Incarto n. 52.2023.20
Lugano 23 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2023 di
RI 1 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 30 novembre 2022 (n. 5828) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso degli insorgenti avverso la decisione del 22 febbraio 2022, con la quale il Municipio di Faido ha negato loro la licenza edilizia per la formazione di una tettoia da adibire a legnaia sulla part. __________, sezione Faido;
ritenuto, in fatto
A. RI 2 e RI 1 sono comproprietari di un terreno (part. __________) con una casa d'abitazione, situato a Faido, in località Chinchengo. Il fondo è assegnato perlopiù alla zona edificabile estensiva, sia dal primo piano regolatore (1986), che da quello vigente approvato il 22 settembre 2021. Ne fa eccezione la parte ovest, ubicata fuori della zona edificabile: prima in area forestale e ora in zona agricola (oltre che in una zona di protezione generale della natura e del paesaggio).
B. a. Constatato che nella parte fuori della zona edificabile era in corso la costruzione di una tettoia, il 25 maggio 2021 il Municipio di Faido ha ingiunto a RI 2 e RI 1 di sospendere i lavori e presentare una domanda di costruzione a posteriori.
b. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, il 31 agosto 2021 RI 2 e RI 1 hanno quindi presentato una domanda di costruzione a posteriori per la nuova tettoia (m 6 x 3) da adibire a deposito di legna, al servizio della loro abitazione. Il manufatto, formato da una copertura e pali metallici, secondo la relazione tecnica sarebbe stato costruito sul sedime di una precedente analoga costruzione. Con la domanda gli istanti hanno anche chiesto una deroga alla distanza minima dal bosco sottostante, a cui si avvicina fino a un paio di metri in base alla planimetria allegata.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione della vicina CO 2, comproprietaria del fondo confinante a monte (part. __________).
d. Con avviso del 5 ottobre 2021 (n. 119881), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso. In particolare, hanno escluso che la nuova tettoia (realizzata in sostituzione di una costruzione fatiscente, sprovvista di permesso) potesse conseguire un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), difettando il requisito dell'ubicazione vincolata. Inoltre, nell'ambito degli interessi preponderanti contrari, hanno anche rilevato che il manufatto non rispettava la distanza minima dal bosco secondo gli art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 921.100) e 13b con l'allegato 1 lett. g del relativo regolamento del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 921.110).
e. Fatto proprio tale avviso, il 22 febbraio 2022 il Municipio ha quindi negato il permesso richiesto.
C. Con giudizio del 30 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2 avverso la predetta decisione, che ha confermato.
L'Esecutivo cantonale ha dapprima escluso che la tettoia potesse beneficiare di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 22 LPT. Ha poi a sua volta negato che potesse essere rilasciato un permesso eccezionale in base all'art. 24 LPT, difettando il requisito dell'ubicazione vincolata, senza soffermarsi in dettaglio sugli interessi preponderanti contrari. A titolo abbondanziale, ha confermato il contrasto con la distanza minima dal bosco, nei termini già indicati dall'autorità dipartimentale.
D. Contro il suddetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - che sia annullato insieme alla decisione municipale e sia rilasciata la licenza edilizia a posteriori per la legnaia, senza che sia emanato nei loro confronti alcun progetto di decisione circa eventuali provvedimenti coercitivi e di presunta contravvenzione.
Preliminarmente, i ricorrenti rimproverano al Governo una violazione del loro diritto di essere sentiti per non aver esperito un sopralluogo, che risollecitano. Nel merito, dopo aver ribadito di aver semplicemente riparato la legnaia presente sul fondo dal 1996, sostengono in sostanza che nulla osterebbe alla concessione di un permesso eccezionale ex art. 24 LPT. L'ubicazione del manufatto, affermano, sarebbe imposta dalla morfologia del terreno in zona edificabile (forte pendio). Una diversa collocazione non sarebbe ipotizzabile, né sicura e deturperebbe le caratteristiche del nucleo. Alla tettoia, proseguono, non si opporrebbero inoltre interessi pubblici e/o privati preponderanti, trattandosi di un manufatto rurale, del tutto naturale, adibito esclusivamente a mero deposito e maturazione del legno. La costruzione potrebbe inoltre beneficiare di una deroga alla distanza minima dal bosco, al quale non arrecherebbe alcun pregiudizio; eccessivamente formalista sarebbe l'opposta deduzione delle istanze inferiori. I ricorrenti invocano infine la tutela delle situazioni acquisite e la parità di trattamento, rilevando che nella zona vi sono numerose legnaie.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si richiama alle sue precedenti comparse scritte, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto. Il Municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre la vicina chiede di respingere il ricorso.
F. Con la replica e le dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato e di CO 2, rimasti silenti) si sono essenzialmente riconfermate nelle loro posizioni, sviluppando
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), il sopralluogo (volto ad accertare la natura e la configurazione del terreno e la necessità di installare la legnaia in quel punto e constatare la presenza nel comprensorio di altre legnaie), così come le altre prove genericamente offerte dai ricorrenti (informazioni delle parti e di terzi, perizie, testimoni ed ogni altra ammessa), non appaiono idonei a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. In particolare, la situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emergono con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti, senza che occorra accertare in loco l'esatta morfologia del terreno dell'intero fondo. Contrariamente a quanto credono i ricorrenti, la circostanza che la parte di fondo fuori zona edificabile sarebbe l'unica a poter garantire stabilità alla legnaia, poiché quella restante - eccezion fatta per l'area su cui è stata costruita l'abitazione principale - sarebbe costituita da ripido pendio, non è atta a fondare l'ubicazione vincolata (infra consid. 4). La semplice presenza di altre legnaie nel comprensorio non basta invece per ammettere un eventuale diritto a una parità di trattamento nell'illegalità (infra consid. 6). Parimenti da respingere è la richiesta dei ricorrenti di essere sentiti personalmente, nella misura in cui hanno già potuto esercitare il loro diritto di essere sentito nei propri allegati. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; tra tante: STA 52.2021.82 del 17 novembre 2021 consid. 1.2).
Per le medesime ragioni di cui si è detto poc'anzi, resiste tutto sommato alle critiche dei ricorrenti il rifiuto del Governo, ancorché solo implicito, di prescindere dall'esperimento di un sopralluogo. La garanzia del diritto di essere sentito sancita dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) non impedisce infatti all'autorità - che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito - di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii).
3.1. Di principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio di conformità di zona, cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
3.2. Per principio, l'autorità statuisce sulle domande di costruzione in base al diritto vigente al momento della decisione. A questa regola fanno eccezione le domande di costruzione in sanatoria, alle quali è di principio applicabile il diritto vigente al momento in cui l'abuso è stato commesso, a meno che il diritto entrato successivamente in vigore risulti più favorevole al costruttore (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1282 ad art. 43 LE; Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 118 seg.).
3.3. In concreto, sia che si consideri la situazione pianificatoria ancora vigente al momento in cui è stata eretta (PR 1986), sia che si consideri il nuovo piano regolatore approvato il 22 febbraio 2021 (supra consid. A), è pacifico che la tettoia non può essere autorizzata mediante un permesso ordinario retto dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, così come concluso dalle precedenti istanze. La legnaia non è infatti riconducibile a un edificio forestale, conforme alla destinazione della foresta, necessario al suo sfruttamento nel luogo previsto (cfr. art. 13a dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 [OFo; RS 921.01]; DTF 123 II 499 consid. 2; STF 1C_359/2009 del 2 febbraio 2010 in RtiD II-2010 n. 62, consid. 2.2; STA 52.2020.263 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 e rinvii; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Ber-na 2006, n. 58 ad art. 22 LPT). Tantomeno è un manufatto necessario alla coltivazione agricola o all'agricoltura, conforme alla zona agricola (cfr. art. 16a LPT e 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000; OPT; RS 700.1). La tettoia funge infatti da semplice deposito per la legna al servizio dell'abitazione dei ricorrenti. Non è quindi conforme alla destinazione di zona. Nessuno del resto lo pretende.
4.2. In concreto, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, è manifesto che la tettoia non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo di ordine tecnico, inerente all'esercizio e alla natura del terreno, impone di realizzare la tettoia al servizio dell'edificio abitativo fuori della zona edificabile. La ripidità del terreno in area edificabile invocata dagli insorgenti non rientra all'evidenza tra i motivi oggettivi legati alla natura del suolo, che obbliga imperativamente una collocazione della tettoia fuori dal comparto fabbricabile (diversamente ad es. da un impianto per l'estrazione di materie prime, possibile unicamente nel luogo di giacenza, cfr. Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Zurigo 2017, n. 10 ad art. 24 LPT). Le ragioni fatte valere, o anche solo la vicinanza del manufatto all'edificio residenziale, sono al contrario semplici motivi personali e di comodità, insufficienti per derogare al principio centrale della pianificazione della separazione tra zone edificabili e non. Nulla impedisce del resto agli insorgenti di realizzare un deposito per la legna all'interno della area edificabile (ad es. all'interno dello stesso edificio presente sul loro fondo; cfr. pure foto di cui al doc. D prodotto dalla vicina). Già solo per questo motivo, è escluso che la tettoia possa essere autorizzata in via eccezionale in base all'art. 24 LPT. Nell'ambito della ponderazione degli interessi preponderanti contrari (art. 24 lett. b LPT), come rilevato dall'autorità dipartimentale, non potrebbe comunque essere ignorato che il manufatto si pone tuttora anche in conflitto con il bosco sottostante, da cui si situa a una distanza ben inferiore a quella minima inderogabile (6 m), applicabile alle tettoie aventi una superficie massima di 25 m2 (cfr. art. 6 cpv. 2 LCFo e 13b con l'allegato 1 lett. g del RLCFo; cfr. planimetria in scala 1:500 e foto agli atti; cfr. pure immagini aeree reperibili sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo).
Nulla possono invece dedurre i ricorrenti dalla precedente analoga costruzione adibita a deposito legna, che sarebbe stata collocata sul fondo nel 1996 (ca. 26 anni fa), senza autorizzazione. Manufatto sul cui sedime sarebbe stata eretta la nuova tettoia (cfr. relazione tecnica) o che i proprietari si sarebbero limitati a riparare, sostituendo la tettoia sovrastante la catasta di legno (cfr. osservazioni del 30 novembre 2021 pag. 13). Anzitutto è manifesto che un tale manufatto - che appariva più che altro come un cumulo di legna coperto da un telone (cfr. foto annesse alla domanda di costruzione) - non potrebbe mai giustificare la concessione di un'autorizzazione eccezionale in base all'art. 24c LPT (che a determinate condizioni permette tra l'altro di trasformare parzialmente o ricostruire edifici utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non più conformi alla destinazione della zona). Tale norma - peraltro non espressamente invocata dai ricorrenti - è infatti applicabile unicamente a edifici protetti nella loro situazione di fatto, costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (cfr. art. 41 OPT; DTF 129 II 396 consid. 4.2.1). Ciò che qui non è chiaramente il caso. Irrilevante ai fini della presente procedura è invece il richiamo alla perenzione trentennale (cfr. DTF 147 II 309). A maggior ragione se si considera che quel manufatto non era presente sul fondo da più di trent'anni ed è stato sostituito.
Poco conta invece che nel comprensorio vi sarebbero numerose legnaie. Tale circostanza non conferisce in particolare ai ricorrenti alcun diritto a una parità di trattamento nell'illegalità. Un tale diritto può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Date queste condizioni, un cittadino ha allora diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi legittimi (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1). In concreto i ricorrenti non sostanziano tuttavia in alcun modo l'esistenza di una prassi costante contraria alla legge, nei suddetti termini; in ogni caso, trattandosi di una costruzione fuori della zona edificabile, va rilevato che di principio gli interessi pubblici a una corretta applicazione di una disposizione centrale del diritto federale quale è l'art. 24 LPT prevarrebbero su un'eventuale parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 116 Ib 228 consid. 4; STF 1C_300/2021 dell'8 febbraio 2023 consid. 4.2, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 5.2, 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 4.2 in RtiD II-2009 n. 39).
Da respingere è infine la domanda dei ricorrenti con cui chiedono che nei loro confronti non sia emanato alcun progetto di decisione circa eventuali provvedimenti coercitivi e di presunta contravvenzione. Tale aspetto esula infatti dalla presente procedura. Spetterà comunque all'autorità di prime cure chinarsi sulle misure di ripristino.
8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
8.2. Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
8.3. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a: .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera