52.2023.374

Incarto n. 52.2023.374

Lugano 9 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2023 di

RI 1 RI 2

contro

la decisione del 13 settembre 2023 (n. 4315) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso da essi interposto avverso la decisione del 23 giugno 2023 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in materia di scolarizzazione speciale del figlio RI 3;

ritenuto, in fatto

A. RI 3, nato il 29 dicembre 2014, ha frequentato la scuola dell'infanzia di __________. Dopo aver beneficiato di un anno di rallentamento, con il sostegno del Servizio dell'educazione precoce speciale (SEPS) in logopedia e pedagogia, al termine del suo percorso alla scuola dell'infanzia, era stata proposta alla famiglia la scolarizzazione speciale dell'alunno, in vista del suo passaggio alla scuola elementare. Stante l'opposizione della famiglia, RI 3 è stato sottoposto a un monitoraggio durante l'anno scolastico 2022/2023, mentre frequentava la prima elementare presso le scuole comunali di __________.

B. Al termine dell'anno di monitoraggio, con decisione del 23 giugno 2023, il Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale in favore dell'allievo RI 3.

C. RI 1 e RI 2, genitori di RI 3, hanno impugnato la predetta risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato, ritenendo, in buona sostanza, che l'autorità scolastica non avrebbe eseguito una valutazione accurata: in particolare, non sarebbe stato fatto un test audiologico al bambino, che soffrirebbe di problemi di udito. Il Governo ha respinto il ricorso ritenendo che la scolarizzazione speciale vada considerata quale opportunità formativa per permettere a RI 3 una migliore e maggiore individualizzazione del percorso scolastico, attraverso la frequenza di un gruppo ristretto di allievi e con possibilità di essere seguito da personale specializzato. Dalla procedura di valutazione standard (PVS) a cui è stato sottoposto il bambino emerge infatti in modo chiaro che il medesimo, pur seguendo un percorso scolastico individualizzato, non ha mostrato una particolare evoluzione delle proprie competenze, mantenendo le difficoltà già evidenziate in passato. Il Governo ha infine disatteso la censura dei ricorrenti rivolta contro l'incompletezza delle valutazioni, in quanto carente di un test audiologico. L'autorità ha stabilito, da un lato, che non spettava all'autorità scolastica indagare una simile problematica. Dall'altro lato, ha soggiunto che qualora la cura di un problema all'udito dovesse portare a un significativo miglioramento della situazione, l'allievo potrebbe essere nuovamente inserito nella scuola regolare.

D. Contro la decisione governativa insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativoRI 1e RI 2, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Domandano pure di essere esonerati dal pagamento dell'anticipo spese. Ribadiscono che il figlio soffre di seri problemi all'udito, segnalati dal Servizio di medicina scolastica e accertati da referti medici, che avrebbero compromesso il suo profitto scolastico. Le cure frattanto intraprese avrebbero dato esito positivo, eliminando progressivamente il grave scompenso uditivo e permettendo così a RI 3di frequentare la scuola regolare. Informano inoltre che il minore ha iniziato a frequentare la prima elementare presso una scuola in Italia.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il DECS, che difende la bontà della misura, intrapresa nell'interesse del minore. L'anno di monitoraggio avrebbe dimostrato il mancato raggiungimento dei traguardi previsti e l'esigenza di un accompagnamento costante in tanti ambiti della vita quotidiana scolastica. Difficoltà che non sono state superate malgrado il sostegno di un'operatrice pedagogica per l'integrazione, che ha svolto un lavoro fortemente individualizzato. Precisa inoltre che la scolarizzazione speciale non è irreversibile e che qualora lo sviluppo di RI 3 lo permetterà, il bambino potrà tornare a seguire un percorso regolare.

F. Con la replica, i ricorrenti ribadiscono le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

G. Il DECS ha presentato un allegato di duplica che va estromesso dagli atti, per i motivi meglio esposti nei considerandi in diritto.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp; RL 413.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari della decisione e agenti nell'interesse del figlio minore, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il 3 gennaio 2024 il Tribunale ha intimato la replica degli insorgenti alle parti, assegnando al Governo e al DECS un termine perentorio di 15 giorni per duplicare. L'atto è stato consegnato per l'invio raccomandato interno il 3 gennaio 2024 alla Messaggeria governativa, che l'ha a sua volta recapitato al DECS il giorno seguente. Lo stesso risulta notificato il 3 gennaio 2024. Infatti, la consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale ricezione per l'ufficio destinatario, pure servito abitualmente dal medesimo servizio di messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in effetti caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della ricezione coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono dello stesso servizio di messaggeria e inviano e ricevono la posta (interna ed esterna) per questo tramite. Essendo determinante per la consegna brevi manu il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna alla messaggeria (cfr. STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg. in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg.; RtiD II-2009, n. 4c, pag. 625 segg.; Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag. 13). Il termine per presentare la duplica è quindi iniziato a decorrere il 4 gennaio 2024, ossia il giorno successivo alla notifica (art. 13 cpv. 1 LPAmm) ed è scaduto il 18 gennaio 2024. Il memoriale di duplica inoltrato dal DECS soltanto il 19 gennaio 2024, è pertanto tardivo. Lo stesso va quindi estromesso dagli atti senza intimazione alle parti.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione a disposizione della Corte. Non serve in particolare ordinare una verifica sanitaria da parte di un medico di fiducia designato dal Tribunale per interpretare i certificati medici e i referti prodotti dagli insorgenti. Il tenore degli stessi è infatti sufficientemente chiaro e, per i motivi di cui meglio si dirà, non necessita approfondimenti.

  1. 2.1. La LPSp persegue lo scopo di garantire il diritto all'educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari e quello di privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro (art. 1 LPSp). Tra le misure di pedagogia speciale previste dalla legge vi sono, segnatamente, la logopedia e la psicomotricità (art. 7 lett. b LPSp), gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola (art. 7 lett. c LPSp) e la scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d LPSp). A seconda della loro durata, intensità o a dipendenza della specializzazione dell'operatore e dell'incidenza sulla vita del bambino, i provvedimenti sono suddivisi in misure di base e misure supplementari (art. 8 cpv. 1 LPSp).

2.2. A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp). L'art. 8 cpv. 1 del regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017 (RL 413.110; RPSp) prevede che per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione (cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa, l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4 LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2 RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il DECS decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).

  1. I ricorrenti contestano la risoluzione governativa, che tutelerebbe la misura della scolarizzazione speciale fondandosi su un accertamento carente e manifestamente inesatto dei fatti. Né il Governo né il DECS avrebbero infatti dato il giusto peso ai problemi di udito del bambino, attestati da certificati medici.

3.1. La PVS ha evidenziato un ritardo generalizzato dello sviluppo significativo di RI 3, con particolare ripercussione nell'ambito della comprensione e dell'espressione verbale. Il documento rivela che il bambino, pur seguendo un percorso individualizzato con obiettivi non corrispondenti al piano di studio e con l'affiancamento di una docente di sostegno pedagogico, non ha mostrato una particolare evoluzione delle proprie competenze, mantenendo le difficoltà segnalate l'anno precedente. In particolare, è stata messa in luce la costante necessità di sostegno da parte dell'adulto, quale riferimento fondamentale per semplificare e favorire l'apprendimento. Emerge che RI 3 richiede il supporto dell'adulto nella comprensione orale e scritta e nella riformulazione delle sue espressioni affinché possano essere condivise con altri interlocutori. Il suo bisogno di accompagnamento si riscontra poi in tanti ambiti della vita quotidiana scolastica e si concretizza con consegne individualizzate, adattamento delle attività, nonché pause frequenti per ritrovare la minima concentrazione.

Il Governo, con la decisione impugnata, ha ripreso le conclusioni esposte nella PVS al termine dell'anno di monitoraggio di RI 3, giungendo alla conclusione che la scolarizzazione speciale sia la soluzione migliore per permettere al bambino un'istruzione di qualità. D'altro canto, ha ritenuto che i problemi all'udito dell'allievo non fossero in concreto determinanti ai fini dell'attribuzione della misura di scolarizzazione speciale.

3.2. La conclusione a cui è giunto il Governo va tutelata. Intanto, la documentazione agli atti attesta la presenza di un ritardo dello sviluppo globale significativo del bambino (cfr. rapporto SEPS per PVS di marzo 2022, doc. 2), in particolare per quanto attiene alla sfera del linguaggio, come già segnalato nel 2021 in occasione della valutazione della logopedista del SEPS (cfr. doc. 1). Pure i referti medici danno atto di un ritardo dello sviluppo del linguaggio e di quello cognitivo (cfr. doc. 8, 14, 27a). Inoltre, occorre tenere presente che la procedura di valutazione standardizzata ha comportato il monitoraggio dell'allievo sull'arco di un anno scolastico. Il rapporto dettagliato che ne è scaturito mette in luce le serie difficoltà di RI 3 e una sua mancata evoluzione, malgrado le misure di accompagnamento messe in atto già dalla scuola dell'infanzia. Dallo stesso, corredato da un referto di consultazione psicometrica e dalla valutazione delle docenti titolari, emergono sufficienti elementi per giustificare l'attribuzione della scolarizzazione speciale in favore dell'allievo. D'altro canto, i ricorrenti non si confrontano in modo puntuale con gli argomenti del Governo né con le emergenze della PVS, limitandosi a eccepire l'assenza di un approfondimento delle condizioni di salute del bambino.

A quest'ultimo proposito, si rileva che dai referti medici prodotti dagli insorgenti risulta effettivamente la presenza di un disturbo uditivo (cfr. doc. 8, 14, 20). Questo Tribunale non è in grado di escludere che tale problematica incida sull'apprendimento e sullo sviluppo del minore, né che un miglioramento della situazione possa giovargli anche in ambito scolastico. Considerate tuttavia le importanti difficoltà emerse con la PVS, al momento, appare senz'altro sostenibile la scelta dell'autorità di prime cure di indirizzare l'allievo verso una classe di scuola speciale, in cui potrà godere di un insegnamento individualizzato più confacente alle sue attuali esigenze. Resta inteso che qualora le cure all'apparato uditivo dovessero portare non solo alla guarigione, ma anche al raggiungimento dei traguardi necessari dal profilo scolastico, il bambino potrà tornare a frequentare una classe regolare. Ciò è stato assicurato sia dal DECS sia dalla direttrice dell'istituto delle scuole speciali del __________ che, consci dei problemi di salute di RI 3, avranno cura di monitorare adeguatamente l'evolversi della situazione all'interno del nuovo contesto scolastico.

  1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. Data la particolarità della fattispecie e in considerazione della situazione economica dei ricorrenti, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

  2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame e della richiesta di esenzione dal pagamento degli oneri processuali.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si preleva né tassa di giustizia né spese.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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