Incarto n. 52.2023.386
Lugano 8 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2023 dell'
RI 1
contro
la decisione del 20 settembre 2023 (n. 505) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'400.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 27 giugno 2023 la Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. RI 1 per possibile violazione dell'art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), rimproverandogli un'intervista apparsa su numero __________ del periodico "__________".
b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'avv. RI 1 ha contestato ogni possibile addebito. Ha precisato che il contestato articolo costituiva un semplice pubbliredazionale, esclusivamente volto a dare notizia, in termini estremamente sobri e ad un pubblico selezionato (dal profilo territoriale), della recente apertura del suo studio legale. Modalità che sarebbe perfettamente conforme, tanto nella forma quanto nella sostanza, alle norme e alla giurisprudenza in materia. Ha infine contestato la prassi che vieta all'avvocato di pubblicizzare attivamente la propria attività professionale, la quale sarebbe anticostituzionale, discriminatoria e priverebbe il diritto di fare pubblicità degli avvocati della sua essenza.
B. Con decisione del 20 settembre 2023 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'400.-. Descritto l'articolo incriminato e illustrato il quadro legale e giurisprudenziale applicabile, la precedente istanza ha ritenuto che la campagna pubblicitaria del legale, consistente nella presentazione del suo studio su un periodico regionale, ledesse l'art. 12 lett. d LLCA in quanto non circoscritta alla cerchia dei clienti, ma rivolta a un largo pubblico e non rispondente a un bisogno di informazione dello stesso, tanto più considerato che colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica forense le deve ricercare attivamente e non attraverso la lettura di un periodico. La sanzione è stata commisurata tenendo conto dell'entità medio-grave della colpa dell'interessato e del suo precedente del 2018.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata, che la sanzione sia contenuta in un ammonimento.
Censurata la carente motivazione della decisione impugnata, nel merito il ricorrente ribadisce essenzialmente le argomentazioni rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza. Evidenzia in particolare di avere scelto il mezzo comunicativo più specializzato, rispettabile e sobrio per trasmettere l'informazione dell'apertura del suo studio legale a un bacino di utenza selezionato e potenzialmente interessato. Premesso che il concetto di pubblicità presuppone per definizione un approccio attivo, ritiene poi l'inserzione in sé perfettamente conforme a tutti i dettami in materia. Ribadisce inoltre le critiche già sollevate (assenza di base legale, sproporzionalità, contraddizione interna alla giurisprudenza del Tribunale federale, discriminazione rispetto ai medici e ad altre figure professionali) alla concezione secondo cui l'avvocato debba limitarsi ad adottare le iniziative che permettano a potenziali clienti di trovarlo in caso di necessità, ritenendo che l'attuale prassi in materia conduca di fatto all'annullamento del diritto - solo teorico - dell'avvocato di fare pubblicità. Richiama altresì le correnti (dottrinali e della Federazione svizzera degli avvocati) che auspicano l'abrogazione dell'art. 12 lett. d LLCA, reputando sufficienti le restrizioni previste dalla legge sulla concorrenza sleale. Negata la violazione rimproveratagli, contesta in ogni caso che la sua colpa possa essere considerata medio-grave, rilevando l'estraneità del suo precedente disciplinare al tema della pubblicità.
D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
L'insorgente pare anzitutto lamentare una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione, trattando tutte le censure sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_175/2021 del 7 aprile 2022 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rimandi).
2.3. Nel giudizio impugnato, la Commissione, dopo aver descritto l'articolo incriminato nonché illustrato il quadro normativo applicabile e la giurisprudenza resa in materia, è giunta alla conclusione che la pubblicità in questione, rivolta a un numero importante e imprecisato di persone, non rispondesse ad alcun bisogno di informazione del pubblico, segnatamente dei lettori della rivista, e fosse pertanto lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA. Ha quindi commisurato la sanzione avuto riguardo alla colpa medio-grave dell'interessato e al suo precedente disciplinare. Ora, come annota l'insorgente, è ben vero che con questa motivazione la precedente istanza non ha affrontato in modo esplicito tutte le argomentazioni sviluppate nelle proprie osservazioni. Dalla pronuncia è nondimeno possibile desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad adottare il controverso provvedimento e rigettare, anche solo implicitamente, le censure sollevate dal legale. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni della Commissione sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito. Quand'anche vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.2. Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità s'intende ogni comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti dottrinali ivi citati; STA 52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 4). Per evitare che la norma venga elusa, la nozione di pubblicità non deve essere compresa in maniera troppo restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1485; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.2; STA 52.2021.460 citata consid. 2.2 e rif.).
3.3. La pubblicità persegue gli interessi dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24; cfr. pure Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In tal senso, essa contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1).
Come ricordato dal Tribunale federale, l'originario divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto dalla maggior parte dei codici deontologici e anche da molte normative cantonali, si è considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo scorso, per poi essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in vigore della legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann, op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti dottrinali ivi citati; per una panoramica della predetta evoluzione, cfr. in particolare Walter Fellmann, Recht der Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 1472 segg.; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, Ginevra/Zurigo/Basilea 2021, n. 248 segg.). Già prima dell'entrata in vigore della LLCA, il Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un divieto assoluto della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro attività pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.3 e rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come accennato, la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, esprimendo nondimeno che la loro libertà pubblicitaria è soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni più severe rispetto ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare a che la professione dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A tutela del pubblico e per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2). In tal senso, la pubblicità non è ammessa senza restrizioni: l'art. 12 lett. d LLCA esige infatti che si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_1006/2022 del 28 novembre 2023 consid. 4.1 e rif., 2C_259/2014 citata consid. 2.3). Per stabilire se ciò sia il caso, occorre procedere a una valutazione globale della pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7.2; STF 2C_901/2019 del 25 agosto 2020 consid. 4.4.2, 2C_259/2014 citata consid. 3.2.1; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.3; STA 52.2021.460 citata consid. 2.3.e rif.).
3.4. I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1; STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1 che conferma la STA 52.2021.460 citata consid. 2.4; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.).
3.4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Detto criterio impone infatti una certa moderazione (Zurückhaltung) nel senso che la pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un carattere informativo e rinunciare a metodi sensazionalistici, eccessivi e spropositati. Queste restrizioni si riferiscono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.1 che conferma la STA 52.2021.460 citata consid. 2.4.1, 2C_259/2014 citata consid. 2.3.1; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.1).
3.4.2. I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa di consulenza e rappresentanza in giudizio. A seconda del luogo in cui la pubblicità deve esplicare effetto, i bisogni d'informazione del pubblico possono essere più o meno importanti. Secondo la dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere evitata affinché sia garantita un'appropriata sollecitazione dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.2 che conferma la STA 52.2021.460 citata consid. 2.4.2, 2C_259/2014 citata consid. 2.3.2; Christof Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in: AJP 2005, pag. 1181; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.2; STA 52.2020.571 del 10 settembre 2021 consid. 3.4.2). La pubblicità deve insomma permettere a potenziali interessati di trovare le relative informazioni sugli studi legali, quando necessitano della consulenza di un avvocato o di un rappresentante legale (cfr. STA 52.2021.460 citata consid. 2.4.2 e rif.).
3.4.3. Come ha recentemente avuto modo di evidenziare il Tribunale federale, se la dottrina non esclude che si possa, in linea di principio, inviare una newsletter, un opuscolo o una lettera circolare al fine di far conoscere un avvocato o uno studio legale, gli autori divergono invece riguardo alle esigenze - relative al contenuto e ai destinatari - che detti invii devono soddisfare al fine di ossequiare il criterio dei bisogni d'informazione del pubblico (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 5.2). Per quanto riguarda il contenuto, la dottrina ritiene in modo unanime che solo delle informazioni oggettive sono ammissibili, ad eccezione di qualsiasi accenno ai clienti, al volume degli affari o ai risultati raggiunti, di qualsiasi indicazione di carattere soggettivo o la cui esattezza non è immediatamente verificabile e di indicazioni comparative rispetto all'attività di terzi (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 5.2; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis/François Bohnet [curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, II ed., Basilea 2022, n. 198 all'art. 12; Michel Valticos/Laura Jacque-moud-Rossari, La jurisprudence de la Commission du barreau 1998-2002, in: SJ 2003 II 256; cfr. pure Ordine degli avvocati di Ginevra, Publicité des avocats, Vade-mecum, versione maggio 2021, pag. 17, secondo cui è vietato qualsiasi riferimento a funzioni o attività che non sono connesse all'esercizio della professione). Per quanto concerne invece i destinatari le opinioni divergono. Taluni autori (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1528; Valticos, op. cit., n. 201 ad art. 12; Alain Wurzburger, in: L'avocat moderne, Basilea 1998, pag. 240; Attilio Rampini, Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale, contributo in occasione della maratona del diritto dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino del 22 novembre 2019 presso l'Università della Svizzera italiana, pag. 6-8; Valticos/Jacquemoud-Rossari, op. cit., pag. 256 e 258) considerano che procedere a degli invii individualizzati
3.5. L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.3.1 e 6.3.2; STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.3 che conferma la STA 52.2021.460 citata consid. 2.5, 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.5). Ne discende che le autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento nell'interpretazione e nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate contenute nell'art. 12 lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi e bisogni d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi essenziali per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari accertamenti sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II 173 consid. 2.2 e 6.3.2 e rif.; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.5; STA 52.2021.460 citata consid. 2.5 e rif.).
3.6. I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente ripresi anche a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.6; STA 52.2021.460 citata consid. 2.6 e rif.). L'art. 16 cpv. 2 del codice svizzero di deontologia adottato il 10 giugno 2005 dalla Federazione svizzera degli avvocati (CSD), in vigore al momento dei fatti, dispone infatti che la pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e salvaguardare il segreto professionale. Norma, questa, che corrisponde essenzialmente all'art. 25 cpv. 2 dell'attuale versione del CSD, in vigore dal 1° luglio 2023 e quindi anche quando si è pronunciata la precedente istanza (cfr. STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.2).
4.2. La qui controversa pubblicità consiste in un pubbliredazionale - cioè un'informazione pubblicitaria impaginata e redatta in modo simile a un normale articolo redazionale - apparso su una rivista che, pur essendo dichiaratamente finalizzata a offrire visibilità alle piccole e medie imprese (PMI) presenti nel Canton Ticino, contiene contributi di varia natura e viene distribuita gratuitamente con cadenza annuale a tutti i fuochi delle rispettive 13 zone geografiche in cui è suddiviso il territorio cantonale (ritenuto che, a pagamento, è possibile ricevere i numeri di tutte le zone, oltre a due edizioni speciali; __________). L'articolo, a tutta pagina, mette anzitutto in risalto il nome del ricorrente e, in secondo piano (in quanto indicato tra parentesi), quello dello studio legale. Al di sopra figurano due fotografie: una ritrae l'insorgente seduto alla scrivania del proprio ufficio, l'altra raffigura __________, dove è ubicato lo studio legale. Sotto, a mo' di slogan, è riportata la frase "Il diritto al servizio dell'individualità, in Ticino e oltre". Seguono poi le informazioni di contatto (recapito postale, numero di telefono nonché indirizzo e-mail e del sito internet). L'articolo - che consta di tre colonne ed è preceduto dal logo dello studio - si compone di due capitoli. Nel primo, intitolato "La missione", viene descritta l'impostazione che da sempre orienta l'attività dell'insorgente, che lo vede camminare al fianco dei propri assistiti e consigliarli tempestivamente nella maniera più opportuna affinché il loro percorso sia quanto più possibile privo di inciampi. Missione che viene definita di vita più che professionale e il cui unico obiettivo è la tutela degli interessi del cliente, di cui il legale sarebbe costantemente all'ascolto al fine di cogliere le sue esigenze peculiari - non solo giuridiche, ma anche personali - in relazione alla problematica da affrontare e di fornirgli la soluzione migliore per lui. Il secondo capitolo è invece dedicato al percorso formativo e professionale dell'insorgente, che - dopo aver fornito qualche informazione di carattere personale (età, luogo di nascita e passioni/hobby) - dichiara di essere rimasto folgorato dal mondo della giurisprudenza, nel quale si sarebbe gettato corpo ed anima, portando a termine i suoi studi con la menzione "magna cum laude" e due diversi indirizzi di specializzazione. Descrive quindi la sua carriera professionale "in trincea", iniziata con la pratica legale presso un importante studio legale di __________, dove sarebbe poi rimasto attivo per quasi dieci anni, occupandosi di coordinare l'attività contenziosa e di curare la formazione di altri giovani giuristi. L'articolo si conclude quindi con l'indicazione che nel 2023 il ricorrente - forte oramai di un'importante gavetta - ha aperto insieme a due colleghi uno studio legale a __________, nel quale - con l'appoggio dei propri collaboratori e della propria rete di relazioni - fornisce consulenza legale multidisciplinare anche a livello internazionale.
4.3. L'insorgente - che ha sottolineato l'oggettività del controverso articolo
4.4. Incontestato è in concreto che il controverso pubbliredazionale costituisca una pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA: rivolto a una cerchia indeterminata di persone (ovvero ai lettori del periodico regionale distribuito nel Basso Mendrisiotto) e dotato perciò di un ampio impatto, l'articolo in questione era chiaramente volto a far conoscere lo studio legale da poco aperto dal ricorrente e attirare l'attenzione del pubblico circa l'offerta di prestazioni di consulenza da parte sua (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.3). Procedendo ora alla valutazione di tale pubblicità, va detto che il pubbliredazionale in questione - seppur di carattere essenzialmente informativo
Da respingere sono le molteplici critiche del ricorrente che lamenta come l'attuale prassi in materia soffochi a tal punto il teorico diritto dell'avvocato di fare pubblicità da portare di fatto al suo annullamento. Ancora in una recentissima sentenza (cfr. STF 2C_1006/2022 citata), il Tribunale federale ha infatti riconfermato la sua precedente giurisprudenza e con essa l'orientamento secondo cui la pubblicità dell'avvocato deve limitarsi a portare a veicolare informazioni oggettive e non può rivolgersi a una cerchia indeterminata di persone. Val qui comunque la pena di precisare che tale prassi non esclude di principio che l'avvocato pubblicizzi attivamente la sua attività. In questo senso, la decisione della Commissione (cfr. consid. 7) si presta a fraintendimenti: l'Alta Corte federale si è infatti limitata a stabilire che l'ammissibilità della pubblicità dell'avvocato dipende dalla sua utilità per il rispettivo pubblico, in casu negata per gli spettatori di una partita di hockey (cfr. STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.4). Nel vuoto cadono pertanto le relative censure sollevate nel gravame (ivi compresa quella che lamenta un'asserita discriminazione degli avvocati rispetto ai medici e altre figure professionali; cfr. ricorso, pag. 12 segg.). Nulla può in particolare dedurre il ricorrente dalla STA 52.2017.241 del 4 settembre 2019 secondo cui non può essere a priori escluso che l'apertura di uno studio dentistico possa essere pubblicizzata anche per il tramite di una forma di volantinaggio (cfr. consid. 3.1). Anche in quel caso il Tribunale ha evidenziato come la pubblicità debba essere oggettiva e corrispondere all'interesse generale, senza essere invadente (ibidem).
Ferme queste premesse, resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.
6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.371 del 6 novembre 2019 consid. 4.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
6.2. È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri legali può talora rendere difficile tracciare il confine tra pubblicità lecita e illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque fissato i limiti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di disattendere le regole professionali in materia di pubblicità (cfr. anche STF 2C_1006/2022 citata consid. 4.1.3).
In concreto, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la violazione commessa dal ricorrente non può essere considerata lieve, ritenuto il contenuto del pubbliredazionale e la sua ampia diffusione (distribuito gratuitamente a tutti i fuochi del Basso Mendrisiotto). A sfavore dell'insorgente depone inoltre il precedente disciplinare a suo carico: dagli atti emerge infatti che il 18 luglio 2018 la Commissione gli ha inflitto una multa di fr. 1'200.- per violazione del divieto di incorrente in conflitti d'interesse (cfr. anche ricorso, pag. 18). Nulla muta che si riferisca a una violazione di genere diverso (cfr. STF 2C_13/2023 del 15 marzo 2024 consid. 4.3.2 e rimandi).
Alla luce di tutto quanto precede e avuto riguardo al margine di apprezzamento che spetta all'autorità di prime cure in questo ambito (cfr. supra, consid. 6.1), si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'400.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera