite ulteriori aperture sul muro di cinta, una a sud, come rilevato dagli insorgenti, e l'altra verso Vicolo Cappuccini.
Tale deviazione dalle indicazioni del committente non è stata rilevata né dalla giuria né dall'UBC. Pur facendo prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento del committente, fondato sul parere della giuria, questo Tribunale non si può esimere dal rilevare che le due aperture previste nel muro perimetrale quali uscite di sicurezza difficilmente possono essere ritenute compatibili con il vincolo a cui rinviano gli atti di gara. La disposizione delle porte d'emergenza non appare comunque un elemento determinante per inficiare la bontà del progetto nel suo complesso. Una diversa pianificazione delle vie di fuga non comporta infatti lo stravolgimento delle sue caratteristiche essenziali. Non bisogna dimenticare che il progetto concerne un'opera ampia e articolata, la cui valutazione si basa su molteplici aspetti, urbanistici, architettonici ed estetici, oltre che attinenti al concetto museale. L'esclusione dello stesso per un simile difetto minore apparirebbe sproporzionata. Tanto più che se occorresse valutare in modo intransigente il rispetto del vincolo, pure la proposta dei ricorrenti dovrebbe essere esclusa. Essi hanno infatti previsto una via di fuga nella stessa posizione del gruppo aggiudicatario, lungo il muro perimetrale verso il vicolo Cappuccini, tramite un'apertura supplementare rispetto agli accessi indicati nel programma di concorso (cfr. tavole C__________, pag. 4 e 6).
4.5.2. Il gruppo ricorrente non può essere seguito nemmeno dove asserisce che le opere di consolidamento delle fondazioni del muro tutelato costituiscano un intervento troppo invasivo e quindi inammissibile. In difetto di particolari disposizioni nel programma di concorso e di obiezioni dell'UBC, nulla lascia supporre a questo stadio di esame dei progetti che tali interventi si pongano in contrasto con la tutela del bene storico. D'altra parte, pure il progetto C__________ prevede una sotto muratura della cinta, seppur con modalità diverse.
5.1. In relazione all'area di nuova edificazione, il committente ha fornito le seguenti indicazioni, rispondendo alle domande dei concorrenti (doc. 28: risposte alle domande sul programma del concorso del 17 giugno 2022):
D. 45 La zona di nuova edificazione deve corrispondere necessariamente a quella individuata dal progetto dello Studio __________ risultato vincitore del MSP, ovvero all'ambito sudoccidentale del comparto?
(…)
L'area definita come area di nuova edificazione è da ritenere come raccomandata o vincolante?
(…)
Secondo il diagramma di cui al cap. 4.5, figura 8: la zona di nuova edificazione di colore rosa chiaro corrisponde alla zona di edificazione consentita? Il nuovo edificio deve essere costruito in quest'area o possiamo proporre un volume al di là di quest'area?
Il progetto di nuova costruzione deve svilupparsi inderogabilmente all'interno dell'area colorata in rosa individuata nella proposta di variante del PRP-CS riportata al p.to 4.5 del Programma di Concorso o può al contrario derogare tale limite, pur intervenendo nella porzione sud-ovest del lotto e rispettando gli altri limiti indicati?
Quanto è vincolante il perimetro dell'area edificabile stimata in seguito a MSP? Sono possibili proposte che differiscono in parte dall'area data?
Ci si può discostare leggermente, con la nuova costruzione, dal perimetro individuato dal progetto di riferimento?
R45. L'area di nuova edificazione non è modificabile e di conseguenza è vincolante. Essa indica i limiti della nuova costruzione sia per la parte fuori terra che per la parte interrata. A tale proposito si ricorda che tale area è il risultato della procedura dei MSP.
D49. Il superamento dell'area di nuova edificazione ai sensi del punto 4.5, figura 8 del programma comporterà una squalifica automatica?
R49. Gli elaborati consegnati dai concorrenti sono esaminati dal coordinatore del concorso per verificare la conformità dei progetti e dei documenti con il Programma di concorso. I risultati della verifica sono consegnati alla giuria in un rapporto nel quale sono indicati, con le motivazioni, i progetti conformi e non conformi.
Competente per la decisione di ammissione o di esclusione al giudizio è la giuria.
5.2. Dalle disposizioni del programma di concorso e dalle successive precisazioni fornite dal committente in risposta alle domande dei concorrenti emerge chiaramente che l'area di nuova costruzione era da ritenere vincolante.
Il progetto del gruppo aggiudicatario prevede un pergolato in metallo al di fuori dell'area di nuova edificazione. Il coordinatore del concorso ha richiamato l'attenzione del committente su questo aspetto, invitandolo a verificare il rispetto del predetto vincolo (esame preliminare del 13 gennaio 2023).
La giuria, come si legge nel suo rapporto finale, ha ritenuto opinabile la scelta di introdurre quello che ha definito un "esile pergolato" lungo la facciata, ma non ha eccepito alcunché in merito al rispetto dell'area di nuova edificazione. Le parti dibattono sul quesito di sapere se la struttura debba essere considerata un portico o una pergola. Il gruppo insorgente ritiene infatti che solo in questo secondo caso il manufatto potrebbe essere ammesso al di fuori dell'area di nuova edificazione, quale elemento del giardino. Soluzione da esso stesso progettata, con una pergola tradizionale al di fuori dell'area di costruzione. La questione non merita di essere risolta dal momento che, in qualsiasi modo la si intenda, la struttura costituisce un elemento di dettaglio a cui si può semmai facilmente rinunciare senza impatto sull'insieme del progetto. Rispettivamente, la stessa potrebbe essere senza sforzo sostituita con una tipica pergola come quella progettata dagli insorgenti.
Visto quanto precede, la decisione del Consiglio di Stato, fondata sul parere di una giuria composta da esperti e assistita da consulenti specializzati nei diversi settori, non lede il diritto. La scelta del progetto vincitore è sostanziata da motivi oggettivi. Questa non discende da un uso scorretto dell'ampio potere di apprezzamento riservato al committente né viola i principi che governano il diritto delle commesse pubbliche. Il ricorso va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità, senza che occorra esaminare le censure dell'aggiudicatario in relazione alla conformità del progetto del gruppo ricorrente.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Ai resistenti sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dai ricorrenti in ragione di fr. 3'000.-, rimane a loro carico. Essi rifonderanno fr. 3'000.- ai membri del gruppo aggiudicatario a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera