Incarto n. 52.2023.384
Lugano 2 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
Sarah Socchi
assistita dalla vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2023 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 20 settembre 2023 (n. 4403) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa da lui presentata avverso la risoluzione del 7 giugno 2023 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha ordinato di sottoporsi a una valutazione medica specialistica dell'idoneità alla guida di veicoli a motore;
ritenuto, in fatto
che RI 1, nato il __________ 1978, è titolare di una licenza di condurre;
che il 19 febbraio 2023 è stato interrogato dalla polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta in materia di sostanze stupefacenti;
che in quell'occasione egli ha ammesso di fare uso di marijuana sin dal 2016, precisando di avere consumato circa 900 g di tale sostanza negli ultimi tre anni, a casa sua; ha invece negato di assumere altre droghe (cfr. verbale d'interrogatorio annesso al rapporto di segnalazione del 25 maggio 2023);
che durante la perquisizione effettuata presso il suo domicilio sono stati rinvenuti 16.84 g di marijuana, 1 spinello di 0.74 g e 695 semi di canapa, che sono stati sequestrati (cfr. ibidem);
che, preso atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 7 giugno 2023 la Sezione della circolazione ha ordinato all'interessato di sottoporsi a una valutazione medica specialistica della sua idoneità alla guida, a cura di un medico del traffico SSML; gli ha inoltre impartito un termine di 60 giorni per produrre il relativo certificato, preavvisandolo che, in caso di mancato rispetto, avrebbe ordinato una revoca preventiva della licenza di condurre a tempo indeterminato;
che la decisione è stata resa in particolare sulla base dell'art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01);
che con giudizio del 20 settembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso tale provvedimento, che confermato;
che il Governo, esposta la giurisprudenza federale e cantonale in materia, ha essenzialmente ritenuto che la misura fosse giustificata alla luce degli atti di polizia, da cui emergerebbero sufficienti indizi suscettibili di sollevare concreti dubbi riguardo all'esistenza di un consumo di stupefacenti problematico dal profilo della guida di veicoli a motore;
che avverso la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione della Sezione della circolazione;
che, in sintesi, il ricorrente contesta che vi siano i presupposti per disporre un accertamento della sua idoneità alla guida, ritenuto che in caso di consumo di canapa un tale provvedimento si giustificherebbe soltanto nell'eventualità - qui non data - di accertata guida sotto l'influsso di tale sostanza; in ogni caso, ritiene che i consumi dichiarati, a fronte della sua ottima reputazione quale conducente, non legittimino il provvedimento in questione;
che il gravame non è stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questa giudice delegata (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo aver richiamato gli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni (cpv. 2);
che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);
che, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, l'ordine di un accertamento dell'idoneità alla guida configura - al pari della revoca preventiva - una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.2); per la procedura cantonale, così come già stabilito da questo Tribunale, esso va quindi impugnato nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm, applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021; cfr. pure, tra le altre, STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2023.188 del 30 maggio 2023);
che l'errata indicazione del termine di ricorso in calce al giudizio governativo non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente, ritenuto che il suo patrocinatore legale avrebbe potuto (e dovuto) rilevare immediatamente l'errore mediante la semplice consultazione dell'art. 68 cpv. 2 LPAmm, riportato anche correttamente nelle premesse d'ordine della decisione impugnata (cfr. consid. 1; DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid. 1.3.1; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 26 n. 5a);
che l'insorgente, per il tramite del suo legale, era peraltro già insorto davanti al Governo nel suddetto termine di 15 giorni (cfr. ricorso del 25 giugno 2023 avverso la risoluzione del 7/14 giugno precedente, pag. 1);
che, ferme queste premesse, forza è constatare che il gravame interposto contro la pronuncia governativa del 20 settembre 2023 si rivela irrimediabilmente tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm) dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 25 settembre 2023 (cfr. tracciamento dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 13 giorni dopo (il 23 ottobre 2023);
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito dichiarato irricevibile;
che, in ogni caso, l'impugnativa si avvera pure manifestamente infondata;
che la licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr);
che, secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr);
che il Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione;
che nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato; l'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d);
che, secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida; a questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1);
che, secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica;
che la norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e); due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b);
che, secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2);
che l'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo (cfr. STF 1C_95/2021 citata consid. 2.1, 1C_458/2019 citata consid. 2.1); ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi);
che in concreto dagli atti emerge che il ricorrente ha pacificamente ammesso di consumare marijuana sin dal 2016, precisando di averne fumati, negli ultimi tre anni, circa 900 g, corrispondenti a poco più di 0.8 g di sostanza al giorno (cfr. segnalazione del 25 maggio 2023 e verbale d'interrogatorio citato; cfr. pure ricorso davanti al Governo e in questa sede, pag. 1);
che un tale consumo, regolare in quanto addirittura giornaliero e duraturo, basta chiaramente a fondare dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STA 52.2022.114 del 15 giugno 2022 consid. 3.3 e rimandi alla giurisprudenza in materia di consumo di canapa);
che, ancorché la canapa rientri tra le “droghe leggere”, il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato, poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. STA 52.2022.114 citata consid. 3.3 e rimandi);
che un consumo regolare, per un lasso di tempo significativo (pluriennale) e con una frequenza giornaliera di un quantitativo non trascurabile di cannabis (poco più di 0.8 g di sostanza al giorno) costituisce un indizio concreto per dubitare di una eventuale dipendenza del ricorrente dallo stupefacente (peraltro rinvenuto anche al suo domicilio) ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr e pertanto della sua idoneità alla guida;
che si giustifica quindi senz'altro approfondire la situazione sotto il profilo della medicina del traffico, sottoponendo l'insorgente a un esame in tal senso; e ciò a prescindere dal fatto ch'egli goda di una buona reputazione di conducente e che non sia stato colto in flagrante alla guida di un veicolo a motore sotto l'influsso di stupefacenti;
che non porta ad altra conclusione la sentenza del Tribunale federale richiamata dal ricorrente (STF 1C_330/2020 de 10 marzo 2021), riferita all'art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr, e non riguardante il caso di un conducente che
che la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può quindi che essere confermata in quanto chiaramente conforme al diritto e alla giurisprudenza in materia;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
decide:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta interamente a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera