Incarto n. 52.2023.362

Lugano 24 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 25 settembre 2023 dell'Organizzazione turistica CO 1 che conferma su reclamo le tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2020 al 2023 messe l'8 settembre 2023 a carico dell'insorgente per la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________, sezione di __________;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, domiciliato a __________, ha acquistato nel dicembre del 2018 i mappali n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di . Nel gennaio del 2022 egli ha poi venduto la quota di 1/2 di entrambi questi fondi a M, che ne è divenuta comproprietaria. Sul primo fondo insiste un edificio a due piani, per il quale, con licenza edilizia del 27 dicembre 2022, è stata autorizzato il cambiamento di destinazione d'uso da atelier a tre appartamenti, due dei quali adibiti ad abitazione primaria e uno (piano mansardato) per scopi turistici. Sul fondo n. __________ sorge invece una piccola casa, la cui destinazione d'uso è passata da abitazione primaria in secondaria con decisione municipale del 4 dicembre 2019.

B. Con apposito formulario compilato il 20 agosto 2019 RI 1 aveva comunicato all'CO 1 di essere proprietario della residenza di cui al mappale n. __________ di __________ (__________), indicando che la stessa veniva affitta a terzi dietro compenso ed era dotata di 8 posti letto. Negli anni successivi il proprietario ha trasmesso all'Ente turistico i conteggi dei pernottamenti, sulla base dei quali ha poi riversato le tasse di soggiorno e di promozione incassate dagli ospiti. Il 19 febbraio 2020 l'CO 1 ha ricevuto da parte della Polizia Comunale copia dell'autorizzazione alla gerenza per un esercizio con alloggio, giusta la previgente legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (vLear; BU 2011, 135), rilasciata il 12 febbraio 2020 a RI 1 e concernente la casa di cui al suddetto mappale n. __________. Esso ha quindi trasmesso al proprietario un nuovo formulario di annuncio - parzialmente precompilato - in modo tale da aggiornare il numero di posti letto disponibili. In quell'occasione l'CO 1 ha tuttavia erroneamente indicato sul modulo il mappale n. __________ al posto del n. __________. Tale documento è stato ad ogni modo compilato e ritornato firmato il 25 febbraio 2020. A seguito di una segnalazione telefonica ricevuta dal Comune di __________ nell'agosto del 2023 che la informava che anche il fondo n. __________ veniva locato per brevi periodi a scopo turistico, l'CO 1 ha nuovamente verificato la situazione del mappale n. __________ e, con decisioni dell'8 settembre 2023 ha fatturato a carico di RI 1 fr. 1'530.- a titolo di tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2020 al 2022 e fr. 510.- per l'anno 2023. Con decisione su reclamo del 25 settembre 2023, l'Ente ha confermato le suddette tassazioni.

C. Avverso quest'ultima pronuncia il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente a quello delle due fatture emesse a suo carico. Esso contesta, in sintesi, l'imposizione della tassa forfettaria per la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________, ritenendo di avere già versato le tasse di soggiorno prelevate presso gli ospiti che hanno pernottato presso la struttura ricettizia presente sul predetto fondo.

D. All'accoglimento del ricorso si è opposto l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di giudizio. RI 1 postula tuttavia, in aggiunta, che venga annullata un'eventuale tassa forfettaria per gli anni 2020-2023 concernente il suo edificio di cui alla particella n. __________.

F. Con una triplica spontanea l'insorgente, contesta di fare un uso proprio della stessa, ciò che l'Ente non avrebbe d'altra parte comprovato. Sostiene che la legge non contempli la possibilità di imporre, per un medesimo immobile, sia la tassa forfettaria sia quella a seconda dei pernottamenti.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 2 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Occorre precisare che il gravame è rivolto contro la decisione con cui l'CO 1 ha confermato le due fatture dell'8 settembre 2023 emesse a carico del ricorrente a titolo di tasse di soggiorno forfettarie per gli anni dal 2020 al 2022 e al 2023 concernenti la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________. Oggetto della presente vertenza è pertanto unicamente il quesito di sapere se tali tassazioni siano legittime o no. La domanda del ricorrente volta a ottenere l'annullamento di un'eventuale tassazione riferita all'edificio di cui al fondo n. __________ è pertanto irricevibile in questa sede, in quanto oltre ad essere prematura, esula manifestamente dall'oggetto del contendere. Inammissibili sono pure gli argomenti con cui il ricorrente cerca di mettere in discussione le tassazioni calcolate in base al numero dei pernottamenti riguardanti la part. n. __________, visto che le stesse sono rimaste incontestate ed hanno quindi acquistato forza di cosa giudicata. Infine anche il quesito di sapere se in concreto vi siano state da parte dell'insorgente delle violazioni alla LTur, punibili in applicazione dell'art. 36 di questa stessa legge, esula dall'oggetto della presente lite e dovrà se del caso essere risolta in altra sede.

  1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21 cpv. 3 LTur (nuova versione in vigore dal 1° febbraio 2022; BU 2021 398) sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). I proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza; agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall'ultima strada carrozzabile si applica l'aliquota minima (art. 21 cpv. 6 LTur). Sono pure tenuti al pagamento dell'importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 7 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur.

  2. 3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente contesta l'imposizione della tassa di soggiorno forfettaria alla sua casa di vacanza (mappale n. __________). Egli afferma di non fare un uso proprio dell'abitazione, struttura per la quale egli è al beneficio di un'autorizzazione cantonale alla gerenza per l'esercizio di un alloggio e trasmette da anni i conteggi dei pernottamenti degli ospiti, pagando regolarmente la tassa di soggiorno in funzione di questi ultimi. Ritiene pertanto di aver completamente adempiuto i suoi obblighi nei confronti della legge.

3.2. L'attuale ordinamento, riprendendo quanto già previsto dalla previdente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le persone che pernottano in un comune che non è quello di domicilio sono tenute a pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 2 LTur). Esiste poi un regime particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo fisso annuale, indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 6 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art. 21 cpv. 6 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 7 LTur). Per la fissazione della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2018.580 del 10 dicembre 2019 consid. 2, 52.2019.330 del 9 ottobre 2019 consid. 3.2. 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3). Tuttavia, se l'immobile non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, per esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa forfettaria per posto letto (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2). Per contro, dal momento che è possibile usufruire dell'abitazione, la tassa di soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma dell'importo forfettario annuale conformemente all'art. 21 cpv. 6 LTur, poiché per la specifica categoria è preclusa l'applicazione del regime generale (STA 52.2022.188 del 17 ottobre 2022 consid. 4.2.2). In questo senso va osservato che se la casa o l'appartamento di vacanza viene affittato a terzi per scopi turistici e altresì utilizzato dal proprietario come residenza secondaria, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, è possibile che per un medesimo immobile la tassa di soggiorno venga riscossa sia secondo il regime ordinario (in base al numero di pernottamenti), sia secondo quello particolare (a forfait). Non si tratta di una situazione di doppia imposizione, ritenuto che i contribuenti non sono gli stessi: nel primo caso il proprietario infatti incassa dai vari ospiti della struttura i tributi a loro carico (tassa di soggiorno e tassa di promozione) che dovrà evidentemente riversare all'Ente turistico (art. 21 cpv. 5 LTur); nel secondo caso il proprietario corrisponde invece la tassa da lui dovuta per l'uso personale della struttura turistica, segnatamente per il suo soggiorno e/o quello dei membri della sua famiglia (o degli ospiti occasionali, anch'essi compresi nel forfait; cfr. art. 21 cpv. 6 LTur).

3.3. Nel caso concreto si deve rilevare che negli appositi formulari di aggiornamento della tassa di soggiorno (allegati 1 e 3 alla risposta dell'11 dicembre 2023), il ricorrente ha indicato che la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________ viene affittata anche a terzi dietro compenso, ritenuto comunque come non sia possibile segnalare sul modulo che l'oggetto è esclusivamente destinato alla locazione. In questa sede egli contesta comunque di fare un uso personale di detta abitazione, precisando di vivere a pochi chilometri dalla stessa. Nessuna indicazione invece viene fornita circa eventuali soggiorni da parte della sua famiglia o dell'altra comproprietaria del fondo, nonché dei congiunti di quest'ultima. L'insorgente ribadisce di essere al beneficio per l'abitazione in parola di un'autorizzazione cantonale per la conduzione di un alloggio turistico, ciò che però non basta ancora ad escludere la possibilità che la stessa venga utilizzata anche da lui o da parte dell'altra comproprietaria. Dai documenti prodotti dall'Ente turistico (allegato 7) e dai conteggi dei pernottamenti (e relative fatturazioni; cfr. allegato 6 e doc. G) risulta comunque che la casa di vacanza è stata ed è tutt'ora a disposizione di terzi per scopi turistici (in particolare tramite la piattaforma Airbnb). Contrariamente a quanto sostiene l'CO 1 tuttavia, il semplice fatto che le locazioni avvengano solo per dei periodi di breve durata, non permette da solo di concludere che per il tempo in cui non è locata a terzi questa abitazione venga utilizzata dai comproprietari e/o dai loro rispettivi familiari. Nemmeno l'occupazione media della struttura, come pure il calo nei pernottamenti avvenuto negli ultimi anni, è dirimente per stabilire se vi sia un uso personale dell'immobile. L'occupazione di un'abitazione destinata alla locazione turistica dipende infatti da svariati fattori, molti dei quali esulano dalla volontà del proprietario, per cui il solo fatto che la stessa rimanga sull'arco dell'anno a lungo sfitta non significa che questi ne faccia un uso proprio. D'altronde non vi sono agli atti elementi che permettono di ritenere che l'insorgente o l'altra comproprietaria soggiornino presso la casa in esame, ritenuto come l'Ente turistico non ha proceduto ad alcun accertamento in tal senso, nemmeno chiedendo direttamente all'insorgente di esprimersi precisamente su tale punto. A questo proposito occorre rammentare che la procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2017.289 del 18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede oltretutto l'obbligo sia per i datori di alloggio, sia per i proprietari di appartamenti e case di vacanza di permettere agli enti preposti di eseguire i controlli necessari, segnatamente riguardanti le registrazioni dei pernottamenti e dei posti letto (art. 20 cpv. 3 LTur e art. 13 cpv. 3 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014; RLTur; RL 941.110).

Va poi precisato, contrariamente a quanto sostiene l'OTLVM, che è solo l'uso potenziale dei posti letto esistenti, e non dell'intera abitazione, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustifica il prelievo della tassa di soggiorno. In altri termini, dal momento che il proprietario di un immobile di vacanza utilizza personalmente il proprio edificio, egli dovrà corrispondere la tassa nella forma forfettaria in funzione del numero di posti letto presenti, indipendentemente dal fatto di sapere se e per quanto tempo ogni posto letto viene effettivamente occupato (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid. 2, 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Ciò non significa tuttavia, come pare pretendere l'CO 1, che, in assenza di sufficienti elementi che lo dimostrino, si possa presumere che vi sia un uso personale per il solo fatto che l'immobile non sia sempre locato a terzi. Tornando al caso in esame, in seguito ad una segnalazione da parte dell'Autorità comunale di possibili abusi riferiti all'utilizzo dell'edificio di cui alla part. n. __________, l'CO 1 ha rivalutato la situazione della casa di vacanza esistente su mappale n. __________ e ha emesso le contestate fatturazione, senza tuttavia preventivamente raccogliere le prove necessarie a dimostrare, o perlomeno rendere verosimile, l'uso personale dell'abitazione da parte dei due comproprietari al fine di giustificare la riscossione dei querelati tributi. In tali circostanze, la decisione impugnata deve pertanto essere annullata unitamente alle due fattura dell'8 settembre 2023. Tenuto conto tuttavia che l'insorgente non ha specificato se l'immobile in parola sia stato utilizzato durante il periodo qui in discussione anche dai membri della sua famiglia e/o dall'altra comproprietaria e dai suoi congiunti, gli atti vanno retrocessi all'CO 1 affinché, esperite le necessarie verifiche, accerti tale fatto. Qualora dall'istruttoria non risultassero sufficienti elementi che permettano di dedurre un uso proprio dell'oggetto da parte dei comproprietari, la tassa di soggiorno forfettaria non potrà essere esatta. Qualora per contro fosse accertato che quest'ultimi e/o i loro congiunti hanno soggiornato presso la suddetta residenza, l'CO 1 dovrà procedere con l'emissione delle tasse forfettarie, calcolate in base al numero di letti a suo tempo indicati dal ricorrente. In questo secondo caso l'Ente impositore dovrà tenere conto del fatto che dal mese di gennaio del 2022 l'insorgente non è più il solo proprietario dell'immobile, per cui per quanto riguarda il 2022 e il 2023 anche l'altra comproprietaria potrebbe essere tenuta a corrispondere il tributo in parola proporzionalmente alla sua quota di proprietà.

  1. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata, unitamente alle decisioni da essa tutelate. Gli atti sono retrocessi all'CO 1, conformemente a quanto indicato al consid. 3.3.

4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che la tassa di giustizia va posta a carico dell'CO 1, comparsa in causa a tutela dei suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm)

Per questi motivi,

decide:

  1. Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione su reclamo del 25 settembre 2023 e le due decisioni di fatturazione dell'8 settembre 2023, sono annullate;

1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'CO 1. All'insorgente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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