2C_1185/2016, 2C_204/2010, 2C_720/2014, 2C_738/2013, 2C_84/2019, + 1 weiteres
Incarto n. 52.2023.260
Lugano 14 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2023 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 13 giugno 2023 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha conseguito nel 2005 la laurea in economia e commercio presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2009 egli è iscritto all'albo presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di __________ e dal 2010 al registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze italiano. Dopo svariati anni di attività quale commercialista in Italia con collaborazioni anche con ditte svizzere, dal 1° luglio 2020 egli è stato assunto dalla M__________ SA, società fiduciaria di __________.
B. Il 25 luglio 2022 RI 1 ha domandato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio anche dell'autorizzazione quale fiduciario commercialista. A sostegno della propria richiesta ha, in sintesi, dichiarato di disporre di un titolo di studi valido e di aver svolto il periodo di pratica biennale, producendo la relativa documentazione. Dopo aver richiesto ulteriore documentazione e spiegazioni all'interessato, così come al fiduciario responsabile della M__________ SA - C__________ - nell'ambito di un controllo prudenziale, il 27 gennaio 2023 l'Autorità di vigilanza ha preavvisato negativamente la suddetta istanza ritenendo che il requisito concernente la pratica professionale non fosse in specie dato nei termini stabiliti dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100). Sempre il 27 gennaio 2023 l'autorità di prime cure ha altresì notificato alla M__________ SA l'avvio di una procedura interdittiva ritenendo che la posizione professionale del fiduciario responsabile non fosse conforme all'art. 6 LFid, fissandole un termine scadente il 27 febbraio 2023 per provvedere alla nomina (preventivamente avvallata dall'Autorità di vigilanza) di un nuovo responsabile e diffidandola dallo svolgere nel frattempo attività di carattere fiduciario. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, a seguito del quale l'Autorità di vigilanza ha mantenuto la propria posizione in merito al rilascio dell'autorizzazione e, sollecitata a emanare un provvedimento formale, con decisione del 13 giugno 2023 ha ribadito il proprio diniego. A suo giudizio, al di là dei dubbi sulla durata della pratica, il periodo lavorativo dell'interessato presso M__________ SA non può essere validamente considerato per il rilascio del permesso all'esercizio della professione, poiché vi sarebbero più indizi che l'attività svolta non sarebbe stata supervisionata a dovere da parte di un fiduciario commercialista autorizzato. C__________, infatti, avrebbe sempre e solo lavorato per una fiduciaria con sede a , l'attestato riferito alla pratica professionale inizialmente prodotto da RI 1 non sarebbe stato firmato dal fiduciario responsabile, quella ulteriormente trasmessa (e firmata da C) indicherebbe che l'istante avrebbe direttamente supervisionato i mandati commercialistici eseguiti e il suo contratto di lavoro non prevedrebbe d'altronde nessun obbligo di presenza presso la sede di __________.
C. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, con contestuale rilascio dell'autorizzazione in parola. Egli contesta, in estrema sintesi, di aver svolto la propria attività durante la pratica professionale senza il controllo e la supervisione del fiduciario responsabile per la M__________ SA; fa altresì valere la violazione del principio dell'affidamento.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'Autorità di vigilanza, con argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, in seguito.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid e art. 16 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Nel Canton Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid). L'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è rilasciata dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti all'art. 8 LFid. Tra questi figurano il possesso di un titolo di studio riconosciuto e l'assolvimento di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel rispettivo ramo (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid).
3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente ritiene che la pratica da lui svolta presso M__________ SA gli consenta di esigere l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista. Anzitutto afferma di aver indicato in modo trasparente che il suo contratto di lavoro prevedeva formalmente un impiego all'80%, nonostante l'impegno prodigato sia stato in realtà in misura maggiore, e di aver svolto un'attività sporadica e stagionale presso la __________ Sagl e lo studio commercialistico del padre a , ciò che sarebbe ad ogni modo irrilevante atteso che al momento della decisione impugnata egli era ormai attivo presso M SA da quasi tre anni. Contesta poi gli elementi sulla base dei quali l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che il fiduciario responsabile, C__________, non avrebbe diligentemente supervisionato il suo operato. Nel dettaglio lamenta che quale indizio di ciò possa essere ritenuto il fatto che la prima attestazione di pratica professionale trasmessa con l'istanza di autorizzazione non era firmata dal fiduciario responsabile; la firma era di un membro del consiglio d'amministrazione attivo da oltre 25 anni nel settore, fiduciario autorizzato fino al 2016. In ogni caso C__________ ha firmato personalmente l'attestato indicando le mansioni da lui svolte senza che fosse necessario precisare che le stesse erano avvenute sotto la sua supervisione. Nonostante non vi sia un contratto di lavoro tra M__________ SA e il fiduciario responsabile, bensì un contratto di mandato di cui l'autorità era a conoscenza, e benché non fosse costantemente presente a __________, questi avrebbe sempre avuto un controllo effettivo e assiduo dell'attività svolta dalla società fiduciaria (e di riflesso dal ricorrente) adempiendo ai suoi obblighi legali secondo l'art. 6 LFid, così come secondo il codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; cfr. art. 716 cpv. 2 e art. 716a cpv. 1 n. 5 CO) che già prevede che il consiglio d'amministrazione eserciti l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione. Il concetto di supervisione, in particolare in ambito contabile, può assumere d'altronde vari significati; in tale contesto l'insorgente avrebbe supervisionato la contabilità dei clienti e il suo operato sarebbe stato a sua volta verificato dal fiduciario responsabile introducendo così un duplice livello di controllo applicato da tutte le società di consulenza contabile. Infine, né la procura collettiva a due iscritta a registro di commercio in favore del ricorrente né la possibilità prevista nel suo contratto di lavoro di svolgere le sue attività anche al di fuori della sede sociale (segnatamente presso il cliente o in modalità smart working), permetterebbero di ritenere che egli avrebbe agito in totale autonomia.
3.2. L'esigenza di un periodo di pratica ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid è una misura di polizia a tutela della collettività, giudicata legittima dal Tribunale federale, affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata un'esperienza professionale diretta (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.1, 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.2.2; STA 52.2016.129 del 21 giugno 2017 consid. 3.2, 52.2014.106 del 26 giugno 2014 consid. 3.2, 52.2001.414 del 3 aprile 2002 consid. 4.1 e riferimenti, 52.2001.306 del 3 aprile 2002 consid. 3.2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 39). Secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale, la pratica imposta dalla suddetta norma deve assumere un certo grado di professionalità e di assiduità, ed essere svolta secondo le modalità che caratterizzano la professione fiduciaria, ossia per conto di terzi (STA 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3). Deve inoltre essere esercitata in posizione subordinata, ovvero sotto la sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 7 LFid (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.1; 2C_738/2013 del 27 novembre 2013 consid. 4.2 et 4.3). Inoltre, benché la normativa legale sia silente al riguardo, le stesse finalità impongono un legame temporale ragionevole tra il momento dello svolgimento della pratica e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In caso contrario, le garanzie di competenza derivanti da un esercizio regolare dell'attività oggetto della domanda verrebbero a mancare. Analogamente, l'acquisizione di conoscenze teoriche deve precedere la pratica professionale (STA 52.2021.371 del 30 novembre 2022 consid. 3.2, 52.2016.129 del 21 giugno 2017 consid. 3.2, 52.2007.223 del 30 ottobre 2007 consid. 4.1, 52.2005.324 del 14 dicembre 2012 consid. 4.1, 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3; RtiD-2014 n. 16 consid. 4.1, RDAT II-2002 n. 58; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Lugano/Basilea et al. 2002, pag. 78 e segg.).
3.3. Anzitutto è necessario considerare che il periodo biennale di pratica è inteso a tempo pieno; in caso di occupazione parziale - come in specie - il suddetto periodo di lavoro va di conseguenza computato in proporzione. Nel caso in esame l'insorgente lavora da luglio 2020 all'80% per la M__________ SA, come risulta dal suo contratto di lavoro (cfr. doc. O), tant'è che egli era (e lo è tuttora) contemporaneamente attivo sia presso la __________ Sagl (al 20%), sia
4.2. La censura non può essere accolta, in quanto del tutto infondata. Anzitutto l'Autorità non è incorsa in alcun errore rilasciando il permesso di polizia a favore di C__________, il quale oltre a disporre di un titolo di studi riconosciuto ex art. 11 cpv. 1 LFid, già esercitava la professione di fiduciario da molti anni fuori Cantone per cui egli aveva diritto al rilascio dell'autorizzazione in parola in virtù della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02; cfr. doc. L). Spettava dunque al fiduciario autorizzato esercitare l'attività conformemente alla LFid, circostanza questa che però l'Autorità di vigilanza non poteva a priori garantire con il rilascio dell'autorizzazione. Quest'ultimo era tenuto a conoscere le disposizioni legali che disciplinano l'attività di fiduciario e le modalità di applicazione delle medesime, tra cui figura il divieto di essere responsabile di più entità fiduciarie contemporaneamente, salvo eccezioni pronunciate dall'Autorità (art. 6 cpv. 3 LFid). D'altra parte, nonostante il contratto stipulato tra C__________ e M__________ SA (doc. I) preveda principalmente che questi avrebbe rivestito la carica di membro dell'organo dirigenziale, ciò che evidentemente non è sufficiente a fungere da responsabile per la società fiduciaria, lo stesso indica che, oltre al compenso per tale ruolo (fr. 5'000.- annui), gli altri servizi resi sarebbero stati fatturati a parte secondo le usuali tariffe. Nella corrispondenza intercorsa prima del rilascio del permesso, a più riprese M__________ SA aveva poi precisato che la partecipazione del responsabile sarebbe stata continuativa, attiva e regolare (cfr. doc. C) e che le specifiche attività espletate dal mandatario sarebbero state remunerate separatamente (doc. S), trasmettendo inoltre la polizza assicurativa di responsabilità civile la quale indica una percentuale di occupazione del fiduciario al 100% (doc. H pag. 6).
5.2. Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti). Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), ritenuto come lo Stato del Cantone Ticino dovrà rifondere all'insorgente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 13 giugno 2023 dell'Autorità di vigilanza è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'autorità precedente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente la vicecancelliera