Incarto n. 52.2023.196
Lugano 29 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2023 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione del 26 aprile 2023 (n. 2035) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con cui il 31 gennaio 2022 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato il rilascio di un permesso per frontalieri;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 31 gennaio 2022, dopo avere raccolto il parere della Commissione consultiva del mercato del lavoro, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 20 dicembre 2021 dalla cittadina russa RI 1 (1982) volta a ottenere il rilascio di un permesso per frontalieri al fine di potere esercitare l'attività di governante a tempo parziale (10 ore alla settimana, con una retribuzione mensile lorda di fr. 875.-) al servizio di d, cittadina elvetica residente a __________.
Dopo avere ricordato che un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa è rilasciato in primo luogo alla manodopera indigena o proveniente da uno degli Stati dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), l'Autorità dipartimentale ha rilevato che l'autorizzazione di lavoro è subordinata all'esame del mercato del lavoro, ovvero il controllo delle condizioni di salario e di lavoro e la priorità dei lavoratori indigeni. Condizione, quest'ultima, che l'interessata non adempiva, la datrice di lavoro potendo fare capo con le opportune ricerche alla manodopera indigena per svolgere tale genere di attività a tempo parziale, così come richiesto dalle direttive in materia emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). La decisione è state resa sulla base degli art. 18, 19, 21, 22, 25, 35, 39, 40 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), 22, 83 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), 9 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8 giugno 1998 (LALSI; RL 143.100), 2 cpv. 1 lett. a, m e p, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 del relativo regolamento del 23 giugno 2009 (RLALSI; RL 143.110).
B. Con giudizio del 26 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ribadito in sostanza i motivi posti a fondamento del provvedimento dipartimentale, rigettando l'argomentazione dell'interessata (basata su una sentenza del Tribunale amministrativo federale, STAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019) secondo la quale essa, essendo coniugata con un cittadino dell'UE al beneficio di un permesso per frontalieri UE/AELS, potrebbe prevalersi a titolo derivato dei diritti conferiti dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e quindi ottenere l'autorizzazione postulata.
C. Contro la predetta pronuncia governativa la soccombente si è aggravata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il conseguente rilascio del permesso per frontalieri.
Ha riproposto la censura già sollevata dinanzi al Governo, ribadendo che il diniego dell'autorizzazione richiesta si avvererebbe discriminatorio e contrario al diritto nonché alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in materia.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione è pervenuto il Dipartimento, rigettando le argomentazioni ricorsuali. Ha in particolare contestato l'applicazione alla fattispecie della giurisprudenza citata da RI 1, sottolineando come in realtà la soluzione adottata - secondo la quale il coniuge di un cittadino comunitario frontaliere in Svizzera, proveniente da un Paese terzo e residente nell'UE, non può ottenere un'autorizzazione per confinanti, dato che non soggiorna in territorio elvetico - sarebbe conforme alla più recente giurisprudenza e non comporterebbe alcuna discriminazione contraria all'ALC.
E. RI 1 ha rinunciato a presentare una replica, limitandosi a riconfermare quanto esposto e sostenuto nelle precedenti prese di posizione.
F. Le Autorità inferiori non hanno duplicato. La Sezione della popolazione ha tuttavia successivamente segnalato e prodotto una decisione del Tribunale federale (STF 2C_158/2023 del 12 luglio 2024), che confermerebbe le proprie tesi e conclusioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 LALSI. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Oggetto del contendere è innanzitutto il quesito di sapere se la ricorrente, cittadina russa residente in Italia unitamente al marito di nazionalità rumena, quindi di un Paese dell'UE, possa o non possa prevalersi di un diritto derivato di accedere a un'attività economica in Svizzera ai sensi dell'ALC e vedersi rilasciare un permesso per frontalieri al fine di essere impiegata a tempo parziale in Svizzera.
2.2. Secondo l'art. 1 ALC l'accordo è stato concluso a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera e si prefigge di conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (lett. a); agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata (lett. b); conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante (lett. c); garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali (lett. d).
L'art. 2 ALC sancisce il principio del divieto di discriminazione, prevedendo che, in conformità con le disposizioni degli allegati I, II e III all'accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
2.3. Per l'art. 4 ALC il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 (concernente le disposizioni transitorie e l'evoluzione dell'accordo) e conformemente alle norme dell'allegato I.
Giusta l'art. 7 ALC, in consonanza con l'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone, tra i quali vi sono: il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro (lett. a); il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta (lett. b); il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo avere cessato la propria attività economica (lett. c); il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità (lett. d); il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attività economica, qualunque sia la loro nazionalità (lett. e).
2.4. Secondo l'art. 3 cpv. 5 allegato I ALC il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza. Per l'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'art. 3 allegato I ALC godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie. Il concetto di vantaggio sociale deve essere interpretato in maniera estensiva (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE - Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Ginevra/Lugano 2010, n. 380 e la giurisprudenza citata).
2.5. Il principio di non discriminazione sancito all'art. 2 ALC ricalca la medesima nozione enunciata all'art. 12 del trattato sul funzionamento dell'UE (dal 1° dicembre 2009 art. 18) e quello dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC corrisponde all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea (GU L 257 del 19 ottobre 1968 pag. 2-12), sostituito dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 (GU L 141 del 27 maggio 2011 pag. 1-12). Occorre dunque tenere in considerazione la giurisprudenza sviluppata in proposito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (attuale Corte di giustizia dell'UE [CGUE]) prima della firma dell'ALC, avvenuta il 21 giugno 1999 (art. 16 cpv. 2 ALC), fatto salvo quanto previsto all'art. 21 ALC.
Inoltre l'art. 23 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (GU L 229 del 29 giugno 2004 pag. 35-48) prevede che i famigliari del cittadino dell'UE, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.
2.6. Per l'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC il lavoratore dipendente frontaliere è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Il cpv. 2 della medesima disposizione soggiunge che i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno; tuttavia l'autorità competente dello Stato di impiego può concedere al lavoratore frontaliere dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno; tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliere dimostri di esercitare un'attività economica.
3.2. Come rettamente evidenziato dalla Sezione della popolazione, nella STF 2C_158/2023 del 12 luglio 2024 il Tribunale federale ha però rigettato questa interpretazione delle norme dell'ALC e ha confermato il diniego del rilascio di un permesso per frontalieri a una cittadina thailandese sancito dalle Autorità migratorie del Canton Ginevra.
3.2.1. L'Alta Corte federale ha dapprima proceduto con un'interpretazione letterale delle disposizioni poc'anzi esposte, rilevando come i diritti dei famigliari sono sanciti all'art. 3 allegato I ALC. In particolare il diritto di accedere a un'attività economica è riconosciuto ai membri della famiglia della persona che dispone di un diritto di soggiorno in uno degli Stati contraenti (cpv. 5). Tale non è però il caso dei famigliari dei frontalieri, in effetti il diritto di soggiorno concerne il caso in cui il cittadino di una parte contraente vive sul territorio di un altro Stato parte all'ALC.
L'art. 3 cpv. 1 allegato I ALC precisa che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. L'esistenza del requisito della residenza nello Stato in cui si lavora al fine di potere beneficiare di un diritto di soggiorno è inoltre attestato dall'esigenza, sancita nella seconda frase della medesima norma, di disporre per sé e per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato. Il requisito della residenza è altresì enunciato all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, per il quale i figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
In conclusione l'interpretazione letterale di queste disposizioni porta a concludere che unicamente nel caso in cui un cittadino di una parte contraente vive in un altro Stato parte all'accordo, i suoi famigliari possono raggiungerlo, stabilirsi con lui e beneficiare dei diritti derivanti dall'ALC, tra i quali figura quello di accedere a un'attività economica. Al contrario i lavoratori frontalieri, che non risiedendo per definizione nello Stato in cui lavorano, non rientrano nella categoria delle persone che dispongono di un diritto di soggiorno e di conseguenza i membri della loro famiglia non possono beneficiare delle prerogative derivanti da tale diritto di residenza (STF 2C_158/2023 menzionata consid. 5.1).
3.2.2. Il Tribunale federale ha altresì svolto un'interpretazione sistematica dell'ALC, giungendo alla medesima conclusione. Per quanto concerne l'art. 3 allegato I ALC occorre rilevare che il cpv. 2 definisce la nozione di membri della famiglia, mentre i successivi cpv. 3, 4, 5 e 6 trattano delle conseguenze del diritto di stabilirsi in un altro Stato membro con il cittadino di una parte contraente sancito al cpv. 1. In particolare il cpv. 3 regola il rilascio della carta di soggiorno ai famigliari, il cpv. 4 ne stabilisce la durata di validità e il cpv. 6 riguarda il diritto all'insegnamento dei figli nello Stato in cui si stabiliscono. Come già esposto, il cpv. 5, ed è ciò che risulta determinante nel caso di specie, tratta invece del diritto di accedere a un'attività economica per i membri della famiglia, prerogativa nondimeno soggetta alla condizione che il titolare originario disponga di un diritto di soggiorno, quindi che risieda in tale Stato.
Questa conclusione è confermata anche dalla combinata lettura degli art. 6 e 7 allegato I ALC. Il primo disciplina il soggiorno dei lavoratori dipendenti, prevedendo chiaramente che questi ricevono una carta di soggiorno. Il secondo al suo cpv. 2 sancisce invece che i lavoratori frontalieri non necessitano del rilascio di una carta di soggiorno. Questa disposizione si spiega proprio con il fatto che i frontalieri non esercitano il diritto di soggiorno nello Stato in cui lavorano. Come già esposto la norma soggiunge che le autorità dello Stato di impiego possono rilasciare una carta speciale, la quale tuttavia non è assimilabile alla carta di soggiorno rilasciata ai lavoratori dipendenti residenti ai sensi dell'art. 6 allegato I ALC. Per quel che concerne la situazione dei famigliari l'art. 3 cpv. 4 allegato I ALC precisa che la carta di soggiorno concessa a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende, ma non menziona la carta speciale per i frontalieri giusta l'art. 7 cpv. 2 allegato I ALC. Questa distinzione tra documenti secondo l'ALC rappresenta un'ulteriore dimostrazione del fatto che il lavoratore frontaliere non dispone di un diritto di soggiorno nello Stato in cui esercita la propria attività, ciò che è del resto coerente con la definizione stessa di frontaliere enunciata, come si è visto, all'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC (STF 2C_158/2023 menzionata consid. 5.2).
3.2.3. Alla luce degli obiettivi dell'ALC, sanciti al suo art. 1 (cfr. consid. 2.2), pure i diritti derivati dei membri della famiglia hanno lo scopo di permettere la libera circolazione degli aventi diritto originari, rendendo possibile e garantendo il ricongiungimento familiare (STF 2C_184/2021 del 26 agosto 2021 consid. 3.6). In questo senso l'art. 3 allegato I ALC concede in primo luogo il diritto ai membri della famiglia di stabilirsi con l'avente diritto di soggiorno originario (cpv. 1), mentre il diritto di accedere a un'attività economica secondo il cpv. 5 ne è una conseguenza.
La situazione dei famigliari dei frontalieri è invece diversa. Fermo restando che qualora un lavoratore frontaliere cittadino di uno Stato parte all'ALC desideri risiedere nel Paese in cui esercita la propria attività, può stabilirvisi. In tal caso i membri della sua famiglia beneficeranno dei diritti sanciti all'art. 3 allegato I ALC, tra cui quello di accedere a un'attività economica. Tuttavia, qualora i famigliari decidano di continuare a vivere nello Stato di residenza, l'ALC non gli conferisce il diritto derivato di accedere a un'attività economica nello Stato di impiego del titolare originario.
Con riferimento all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, che pone la condizione di residenza, il Tribunale federale ha già stabilito che questa sorta di eccezione al principio della non discriminazione di cui all'art. 2 ALC si spiega ed è giustificata proprio dallo scopo medesimo della norma, ovvero l'integrazione della famiglia del lavoratore nello Stato in cui si è stabilito (STF 2C_820/2018 dell'11 giugno 2019 consid. 4). L'Alta Corte federale è quindi giunta alla medesima conclusione anche per quanto concerne l'art. 3 cpv. 5 allegato I ALC (STF 2C_158/2023 citata consid. 5.3). In quel caso aveva dunque considerato che la libera circolazione non risultava limitata. Questo perché, dato che la ricorrente cittadina thailandese e il marito cittadino dell'UE vivevano entrambi in Francia, visto che quest'ultimo lavorava in Svizzera come frontaliere, il diniego del diritto di accedere a un'attività economica nel nostro Paese come frontaliera alla consorte non comportava conseguenze sul diritto della coppia di risiedere in Francia. Qualora invece il marito avesse deciso di trasferirsi in territorio elvetico, cambiando statuto, esercitando il diritto di residenza nel Paese in cui lavora e diventando quindi un lavoratore dipendente residente ai sensi dell'art. 6 allegato I ALC, pure la moglie avrebbe beneficiato dei diritti derivati dall'ALC, ovvero risiedere e lavorare in Svizzera, allo scopo di non separare il nucleo familiare.
3.3. Alla luce di queste considerazioni occorre dunque concludere che poiché il marito di RI 1, cittadino comunitario, non risiede nel nostro Paese, ma vi esercita unicamente un'attività quale lavoratore frontaliere, nella fattispecie non risulta adempiuta la condizione di disporre di un diritto di soggiorno in Svizzera da parte del titolare originario del diritto di accedere a un'attività economica, ciò che comporta che la ricorrente non può prevalersi del medesimo diritto a titolo derivato.
4.2. Non esiste tuttavia alcun trattato tra la Svizzera e la Federazione russa da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore di RI 1.
La presente vertenza va quindi esaminata unicamente dal profilo del diritto interno.
4.3. L'art. 35 cpv. 1 LStrI dispone che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Esso è rilasciato dal Cantone come sancisce l'art. 40 cpv. 1 LStrI, fatta salva la competenza dell'Autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20 LStrI) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 LStrI) e alla procedura di approvazione (art. 99 LStrI). Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LStrI, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento di impiego o il passaggio a un'attività indipendente.
Secondo l'art. 83 OASA, prima del primo rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1 OASA) decide, tra le altre cose, se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo gli art. 18-25 LStrl. Conformemente a quanto previsto all'art. 88 cpv. 1 OASA il Cantone Ticino ha designato quale autorità competente per preavvisare il rilascio di permessi di lavoro inoltrati da cittadini di Stati terzi la Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 RLALSI).
4.4. L'art. 18 LStrI prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera (lett. a), un datore di lavoro ne ha fatto domanda (lett. b) e sono adempiute le condizioni di cui agli art. 20-25 (lett. c).
L'art. 25 cpv. 1 LStrl prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliere unicamente se fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera (lett. a) e lavora in Svizzera entro la zona di frontiera (lett. b). Gli art. 20, 23 e 24 LStrI, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, non sono applicabili.
Giusta l'art. 21 cpv. 1 LStrI (priorità) lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni, secondo il cpv. 2: i cittadini svizzeri (lett. a); i titolari di un permesso di domicilio (lett. b); i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa (lett. c); le persone ammesse provvisoriamente (lett. d); le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa (lett. e). In deroga al cpv. 1 lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico; è ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa (cpv. 3).
Ne discende che l'ammissione di cittadini di Stati terzi è possibile unicamente qualora non si sia potuta reclutare la manodopera necessaria né tra quella indigena né tra i lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS (SEM, Istruzioni e commenti nel settore degli stranieri dell'ottobre 2013, stato al 1° gennaio 2025, n. 4.3.2.1).
Secondo l'art. 22 cpv. 1 lett. a LStrI (condizioni salariali e lavorative) lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L'art. 22 OASA precisa che le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nel medesimo ramo; vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.
4.5. La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio (o al rinnovo) di un permesso per frontalieri per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, nel caso concreto, come governante.
Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di queste disposizioni di un ampio potere discrezionale, che sono tenute a esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado di integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (DTF 112 Ib 478).
5.2. Ora, come hanno indicato le Autorità inferiori, RI 1, benché sia titolare di un titolo di soggiorno in Italia da almeno sei mesi e sebbene risieda nella vicina zona di frontiera, non adempie le condizioni per potere essere ammessa in Svizzera per esercitare l'attività notificata, considerata la priorità dei lavoratori indigeni imposta dalla legge.
In effetti, fermo restando che l'attività prevista non rientra nel genere di professioni in cui è dimostrata una forte carenza strutturale di personale qualificato, nella presente fattispecie la datrice di lavoro non ha dimostrato l'impossibilità di reperire per il posto in questione delle persone in cerca di impiego all'interno del Paese o cittadini dell'UE/AELS.
Certo, è stato addotto che sarebbe stato difficile reperire una persona con le qualità professionali richieste, vista la situazione del figlio della datrice di lavoro. D'altra parte, però, d non ha documentato di avere annunciato agli Uffici regionali di collocamento (URC) il posto vacante per il profilo richiesto né ha dimostrato in maniera sostenibile di avere effettuato delle ricerche tramite inserzioni nella stampa specializzata, nei quotidiani, nei media elettronici per trovare candidati all'interno del Paese o cittadini dell'UE/AELS. Al contrario essa ha finanche ammesso di non averne svolte, poiché - come già esposto - ha ritenuto RI 1 l'unica persona atta a esercitare le mansioni per le quali intendeva assumerla.
In siffatte circostanze si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e la stessa deve essere confermata.
Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese - il cui ammontare tiene in considerazione la situazione finanziaria di RI 1 - sono poste a suo carico in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di fr. 600.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il cancelliere