Incarto n. 52.2023.430
Lugano 24 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2023 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 18 ottobre 2023 (n. 5009) del Consiglio di Stato che gli ha inflitto un ammonimento a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è docente di scienze naturali presso la Scuola media di __________.
Il 12 luglio 2022, X 1, direttore della sede scolastica, ha inoltrato a T__________, capa della Sezione dell'insegnamento medio (SIM) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) segnalazioni pervenutegli da tre docenti in merito a comportamenti di RI 1 ritenuti inadeguati. a. La prima segnalazione, di una collega docente, riporta un episodio avvenuto in occasione di una gita scolastica con le classi terze, in cui
durante un momento di pausa (…) il collega seduto su una panchina visionava sul proprio telefonino immagini di donne in pose ammiccanti (per quanto ho involontariamente avuto modo di vedere, trovandomi a meno di un metro di distanza), incurante del capannello di allievi che si era formato alle sue spalle. (…) Pochi minuti dopo, (…) RI 1 dice all'allievo __________: "A quest'ora della giornata avrei proprio bisogno di un bel massaggio… ma dove dico io!" L'allievo, con cenno d'intesa, replica: "Sore, questo non si chiama massaggio, si chiama stimolazione!" RI 1 per tutta risposta: "Vedo che io e te ci capiamo a meraviglia!", affermazione seguita da due pacche sulle spalle a mo' di abbraccio.
La docente riporta anche di aver raccolto in diverse occasioni affermazioni di allieve infastidite da battutine e commenti volgari e sessisti. Inoltre, un'alunna le avrebbe riferito di avere paura del docente, da quando una volta non ha gradito come si è avvicinato a lei per consolarla mentre piangeva a ricreazione, facendola sentire a disagio per il modo in cui le ha messo una mano sulla gamba. Più in generale, la docente osserva che RI 1 si rapporta agli allievi cercando una relazione basata sulla complicità, anche attraverso battute di bassa lega e alleanze con alcuni studenti contro altri, irrispettosa della differenza di generazione e di ruoli. Pure la distanza fisica dagli allievi, che spesso lo abbracciano, non sarebbe quella corretta.
b. La seconda testimonianza raccolta dal direttore riporta un episodio avvenuto alla cena di classe con gli allievi di quarta, in cui un alunno avrebbe mostrato al docente la foto di una sua amica in pantaloncini e t-shirt, a cui sarebbe seguito sguardo e sorriso da "intenditori". Lo stesso ragazzo, in occasione della preparazione delle pergamene di cartone da lanciare agli scolari più piccoli il giorno della consegna delle licenze, avrebbe inserito il seguente messaggio: "Ti auguro 4 anni stupendi. Se hai bisogno di informazioni sul Pompei chiedi al prof RI 1".
c. Infine, la terza segnalazione giunta al direttore riferisce quanto segue:
Mercoledì 15 giugno una ragazza di IV media presente in biblioteca mi ha confidato di aver paura del prof. RI 1, per alcuni atteggiamenti e comportamenti. Mi ha detto che durante la gita delle IV a __________ è entrato in una chat con alcuni allievi, nella quale si scambiano foto di ragazze/donne. Mi ha detto che spesso con i ragazzi fa commenti sull'aspetto fisico delle ragazze e anche delle mamme. Mentre lei era con me in biblioteca, il prof. RI 1 è passato da qui e io ho visto che lui si è avvicinato e le ha sussurrato qualcosa all'orecchio. Appena lui se ne è andato, la ragazza mi ha riferito che le ha detto: "Come sei bella, chissà quante teste farai girare oggi" ed era a disagio.
Il direttore, nel suo esposto alla SIM, ha aggiunto che il docente cercherebbe sistematicamente un approccio molto diretto con le nuove colleghe, con richieste di appuntamenti insistenti.
B. Il 30 agosto 2022 si è tenuto un incontro tra RI 1, T__________, G__________, capo della Sezione amministrativa del DECS e X 1, durante il quale il docente è stato informato delle critiche mossegli.
C. A seguito del colloquio e di una presa di posizione scritta del docente, frattanto difeso da un legale, il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta amministrativa nei suoi confronti, ritenuto che il suo comportamento poteva configurare una violazione dei doveri di servizio. L'inchiesta è stata affidata a un'apposita commissione, composta da G__________, T__________ e __________, giurista del DECS, che in esito a un interrogatorio formale di RI 1 gli ha prospettato l'adozione di una misura disciplinare quale l'ammonimento, dandogli l'occasione di formulare osservazioni.
D. Raccolte le osservazioni del docente, che ha contestato gli addebiti mossigli, il Consiglio di Stato, con decisione del 18 ottobre 2023 ha inflitto a RI 1 un ammonimento. L'autorità di nomina, sulla scorta della segnalazione del direttore, ha ritenuto il comportamento del docente inappropriato e lesivo dei doveri di servizio. A giudizio del Governo, il docente avrebbe agito in modo improprio per rapporto alla sua funzione e al suo ruolo educativo, dando modo ad alcuni allievi di vedere foto di donne presenti sul sito di incontri Tinder, rivolgendo battute inadeguate agli allievi e cercando in diverse occasioni appuntamenti e incontri con le colleghe appena arrivate in sede. Le odierne contestazioni, ha soggiunto, contraddirebbero del resto le prime ammissioni fatte dal docente in occasione del colloquio informale del 30 agosto 2022, in cui si è detto dispiaciuto per la leggerezza commessa in relazione alle foto dell'applicazione Tinder e per le sue esternazioni, suscettibili di essere percepite come inopportune e fastidiose da parte degli allievi.
E. Contro la predetta decisione insorge RI 1 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità di nomina affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito ulteriori accertamenti. Il ricorrente censura innanzitutto l'agire dell'autorità, che non avrebbe allestito un verbale del primo incontro in cui gli ha dato occasione di esprimersi in merito agli addebiti mossigli, costringendolo ad allestire un memoriale personale dei contenuti del colloquio. Questo documento andrebbe ritenuto fede facente e dimostrerebbe che il docente non ha ammesso alcunché. L'autorità non avrebbe poi esperito alcun accertamento vero e proprio, né effettuato l'audizione dei docenti segnalanti contrariamente a quanto da lui richiesto, violando così il suo diritto di essere sentito. Gli addebiti mossi sarebbero d'altro canto generici, per cui la misura disciplinare non meriterebbe di essere confermata.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione amministrativa. Sostiene innanzitutto che la procedura si sia svolta in modo corretto, tutelando sia i docenti che hanno segnalato i fatti sia gli allievi. I rimproveri mossi all'insorgente sarebbero fondati e troverebbero sufficiente riscontro nelle dichiarazioni dei docenti. Senza contare le ammissioni del ricorrente in occasione del primo incontro informale tenutosi il 30 agosto 2022, che aveva lo scopo di evitare l'inchiesta disciplinare, come previsto dalle normative applicabili nel caso in cui la fattispecie risulti chiara.
G. Con la replica, il ricorrente ribadisce le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
H. L'allegato di duplica presentato dall'autorità di nomina va estromesso dagli atti, per i motivi meglio esposti nei considerandi in diritto.
Considerato, in diritto
1.2. Il 19 gennaio 2024 il Tribunale ha intimato la replica al Consiglio di Stato, assegnandogli un termine di 15 giorni per duplicare. L'atto è stato consegnato per l'invio raccomandato interno il 19 gennaio 2024 alla Messaggeria governativa. Il 30 gennaio 2024, la giudice delegata del Tribunale ha prorogato il termine di 15 giorni, su richiesta dell'autorità. L'ordinanza del 19 gennaio 2024 risulta notificata il giorno stesso. Infatti, la consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale ricezione per l'ufficio destinatario, pure servito abitualmente dal medesimo servizio di messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in effetti caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della ricezione coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono dello stesso servizio di messaggeria e inviano e ricevono la posta (interna ed esterna) per questo tramite. Essendo determinante per la consegna brevi manu il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna alla messaggeria (cfr. STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg. in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg; II-2009 n. 4c, pag. 625 segg.; Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag. 13). Il termine per presentare la duplica è quindi iniziato a decorrere il 20 gennaio 2024, ossia il giorno successivo alla notifica (art. 13 cpv. 1 LPAmm). Per effetto della proroga di 15 giorni, questo è scaduto il 19 febbraio 2024. Il memoriale di duplica, inoltrato dal DECS soltanto il 21 febbraio 2024, è pertanto tardivo. Lo stesso va quindi estromesso dagli atti senza intimazione alle parti.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi per esaminare la fondatezza e la proporzionalità del provvedimento impugnato emergono in maniera sufficientemente circostanziata.
2.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1). Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento. Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1).
2.2. Nel caso concreto, il ricorrente, rivolgendosi all'autorità, si è dichiarato per scritto a disposizione per un confronto con i tre testimoni citati nel rapporto al fine di chiarire la propria posizione. A questo proposito, occorre rilevare che un'audizione in contraddittorio dei docenti che hanno inoltrato la propria segnalazione appare un mezzo di prova utile e pertinente a delineare i contorni degli episodi descritti. Va tuttavia pure considerato, da un lato, che la predetta dichiarazione dell'insorgente, per di più espressa da un legale, non costituisce un'esplicita richiesta probatoria. D'altro canto, per i motivi che meglio saranno esposti, dalle prese di posizione scritte rilasciate dall'insorgente nel corso dell'inchiesta apparivano elementi sufficienti a infliggere la misura dell'ammonimento, senza che ci fosse bisogno di interrogare i colleghi. È del resto comprensibile l'intento dell'autorità di nomina di non coinvolgere più del dovuto i docenti, nell'ottica di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali sul posto di lavoro. Sulle segnalazioni raccolte dal direttore dell'istituto scolastico il ricorrente ha comunque avuto ampio modo di prendere posizione proponendo la propria versione dei fatti. La censura di violazione del diritto di essere sentito va quindi disattesa.
3.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LORD, le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la multa sino fr. 3'000.-;
c) la riduzione dello stipendio fino a un massimo del 10%, durante un anno al massimo;
d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a otto mesi;
In caso di provvedimento disciplinare, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). Se giudica ingiustificata una misura disciplinare diversa dal licenziamento, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave (art. 91 cpv. 3 LPAmm).
4.1. In queste prese di posizione, il docente ammette di aver consultato l'applicazione Tinder durante una gita scolastica. Nega tuttavia che vi fosse un capannello di allievi radunato alle sue spalle, non escludendo comunque la possibilità che alcuni di essi fossero effettivamente dietro di lui. Sarebbe stato tuttavia proprio il richiamo della docente a riporre il telefono ad attirare l'attenzione dei ragazzi. Non esclude nemmeno di aver avuto uno scambio di battute allusive con un allievo, ritenendo tuttavia che questo debba essere interpretato in modo adeguato e non ambiguo. L'insorgente riconosce inoltre che alcuni scolari gli hanno mostrato fotografie di ragazze durante una cena di classe e che uno studente in particolare gliene ha inviata una sul cellulare ritraente una donna in bichini. Per quanto attiene infine all'episodio occorso in biblioteca, il docente non esclude che possa essersi rivolto a un'allieva dicendole "come sei bella, chissà quante teste farai girare oggi". Si sarebbe tuttavia trattato di un complimento senza nessun doppio fine.
4.2. Dalle dichiarazioni del docente emerge che lo stesso ha effettivamente tenuto atteggiamenti inadeguati al ruolo di insegnante di scuola media. Innanzitutto, l'uso di un'applicazione per incontri durante una gita scolastica, in presenza degli allievi, appare fuori luogo. Pure inopportuno è lasciarsi andare a scambi di battute allusivi e tollerare l'invio di foto di donne in bichini da parte di alunni. Già dalla descrizione degli episodi fornita dal ricorrente emerge la tendenza a instaurare un dialogo "tra pari" con gli allievi, che non risulta conforme al suo ruolo educativo e pedagogico. Così come l'apprezzamento rivolto all'alunna, senz'altro suscettibile di destare imbarazzo e disagio, va biasimato. Ciò che preoccupa, a leggere le prese di posizione dell'insorgente, è la sua tendenza a banalizzare talune situazioni, in particolare appellandosi al fatto che alcuni avvenimenti si siano verificati nel tempo libero, o durante una pausa. Sebbene in occasione di una cena di classe non ci si aspetti un comportamento rigoroso come durante le lezioni, nulla toglie che il ruolo del docente non si esaurisca all'interno della sede scolastica. Né il fatto di trovarsi in pausa durante una gita dispensa l'insegnante dal suo ruolo educativo. Alcuni gesti che implicano una confidenza inusuale nel rapporto tra docente e allievo, come l'invio di fotografie di donne in costume da bagno, vanno senz'altro scoraggiati. È inoltre più che opportuno che l'insegnante eviti attività private in presenza di allievi, quali la ricerca di incontri tramite portali online, che possano alimentare conversazioni di dubbio gusto. Oltre a ciò, si rileva che in più di un'occasione il ricorrente si pone sulla difensiva chiedendosi se i colleghi segnalanti vogliano insinuare che abbia tentato di adescare allievi. Così facendo il medesimo, senza mostrare alcun segno di autocritica, evita di mettersi in discussione e perde di vista il punto centrale della questione: alcuni gesti e atteggiamenti sono comunque sconvenienti, indipendentemente dalla reale intenzione di chi li mette in atto. Gli stessi, anche qualora siano in realtà privi di malizia, si prestano a essere mal interpretati, ciò che in un ambiente scolastico, per di più in presenza di minori preadolescenti, va indubbiamente evitato.
4.3. Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia violato i suoi doveri di servizio, e in particolare quello che impone di tenere un contegno corretto e dignitoso nello svolgimento della funzione. La misura dell'ammonimento, adeguata e proporzionata, se non addirittura generosa, merita pertanto conferma.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera