Incarto n. 52.2023.160

Lugano 11 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2023 dell'

RI 1

contro

la decisione del 20 marzo 2023 (n. 18.2021.31) con cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accertato la possibilità per l'insorgente e l'avv. __________ di rimanere iscritti nel Registro cantonale degli avvocati anche quali dipendenti della __________ Studio Legale Sagl, imponendo determinate modifiche agli statuti della società;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 16 dicembre 2020 l'avv. RI 1 ha comunicato alla Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) che dal 1° gennaio 2021 l'attività di avvocatura del suo studio sarebbe stata svolta dalla neo costituita __________ Studio Legale Sagl (; all'epoca detenuta interamente dalla __________ SA, di sua esclusiva proprietà), di cui la collega avv. __________ sarebbe stata dipendente. L'attività notarile avrebbe invece continuato ad essere esercitata a titolo personale. Allo scritto ha allegato un esemplare della carta da lettera che sarebbe stata utilizzata. Il giorno successivo ha inoltre trasmesso le dichiarazioni di conferma della copertura assicurativa per sé e la collega __________.

b. Così richiesto dalla Commissione che intendeva verificare la salvaguardia dell'indipendenza dei predetti legali malgrado l'avvenuto cambiamento, il 19 agosto 2021 l'avv. RI 1 ha trasmesso copia degli statuti della Sagl e della sua controllante (di cui ha prodotto anche copia del registro degli azionisti) nonché una dichiarazione della Sagl, sottoscritta per conferma anche da lui e dalla collega, secondo cui la gestione e conduzione delle pratiche è di esclusiva competenza dell'avvocato responsabile del mandato e dei suoi collaboratori giuristi, esclusa quindi qualsiasi ingerenza da parte della società nell'esercizio della professione.

c. Preso atto della predetta documentazione, con scritto del 10 gennaio 2022 la Commissione ha proposto all'avv. RI 1 una serie di modifiche allo statuto della Sagl (e della sua controllante) ritenute necessarie per salvaguardare l'indipendenza sua e della collega __________ nonché il segreto professionale, ricordando che, secondo la giurisprudenza federale, il rispetto di tali principi nelle società di capitali è garantito solo se le stesse sono controllate a tutti i livelli decisionali da avvocati iscritti e se questo controllo è concepito in maniera tale da rimanere immutato nel tempo.

d. L'8 febbraio 2022 l'avv. RI 1 ha quindi trasmesso copia dello statuto della Sagl modificato il 26 gennaio 2022 secondo le indicazioni ricevute come pure copia del relativo estratto RC, attestante il trasferimento a lui di tutte le quote sociali già appartenute alla __________ SA.

B. Alla luce dell'adeguamento statutario, con decisione del 20 marzo 2023 la Commissione ha accertato - in accoglimento della relativa istanza degli interessati - che gli avv. RI 1 e __________ potevano rimanere iscritti nel Registro cantonale anche quali dipendenti della Sagl, a condizione di procedere ad alcune (ulteriori) modifiche degli statuti, che avrebbero poi dovuto essere trasmessi all'autorità nel termine di 30 giorni unitamente a un esemplare in bianco della nuova carta da lettere. Premessa la possibilità per un avvocato iscritto nel Registro cantonale - a determinate condizioni - di strutturare il suo studio legale nella forma della Sagl, la precedente istanza ha ritenuto che in concreto lo statuto della __________ Sagl avrebbe dovuto essere modificato dal profilo (a) dello scopo sociale e (b) del controllo esclusivo della società da parte di avvocati iscritti (anche in caso di acquisto di quote in modi particolari, aggravio di quote mediante usufrutto derivante dal diritto successorio, costituzione di un diritto di pegno su quote sociali ed eventuale nomina di un direttore). Ha inoltre (c) ritenuto auspicabile l'inserimento nello statuto del principio secondo cui la società non può impartire istruzioni circa la conduzione concreta dei mandati, già espresso nella dichiarazione del 19 agosto 2021.

C. Avverso la predetta determinazione l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, la riforma nel senso che la richiesta modifica degli statuti si limiti alla questione dell'acquisto delle quote in modi particolari. Il ricorrente - che contesta di avere presentato una vera e propria istanza di accertamento della possibilità di rimanere iscritti nel Registro cantonale - nega anzitutto che una decisione come quella impugnata sia prevista dalla legge. Decisione che ritiene sorprendente e ingiustificata, avendo adeguato lo statuto della Sagl secondo le indicazioni contenute nella decisione presidenziale del 20 gennaio 2022, che la precedente istanza non avrebbe avuto il diritto di riesaminare. Contesta poi puntualmente le ulteriori modifiche statutarie suggerite dall'autorità di prime cure, ritenute (a) superflue rispettivamente (b) eccessive e migliorabili mediante una variante alla soluzione proposta dalla precedente istanza (cioè prevedendo un obbligo dell'acquirente di cedere le quote o l'attività societaria a un avvocato iscritto o di porre in liquidazione la società entro un congruo termine fissato dalla Commissione in base alle circostanze concrete). Non si oppone invece, in caso di accoglimento del gravame, all'inserimento - apparentemente non ritenuto indispensabile nemmeno dall'autorità - del (c) principio dell'esclusione di istruzioni da parte della società in occasione della prima futura modifica statutaria. Contesta per contro la richiesta di trasmissione di un esemplare in bianco della nuova carta da lettera, immotivata e dunque incomprensibile. Chiede infine essenzialmente di prescindere, anche in caso di reiezione del gravame, dal prelievo di una tassa di giustizia.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Commissione, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100], per rimando dell'art. 30 LAvv). Decisione che la Commissione era senz'altro legittimata ad adottare, contrariamente a quanto lasciato intendere nel gravame. Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. b LAvv, tale autorità è infatti chiamata a decidere le iscrizioni degli avvocati nel registro cantonale - previa constatazione dell'adempimento (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61) delle relative condizioni di formazione (art. 7 LLCA) e personali (art. 8 LLCA) - così come le radiazioni di coloro che non le rispettano più (cfr. art. 9 LLCA). La Commissione può quindi evidentemente, in ogni momento accertare, d'ufficio (cfr. DTF 147 II 61 consid. A) o su istanza di parte (cfr. DTF 138 II 440 consid. A), che un avvocato non adempie più i requisiti imposti dalla legge esigendo che vi ponga rimedio o, come in concreto, che modifichi gli statuti (cfr. DTF 147 II 61 consid. 3 e 4.2). Ciò posto, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove genericamente sollecitate dal ricorrente (testi e ogni altra consentita) non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

  1. Giusta l'art. 6 LLCA, il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l'indirizzo professionale (cpv. 1). L'autorità di sorveglianza lo iscrive - come appena accennato - se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli art. 7 e 8 (cfr. cpv. 2).

2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LLCA, per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve segnatamente essere in grado di esercitare in piena indipendenza; può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale (lett. d). L'indipendenza istituzionale prescritta da tale norma garantisce che l'avvocato possa consacrarsi interamente alla tutela degli interessi dei suoi clienti, senza essere influenzato da circostanze estranee alla causa (cfr. DTF 147 II 61 consid. 3.1, 145 II 229 consid. 6.1, 144 II 147 consid. 5.1 e 5.2). È un principio essenziale della professione d'avvocato e deve essere assicurata tanto verso il giudice e le parti quanto verso il cliente (DTF 147 II 61 consid. 3.1, 145 II 229 consid. 6.1 e rimandi). Eccetto il caso particolare degli avvocati impiegati da un'organizzazione di pubblica utilità riconosciuta (art. 8 cpv. 2 LLCA), il requisito dell'indipendenza istituzionale vieta rapporti d'impiego che riguardano l'attività d'avvocato e nei quali il datore di lavoro non è iscritto in un registro degli avvocati. Non osta per contro a un'attività d'avvocato esercitata al di fuori dell'ambito del rapporto d'impiego (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.2, 138 II 440 consid. 6, 130 II 87 consid. 5.2; STF 2C_560/2015 dell'11 gennaio 2016 consid. 3.1).

2.2. L'art. 8 cpv. 1 lett. d seconda frase LLCA si riferisce in primo luogo al caso in cui l'avvocato salariato è impiegato da uno studio organizzato nella forma tradizionale della ditta individuale o di una società di persone, di cui il titolare rispettivamente gli associati sono essi stessi iscritti nel registro degli avvocati (cfr. DTF 147 II 61 consid. 3.1, 144 II 147 consid. 5.2). Un'evoluzione più recente ha tuttavia portato gli avvocati ad associarsi costituendo una persona giuridica di cui sono i dipendenti. Se il legislatore ha espressamente rinunciato a regolamentare la forma giuridica degli studi legali (cfr. FF 1999 4983, pag. 5006-5007, n. 172.17), il Tribunale federale ha, dal canto suo, stabilito che l'indipendenza istituzionale non dipende dalla forma giuridica adottata dallo studio legale, ma dall'organizzazione implementata nel caso concreto (cfr. DTF 138 II 440 consid. 8, 12 e 17; cfr. pure DTF 147 II 61 consid. 3.1, 145 II 229 consid. 6.3, 144 II 147 consid. 5.2 e 5.3.2, 140 II 102 consid. 5.2.1). La scelta di una società di capitali come struttura di uno studio legale non impedisce quindi di per sé agli avvocati di farsi iscrivere in un registro cantonale (anche se la persona giuridica stessa non vi figura), a condizione però che la loro indipendenza sia garantita come se fossero assunti da avvocati iscritti (cfr. DTF 138 II 440 consid. 17-23; cfr. pure DTF 147 II 61 consid. 3.1 e 4.1, 144 II 147 consid. 5.2 e 5.3.2, 140 II 102 consid. 4.2.2), ciò che è il caso quando la società è interamente controllata da avvocati iscritti (cfr. DTF 140 II 102 consid. 4.2, 138 II 440 consid. 17). Esigendo che il datore di lavoro dell'avvocato che richiede l'iscrizione sia egli stesso iscritto in un registro cantonale, l'art. 8 cpv. 1 lett. d seconda frase LLCA garantisce che il primo, essendo assoggettato alla LLCA e alla sorveglianza disciplinare, non abusi della sua posizione gerarchica per influenzare il suo collaboratore in un senso contrario agli interessi del cliente (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.2). È quindi lo statuto del datore di lavoro che garantisce l'indipendenza dell'avvocato dipendente (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.2, 140 II 102 consid. 4.1.2). A differenza dell'avvocato, il terzo non iscritto in un registro cantonale non è assoggettato né alle regole professionali, né alla sorveglianza disciplinare. Per tale ragione i giudici federali hanno considerato che, in una società di capitali d'avvocati, l'indipendenza è assicurata a condizione che la stessa sia concepita in modo che soltanto avvocati iscritti possano influenzare il rapporto di lavoro (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.2). Ne discende che solo uno studio legale organizzato in forma di persona giuridica di cui azionisti e membri del consiglio d'amministrazione (per la SA) rispettivamente soci e gerenti (per la Sagl) sono esclusivamente avvocati iscritti in un registro cantonale permette di assicurare che il datore di lavoro offra lui stesso le garanzie necessarie (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.2, in cui, dopo aver espressamente lasciato aperta la questione nella precedente DTF 138 II 440 [consid. 23], l'Alta Corte ha chiaramente escluso, alla luce dell'attuale quadro giuridico, l'ammissibilità della cosiddetta Multidisciplinary Partnership; STF 2C_1098/2016 del 27 aprile 2018 consid. 4).

2.3. Il fatto che persone altre che degli avvocati iscritti detengano diritti di partecipazione in uno studio legale mette parimenti in pericolo la garanzia del segreto professionale dell'avvocato, indispensabile alla professione e, pertanto, a una sana amministrazione della giustizia (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.3, 138 II 440 consid. 21). Il Tribunale federale ha infatti spiegato che, nel quadro di studi legali organizzati in forma di Società anonima (SA), si può certo conferire la qualità di ausiliario dell'avvocato ai sensi dell'art. 321 n. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre1937 (CP; RS 311.0) e 13 cpv. 2 LLCA al terzo non iscritto in un registro cantonale che collabora con l'avvocato e concorre all'esecuzione di prestazioni giuridiche. Gli elementi di cui il terzo avrebbe conoscenza nel quadro di tale collaborazione potrebbero, così, beneficiare della protezione conferita dal segreto professionale (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.3). Per contro, la presenza di un terzo nel consiglio di amministrazione di una SA mette in pericolo il segreto professionale dell'avvocato poiché la qualità di membro del consiglio di amministrazione conferisce il diritto di domandare delle informazioni su tutti gli affari concernenti la società (art. 715a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Tale funzione presuppone quindi l'accesso a dei fatti e documenti coperti dal segreto dell'avvocato e di cui il terzo non ha conoscenza in qualità di ausiliario. Ora, l'avvocato non può divulgare tali informazioni senza violare il suo segreto professionale. Così, forza è constatare che autorizzare una SA d'avvocati nel cui consiglio di amministrazione siede un membro non iscritto a un registro cantonale degli avvocati mette in pericolo il segreto professionale degli avvocati (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.3 e rif.). Lo stesso vale per gli azionisti della SA (cfr. art. 697 CO), nonché per i soci (cfr. art. 802 CO) e per i gerenti (cfr. art. 810 CO) di Sagl.

  1. 3.1. Con la sua impugnativa l'insorgente, rilevato di avere già adeguato lo statuto della Sagl proprio in base alle indicazioni fornite dall'autorità nel suo scritto del 10 gennaio 2022, contesta anzitutto che la stessa possa ora, con la pronuncia impugnata, riesaminare tale sua precedente decisione e imporre ulteriori modifiche statutarie. Precisa in particolare che lo scritto 10 gennaio 2022 della Commissione (…) costituisce un atto definitivo, atteso che si tratta di una decisione Presidenziale rilasciata in una fattispecie non controversa e nel pieno rispetto delle competenze di cui all'art. 5 cpv. 2 LAvv.

3.2. Ora, come rettamente rileva la precedente istanza, lo scritto in questione, che s'inseriva in uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e il ricorrente, non rappresenta una vera e propria decisione. Per prassi costante, sono infatti considerati tali i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Come più volte ribadito da questo Tribunale, il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr., tra tante, STA 52.2019.92 del 30 dicembre 2022 consid. 3.1 e rimandi). Non costituiscono invece decisioni, ad esempio, gli avvisi, le comunicazioni, le opinioni, le raccomandazioni, le informazioni, gli avvertimenti o le direttive (cfr. STF 1C_113/2015 del 18 settembre 2015 consid. 2.2, 8C_220/2011 del 2 marzo 2012 consid. 4.1.2, 8C_191/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 6.1; cfr. pure STA 52.2019.60 del 10 giugno 2020 in RtiD I-2021 n. 2). Nel caso in esame, lo scritto del 10 gennaio 2022 della Commissione non costituisce un atto d'imperio individuale con cui viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto amministrativo, già per il fatto che non contempla alcun dispositivo suscettibile di essere posto in esecuzione (cfr. STA 52.2019.60 citata, 52.2011.273 del 16 novembre 2011). Anche la terminologia impiegata mal si concilia del resto con il carattere vincolante proprio di un atto d'imperio: l'autorità si limita infatti a “proporre” determinati specifici adeguamenti degli statuti al fine di garantire l'indipendenza dei legali anche quali dipendenti della Sagl, lasciando quindi di fatto spazio per eventuali alternative (cfr. STF 1C_113/2015 citata consid. 2.3 a contrario). La sua comunicazione - inviata per posta semplice - non indica inoltre i rimedi di diritto esperibili (cfr. art. 46 LPAmm) né accolla spese procedurali. La lettera in questione non può dunque essere considerata una decisione bensì un semplice scritto interlocutorio contenente più che altro un invito al ricorrente a esaminare determinati aspetti, ai fini della sua intenzione di continuare l'attività legale alle dipendenze della Sagl. Cadono pertanto nel vuoto le censure ricorsuali riferite alla res iudicata e all'impossibilità per la precedente istanza di rendere la decisione qui oggetto d'esame.

  1. Con la decisione impugnata (che, malgrado l'imprecisione contenuta nell'intestazione, emana chiaramente dalla Commissione; cfr. consid. 1, 6, disp. n. 2 e 3 nonché firme a pag. 9), la precedente istanza, confrontata con il nuovo statuto (del 26 gennaio 2022) della __________ Sagl, ha stabilito che l'insorgente doveva procedere ad alcune modifiche dello stesso al fine di poter rimanere iscritto (insieme alla sua collega di studio) nel registro cantonale degli avvocati. Di seguito si passeranno in rassegna i diversi adeguamenti pretesi dall'autorità, verificandone l'ammissibilità.

  2. Scopo sociale

5.1. L'art. 3 dello statuto prevede che la società ha per scopo:

la prestazione di servizi giuridici e di consulenza fiscale in Svizzera e all'estero, tramite avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati ed altri consulenti e/o collaboratori qualificati, nonché la prestazione di tutti i servizi e l'esecuzione di tutte le attività correlate, connesse o utili per raggiungere tale scopo. La società può partecipare ad altre imprese con scopo affine e compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale nonché costituire succursali in Svizzera ed all'estero. La società può acquistare, detenere e vendere immobili per conto proprio.

5.2. Con la decisione impugnata, la Commissione, riconosciuta la natura legale della società e la sussidiarietà di eventuali attività secondarie rispetto allo scopo principale, ha ritenuto che il riferimento ad altri consulenti e/o collaboratori qualificati dovesse invece essere eliminato, in modo da garantire che la società sia diretta o gestita solo da avvocati iscritti in un registro cantonale o in un albo pubblico degli avvocati. Il ricorrente, invocando il principio della parità di trattamento, chiede anzitutto di verificare se un'identica modifica sia stata richiesta anche a tutte le altre SA o Sagl registrate nel Canton Ticino che svolgono attività di avvocatura e che utilizzano analoghe formulazioni; in caso contrario, postula l'annullamento della decisione su questo punto. Ad ogni modo, ritiene che nulla vieti a una società di capitali attiva nel settore dell'avvocatura di fare capo ad altri consulenti e/o collaboratori qualificati esclusivamente per offrire prestazioni non caratteristiche, non coperte dal segreto professionale. Altra questione sarebbe quella di organizzare lo studio legale in modo da evitare che tali persone possano avere accesso a informazioni coperte dal segreto. A mente dell'insorgente, così come indicato negli statuti, lo scopo non implica che tali consulenti/collaboratori qualificati abbiano un ruolo nella gestione e direzione della società, riservata agli avvocati iscritti. Il richiesto adeguamento violerebbe pertanto in maniera sproporzionata la libertà economica e non sarebbe conforme al senso e allo scopo della LLCA.

5.3. Giusta l'art. 118 cpv. 1 dell'ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC; RS 221.411), lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d'attività dell'ente giuridico. La disposizione mira a garantire che lo scopo fornisca ai terzi informazioni su ciò che l'ente giuridico intende concretamente fare o ottenere e in quale campo può quindi fondare diritti o obblighi legali. Tende dunque alla tutela della buona fede dei terzi (cfr. Alexander Vogel, Kommentar zur Handelsregisterverordnung, II ed., Zurigo 2023, n. 1 ad art. 118). La descrizione dello scopo deve inoltre rispettare il principio generale dell'art. 929 cpv. 1 CO, secondo cui le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico (cfr. Vogel, op. cit., n. 4 ad art. 118). La società di capitali attiva nel settore dell'avvocatura deve avere e mantenere la natura caratteristica di studio legale: il suo scopo principale dev'essere quindi la prestazione di servizi di natura giuridica e attività connesse. Eventuali scopi accessori sono ammissibili purché servano alla realizzazione dello scopo principale (cfr. statuti-tipo editi dall'ordine degli avvocati del Canton Lucerna, in: LGVE 2020 V Nr. 1 del 12 marzo 2019 ad A.1; cfr. pure decisione della Commissione per l'avvocatura del Canton Argovia del 21 agosto 2009, in: AGVE 2009 Nr. 7 pag. 39 consid. 3.1 e 3.1.1; Brenno Brunoni, La società di capitali per gli studi legali (e notarili) ticinesi: ammissibilità e presupposti, vol. 15 collana gialla CFPG, Lugano 2013, pag. 17). Se, come visto (cfr. supra, consid. 2.2 e 2.3), una tale società è ammessa a condizione che azionisti/soci e amministratori/gerenti siano solo avvocati iscritti, essa può per contro cooperare mediante contratti di collaborazione o di lavoro con terzi. Questi ultimi, a prescindere dal loro eventuale statuto di indipendenti, vanno considerati ausiliari ai sensi dell'art. 321 n. 1 CP e 13 cpv. 2 LLCA degli avvocati attivi nello studio legale e sono, in quanto tali, assoggettati al segreto professionale (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.3 e rif.; parere del Consiglio federale del 15 novembre 2023 alla mozione n. 23.3988 del 13 settembre 2023 di Lars Guggisberg tendente ad ammettere non avvocati come membri del consiglio d'amministrazione di società di avvocati sotto forma giuridica di società anonima; Kaspar Schiller/Hans Nater, Interdisziplinäre Anwaltsgesellschaft, in: SJZ 116/2020 pag. 95 segg., ad I.B e IV; Walter Fellmann, Multidisziplinäre Anwaltskörperschaften - eine kritische Auseinandersetzung mit BGE 144 II 147, in: ZSR 2019 I 225 segg., pag. 236 e 239; Benoît Merkt/Benoît Chappuis, Profession d'avocat et loi sur le marché intérieur, in: Anwaltsrevue 2017, pag. 292 segg, pag. 297; Hans Nater/Gaudenz G. Zindel, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltesgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 51 segg. ad art. 13). Possono tuttavia essere considerati ausiliari soltanto i terzi che collaborano con l'avvocato e concorrono all'esecuzione della prestazione giuridica (cfr. DTF 144 II 147 consid. 5.3.3 e rif.; Merkt/Chappuis, op. cit., pag. 297; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 555 seg., che precisa come non ricadano nel concetto di ausiliari i consulenti indipendenti che si occupano autonomamente di mandati).

5.4. In concreto, lo scopo della Sagl prevede la prestazione di servizi giuridici e di consulenza fiscale mediante avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati ed altri consulenti e/o collaboratori qualificati. È ben vero - come ammesso anche dalla Commissione (cfr. risposta, pag. 2) - che l'avvocato iscritto dipendente di una società di avvocati può di principio collaborare con terzi non iscritti che siano suoi ausiliari ai sensi degli art. 321 n. 1 CP e 13 cpv. 2 LLCA, cioè che concorrano all'esecuzione della prestazione giuridica (cfr. supra, consid. 5.3). Da questo profilo ci si potrebbe invero chiedere se lo scopo sociale non possa contenere un riferimento anche a simili figure ausiliarie. Sennonché, la descrizione dello scopo sociale della __________ Sagl non si limita alla prestazione di servizi giuridici ma comprende anche la consulenza fiscale. Ciò che non permette di escludere che altri consulenti e/o collaboratori qualificati prestino meri servizi di consulenza fiscale, cioè che nella società siano impiegati esperti fiscali che svolgono dei mandati in maniera indipendente, non quali ausiliari di un avvocato nel quadro di un mandato di consulenza giuridica. Ciò che è inammissibile. Già solo da questo profilo, la modifica statutaria imposta dalla Commissione va confermata. Nulla può dedurre il ricorrente dal principio della parità di trattamento (che invoca portando esempi peraltro non sempre identici al suo), ritenuto che non è in ogni caso dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto che l'autorità non intende abbandonare (cfr. DTF 136 I 65 consid. 5.6; René Wiederkehr/ Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Berna 2012, n. 1691 segg., 1709 segg. con rinvii). Al contrario, nella risposta al Tribunale, la Commissione ha spiegato che, al fine di conformarsi alle esigenze poste dal Tribunale federale in particolare nella DTF 144 II 147, sta procedendo a un esame degli studi legali costituiti in società di capitali presenti nel nostro Cantone, precisando che le richieste di adattamento sono tuttora in corso, motivo per cui risultano a Registro di commercio delle strutture provviste di un'organizzazione e disciplinate da disposizioni statutarie ormai superate e che dovranno essere modificate (cfr. pag. 2). Su questo punto, il ricorso deve pertanto essere respinto.

  1. Modi di acquisto particolari

6.1. L'art. 7 dello statuto della Sagl in esame dispone quanto segue:

“1. Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all'acquirente senza l'ap- provazione dell'assemblea dei soci.

  1. L'acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso con- nessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall'assemblea dei soci.

  2. L'assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale al momento della do- manda. La società può fare l'offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L'offerta si considera accettata se l'acquirente non la re- spinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

  3. Il riconoscimento si considera accordato se l'assemblea dei soci non re- spinge la relativa domanda entro sei mesi”.

6.2. La Commissione ha osservato che la condizione dell'iscrizione dei soci in un registro degli avvocati o in un albo pubblico deve essere ossequiata anche in caso di acquisto di quote sociali in modi particolari (successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale dei beni o esecuzione forzata). Ha quindi ritenuto che fosse necessario modificare l'art. 6 (recte: 7) dello statuto, inserendo l'obbligo per la gerenza di verificare che anche in simili circostanze il presupposto dell'iscrizione in un registro o albo sia adempiuto, ricorrendo se necessario ed entro i termini statutari previsti all'esercizio del diritto di prelazione giusta gli art. 11 segg. Il ricorrente reputa che la Commissione disattenda completamente i diritti che la legge conferisce a determinate persone. Con riferimento all'acquisto per successione, evidenzia infatti che gli eredi subentrano per legge al de cujus (giusta l'art. 560 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210), ma nell'ipotesi voluta dalla Commissione non possono diventare soci se non sono avvocati iscritti nel registro o nell'albo pubblico. Non potendo legalmente cedere le quote né tantomeno designare un nuovo gerente, si creerebbe un blocco societario, che - nel caso in cui rimanesse inalterata la situazione attuale con un socio unico - non potrebbe risolversi con l'esercizio del diritto di prelazione. Lo stesso varrebbe in caso di acquisto in virtù del regime matrimoniale o a seguito di esecuzione forzata, poiché, a seguito della modifica statutaria, vi sarebbe un conflitto fra norme (dato che l'acquisto in queste forme è tutelato dall'art. 788 CO).

6.3. Il Tribunale federale ha già avuto modo di occuparsi di un'analoga questione concernente una SA d'avvocati. In quel caso (DTF 147 II 61), confrontata con una clausola relativa all'acquisto di azioni in modi particolari che riprendeva la regolamentazione prevista dalla legge (art. 685b cpv. 4 e 685c cpv. 2 CO), la Commissione per l'avvocatura del Canton Friburgo (la cui decisione è poi stata tutelata dal Tribunale cantonale), al fine di garantire l'indipendenza della professione d'avvocato, aveva preteso che l'azionista unico della SA completasse lo statuto con una disposizione che obbligasse l'acquirente di azioni a trasferirle entro un anno a un avvocato iscritto, nel caso in cui non fosse lui stesso un avvocato iscritto e la società non gli offrisse di riprendere le sue azioni al loro valore reale. L'Alta Corte, rilevato come il sistema di sorveglianza statale previsto dalla LLCA si eserciti unicamente sulle persone fisiche iscritte nel registro cantonale degli avvocati (art. 14 LLCA), ha spiegato che spetta a ciascun avvocato che desidera essere iscritto in un registro cantonale dimostrare che adempie le diverse condizioni previste all'art. 8 LLCA e fare personalmente in modo di continuare a rispettarle, se non intende farsi radiare dal predetto registro in applicazione dell'art. 9 LLCA (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.1). Ha precisato che tali considerazioni valgono in particolare per il requisito dell'indipendenza istituzionale prescritto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA: se l'avvocato iscritto nel registro non esercita la sua attività a titolo indipendente, ma come impiegato di una società d'avvocati, gli incombe dimostrare, all'atto della sua iscrizione, che la società in questione adempie le condizioni imposte dalla giurisprudenza, cioè che è interamente detenuta e diretta da avvocati iscritti in un registro cantonale, e vegliare in seguito a che queste condizioni continuino a essere rispettate nel tempo; dal canto suo, l'autorità di sorveglianza deve rifiutare d'iscrivere nel registro l'impiegato di una società d'avvocati che non soddisfa tale esigenza, rispettivamente procedere alla sua radiazione se l'azionariato della società non dovesse più comporsi esclusivamente d'avvocati iscritti nel registro a causa di un cambiamento delle circostanze (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.2 e rif.). I giudici federali hanno rilevato che l'autorità di sorveglianza non può invece ordinare direttamente a una società d'avvocati e/o ai suoi eventuali azionisti non iscritti di procedere essi stessi a determinati adeguamenti in seno alla società o all'azionariato al fine di garantire l'indipendenza istituzionale degli avvocati attivi nella società e dunque la loro iscrizione nel registro (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.2). Hanno quindi concluso che l'obbligo di introdurre una disposizione statutaria che si rivolge direttamente a eventuali azionisti non iscritti obbligandoli a trasferire i loro titoli a un avvocato iscritto viola non soltanto l'autonomia organizzativa della SA ma anche la libertà dei suoi eventuali azionisti non iscritti (il cui comportamento viene fissato in anticipo e che perdono in particolare la facoltà di conservare le loro azioni e, semmai, di cambiare lo scopo della società o liquidarla, vedendosi invece obbligati, secondo le circostanze, a cedere i loro titoli a un prezzo inferiore al valore reale). Una tale misura esula dalla sfera di competenza della Commissione e non trova alcun fondamento legale nella LLCA, che istituisce appunto una sorveglianza solo sulle persone fisiche iscritte nel registro (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.3). Hanno pure rilevato che gli avvocati azionisti di uno studio organizzato in forma di SA possono prevenire il rischio che delle azioni siano trasmesse per legge e rimangano in mano a terzi non iscritti concludendo tra loro diversi tipi di convenzioni (ad es. contratto di società semplice o patto parasociale), prevedendo segnatamente una proprietà comune delle azioni o un diritto di prelazione rispettivamente un obbligo di acquisto reciproco (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.4). Il Tribunale federale ha quindi osservato che nel caso in cui la società abbia invece un azionista unico, soluzioni contrattuali del genere sono naturalmente impossibili. Il rischio di una violazione dell'indipendenza istituzionale dell'avvocato è tuttavia più ridotto (ad es., se l'azionista unico di una società d'avvocati è il solo dipendente a essere iscritto nel registro, il suo decesso non pone alcun problema da questo profilo: la società, ormai detenuta dai suoi eredi, non impiegherà più alcun avvocato iscritto). Un problema d'indipendenza istituzionale rischia di presentarsi soltanto in due ipotesi: se l'azionista unico della società che impiega diversi avvocati decede e gli eredi desiderano continuare a gestire lo studio legale con i vecchi impiegati, rimanendo azionisti pur senza essere avvocati iscritti oppure se l'azionista unico perde solo una parte delle sue azioni a vantaggio di una persona non iscritta a seguito della liquidazione del regime matrimoniale o di un'esecuzione forzata. In questi casi - ha rilevato l'Alta Corte - la legge indica tuttavia chiaramente la soluzione: l'autorità di sorveglianza - di principio informata del cambiamento nell'azionariato da parte degli avvocati attivi nella società (cfr. art. 12 lett. a e j LLCA) - deve radiarli dal registro gli avvocati (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.4). La stessa può tutt'al più chiedere agli avvocati che rischiano la radiazione di regolarizzare al più presto la propria situazione intervenendo sull'organizzazione del loro studio modificandone la struttura, sempre che ciò rientri nella loro sfera d'influenza: se non reagiscono al più presto, deve radiarli dal registro (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.2 e 4.4, 145 II 229 consid. 9).

6.4. Ora, le considerazioni svolte dal Tribunale federale per la SA d'avvocati valgono mutatis mutandis per uno studio legale costituito in forma di Sagl, come nel caso concreto. L'art. 7 dello statuto della __________ Sagl - di cui la Commissione pretende la modifica - riprende testualmente quanto stabilito dall'art. 788 cpv. 1-4 CO per l'acquisto di quote sociali in modi particolari. L'art. 7 n. 1 (corrispondente all'art. 788 cpv. 1 CO) prevede essenzialmente che, in caso di acquisto di quote sociali per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, gli acquirenti diventano soci (con relativi diritti e obblighi) ex lege, senza l'approvazione dell'assemblea dei soci. Giusta il cpv. 5 della norma legale, non è possibile impedire statutariamente che terzi non iscritti acquistino per legge delle quote di una Sagl d'avvocati e ne restino proprietari, anche se la società offre di assumere le quote al loro valore reale (cfr., per analogia, DTF 147 II 61 consid. 4.3 e rif.). La modifica pretesa dalla Commissione, che impone di inserire nello statuto l'obbligo della gerenza di verificare l'adempimento del presupposto che tutti i soci siano avvocati iscritti, rispettivamente di ricorrere, all'occorrenza (ma non obbligatoriamente, cfr. risposta, pag. 3), al diritto di prelazione di cui all'art. 11 dello statuto, non ha ragion d'essere. Da un lato, perché, come visto, spetta a ciascun avvocato dipendente della Sagl (e non alla gerenza) il compito di informare la Commissione di eventuali cambiamenti che possano incidere sul rispetto delle condizioni di iscrizione nel registro degli avvocati. Dall'altro, perché l'obbligo rivolto direttamente a eventuali soci non iscritti di vendere le proprie quote per far scattare il diritto di prelazione degli altri soci della Sagl esula dalla competenza dell'autorità inferiore, che si limita alla sorveglianza degli avvocati iscritti (cfr. supra, consid. 6.3). Come detto, la Commissione può tutt'al più invitare l'avvocato che non adempie più le condizioni di iscrizione ma che vuole rimanere iscritto a fare in modo, per quanto rientri nelle sue facoltà, che la Sagl di cui è dipendente sia controllata esclusivamente da avvocati iscritti, pena la sua radiazione (cfr. DTF 147 II 61 consid. 4.2-4.4). Ne discende che, sulla questione dell'acquisto di quote in modi particolari, il ricorso va accolto.

Usufrutto derivante dal diritto successorio

7.1. L'art. 8 dello statuto della __________ Sagl prevede:

“1. La costituzione contrattuale di un usufrutto su quote sociali è esclusa.

  1. Quando l'usufrutto su una quota sociale deriva dal diritto successorio, i diritti e gli obblighi sotto elencati incombono alle seguenti persone:

  2. il diritto di voto e i diritti ad esso connessi: all'usufruttuario in conformità con l'art. 806b CO

  3. l'attribuzione dei dividendi: all'usufruttuario

  4. il diritto preferenziale di sottoscrizione di nuovo quote sociali: al socio

  5. il diritto di prelazione sulle quote sociali: al socio

  6. il diritto al risultato della liquidazione: al socio

  7. la consegna della relazione della gestione: al socio e all'usufruttuario

  8. il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti: al socio e all'usufruttuario

  9. il dovere di fedeltà: al socio e all'usufruttuario

  10. il divieto di far concorrenza: al socio e all'usufruttuario

  11. la rinuncia all'elezione di un organo di revisione: al socio e all'usufruttuario”.

7.2. La Commissione ha ritenuto necessaria una modifica anche dell'art. 8 n. 2 dello statuto con l'inserimento, per il caso in cui una quota sociale fosse gravata da usufrutto derivante dal diritto successorio, dell'obbligo per la gerenza di verificare che l'usufruttuario sia un avvocato iscritto (ricorrendo, anche in questo caso, se necessario ed entro i termini statutari previsti all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 11). Il ricorrente contesta l'adeguamento richiesto, rilevando come l'usufruttuario non abbia alcuna facoltà di dirigere la società né di impartire istruzioni vincolanti.

7.3. La modifica richiesta dalla Commissione si fonda sulla constatazione che, qualora una quota sociale sia gravata da usufrutto, il diritto di voto e i diritti ad esso connessi sono esercitati dall'usufruttuario (che è responsabile verso il proprietario se, esercitando i propri diritti, non tiene equamente conto dei suoi interessi; cfr. art. 806b CO). Nella misura in cui spetta a lui il diritto di voto, in una Sagl di avvocati egli deve quindi imperativamente essere un avvocato iscritto. Considerati anche gli altri diritti che gli spettano (individualmente o unitamente al socio nudo proprietario, tra cui quello di ricevere la relazione della gestione, ottenere ragguagli e consultare documenti, cfr. art. 8 n. 6-7 dello statuto), un usufruttuario non iscritto sarebbe problematico dal profilo del segreto professionale dell'avvocato (cfr. supra, consid. 2.3) e potrebbe influire sul funzionamento della società, ciò che si pone in contrasto con il principio dell'indipendenza istituzionale dell'avvocato sancito dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA (e questo quand'anche tutti i soci fossero avvocati iscritti). In una simile costellazione, analogamente a quanto indicato in relazione all'acquisto di quote in modi particolari (cfr. supra, consid. 6.4), spetta tuttavia al singolo avvocato iscritto dipendente che non adempie più le condizioni di iscrizione (poiché lavora per una società non interamente controllata da avvocati iscritti) segnalare la modifica alla Commissione, che procederà alla sua radiazione giusta l'art. 9 LLCA, a meno che l'interessato regolarizzi al più presto la propria situazione. Non occorre quindi inserire nello statuto alcun obbligo in tal senso per la gerenza. Men che meno si giustifica in questo caso il rinvio al diritto di prelazione che, come visto, nella misura in cui comporta implicitamente un obbligo per terzi non iscritti (in casu l'usufruttuario), esula dalla competenza della Commissione (cfr. supra, consid. 6.4). Ne discende che nemmeno questa modifica statutaria imposta dalla Commissione merita di essere confermata. Anche da questo profilo, il ricorso va dunque accolto.

Diritto di pegno

8.1. L'art. 9 dello statuto della Sagl in esame dispone che:

“1. La costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci. 2. L'assemblea dei soci può rifiutare tale approvazione nel caso in cui vi fossero dei gravi motivi”.

8.2. La Commissione ritiene necessario modificare l'art. 9 dello statuto affinché l'eventuale costituzione di un diritto di pegno su quote sociali sia limitata a favore di creditori iscritti in un registro cantonale degli avvocati o in un albo pubblico. Il ricorrente - che evidenzia come il creditore pignoratizio non abbia alcuna facoltà di dirigere la società né di impartire istruzioni vincolanti - ritiene che la modifica ordinata disattenda la libertà economica del socio e la garanzia della proprietà.

8.3. L'art. 9 dello statuto è conforme all'art. 789b CO, secondo cui lo statuto può prevedere che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richieda l'approvazione dell'assemblea dei soci, che può negarla soltanto per gravi motivi (cfr. cpv. 1). Ora, secondo l'art. 905 cpv. 2 CC, nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio. È quindi il socio - e non il creditore pignoratizio - ad esercitare il diritto di voto e a poter quindi avere un influsso sul funzionamento della società. Ne discende che, nella misura in cui il socio deve forzatamente essere un avvocato iscritto, non occorre prevedere una limitazione statutaria secondo cui soltanto avvocati iscritti possano diventare creditori pignoratizi. Del resto, questi ultimi diventano soci soltanto qualora acquistino la proprietà delle quote sociali, ciò che avviene in caso di realizzazione del pegno. Si tratterebbe quindi di un'ipotesi di acquisto a seguito di un procedimento di esecuzione forzata ex art. 7 dello statuto, per cui si rimanda alle considerazioni esposte al consid. 6.4. Una modifica dell'art. 9 dello statuto non si rivela pertanto necessaria. Pure su questo punto, il ricorso va pertanto accolto.

  1. Direttore

Ricordato come la conduzione della società debba essere affidata a gerenti e direttori che siano a loro volta avvocati iscritti in un registro o albo degli avvocati, la Commissione ha rilevato come lo statuto della __________ Sagl lo prevedesse per i gerenti (all'art. 22 n. 3), ma non per il direttore (cfr. art. 24 n. 3). In effetti, quest'ultima norma, che la Commissione chiede di completare, si limita a stabilire che:

“I gerenti possono nominare direttori, procuratori e mandatari commerciali”.

Nella misura in cui la gestione della società (art. 809 CO) o il potere di rappresentanza (art. 814 CO) sono affidati a un terzo, quest'ultimo, a tutela del segreto professionale e dell'obbligo di indipendenza istituzionale dell'avvocato, deve effettivamente essere un avvocato iscritto in un registro cantonale o in un albo pubblico. Non lo contesta alla fin fine nemmeno l'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6), che ritiene tuttavia che tale restrizione non debba valere per un eventuale direttore amministrativo. A torto. Del resto, eventuali persone che svolgono funzioni prettamente amministrative, senza essere iscritte, vanno semmai considerate ausiliari degli avvocati che agiscono comunque sotto la loro sorveglianza (cfr. supra, consid. 5.3 e 5.4; cfr. pure Merkt/ Chappuis, op. cit., pag. 297). La modifica statutaria richiesta va dunque confermata così come indicato nella decisione impugnata, senza limitazioni. Su questo punto, il ricorso va dunque respinto.

  1. Esclusione di istruzioni da parte della società

Dopo aver valutato positivamente la regolamentazione statutaria della rappresentanza del socio all'assemblea (menzionando tuttavia erroneamente l'art. 18 n. 3 anziché l'art. 19 cpv. 1 dello statuto), la precedente istanza ha rilevato come un avvocato assunto quale dipendente della società debba poter svolgere i propri mandati in piena indipendenza e come alla Sagl sia quindi precluso di impartirgli istruzioni in merito alla conduzione concreta dei mandati. Pur avendo dato atto che il ricorrente aveva prodotto una dichiarazione in tal senso sottoscritta il 19 agosto 2021 dalla società, da lui medesimo e dalla collega __________, ha ritenuto che sarebbe auspicabile, approfittando delle modifiche statutarie esposte ai considerandi precedenti, che simile disposizione figuri espressamente nel nuovo testo degli Statuti.

L'insorgente ha essenzialmente acconsentito a inserire la modifica richiesta in occasione della prima futura modifica statutaria (cfr. ricorso, pag. 7).

Ora, così come l'avvocato dipendente di un altro avvocato iscritto si trova in una relazione di subordinazione nei confronti del proprio datore di lavoro e deve di principio rispettarne le istruzioni (cfr. art. 321d CO; cfr. pure DTF 140 II 102 consid. 4.2.1), così la LLCA non vieta di per sé nemmeno che la società impartisca istruzioni agli avvocati iscritti che impiega (cfr. STA 52.2016.54 del 14 giugno 2019, in: RtiD I-2020 n. 50 consid. 5.2; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], op cit., n. 65d e 65f ad art. 12; François Bohnet/Vin- cent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1337 e 2396 seg.). Può anzi rilevarsi opportuno che l'avvocato datore di lavoro dia istruzioni al suo collaboratore quando dispone di una maggior esperienza professionale e che è per tale ragione che il cliente ha conferito il mandato allo studio (cfr. DTF 140 II 102 consid. 4.2.1; cfr. pure Fellmann, op cit., n. 65f ad art. 12). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, vietate sono unicamente le istruzioni che si pongono in contrasto con gli interessi dei clienti o che sono in altro modo incompatibili con i doveri professionali dell'avvocato (cfr. STA 52.2016.54 citata consid. 5.2; Fellmann, op cit., n. 65d ad art. 12; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2396). Ne discende che, in concreto, la modifica statutaria richiesta dalla Commissione non si giustifica. Da questo profilo, il ricorso va dunque accolto.

  1. Trasmissione della carta da lettera

A ragione il ricorrente contesta invece il dispositivo n. 2 della decisione impugnata, nella misura in cui gli fa ordine di trasmettere alla Commissione, entro 30 giorni, un esemplare in bianco della nuova carta da lettere. Tale ordine, del tutto immotivato, appare in ogni caso ingiustificato, ritenuto che l'insorgente aveva già provveduto a trasmettere la carta intestata della Sagl con lo scritto del 16 dicembre 2020. Su questo aspetto l'impugnativa merita dunque accoglimento.

  1. 12.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto. Di conseguenza, lo statuto della Sagl dovrà essere modificato nel senso che:
  • l'art. 3 dovrà essere modificato stralciando alternativamente il riferimento ad altri consulenti e/o collaboratori qualificati oppure all'offerta di servizi di consulenza fiscale (cfr. consid. 5.4);
  • l'art. 24 n. 3 dovrà precisare che il direttore dev'essere un avvocato iscritto (cfr. consid. 9). Viceversa lo statuto non dovrà essere modificato per quanto attiene all'acquisito della titolarità di quote sociali in modi particolari (cfr. consid. 6.4), al diritto di usufrutto derivante dal diritto successorio (cfr. consid. 7), al diritto di pegno (cfr. consid. 8) e all'esclusione di istruzioni da parte della società (cfr. consid. 10). Neppure il ricorrente dovrà trasmettere alla Commissione un ulteriore esemplare in bianco della carta da lettere (cfr. consid. 11).

12.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata in fr. 3'000.- avuto riguardo al dispendio di tempo occasionato dall'evasione della pratica, è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Contrariamente a quanto preteso nel gravame, non si giustifica di ridurla per il fatto che l'autorità inferiore avrebbe dovuto richiedere tutte le modifiche statutarie necessarie in una volta sola, ritenuto che, come visto, la precedente corrispondenza era di mera natura interlocutoria e non ostava all'emanazione della decisione in oggetto. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il ricorrente agisce quale avvocato in causa propria (cfr. fra tante, STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione n. 18.2021.31 del 20 marzo 2023 della Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello è annullata limitatamente al disp. n. 2 e riformata nel senso che, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, dovrà essere trasmessa alla Commissione una copia degli statuti modificati come al consid. 12.1. Per il resto è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata, rimane interamente a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2023.160
Entscheidungsdatum
11.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026