Incarto n. 52.2023.183

Lugano 26 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2023 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1575) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 16 marzo 2022 con cui l'Ufficio del veterinario cantonale ha disposto la confisca dei suoi 12 cani e di un pitone e le ha impartito un divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato per un periodo minimo di due anni;

ritenuto, in fatto

A. a. RI 1 svolge da svariati anni un'attività amatoriale di allevamento di cani, prevalentemente di razza Bulldog inglese, ed è detentrice di svariati esemplari anche di altre razze. Il 29 ottobre 2013 è stata iscritta a registro di commercio l'Associazione H__________s (in liquidazione a far tempo dal 13 gennaio 2013), di cui essa è presidente, allo scopo di recuperare cani, gatti e altri animali randagi. L'8 giugno 2021 RI 1 ha poi costituito la __________ Sagl, società di cui è unica socia e gerente; scopo di quest'ultima è - tra altri - la conduzione di una pensione per animali in genere, in particolare per cani, l'allevamento e l'istruzione di ogni genere e specie.

b. Dando seguito a delle segnalazioni e dopo un primo tentativo infruttuoso, il 28 febbraio 2022 l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha esperito un controllo nell'appartamento dell'insorgente a __________ dove ha rilevato la presenza di quindici cani e un pitone. Ritenendo che le condizioni di detenzione degli animali non fossero affatto adeguate, l'UVC ha disposto immediatamente il sequestro cautelativo dei quindici cani e del serpente; provvedimento confermato con decisione del 3 marzo 2022, rimasta inimpugnata. Con successiva pronuncia del 16 marzo 2022, l'UVC ha poi disposto la confisca di dodici dei quindici cani sequestrati (dei tre rimanenti, due sono stati ceduti a terzi e uno eutanasiato) e del pitone, nonché ha impartito alla detentrice un divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato per un periodo minimo di due anni. Nella propria decisione l'UVC ha quindi indicato che un eventuale ricorso contro il divieto di tenuta di animali non avrebbe avuto effetto sospensivo. Il 17 marzo 2022 l'UVC ha poi sporto denuncia penale contro la detentrice per maltrattamento di animali e altre infrazioni.

B. Avverso le due misure ordinate, RI 1 ha interposto ricorso al Consiglio di Stato postulando altresì la restituzione dell'effetto sospensivo per il divieto di tenuta di animali. Contestualmente alla risposta di causa l'UVC ha formulato una domanda provvisionale tesa a revocare l'effetto sospensivo del gravame nei confronti della misura di confisca. Con risoluzioni del 17 maggio 2022 e del 2 agosto 2022 il presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda provvisionale inoltrata dall'insorgente e accolto quella formulata dall'UVC, stabilendo così l'immediata esecutività di entrambi i provvedimenti contestati. Adita su ricorso, con sentenza del 14 dicembre 2022 (inc. n. 52.2022.254) questa Corte ha tuttavia ripristinato l'effetto sospensivo alla misura di confisca.

C. Con pronuncia del 29 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il ricorso inoltrato da RI 1 contro la misura di confisca dei suoi cani e il divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato. Esclusa preliminarmente una violazione dei diritti di parte della ricorrente, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che le gravi e numerose violazioni riscontrate il giorno del sopralluogo, da imputare alla detentrice, fossero sufficienti a giustificare il divieto di tenuta di animali. Ad aggravare la posizione della detentrice vi sarebbe inoltre lo svolgimento di un'attività di allevamento di cani di razza Bulldog senza la necessaria autorizzazione e impiegando esemplari con caratteristiche morfologiche riferibili alla categoria 3 di aggravio secondo l'Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento del 4 dicembre 2014 (Ordinanza dell'USAV; RS 455.102.4). Da anni d'altronde RI 1 occuperebbe l'UVC, segnatamente con sopralluoghi e controlli dovuti a segnalazioni per morsicature, mancata ottemperanza ai doveri del detentore, disturbo alla quiete pubblica, sospetto di incuria degli animali e altre procedure. Il Governo cantonale ha poi considerato la misura conforme al principio di proporzionalità: visti i precedenti dell'interessata e tenuto conto che le gravi lacune nella gestione e cura degli animali non erano in specie necessariamente da ricondurre all'elevato numero di cani, vi sarebbe il concreto rischio che essa non sia in grado di occuparsi neppure di un solo esemplare senza incorrere in nuove infrazioni.

D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente a quello della decisione dell'UVC. Essa contesta in sintesi che siano date in specie le condizione per ordinare le due misure in parola, le quali sarebbero inoltre lesive dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con argomentazioni di cui si dirà, ove necessario, in seguito.

F. In sede di replica RI 1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande di giudizio. L'allegato di duplica inoltrato dall'UVC è invece stato estromesso dall'incarto in quanto tardivo.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria del provvedimento impugnato, è data dall'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Il ricorso, tempestivo, (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Giusta l'art. 4 LPAn chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv. 2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (cpv. 3). Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza; devono inoltre poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie (art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn). Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (art. 5 cpv. 1 OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro (art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate (art. 5 cpv. 3 OPAn). Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2 LPAn).

Al fine di proteggere gli animali in modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art. 7 LALPAn obbligano l'autorità ad intervenire immediatamente se è accertato che sono trascurati o maltenuti. A tale scopo, le norme conferiscono il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità è inoltre abilitata a venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della realizzazione, dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve comunque intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento (per degli esempi riferiti alla legislazione in vigore prima del 2005: STF 2A.618/2002 del 12.6.03 consid. 2.1; STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2; BVR 1993, pag. 125 consid. 2 a; ANTOINE F. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2 seg.). I disposti citati non si limitano a conferire all'autorità il diritto di sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole di venderli o di sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame attribuisce alla medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli definitivamente al loro detentore. All'autorità viene dunque conferito un potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile a una confisca (STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2). In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).

  1. 3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente contesta che siano date in specie le condizioni per ordinare un divieto di tenuta di animali e la confisca dei cani sequestrati. Sostiene anzitutto che la situazione riscontrata dall'Autorità il 28 febbraio 2022 fosse del tutto eccezionale; negli anni essa avrebbe sempre tenuto correttamente i suoi animali e infatti nessun provvedimento sarebbe mai stato ordinato nei suoi confronti a seguito dei vari controlli esperiti dall'UVC presso la sua abitazione. Quanto riscontrato durante l'ultimo sopralluogo era a suo dire dovuto a un infortunio da lei subìto e alla negligenza della persona che essa aveva incaricato della cura degli animali. La ricorrente ritiene inoltre che l'UVC non abbia in alcun modo provato che i cani di razza Bulldog siano affetti da aggravi della categoria 3 ai sensi dell'Ordinanza dell'USAV; in Svizzera d'altronde vi sono numerose tenute di tale razza per cui il loro allevamento, contrariamente a quanto considerato dalle precedenti autorità, non è affatto vietato. Contesta poi che l'attività da lei svolta a titolo amatoriale fosse soggetta a autorizzazione giusta l'art. 101 lett. c OPAn non avendo mai ceduto animali in simili quantità. Ritiene pertanto che in queste circostanze la misura di divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato sia illegittima: essa non sarebbe mai stata condannata per ripetute o gravi infrazioni alla LPAn (art. 23 cpv. 1 lett. a LPAn), né può essere considerata inidonea alla detenzione (art. 23 cpv. 1 lett. b LPAn) in base ad un unico caso accertato di incuria. Considerata poi l'assenza di precedenti a suo carico e viste le spiegazioni da essa fornite, in virtù del principio di proporzionalità e a tutela dei suoi diritti di parte, s'imponeva in specie un preventivo ammonimento con eventuale comminatoria del divieto di tenuta di animali, rispettivamente l'adozione di misure meno incisive, e non la diretta adozione del provvedimento impugnato. Essa fa valere inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altri casi in cui l'UVC ha ordinato un divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato, segnatamente cita la fattispecie di cui alla sentenza del 14 agosto 2019, inc. n. 52.2017.252. Infine, per quanto attiene alla misura di confisca, l'insorgente sostiene che la legittimità della stessa dipende dalla validità del divieto di tenuta e risulterebbe pertanto altrettanto infondata.

3.2. È anzitutto necessario considerare che nell'ambito del controllo del 28 febbraio 2022 presso l'abitazione della ricorrente a __________ sono state riscontrate numerose violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, ciò che invero nemmeno l'insorgente, di per sé, contesta. Come emerge dalla decisione di sequestro del 3 marzo 2022, da quella successiva del 16 marzo 2022 e soprattutto dal rapporto di controllo del 1° marzo 2022 (quest'ultimo contenuto nell'incarto dell'UVC e trasmesso in allegato alla decisione del 3 marzo 2022), nonché dalla documentazione fotografica agli atti, nell'abitazione dell'insorgente vi erano ben quindici cani e un pitone. Gli animali erano tenuti al chiuso, senza adeguato ricambio d'aria (situazione aggravata dai gas esalti dalle deiezioni degli animali; art. 11 OPAn) e senza illuminazione (art. 33 OPAn), in particolare per gli esemplari tenuti nel locale caldaia (seminterrato) e in garage. Le condizioni igieniche erano gravemente insufficienti: i locali e i cani stessi erano imbrattati di feci e urina e gli animali presentavano sintomi legati a tali carenze igieniche (dermatiti interdigitali; art. 3 OPAn). Sparsi per i locali vi erano svariati rifiuti ingombranti pericolosi per gli animali, diversi flaconi di prodotti per le pulizie e confezioni di farmaci accessibili agli animali (tra cui dei cuccioli; art. 7 OPAn); non vi erano sufficienti e adeguati giacigli per tutti gli animali (art. 72 OPAn). Le condizioni generali di cura risultavano poi del tutto inadeguate: al momento del controllo gli animali non disponevano né di cibo né di acqua atteso che gli stessi erano da soli almeno da molte ore (non è dato sapere se e quando la persona incaricata dalla ricorrente si sia occupata dei cani nei cinque giorni precedenti al sequestro, cfr. doc. E allegato alla replica del 31 agosto 2022) e di conseguenza non erano stati portati a passeggio (art. 3, 4 cpv. 1 e 71 OPAn) né avevano avuto sufficienti contatti con persone (art. 70 cpv. 1 OPAn). La maggior parte dei cani presentava sintomi di malattia, più o meno gravi, che non erano stati debitamente curati (cfr. pure certificati medici del 4 marzo 2022 stilati dal veterinario della __________ SA di __________ [incarto dell'UVC]; art. 5 OPAn; un cane è risultato affetto da Leishmaniosi). L'identificazione dei cani era poi insufficiente (art. 17 dell'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995; OFE; RS 916.401): dei quindici cani presenti sei non erano iscritti nella banca dati AMICUS e cinque, registrati a nome dell'insorgente, non erano presenti senza che la detentrice avesse notificato alcun cambiamento di indirizzo o di detentore. È stato altresì trovato un esemplare di razza America Staffordshire Terrier per il quale non era stata rilasciata alcuna autorizzazione alla detenzione giusta la legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani: RL 482.300). Ora, la situazione appare di tutta evidenza estremamente grave e le spiegazioni che l'insorgente fornisce a sua discolpa non risultano per nulla dirimenti. Premesso che a comprova dell'infortunio subito l'insorgente fornisce unicamente un formulario di annuncio trasmesso tramite internet all'assicurazione della __________ Sagl e riferito a un evento del 1° agosto 2021 (nessun certificato medico attuale né prova del riconoscimento di prestazioni assicurative) e che ad ogni modo spettava a lei verificare l'operato della persona incaricata della cura dei suoi cani, i quali si trovavano d'altra parte presso il suo domicilio (art. 5 cpv. 1 OPAn), essa dimentica che a differenza dei disposti di natura penale della LPAn il divieto di tenuta e la confisca non sono misure sanzionatorie per cui non è rilevante se al detentore sia o non sia imputabile una colpa (STF 2C_958/2014 del 31 marzo 2015 consid. 2.1; Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 92 e 96). Contrariamente poi a quanto essa sostiene, le numerose e gravi violazioni riscontrate dall'Autorità il 28 febbraio 2022 non dipendono solo da momentanei impedimenti quanto piuttosto da un'insufficiente organizzazione nella detenzione in generale, specialmente dato il numero di animali, e da una mancanza di conoscenze sulla corretta tenuta degli stessi, in particolare per gli esemplari di razza Bulldog. In questo senso si rileva che oltre alle innumerevoli e gravi violazioni dovute all'assenza fisica dell'insorgente per almeno qualche giorno, essa ha comunque omesso di identificare e registrare debitamente i suoi animali e cinque cani iscritti a suo nome in AMICUS non erano presenti il giorno del sequestro, non essendo dato sapere dove questi siano attualmente (tranne uno, __________, che dalla dichiarazione del veterinario __________ risulta deceduto; cfr. doc. H allegato al ricorso del 2 maggio 2022). Essa teneva poi ben quindici cani in un'abitazione di quattro locali (cfr. contratto di locazione del 18 ottobre 2021, nell'incarto dell'UVC), struttura del tutto inadeguata alla detenzione di un simile numero di animali, ciò che risulta inaccettabile sia rispetto alle più elementari regole di vicinato (e infatti vi sono state molteplici segnalazioni, invero pure per i domicili precedenti) sia rispetto alla legislazione a protezione degli animali. Le giustificazioni fornite non giovano alla ricorrente, anzi, la detenzione di un simile numero di animali in uno spazio limitato da parte di una singola persona, tra l'altro in difficoltà economica, è oggettivamente inopportuna poiché, come normale, il minimo impedimento rischiava fortemente di portare a situazioni incontrollabili, come di fatto avvenuto. Una parte dei cani inoltre erano affetti da patologie: alcune dovute allo stato di sporcizia in cui questi erano stati lasciati (evidentemente non solo per qualche ora; per esempio le dermatiti interdigitali), altre invece di tipo cronico (problematiche agli occhi, alle orecchie e nella bocca) che non sono state adeguatamente trattate (cfr. rapporto di controllo del 1° marzo 2022, certificati medici del 4 marzo 2022 della __________ SA e referto autoptico del 26 aprile 2022 eseguito sul cane __________, quest'ultimo riporta quale prima diagnosi uno scarso stato di cura). Si rileva d'altronde che nell'ambito del sopralluogo che era stato esperito il 29 maggio 2020 presso l'abitazione della ricorrente, allora a __________, due Bulldog presentavano già problematiche agli occhi non debitamente curate (cfr. rapporto di controllo del 18 giugno 2020 nell'incarto dell'UVC e certificato veterinario del 4 marzo 2022; il cane __________ presentava una protrusione delle ghiandole lacrimali in entrambi i sopralluoghi). È infatti rispetto a questa razza di cani, che per morfologia necessitano di specifiche cure e attenzioni, che le mancanze della ricorrente si rilevano maggiormente preoccupanti, in particolare poi per quanto attiene al loro allevamento. I Bulldog inglesi sono tra le razze brachicefale più estreme, caratteristica morfologica creata dall'uomo grazie ad anni di selezione artificiale e che può causare una serie di problematiche per questi animali dovute principalmente alla conformazione del cranio e suscettibili di comprometterne il benessere. La brachicefalia rischia di comportare infatti conseguenze sulla posizione dei denti e degli occhi, sulla capacità respiratoria e sul parto (cfr. punto 2 dell'allegato 2 all'Ordinanza dell'USAV), ciò che a sua volta impone di prestare specifiche e regolari cure (anche per tutta la vita) e/o finanche di eseguire interventi chirurgici (cfr. per esempio palpebre estroflesse che causano congiuntiviti croniche o il rischio di complicazioni durante il parto evitabile unicamente con taglio cesareo). Atteso che, per qualsiasi animale, l'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (art. 3 cpv. 3 OPAn), per poter detenere un cane di questa razza, ancor più se si pretende di allevarne degli esemplari (art. 2 Ordinanza dell'USAV), è necessario informarsi sulle caratteristiche fisiche e i disturbi che queste comportano, nonché sulla regolamentazione esistente in materia, di modo da essere in grado di prestare all'animale le cure necessarie e adeguate e - di conseguenza - di garantirne il benessere. La ricorrente dimostra purtroppo una scarsa conoscenza della materia. La presenza di patologie dovute alle caratteristiche tipiche nei cani Bulldog (congiuntiviti, dermatiti, infiammazioni delle orecchie, riproduzione solo con parti cesarei), permette infatti di ritenere non solo che gli animali non ricevevano le cure corrette ma pure che vi era il concreto rischio che alcune delle caratteristiche fisiche specifiche della specie comportavano - almeno per alcuni esemplari - delle forme di aggravio, ciò che di conseguenza li rendeva inadatti alla riproduzione. Non giova all'insorgente contestare che l'UVC non avrebbe fornito prove al riguardo. Premesso che l'attribuzione di un animale a una categoria di aggravio non avviene per un'intera razza ma per il singolo esemplare (art. 4 e 5 Ordinanza dell'USAV) e che gli ispettori dell'UVC sono medici veterinari (art. 5 cpv. 4 Ordinanza dell'USAV); l'insorgente dimentica che spetta a chi intende impiegare un animale nell'allevamento (art. 2 cpv. 3 lett. i OPAn) conoscere gli aggravi che comportano per loro lo sviluppo estremo di caratteristiche e tare ereditarie note della varietà di allevamento interessata (art. 2 Ordinanza dell'USAV). Qualora l'animale che si vuole far riprodurre presenti delle caratteristiche o sintomi per cui sussiste il dubbio di aggravio medio o grave, come è il caso in generale per l'allevamento dei brachicefali, è necessario far eseguire una valutazione per iscritto prima di procedere alla riproduzione (art. 5 cpv. 1 Ordinanza dell'USAV), documento che l'allevatore deve conservare e presentare su richiesta dell'Autorità (art. 5 cpv. 5 Ordinanza dell'USAV). Era dunque compito della ricorrente, che pretende di allevare una razza brachicefala (punto 2 dell'allegato 2 all'Ordinanza dell'USAV), far valutare gli esemplari da riproduzione di modo da poter attestare un allevamento conforme alle prescrizioni legali. Risulta d'altronde anche dalle schede di visita presso l'Ambulatorio Veterinario __________ a __________ (cfr. doc. N allegato alla replica del 31 agosto 2022), al quale essa si era rivolta per il monitoraggio dei cicli estrali e le diagnosi di gestazione per quattro dei suoi Bulldog (una delle quali dell'età di oltre 8 anni al momento della visita e un'altra risultata gravida, senza che sia dato sapere se e quanti cuccioli abbia partorito), che per i soggetti da riproduzione è fortemente consigliato lo screening per le malattie genetiche da eseguire prima della messa in riproduzione; in particolare alcuni specifici test per la razza in parola, che nemmeno l'insorgente pretende di aver fatto esperire. L'allevamento di animali deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità (art. 25 cpv. 1 OPAn). La ricorrente pare non rendersi conto che se vengono fatti riprodurre esemplari di razza Bulldog portatori di determinate caratteristiche fisiche accentuate, la loro prole rischia fortemente di presentare delle disfunzioni che possono infliggere dolore e sofferenza. A differenza degli errori nella detenzione che - quantomeno in linea di principio - possono essere corretti, un animale con un difetto di allevamento può soffrire tutta la vita. Le violazioni delle prescrizioni in materia di allevamento sono per questo molto gravi e finanche sanzionate penalmente (art. 28 cpv. 1 lett. b LPAn); nonostante tutte le buone intenzioni, che la ricorrente esprime, dedicarsi all'allevamento di cani - ancor più se di razza - implica una preparazione che essa non ha dimostrato di avere. L'attività svolta dall'insorgente con i suoi cani, ancorché a suo dire a titolo amatoriale, era poi soggetta a autorizzazione. Dal 2013 essa è presidente di un'associazione il cui scopo è il recupero di animali randagi. Atteso che l'insorgente stessa ha dichiarato all'UVC che la sua associazione salverebbe dai 10 ai 25 animali all'anno (cfr. e-mail del 2 agosto 2017 dalla ricorrente all'UVC, nell'incarto dell'UVC), che essa risulta da anni detentrice di numerosi cani e che nell'ambito dei controlli esperiti sono sempre stati rilevati oltre cinque animali in sua custodia, per la gestione del rifugio (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. s OPAn; STF 2C_416/2020 del 10 novembre 2020 consid. 5.1) era obbligatorio disporre dell'autorizzazione giusta l'art. 101 lett. a OPAn. Già nel 2018 l'UVC le aveva fornito una serie di spiegazioni per la gestione dell'associazione, soprattutto per l'importazione degli animali dall'estero (cfr. doc. 3 allegato alla risposta del 7 giugno 2022). Ma non solo. Essa ha pure costituito nel 2021 la sua società, la __________ Sagl (ora in liquidazione), con la quale si occupava, tra l'altro, della conduzione di una pensione per animali, in particolare di cani, l'allevamento e l'istruzione di ogni genere di specie. Ora, quest'ultima attività, esercitata per il tramite di una ditta commerciale (e dalla quale pare che essa percepisse stipendi per fr. 65'000.- all'anno, cfr. doc. C allegato al ricorso del 2 maggio 2022) è anch'essa sottoposta a permesso se i servizi vengono offerti per più di cinque animali (art. 101 lett. b OPAn), ciò che sembra essere il caso visto il numero di animali trovati a casa sua in febbraio 2022 (sei dei quali non registrati). Indipendentemente dal fatto di sapere se annualmente il numero di animali ceduti a terzi (rispettivamente venduti, cfr. doc. L prodotto dalla ricorrente con la risposta in ambito provvisionale del 22 luglio 2022) superi le soglie previste dalla legge (art. 101 lett. c n. 1 OPAn), ciò che è in specie difficile da stabilire viste le mancate registrazioni degli animali, la ricorrente dimostra di non conoscere le regole che la detenzione di un numero rilevante di animali comporta, ciò che di nuovo denota un comportamento irresponsabile da parte sua. Per quanto attiene infine ai suoi precedenti, si rileva che essa è stata oggetto tra il 2008 e il 2015 di alcune decisioni amministrative emesse dall'UVC e dall'Autorità comunale di __________ per la gestione di un cane, , di razza soggetta a restrizione giusta la LCani; animale che ha morso altri cani (uccidendone uno) e anche una persona (cfr. segnalazioni nell'incarto dell'UVC). In un'altra occasione nel 2019 due cani affidatile da sua madre (un Husky e un incrocio di circa 30 kg, registrati a suo nome fino al 2013 e poi di nuovo dal 2021, cfr. estratto AMICUS in doc. 11 e doc. 4 allegati alla risposta del 7 giugno 2022) sono fuggiti e hanno morso una pecora (cfr. doc. 4); non sono stati adottati provvedimenti nei suoi confronti in questo caso. Ora, le predette decisioni non sono state adottate in virtù della LPAn e delle sue norme esecutive ma giusta la LCani e la legislazione comunale e non sono pertanto specificatamente tese alla protezione degli animali bensì a quella della pubblica sicurezza (cfr. art. 77 OPAn, STF 6B_112/2021 del 4 maggio 2022 consid. 1.2.3). Benché queste decisioni non configurino degli specifici precedenti per l'adozione di misure giusta la LPAn, il fatto che la ricorrente abbia in almeno tre occasioni messo in pericolo altri animali e le persone non milita certo a suo favore nel valutare le sue capacità quale detentrice di cani. Il giorno del sequestro inoltre era presente un altro cane di razza soggetta a restrizione () per il quale l'insorgente, pur essendo perfettamente consapevole del regime autorizzativo esistente, non disponeva del permesso alla detenzione, a riprova che essa fatica a rispettare le regole per la corretta tenuta dei cani. Visto quanto precede, dato il grave stato di incuria in cui sono stati trovati gli animali e le numerose violazioni alla legislazione in materia da parte della ricorrente sia nella detenzione e cura degli animali sia nell'allevamento dei cani di razza Bulldog, le condizioni per ordinare delle misure amministrative, segnatamente giusta l'art. 24 LPAn e l'art. 23 cpv. 1 lett. b LPAn, erano ampiamente date. Gli animali erano chiaramente trascurati e l'insorgente ha dato prova di evidente irresponsabilità nella gestione degli stessi, soprattutto dato il numero di cani; l'UVC pertanto era tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario a ripristinare una situazione conforme al diritto.

3.3. Quo al principio di proporzionalità la ricorrente lamenta che le misure ordinate nei suoi confronti non siano state precedute da un avvertimento, rispettivamente che l'UVC non abbia prima ordinato provvedimenti meno incisivi quali ad esempio delle misure di adeguamento delle condizioni di tenuta. Premesso che il mancato avvertimento di adottare delle decisioni non configura una lesione dei diritti di parte della ricorrente, come qualsiasi provvedimento amministrativo anche le misure previste dalla LPAn devono essere idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità). Quest'ultimo non deve poter essere raggiunto con una misura meno incisiva (regola della necessità): la misura non deve eccedere quanto necessario, né dal profilo fattuale, né spaziale, né temporale, né personale. Deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e gli interessi compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto; cfr. DTF 145 II 70 consid. 6.8, 144 I 126 consid. 8, 141 I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1; STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4, 52.2007.106/ 122/124/126 citata consid. 7.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/ San Gallo 2020, n. 514 segg.). In materia di protezione degli animali le Autorità devono valutare caso per caso quale misura amministrativa applicare; possono adottare anche provvedimenti non espressamente previsti dalla legge, segnatamente quelli degli art. 23 e 24 LPAn, purché gli stessi risultino conformi al principio di proporzionalità (cfr. Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 88). Per quanto riguarda più specificatamente il divieto di tenuta di animali, l'Autorità deve eseguire una valutazione globale delle capacità del detentore tenendo conto di possibili misure meno incisive; un divieto di detenzione di animali può essere limitato sia in termini di categoria di animali sia in termini di tempo (Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 91). Tale misura, tra le più drastiche previste dalla LPAn, può essere ordinata se il detentore si dimostra riluttante o incapace di eliminare in modo definitivo le carenze riscontrate e il benessere degli animali non può essere garantito mediante misure meno severe (cfr. Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 96 e segg.). Una confisca, d'altro canto, può essere presa in considerazione se l'autorità competente, dopo attento esame, giunge alla conclusione che il proprietario non sarà in grado neanche in futuro di prendersi cura adeguatamente dell'animale sottoposto a misura (cfr. STF 2C_122/2019 del 6 giugno 2019 consid. 4.3). Tornando al caso in esame, si considera anzitutto che dato il grave stato di trascuratezza in cui versavano gli animali, a giusto titolo l'UVC ha immediatamente ordinato il sequestro cautelativo degli stessi, misura rimasta incontestata. Gli animali erano evidentemente trascurati da giorni e si trovavano in un luogo del tutto inadeguato alla loro detenzione; considerato poi il loro stato sanitario, che ha necessitato per molti di loro di cure veterinarie, gli stessi non potevano essere lasciati in quelle condizioni di insalubrità. È poi necessario considerare che l'insorgente stessa riferisce di essersi trovata confrontata in quel periodo con svariate difficoltà di una certa rilevanza, tra le quali una precaria situazione finanziaria (attestata da molteplici procedure esecutive, alcune conclusesi con il rilascio di attestati di carenza beni), ciò che ha inciso sulle sue possibilità di occuparsi confacentemente dei suoi animali, tanto da dover incaricare altri della loro cura. In simili circostanze delle (non meglio specificate) misure di adeguamento delle condizioni di tenuta, come auspicato dalla ricorrente, o l'ordine di visite veterinarie non avrebbero potuto ovviare all'assenza di una struttura adatta alla detenzione di un simile numero di animali né alla necessità di prestare cure veterinarie con una certa urgenza. Lo esclude la situazione nella quale la ricorrente era: in difficoltà a causa di problemi fisici e economici e aggravata dalla disdetta del contratto di locazione con effetto al 28 febbraio 2022 (doc. D allegato al ricorso del 2 maggio 2022). Nemmeno una limitazione del numero di animali può entrare in linea di conto. Anzitutto, visto lo scopo dell'associazione e della __________ Sagl, non sarebbe stato possibile permettere la detenzione di oltre cinque animali in assenza di specifica autorizzazione. La maggioranza dei cani sequestrati e poi confiscati è, inoltre, di razza Bulldog, sei dei quali hanno necessitato di cure veterinarie che la ricorrente aveva omesso di prestare (legate per lo più a patologie frequenti in questo tipo di cane; cfr. certificati veterinarie del 4 marzo 2022); considerata poi l'attività di allevamento che l'insorgente pretendeva di svolgere con questi animali senza aver eseguito una valutazione sugli aggravi di cui gli stessi potrebbero essere affetti (rispettivamente che potrebbero affliggere la prole), vi era il concreto rischio che essa li utilizzasse ancora per la riproduzione, senza nemmeno registrarli come d'altronde già avvenuto (doc. L allegato alla risposta in ambito provvisionale del 22 luglio 2022). Non da ultimo va ritenuto che oltre agli esemplari sequestrati il 28 febbraio 2022, alcuni dei quali non debitamente registrati, dalle iscrizioni nella banca dati AMICUS risultavano altri cani intestati alla ricorrente (almeno quattro) che non erano presenti il giorno del controllo; non tutti i cani registrati a nome della ricorrente sono stati sottoposti a sequestro dall'UVC. A tutt'oggi dunque non è dato sapere dove e come siano detenuti e se la ricorrente ne detenga altri senza registrazione, per cui limitare il divieto di tenuta ad alcuni esemplari, anche se non di razza Bulldog, appare un provvedimento del tutto inadeguato alle circostanze. In merito alla durata della misura, si rileva invece che l'UVC ha ordinato il divieto a tempo indeterminato per un periodo minimo di due anni, termine nel frattempo decorso, per cui ad oggi la ricorrente può fare richiesta per detenere nuovamente degli animali. Considerata tuttavia la gravità della situazione rilevata e le trasgressioni dell'insorgente, essa dovrà di tutta evidenza garantire di aver concretamente rimediato nel frattempo alle carenze riscontrate e soprattutto dovrà limitare numero e categoria di animali alle sue reali possibilità per non incorrere in nuove violazioni. In particolare, essa dovrà dimostrare di disporre dei mezzi necessari e di locali adeguati (in particolare in funzione del numero di animali) e delle autorizzazioni del caso, di aver acquisito le conoscenze necessarie alla corretta tenuta degli animali (segnatamente per i cani di razza) e, eventualmente, al loro allevamento. In questi termini la misura ordinata - che non esclude completamente la possibilità di detenere in futuro degli animali - risulta ancora rispettosa del principio di proporzionalità. Non giova all'insorgente invocare una violazione del principio di parità di trattamento con riferimento alla sentenza del 14 agosto 2019 (inc. n. 52.2017.252): al di là del fatto che in quel caso il provvedimento non aveva alcun limite temporale e che le misure più blande ordinate prima del divieto di tenuta di animali da reddito erano di fatto risultate del tutto inefficaci, nel presente caso come visto il benessere degli animali era ad ogni modo a rischio e non poteva essere garantito con misure meno incisive. Per quanto attiene infine alla misura di confisca, benché non sia a priori escluso che la ricorrente possa - a determinate condizioni - detenere nuovamente animali, ciò non avverrà in tempi brevi atteso che, chiarita anche la posizione degli altri cani a lei intestati, l'UVC dovrà dare il proprio consenso una volta verificate le condizioni e le modalità di detenzione. Va poi considerato che i cani sono stati sequestrati ormai da due anni generando ingenti costi di cui difficilmente la ricorrente riuscirà a farsi carico (quantomeno interamente) e che rischiano unicamente di aggravare la sua situazione economica già precaria. Tenuto conto dunque dell'interesse pubblico preponderante a garantire definitivamente il benessere degli animali sequestrati e a fissare per loro una situazione stabile, data l'attuale incapacità oggettiva dell'insorgente di gestirli correttamente, considerato pure che la confisca evita ulteriori costi a carico dell'interessata, la misura risulta del tutto fondata e pertanto va confermata. Qualora ne fossero date le condizioni, ciò che va accertato da parte dell'Autorità, la ricorrente potrà chiedere di riavere alcuni degli animali non ceduti nel frattempo ad altri.

  1. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'UVC, non essendosi avvalso del patrocinio di un legale per la stesura degli allegati di causa (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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