Incarto n. 52.2023.403
Lugano 18 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2023 di
RI 1 rappresentata dal RA 1
contro
la risoluzione del 27 settembre 2023 (n. 4484) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 21 novembre 2022 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca di un permesso di domicilio UE/AELS e la sua commutazione in un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. a. La cittadina olandese RI 1 (1970) è titolare dalla nascita di un permesso di domicilio - trasformato in seguito all'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), in un permesso di domicilio UE/AELS - con ultimo termine di controllo fissato per il 12 novembre 2024. L'interessata ha una figlia, __________, ora di nazionalità svizzera, nata il __________ 2003 da una relazione con il cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio __________ (1968).
Dopo una prima separazione, la coppia ha ripreso a convivere alla fine del 2009 per poi cessare definitivamente la comunione domestica nel settembre 2022.
b. Durante il suo soggiorno, RI 1 ha avuto modo di interessare in un paio di occasioni le nostre Autorità giudiziarie penali, è caduta a carico dell'assistenza pubblica e accumulato diversi debiti privati.
Con decreto d'accusa (DAP __________/1997) del 9 dicembre 1997 le è stata inflitta una multa di fr. 200.- per avere circolato il 29 giugno 1997 con un ciclomotore senza licenza di circolazione. Con decreto d'accusa (DAC __________/2000) del 25 settembre 2000 è stata condannata a una pena detentiva di 90 giorni - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 6'246.-, siccome riconosciuta colpevole di complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) e infrazione all'allora legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437).
A seguito di tali condanne penali, il 17 novembre 2000 essa è stata ammonita dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata adottata una misura amministrativa nei suoi confronti.
Il 9 dicembre 2019 le è stato inflitto un secondo ammonimento siccome con la famiglia aveva percepito, dal luglio al dicembre 2003 come pure dall'agosto 2005 al giugno 2008 e ancora dal gennaio 2010 al dicembre 2019, prestazioni assistenziali per un totale di fr. 418'746.95. Oltre a ciò, l'interessata aveva a carico 89 attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 42'112.55. RI 1 è quindi stata avvertita che in caso di ulteriore dipendenza dalle prestazioni sociali o se la sua situazione debitoria si fosse ulteriormente aggravata, sarebbe stata presa in esame la possibilità di infliggerle un provvedimento più incisivo come la retrogradazione (recte: commutazione) del suo permesso di domicilio UE/AELS in un permesso di dimora UE/AELS oppure la revoca del medesimo.
B. Dopo avere dato a RI 1 la possibilità di esprimersi, facoltà di cui essa non ha usufruito, il 21 novembre 2022 la Sezione della popolazione le ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS, rimpiazzandolo con un permesso di dimora UE/AELS della durata di 12 mesi (commutazione) a causa della sua mancata integrazione economica.
L'Autorità ha tenuto conto del fatto che dal luglio 2003 l'interessata continuava a dipendere dall'aiuto sociale nonostante fosse già stata ammonita, ottenendo prestazioni unitamente alla propria economia domestica per un importo complessivo di fr. 488'868.75, e presentava una situazione debitoria definita come temeraria in fase di peggioramento, avendo a quel momento a carico 91 attestati di carenza beni per un totale di fr. 44'381.35. Il Dipartimento ha ritenuto improbabile un miglioramento della sua situazione senza ulteriori misure, RI 1 non disponendo di un'occupazione remunerativa e non avendo dimostrato di avere svolto gli sforzi necessari per ottenerne una. Ciononostante, ha ritenuto più proporzionato commutarle il permesso di domicilio in un permesso di dimora vincolato a diverse condizioni. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 33 cpv. 2, 34 cpv. 6, 63 cpv. 2, 58a, 90, 96 cpv. 1, 98 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]); 62a cpv. 2, 77e, 88 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 27 settembre 2023 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 come pure la sua domanda di assistenza giudiziaria.
L'Esecutivo cantonale ha ribadito in sostanza i motivi posti a fondamento della decisione dipartimentale impugnata.
D. Contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
RI 1 ritiene che il provvedimento impugnato sia lesivo del principio della proporzionalità, tenuto conto che risiede in Svizzera sin dalla nascita ed è stata ammonita soltanto una volta a causa della sua situazione finanziaria.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso di mandarla esente dal pagamento di un anticipo per le presunte spese processuali.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se del caso in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. La procedura di revoca che ha portato alla decisione dipartimentale impugnata è stata avviata dopo le modifiche alla LStrI, entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La presente vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua attuale versione (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4. 1).
L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), il medesimo viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63 LStrI.
Benché silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure regolata dalla LStrI -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo allegato I. Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico (anche i delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione: DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3), di pubblica sicurezza e di pubblica sanità.
In effetti, secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 paragrafo 2 allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid. 4.2).
2.2. In concreto l'insorgente, cittadina olandese e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; STF 131 II 339 consid. 2). Sennonché, il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).
2.2.1. Ora, dall'inserto di causa risulta che RI 1 non svolge più una reale ed effettiva attività lucrativa ormai da parecchi anni, almeno dal 2007 come da essa stessa ammesso nel ricorso al Consiglio di Stato, e dipende costantemente dall'aiuto sociale dal gennaio 2010, ragione per la quale, senza reali prospettive d'impiego, non può essere attualmente considerata una lavoratrice ai sensi dell'ALC (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112 consid. 3.2 pag. 117; STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016, consid. 5; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 141; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e 187; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 all'art. 4; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag. 40).
2.2.2. Inoltre la ricorrente non potrebbe beneficiare del diritto (comunque da lei non invocato) di rimanere sancito all'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10), riconosciuto ai cittadini di una parte contraente e ai membri della loro famiglia dopo avere cessato la propria attività economica, dal momento che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile e non risulta dagli atti che abbia fatto domanda per l'ottenimento di prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità (AI).
2.2.3. Infine, l'insorgente non può risiedere in Svizzera neppure quale persona non esercitante un'attività lucrativa, non disponendo di sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento (art. 6 ALC, 24 allegato I ALC e 16 OLCP), ritenuto che è costantemente a carico dell'assistenza pubblica ormai da oltre una dozzina di anni.
2.3. Ne discende che RI 1 non può prevalersi attualmente di alcun diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera.
In siffatte circostanze, è quindi applicabile alla presente vertenza il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStrI).
Va osservato, per completezza, che lo Scambio di note del 16 febbraio 1935 tra la Svizzera e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio accordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di residenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato (RS 0.142.116.364), entrato immediatamente in vigore, pone al §5 delle riserve al diritto al permesso di domicilio, nel senso che non si applica ai cittadini olandesi che - tra l'altro
Per determinare se una persona dipenda dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole occorre tener conto innanzitutto dell'ammontare delle prestazioni già versate a questo titolo per poi procedere a una valutazione a lungo termine della sua situazione finanziaria, ovvero se corre il rischio di far capo a tale genere di prestazioni anche in futuro (STF 2C_274/2015 del 5 novembre 2015 consid. 3.2 con riferimenti giurisprudenziali). In effetti, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno a causa di problemi economici ha quale primo obiettivo quello di evitare che lo straniero faccia ulteriormente capo ad aiuti pubblici. Questo aspetto, non potendo essere constatato con certezza, deve fondarsi sulla probabile evoluzione della sua situazione economica. Ne discende che oltre a tenere conto della situazione passata e di quella attuale, dev'essere formulato un pronostico a più lunga scadenza (DTF 137 I 351 consid. 3.9; STF 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.3). In altre parole, vi sono gli estremi per revocare il permesso di soggiorno o rifiutarne il rinnovo quando la persona ha ricevuto prestazioni di assistenza elevate e non è possibile contare sul fatto che possa provvedere economicamente a sé stessa in futuro (STF 2C_547/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.1 e 2C_780/2013 del 2 maggio 2014 consid. 3.3.1).
Visto che la ricorrente adempie le condizioni per la revoca del permesso di domicilio a causa della sua dipendenza dall'aiuto sociale, non è necessario verificare se essa adempia pure l'ipotesi di revoca prevista al capoverso b della medesima norma, applicabile in caso di indebitamento qualificato e temerario.
5.1. Sotto questo aspetto bisogna tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2).
Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
Anche nell'ambito dell'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI occorre applicare tale principio e tenere conto sia della durata del soggiorno, sia della colpa che può essere concretamente imputata allo straniero, per la situazione in cui si trova. Secondo giurisprudenza, una revoca o il mancato rilascio di un permesso non possono essere pronunciati già a causa di una situazione di povertà dovuta a una separazione rispettivamente a un divorzio, ma soltanto in presenza di un comportamento che è riconducibile allo straniero medesimo (STF 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 1.3 con ulteriori rinvii al messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri e ai dibattiti parlamentari).
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).
5.2. L'art. 63 cpv. 2 LStrI, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e quindi applicabile nella presente fattispecie (supra, consid. 1.2.), dispone che il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora (cosiddetta commutazione) se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a, ovvero: a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le competenze linguistiche; e d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione. Gli art. 77a segg. OASA concretizzano tali criteri e, per interpretarli, il Tribunale federale s'ispira alla giurisprudenza resa in relazione con la nozione di "integrazione riuscita" prevista all'art. 50 cpv. 1 litt. a LStrI nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 (STF 2C_342/2021 del 20 settembre 2021 consid. 6.2).
Secondo tale giurisprudenza, non vi è in particolare integrazione riuscita quando lo straniero non esercita alcuna attività lucrativa che gli permetta di coprire i propri bisogni ed egli dipende dalle prestazioni sociali durante un periodo relativamente lungo. Per contro, non è indispensabile che egli faccia mostra di una carriera professionale esemplare. L'essenziale è che lo straniero sovvenga ai propri bisogni, non sia a carico dell'aiuto sociale e non si indebiti in maniera sproporzionata (STF 2C_847/2021 del 5 aprile 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 del 4 febbraio 2022 consid. 4.3.1). L'impatto dell'indebitamento nell'apprezzamento dell'integrazione di una persona dipende dall'ammontare dei debiti, della loro causa e della questione di sapere se la persona li abbia rimborsati o s'impegni a rimborsarli in maniera costante ed efficace. L'evoluzione della situazione finanziaria deve dunque essere presa in considerazione a questo riguardo (STF 2C_847/2021 precitato consid. 3.2.2). Sul piano penale, delle condanne minori non escludono di primo acchito la realizzazione dell'integrazione; per converso, il fatto di non avere commesso infrazioni penali non permette a sé stante di ritenere che un'integrazione sia riuscita (STF 2C_1053/2021 del 7 aprile 2022 consid. 5.1). In sostanza, la valutazione dell'integrazione di uno straniero dev'essere esaminata secondo un apprezzamento globale delle circostanze (STF 2C_276/2021 del 28 giugno 2021 consid. 4.1), tale approccio essendo sempre valido sotto l'egida del nuovo diritto, segnatamente in relazione con l'art. 63 cpv. 2 LStrI (STF 2C_1053/2021 precitato consid. 5.1; 2C_653/2021 precitato consid. 4.3.2).
Una commutazione ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LStrI non entra in linea di considerazione se sono riunite le condizioni per la revoca del permesso di domicilio contemplate all'art. 63 cpv. 1 LStrI e se la misura che mette fine al soggiorno è conforme al principio della proporzionalità: in tal caso, la revoca dell'autorizzazione di domicilio e il rinvio dello straniero dalla Svizzera prevalgono sulla commutazione (DTF 148 II 1 consid. 2.5; STF 2C_48/2021 del 16 febbraio 2022 consid. 3.6; 2C_420/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 8.2). La procedura di commutazione ha in effetti una portata distinta da quella prevista per la revoca con il conseguente allontanamento, in quanto cerca di rimediare preventivamente a un serio deficit d'integrazione dello straniero ("ein ernsthaftes Integrationsdefizit"), incitandolo a modificare il suo comportamento per meglio integrarsi in Svizzera (DTF 148 II 1 consid. 2.4 et 2.5; STF 2C_48/2021 precitato consid. 3.5).
In una recente sentenza, il Tribunale federale ha precisato che la procedura di commutazione può parimenti concernere le autorizzazioni di domicilio rilasciate prima del 1° gennaio 2019, ovvero sotto l'egida della precedente legge federale sugli stranieri (DTF 148 II 1 consid. 2.3.1). Tenuto conto del divieto di retroattività, la commutazione di tali autorizzazioni deve tuttavia fondarsi essenzialmente su fatti che hanno iniziato dopo il 1° gennaio 2019 o persistono dopo tale data; in caso contrario, vi sarebbe una retroattività (propriamente detta) inammissibile (DTF 148 II 1 consid. 5.3; cfr. anche STF 2C_1053/2021 precitato consid. 5.3; 2C_48/2021 precitato consid. 5.1). La commutazione secondo l'art. 63 cpv. 2 LStrI dev'essere legata quindi a un deficit d'integrazione attuale e di una certa importanza ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht"): è soltanto a questa condizione che può esservi un interesse pubblico sufficientemente importante alla commutazione delle autorizzazioni di domicilio rilasciate sotto il vecchio diritto (DTF 148 II 1 consid. 5.3). Gli elementi di fatto sopraggiunti prima del 1° gennaio 2019 possono comunque essere presi in considerazione al fine di apprezzare la nuova situazione alla luce della precedente e, in questo senso, per chiarire in maniera globale l'origine e la persistenza del deficit d'integrazione (DTF 148 II 1 consid. 5.3; STF 2C_1053/2021 precitato consid. 5.3). Riassumendo, nel caso di una commutazione, è in primo luogo il comportamento o la persistenza dello stesso dopo il 1° gennaio 2019 che dev'essere preso in conto.
Infine, come ogni atto d'autorità la commutazione deve rispettare il principio della proporzionalità (DTF 148 II 1 consid. 2.6; STF 2C_48/2021 precitato consid. 3.7), di modo che può inizialmente essere prospettata, come misura meno incisiva, l'adozione di un semplice ammonimento con la minaccia della commutazione del permesso (cfr. DTF 148 II 1 consid. 2.6; STF 2C_48/2021 precitato consid. 3.7).
5.3. Riassunte le norme da prendere in considerazione per valutare la proporzionalità della misura intrapresa e tornando al caso in esame, il 21 novembre 2022 la Sezione della popolazione ha tenuto conto del fatto che, nonostante fosse già stata ammonita a due riprese, l'ultima volta nel 2019 a causa della sua situazione finanziaria, RI 1 continuava a dipendere dall'aiuto sociale e i suoi debiti privati erano aumentati. Ha inoltre ritenuto improbabile un miglioramento della sua situazione senza ulteriori misure, l'interessata non disponendo di un'occupazione e non avendo dimostrato di avere svolto gli sforzi necessari per ottenerne una. L'Autorità dipartimentale ha comunque ritenuto più proporzionato commutarle il permesso di domicilio in uno di dimora, imponendole le seguenti condizioni:
cercare di trovare un lavoro che garantisca la propria esistenza, presentando, fino al prossimo rinnovo del permesso di dimora almeno 8 candidature al mese che dovranno essere documentate (copia degli annunci, candidature, rifiuti, ecc. );
evitare di generare nuove esecuzioni;
nel limite delle sue possibilità, sanare la situazione debitoria;
nel limite delle sue possibilità, mettere fine all'ottenimento dell'aiuto sociale.
Il rispetto delle suddette condizioni sarebbe stato verificato allo scadere della durata del permesso. L'interessata è stata resa attenta che:
in caso di mancato adempimento delle suddette condizioni, essa avrebbe potuto essere oggetto di una decisione di revoca o di mancato rinnovo del suo permesso di dimora e conseguentemente esserle impartito un termine per lasciare la Svizzera;
in caso di rispetto delle condizioni e sempre che essa sia ben integrata, il permesso di domicilio avrebbe potuto essere rilasciato nuovamente, su richiesta, al più presto cinque anni dopo la revoca a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della decisione.
5.4. Ora tenuto conto, da una parte, degli ingenti debiti assistenziali e privati in aumento accumulati da RI 1 e della sua passività nel tentare di contenerli nonostante fosse già stata ammonita, e, dall'altra, del suo lungo soggiorno in Svizzera sin dalla nascita, ovvero di 52 anni al momento del provvedimento, dove vive insieme alla figlia, a giusta ragione l'Autorità dipartimentale ha commutato il suo permesso di domicilio UE/AELS in un permesso di dimora della durata di 12 mesi a causa della sua mancata integrazione economica e allo scopo di incentivarla a cambiare il proprio comportamento, ponendole delle condizioni che risultano, tutto sommato, adeguate all'obiettivo prefissato.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, un ulteriore ammonimento non trova spazio nella presente fattispecie, visto che non molto tempo fa, nel dicembre 2019, era già stata avvertita delle conseguenze sulla sua autorizzazione di soggiorno a causa della sua situazione finanziaria.
Del resto, l'insorgente ha già provveduto, pendente il ricorso al Consiglio di Stato, ad effettuare delle ricerche di lavoro: undici nell'ottobre, dieci nel novembre e undici nel dicembre 2022 quale donna delle pulizie.
Bisogna pertanto convenire con il Consiglio di Stato che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti ed è pure conforme all'art. 8 CEDU che tutela la vita priva e famigliare, ritenuto che la ricorrente non viene allontanata dal nostro Paese.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, essendo soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
Spese e tassa di giustizia di complessivi fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il cancelliere