52.2023.465

Incarto n. 52.2023.465

Lugano 6 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2023 di

RI 1 e RI 2, rappresentate da: RA 1

contro

la decisione del 15 novembre 2023 (n. 5476) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la decisione del 9 marzo 2023 del Municipio CO 1, in materia di tasse d'uso comunali per l'anno 2022;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 e RI 2 sono dal 13 aprile 2021 comproprietarie in ragione di metà ciascuna del mappale n. __________ del Comune di __________ (sezione __________). Dal 1° luglio 2021 esse risultano domiciliate presso l'edificio che insiste su tale fondo.

B. Il 1° aprile 2022 il Municipio di __________, in parte per il tramite dell'Azienda acqua potabile, ha trasmesso a RI 1 e RI 2 sei fatture per la riscossione delle tasse per la fornitura di acqua potabile, per l'utilizzo delle canalizzazioni e per il servizio di raccolta rifiuti, relative all'anno 2021 (calcolate pro rata temporis dall'acquisto dell'immobile) e intestate singolarmente alle due interessate (tre fatture ciascuna). Il 28 aprile 2022 ciascuna di esse ha compilato il proprio formulario ricevuto dal Comune per la notifica dei rubinetti e degli apparecchi esistenti negli appartamenti, per consentire la corretta imposizione della tassa sull'acqua potabile. Il 19 e il 29 settembre 2022 sono poi state inviate ad ognuna delle due proprietarie le tasse d'uso comunali anche per l'anno 2022, ancora una volta calcolate in funzione della presenza di due distinte economie domestiche. Dopo uno scambio di corrispondenza tramite e-mail, le interessate hanno contestato queste ultime fatture, in seguito confermate su reclamo dall'Esecutivo comunale di __________ con decisione del 9 marzo 2023.

C. Mediante giudizio del 15 novembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalle contribuenti avverso la predetta risoluzione municipale. Il Governo cantonale ha in sostanza rilevato che, indipendentemente dalle quote di comproprietà del fondo, nell'edificio in parola vi sono due appartamenti separati. Considerato che le contribuenti stesse avevano chiesto all'amministrazione comunale di specificare nel loro indirizzo l'interno attribuito ad ognuna delle due (per RI 1 l'interno 2 e per RI 2 l'interno 1), che vi sono due cassette delle lettere distinte e che sono stati compilati due formulari per la notifica dei rubinetti e degli apparecchi, l'Esecutivo cantonale ha confermato le querelate tassazioni che impongono le amministrate singolarmente.

D. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 e RI 2 insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente alla decisione resa dal Municipio, e postulano di essere tassate come un'unica economia domestica. Delle ragioni poste a fondamento del gravame si dirà in seguito.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il Comune di __________ con argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, nei considerandi che seguono.

F. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva delle ricorrenti, destinatarie della decisione governativa impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC), e la tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC) sono certe, per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. In allegato al loro gravame le ricorrenti hanno versato agli atti anche sei fatture datate del 15 settembre 2023 relative alle tasse d'uso della loro proprietà per il 2023, lamentandosi del fatto che le stesse sono state di nuovo emesse separatamente per le due abitazioni. Tuttavia, atteso che il presente gravame è diretto contro la decisione del 15 novembre 2023 del Consiglio di Stato, oggetto della presente vertenza è e può unicamente essere il quesito di sapere se le tasse d'uso per il 2022 siano da confermare o meno. Ogni altra domanda che esula da questo tema è pertanto irricevibile in questa sede. Le suddette fatture vengono trasmesse per competenza al Municipio di __________ (art. 6 LPAmm).

  1. 2.1. Le tasse riscosse dalle Autorità comunali per la fornitura di acqua potabile, per il servizio di raccolta rifiuti e per l'utilizzo delle canalizzazioni delle acque di scarico sono tasse d'uso, nel senso che costituiscono un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, n. 56 e segg.). Questi contributi, basati su diverse legislazioni (cfr. pro multis STA 52.2018.95 del 21 maggio 2019 consid. 3 e 4 e 52.2022.25 del 29 settembre 2023 consid. 3), devono rispettare i principi generali vigenti in materia di tributi causali, vale a dire il principio di copertura dei costi e quello di equivalenza, come pure quelli di parità di trattamento e del divieto di arbitrio. Ognuna di queste contribuzioni comprende di norma un importo di base indipendente dall'utilizzo del servizio, destinato a coprire i costi legati alla manutenzione delle reti cittadine, e un importo calcolato in funzione del consumo effettivo (STF 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556; art. 18, 18a e 18b della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004; LALPAmb; RL 831.100).

2.2. Nel Comune di __________ questi servizi e il loro relativo finanziamento sono previsti dai vari regolamenti comunali adottati per disciplinare le materie e, segnatamente dal regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti dell'11 giugno 2018 (RGR), dal regolamento organico dell'Azienda comunale acqua potabile del 26 novembre 2004 (RAAP) e dal regolamento per il prelievo della tassa d'allacciamento e della tassa d'uso in materia di smaltimento e depurazione delle acque luride del 9 giugno 2006 (RPT), tutti approvati dall'Autorità cantonale, nonché dalle relative ordinanze municipali di applicazione. Per quanto qui di interesse, benché responsabili del pagamento siano in specie i proprietari dei fondi (art. 15 cpv. 5 RGR, art. 17 cpv. 1 RAAP e art. 8 cpv. 4 RPT), questi tributi dipendono dall'utilizzo, effettivo e/o potenziale, dei servizi pubblici in esame. In questo senso la legislazione comunale stabilisce che le tasse per la fornitura dell'acqua potabile, per l'uso delle canalizzazioni e per il servizio di raccolta dei rifiuti sono calcolate - tra altre categorie - per ogni economia domestica (art. 15 cpv. 3 lett. a RGR, art. 30 cpv. 1 RAAP e art. 8 cpv. 2 RPT, la tassa per l'uso delle fognature è in specie una percentuale della tassa per la fornitura di acqua potabile).

  1. 3.1. Le ricorrenti, le quali non contestano l'ammontare delle fatture che sono state loro notificate, si lamentano in sostanza del fatto che il Municipio le abbia tassate come due distinte economie domestiche, anziché come una sola. Osservato preliminarmente che alcune fatture riportano erroneamente la dicitura abitazione secondaria, esse non mettono in discussione il loro assoggettamento ai tributi in parola, ma sostengono che, non essendovi in concreto nessuna divisione della proprietà fondiaria, né attribuzione in uso esclusivo di alcune parti della medesima all'una o all'altra proprietaria, il loro edificio deve essere considerato come un'unica abitazione. Affermano in questo senso che l'indicazione nell'indirizzo dei due interni e l'esistenza di due cassette delle lettere serve unicamente per separare più facilmente la posta. Le ricorrenti sostengono d'altronde che l'edificio dispone di un unico allacciamento alle canalizzazioni per le acque luride e che la cucina al secondo piano, di dimensioni ridotte e poco attrezzata, sarebbe usata solo per poter pranzare nel giardino presente al medesimo piano. Neppure la presenza di doppi servizi, situazione del tutto usuale in molte case, permetterebbe di concludere per l'esistenza di due abitazioni distinte.

3.2. Preliminarmente va rilevato che effettivamente in due fatture intestate a RI 1 vi è l'indicazione abitazione secondaria; si tratta tuttavia all'evidenza di un errore che non ha conseguenze. Premesso che a livello impositivo la distinzione tra abitazione primaria e secondaria è rilevante unicamente per la tassa sui rifiuti, fattura che riporta la dicitura corretta, non vi sono dubbi l'edificio presso il quale le ricorrenti sono domiciliate sia interamente usato quale abitazione primaria. Per il resto le insorgenti non contestano, a giusto titolo, che le tasse d'uso vengano calcolate per ogni economia domestica, pratica ampiamente diffusa per questo genere di tributi e finanche prevista per legge (cfr. art. 18a cpv. 3 LALPAmb; STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.), limitandosi, come detto, a sostenere di costituire un'unica economia domestica e di dover essere tassate di conseguenza.

3.3. Innanzitutto non giova alle tesi delle ricorrenti pretendere di essere comproprietarie in ragione di metà ciascuna di un unico edificio e sottolineare come non vi siano parti dell'immobile destinate all'uso esclusivo da parte di una o dell'altra proprietaria (mediante costituzione di PPP o in altro modo), trattandosi questi di aspetti che non risultano per nulla dirimenti in specie. I querelati tributi non gravano infatti i proprietari fondiari in quanto tali ma sono a carico di coloro che usufruiscono (o possono usufruire) dei relativi servizi pubblici messi a disposizione dal Comune, ciò che in specie non è contestato, dal momento che è certo che le insorgenti vivono stabilmente a __________ e fanno uso della rete dell'acqua potabile, della rete fognaria e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'esistenza di una o più economie domestiche all'interno del medesimo stabile non dipende quindi da come è strutturata dal profilo civilistico la proprietà dell'immobile, ma dal numero delle utenze. Altrettanto irrilevante è poi il fatto che il fondo dispone di un unico allacciamento alla rete fognaria (e verosimilmente di una sola condotta principale per l'approvvigionamento idrico; cfr. art. 21 terza frase RAAP), ciò che in realtà è del tutto normale in quanto a essere allacciato alle condotte urbane è l'intero immobile e non le singole abitazioni esistenti al suo interno, senza che questo abbia ripercussioni sul prelievo delle tasse d'uso. Ora, un'economia domestica comprende tutte le persone che vivono nella stessa abitazione (art. 3 lett. d della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006; LArRA; RS 431.02), atteso che un'abitazione consiste in un insieme di locali adatti a un uso abitativo, che costituiscono un'unità costruttiva, dotati di un'entrata dall'esterno o da un'area comune con altre abitazioni all'interno dell'edificio, che dispongono di una cucina e non costituiscono una cosa mobile (art. 2 cpv. 1 della legge sulle abitazioni secondarie [LASec; RS 702] e art. 2 lett. c dell'ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni [OREA; RS 431.841]). Nel caso in esame le insorgenti hanno acquistato un mappale su cui effettivamente insiste un unico edificio; lo stesso tuttavia, da quanto risulta dal registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA Federale; cfr. numero EGID 191724638 riferito all'immobile in parola) e come sostenuto dall'Autorità comunale, è composto da due distinti appartamenti del tutto indipendenti l'uno dall'altro. Nonostante il 9 giugno 2019 le insorgenti abbiano notificato l'esecuzione di lavori di manutenzione interni allo stabile (segnatamente dei servizi igienici, delle cucine e la formazione di alcuni muri in cartongesso, autorizzati con risoluzione municipale n. 337/2021 del 15 giugno 2021), dai documenti versati agli atti non emerge che l'assetto delle due unità abitative sia stato cambiato, né esse pretendono di averlo segnalato all'Autorità. Infatti, l'immobile si erge su tre livelli, di cui quello inferiore destinato a legnaia, lavanderia comune con due boiler (uno per appartamento) e un ripostiglio (doc. D allegato al ricorso); i due superiori invece sono composti ognuno da una camera da letto, un bagno, una cucina e un salotto aperto su una sala da pranzo. I due piani superiori dispongono ognuno, così come prima dei lavori, di una porta di ingresso indipendente che dà sulle scale comuni che conducono alla porta da cui si accede all'esterno dell'edificio (doc. B allegato alla risposta del 16 maggio 2023). Le ricorrenti possono certamente trasformare il loro stabile cambiando anche il numero di abitazioni esistenti al suo interno, senza che il numero di cucine sia di per sé decisivo; allo stato attuale delle cose però non risulta che dal profilo edilizio e architettonico i locali presenti nell'edificio formino una sola unità abitativa.

3.4. L'appartenenza a un'economia domestica formata da più persone deve inoltre essere di annuncio nell'ambito delle procedure per la registrazione della popolazione residente (art. 7 cpv. 1 n. 22, 12 e 13 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009; RLALArRa; RL 144.110). Ora, nel caso di specie le ricorrenti hanno indicato all'Autorità comunale, così come sembrerebbe anche all'Autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri e all'Autorità italiana nell'ambito della loro registrazione all'AIRE (cfr. e-mail del 24 agosto 2021 di cui al doc. A allegato alla risposta del 16 maggio 2023), di possedere due distinti recapiti. Circostanza, questa, che trova d'altra parte puntuale riscontro nell'esistenza all'esterno dell'edificio di due separate cassette delle lettere. Sebbene non abbia effetti preclusivi sulla possibilità di contestare le tasse d'uso 2022, resta comunque anche il fatto che, ricevute il 1° aprile 2022 le fatture per le tasse d'uso del 2021 - che già erano emesse tenendo conto dell'esistenza di due distinte economie domestiche - le stesse non sono state impugnate dalle insorgenti, le quali, anzi, dando ulteriormente l'impressione per atti concludenti di condividere le modalità con cui erano state imposte, hanno compilato, senza nulla eccepire, i formulari per la notifica dei rubinetti e degli apparecchi presenti nei due appartamenti, inviati a ciascuna di loro dall'amministrazione comunale e dai quali, di nuovo, risultavano due distinte unità abitative.

3.5. Ne discende dunque che le tasse d'uso per il 2022 emesse nei confronti delle ricorrenti non prestano il fianco a nessuna critica, laddove considerano la presenza sul mappale n. __________ del Comune di __________ (sezione __________) di due distinte unità abitative, imponibili separatamente.

  1. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza delle ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente, che non ne ha fatto richiesta e non è patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta a loro carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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