Incarto n. 52.2023.35

Lugano 22 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2023 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 14 dicembre 2022 (n. 6159) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione del 18 maggio 2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha concesso a CO 1 la licenza edilizia per la posa di un impianto di climatizzazione (foglio PPP n. __________ del fondo base PART 1 di quel Comune);

ritenuto, in fatto

A. CO 1 è proprietario di un appartamento al piano terreno (PPP n. __________) di un condominio (part. PART

  1. situato a Mendrisio in via M__________, all'interno della zona residenziale semi-estensiva (R3).

B. a. Con notifica di costruzione inoltrata il 18 novembre 2021, CO 1 ha chiesto al Municipio di Mendrisio il permesso di collocare un impianto di raffreddamento con unità esterna (monosplit). La domanda era corredata unicamente da un estratto della carta nazionale e del piano catastale.

Estratto planimetria

b. Nel termine di pubblicazione, RI 1 (proprietario di un appartamento al 1° piano, PPP n. ) e L e S__________ (comproprietari di un'altra unità al pianoterreno) si sono opposti alla notifica di costruzione.

c. A richiesta della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), l'istante ha successivamente completato la domanda, in particolare ha prodotto copia del formulario di verifica del rispetto delle esigenze acustiche per PdC aria/acqua (modello Mitsubishi MSZ35VE3), della planimetria e del piano con l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto e dei punti di immissione del rumore, delle specifiche tecniche dell'impianto e alcune fotografie. Dalla documentazione risulta che l'unità esterna verrà posizionata al pianoterreno, a fianco del suo portico e che i punti di immissione più esposti sarebbero la finestra della facciata est dello stabile dirimpetto (part. PART 2, a m 14) e quelle sul lato opposto del condominio (est), al piano terreno (m 12/13/17).

d. Il 3 marzo 2022, l'Ufficio preposto della SPAAS - ritenendo i valori di pianificazione (VP) fissati dall'allegato 6 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) non rispettati verso il ricettore più prossimo (appartamento su se stessi vicino) - ha chiesto all'istante in licenza di presentare delle proposte tecniche, costruttive e/o d'esercizio tali da fare rientrare il livello delle immissioni foniche entro i limiti stabiliti (migliore ubicazione dell'impianto e/o scelta di un'installazione meno rumorosa).

e. Il 15 marzo 2022, l'istante in licenza ha quindi comunicato di sostituire il modello dell'impianto con la taglia appena inferiore (MSZ-EF25VE3; con potenza sonora nominale di 58 dB(A) anziché 61 dB(A)).

f. Dopo aver offerto agli opponenti la facoltà di esprimersi sulla documentazione supplementare e raccolto il preavviso favorevole della SPAAS, il 18 maggio 2022 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per l'installazione dell'impianto di climatizzazione (MSZ-EF25VE3). Il permesso è stato in particolare subordinato alle condizioni dettate dall'autorità dipartimentale: (a) funzionamento dell'impianto unicamente tra le 1900-0700 per un massimo di 120 minuti e (b) posa di un pannello fonoassorbente dietro al climatizzatore (indice di assorbimento medio alfa = 0,8, largo almeno 50 cm in più rispetto all'impianto).

C. Con giudizio del 14 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1, confermando la decisione municipale.

Dopo aver rigettato le eccezioni riferite alla violazione del diritto di essere sentito (carenza di motivazione della decisione municipale) e all'errata scelta procedurale (procedura della notifica anziché ordinaria), allineandosi all'autorità dipartimentale, ha in sostanza ritenuto che l'impianto rispettasse i valori di pianificazione presso il ricettore più prossimo e che fosse rispettato anche il principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Infine, il Governo ha respinto, siccome di valenza civilistica, una censura sollevata dal ricorrente concernente i rapporti tra condomini.

D. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Dopo aver ripercorso i fatti, il ricorrente lamenta in sostanza l'incompletezza della valutazione fonica effettuata dall'istante in licenza. In particolare, rimprovera alle precedenti istanze di non aver considerato la finestra del suo appartamento, situata esattamente sopra l'impianto. Postula quindi il completamento della perizia fonica. L'insorgente lamenta poi una violazione del principio di prevenzione delle immissioni, che non sarebbe stato sufficientemente considerato. Le misure imposte dall'autorità cantonale non sarebbero sufficienti al rispetto del predetto principio, poiché avrebbero unicamente consentito il rispetto dei VP. S'imporrebbe di conseguenza l'adozione di ulteriori provvedimenti, quali la posa di pareti fonoassorbenti attorno all'impianto (e non solo dietro) o di una griglia fonoassorbente.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma il contenuto della risposta presentata davanti al Governo, con alcune puntualizzazioni dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR). Il Municipio chiede di respingere il ricorso. Anche CO 1 postula il rigetto del gravame. Dei loro diversi argomenti si dirà, nella misura del necessario, più avanti.

F. In sede di replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi. Il Governo è invece rimasto silente.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario della PPP n. __________ (mapp. PART 1), vicino opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Secondo il cpv. 3 poi, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o molesti.

Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposi-zione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF). Luogo di determinazione delle immissioni foniche per gli edifici è il centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore (art. 39 cpv. 1 prima frase OIF), ovvero - per quanto qui di interesse - dei locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli (art. 2 cpv. 6 lett. a OIF). Ciò - come ha avuto modo di stabilire il Tribunale federale - indipendentemente dal fatto che la finestra possa essere aperta o meno (cfr. DTF 142 II 100 consid. 3.7, 122 II 33 consid. 3b; Urs Walker, Schallschutz bei bestehenden Gebäude, in: URP 1996 pag. 852 segg., pag. 854). I valori di pianificazione di un nuovo impianto devono essere rispettati in corrispondenza di tutte le finestre dei locali sensibili al rumore, anche se si trovano sul medesimo fondo (cfr. ROBERT WOLF, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, II ed., Zurigo 2000, n. 59 e seg. ad art. 25; STA 52.2018.103 del 15 ottobre 2018 consid. 5.3.2; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2011.00422 del 7 marzo 2012, in: BEZ 2012 n. 23).

Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i VP ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

2.2. In base al principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei VP non basta. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 OIF se si giustificano ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre le emissioni sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono sopportabili sotto il profilo economico e proporzionali. Il criterio della sopportabilità economica delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad aziende lucrative gestite secondo i principi economici di mercato. Qualora le emissioni provengano da altre fonti, le conseguenze finanziarie delle limitazioni devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della proporzionalità. Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2; STF 1C_74 del 5 maggio 2021 consid. 6.1 entrambe con riferimenti; RtiD I-2013 n. 51 consid. 5; STA 52.2013.409 dell'11 novembre 2014 consid. 3.2 con riferimenti ivi citati).

2.3. In concreto, dal progetto completato davanti al Municipio risulta che il resistente intende posare a fianco del suo portico l'unità esterna di un impianto di climatizzazione (Mitsubishi MSZ25VE3), così come descritto in narrativa. L'UPR della SPAAS ha preavvisato favorevolmente tale impianto, a condizione di limitarne il tempo di utilizzo (120 minuti per notte) e di posare un pannello fonoassorbente dietro l'unità. Ha inoltre precisato che, con tale provvedimento e il passaggio al modello di una taglia più piccola, anche il principio di prevenzione era rispettato (cfr. preavviso del 16 marzo 2022). Davanti al Governo ha ribadito le sue deduzioni, producendo anche la verifica di protezione fonica per pompe di calore aria/acqua, da cui risulta che in corrispondenza del ricettore più vicino, a m 4, il livello di valutazione (Lr) sarà pari a 40.2 dB(A) di notte, tenuto in particolare conto della correzione in base al tempo di funzionamento di due ore [- 7.8 dB(A)] e del pannello fonoassorbente [- 5 dB(A)]. Dal canto suo, il Governo ha in sostanza fatto proprie le deduzioni della SPAAS, ritenendo a sua volta rispettati i valori di pianificazione e il principio di prevenzione. Il ricorrente contesta tuttavia tali conclusioni, lamentando in particolare che non sarebbe stata considerata la finestra più vicina del suo appartamento situata esattamente sopra il punto sorgente costituito dallo split esterno, né sarebbero state compiutamente valutate delle misure volte al rispetto del principio di prevenzione. A ragione.

2.4.

2.4.1. Anzitutto, diversamente da quanto sommariamente assunto dal Governo, dagli atti non emerge in modo chiaro a quale finestra faccia riferimento l'analisi dell'autorità dipartimentale, in particolare se abbia tenuto conto anche dell'apertura dell'appartamento al primo piano dell'insorgente, che in base ai suoi calcoli non si troverebbe a 4 m, ma a non più di m 3.30 (cfr. replica pag. 4 seg.). Né risulta invero, come osserva il ricorrente con la replica, se e in che misura sia stata inglobata nella valutazione fonica anche la finestra, all'apparenza ancora più vicina all'impianto, dell'unità abitativa stessa del resistente (cfr. foto agli atti), che in linea di principio non può essere ignorata, perlomeno fintanto che non sia data almeno una delle condizioni in base alle quali si può di regola presumere che vi sarà tutt'al più un disturbo di poco conto (cfr. direttiva Cercle Bruit, Aiuto all'esecuzione 6.21: Valutazione delle pompe di calore aria-acqua ai sensi della normativa sul rumore, ad 2.5; cfr. inoltre Aiuto all'esecuzione 6.20: Valutazione degli impianti di riscaldamento, di aerazione, di climatizzazione e di refrigerazione ai sensi della normativa sul rumore, ad 2.3). Nemmeno in questa sede l'UPR ha preso posizione su questi aspetti, confrontandosi puntualmente con le obiezioni del ricorrente, ma limitandosi a indicare che la verifica di protezione fonica è stata fatta presso la finestra più esposta dell'edificio (a soli 4 m dall'impianto), senza ulteriori spiegazioni (cfr. osservazioni del 9 febbraio e del 15 maggio 2023). In queste circostanze, forza è constatare che non essendo certo se sia stato considerato il ricettore più esposto (né a quale distanza esso si trovi concretamente), non è nemmeno possibile stabilire se e in che misura l'impianto rispetti effettivamente i valori di pianificazione, in particolare quello notturno di 45 dB(A).

2.4.2. Carenti risultano inoltre gli accertamenti esperiti dalle istanze inferiori relativamente al principio di prevenzione. Dalla stessa verifica fonica dell'UPR emerge infatti che, in concreto, la scelta di un modello di taglia inferiore, unitamente alla limitazione del tempo di funzionamento e la posa del pannello fonoassorbente imposti a titolo di condizione del permesso, non costituiscono tanto dei provvedimenti adottati in base a tale principio, ma piuttosto delle misure necessarie per contenere il rumore al di sotto del valore di pianificazione notturno, altrimenti superato [40.2 db(A) + 5 db(A) + 7.8 db(A) = 53 db(A)], nell'ipotesi (tuttora da verificare) in cui il ricettore più esposto si trovi a m 4 (cfr. supra consid. 2.4.1). Né il Governo, né l'autorità dipartimentale hanno pertanto chiarito, con la collaborazione dell'istante, se e in che misura non sia possibile adottare - se del caso cumulativamente (cfr. STF 1C_418/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3) - ulteriori misure al fine di contenere le emissioni. Misure che richiedono di regola di considerare non solo lo stato della tecnica (scelta di un impianto con basso livello di pressione sonora), ma anche il luogo di installazione (in modo che nelle vicinanze ne derivino immissioni il più possibile ridotte, valutando semmai anche una collocazione interna; cfr. per le termopompe: STF 1C_389/2019 del 27 gennaio 2019 consid. 4) e i provvedimenti di tipo tecnico-costruttivo (come quelli evocati dal ricorrente, quale un involucro insonorizzante), oltre a quelli d'esercizio (cfr. in tal senso citate direttive Cercle Bruit, Aiuto all'esecuzione 6.20, ad 2.1 e 2.23 con rimando alla direttiva relativa alle pompe di calore, Aiuto all'esecuzione 6.21, cfr. in particolare allegato 2; cfr. pure STF 1C_418/2019 citata consid. 5.3). In questo ambito occorre in particolare sempre verificare se simili provvedimenti siano economicamente sostenibili, ovvero se permettono di ottenere una riduzione considerevole delle emissioni con un dispendio relativamente esiguo. Esame, questo, che non può evidentemente limitarsi a una semplice affermazione lapidaria come quella del resistente secondo cui ulteriori misure sarebbero manifestamente sproporzionate, nel senso di economicamente insostenibili se già si considera[no] quelle (…) per la realizzazione del prospettato intervento e senza neppure poter ottenere una considerevole riduzione del livello fonico (cfr. pag. 9 della risposta).

2.5. Stante quanto precede, s'impone dunque un rinvio degli atti al Governo affinché, esperiti gli accertamenti mancanti ai sensi dei considerandi sopraesposti, interpellata l'autorità dipartimentale e offerta a tutte le parti la possibilità di esprimersi, si pronunci nuovamente.

  1. 3.1. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, con conseguente annullamento del giudizio governativo. Gli atti sono ritornati al Governo affinché proceda ai sensi dei considerandi.

3.2. Per prassi, il rinvio degli atti all'autorità inferiore, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato vittorioso. La tassa di giustizia è di riflesso posta a carico del resistente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà inoltre al ricorrente adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 14 dicembre 2022 (n. 6159) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1. Lo stesso rifonderà inoltre al ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili, per questa sede. All'insorgente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

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