Incarto n. 52.2023.154
Lugano 4 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2023 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1262) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la risoluzione del 21 ottobre 2021 con cui il Municipio di Savosa ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per costruire uno stabile residenziale (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. CO 1 e CO 2 sono comproprietari di un fondo (part. __________) sul quale vi è un edificio e un piccolo fabbricato, situato nel comune di Savosa, lungo via __________, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale-semiestensiva (R3b). Il fondo confina a sud con la part. __________ (appartenente a __________).
ESTRATTO MAPPA
B. a. Dopo che il 19 dicembre 2018 il Consiglio di Stato aveva annullato il permesso rilasciato loro dal Municipio per un primo progetto (giudizio poi confermato da questo Tribunale con sentenza del 23 luglio 2020, n. 52.2019.68), il 5 maggio 2021 CO 1 e CO 2 hanno presentato una nuova domanda di costruzione per edificare una palazzina di cinque appartamenti (da 3½ locali), previa demolizione degli edifici esistenti. Il progetto, che ha rielaborato parzialmente quello precedente, è stato nuovamente inoltrato in parallelo a una domanda di costruzione sulla confinante part. __________ (oggetto della procedura di cui all'inc. 52.2023.153, che viene pure evasa con giudizio separato di data odierna). Esso prevede in particolare la costruzione di un volume articolato su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno interrato, destinato tra l'altro a un'autorimessa (con 10 posteggi), che sarà raggiungibile da via __________ mediante una rampa e darà anche accesso al garage (con 8 posti) da realizzare sulla part. __________.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 3 RI 1 e RI 2, comproprietari del fondo confinante (part. __________).
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118733), il 21 ottobre 2021 il Municipio ha concesso la licenza edilizia richiesta (subordinata ad alcune condizioni), rigettando nel contempo l'opposizione pervenuta.
C. Con giudizio del 15 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dai vicini opponenti contro tale risoluzione.
Dopo aver disatteso delle censure relative alla completezza del progetto (che comprende anche un concetto di smaltimento delle acque, supportato da una perizia idrogeologica e preavvisato favorevolmente dall'autorità dipartimentale) e una critica al sindaco (che non ha comunque partecipato alla decisione), il Governo ha poi respinto le obiezioni concernenti le servitù prediali (da far valere semmai in sede civile). Richiamando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in seguito tutelato la convenzione sulla ripartizione delle distanze da confine tra i proprietari dei due fondi dedotti in edificazione (part. __________ e __________), precisando che la stessa andrà annotata nel registro degli indici. Relativamente alla distanza tra edifici, ha poi ricordato la condizione del permesso che prevede, prima dell'inizio dei lavori, la demolizione della costruzione sul mapp. __________ in contrasto con tale parametro. Dopo aver rigettato le obiezioni riferite all'altezza e alla superficie utile lorda (rinviando alle considerazioni già espresse da questo Tribunale nel predetto giudizio), l'Esecutivo cantonale ha infine respinto anche le obiezioni riguardanti l'accesso e i posteggi, come pure una lamentela generica sull'inquinamento fonico.
D. Avverso tale giudizio, RI 3, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia. In sintesi, i ricorrenti sollevano anzitutto una critica al sindaco, che in passato sarebbe intervenuto in modo inopportuno a favore dei fratelli __________ (per una trattativa di vendita della loro part. __________), lamentando possibili interferenze nella procedura edilizia, nonostante la sua astensione. Rieccepiscono poi il mancato rispetto della distanza tra edifici, ritenendo insufficiente la condizione di licenza evocata dal Governo (relativa alla demolizione dell'edificio esistente sulla part. __________) e necessaria la costituzione di una servitù prediale. Nel computo della distanza tra edifici, aggiungono, andrebbe inoltre considerato il passaggio (strada) che si insinua tra le part. __________ e __________. L'accordo di assunzione della maggior distanza da confine andrebbe invece imperativamente iscritto nel registro degli indici. Contestano poi la conformità del concetto di smaltimento delle acque meteoriche, richiamando anche il precedente giudizio di questo Tribunale. Il progetto, affermano, impedirà il normale deflusso delle acque e determinerà un ristagno sul loro fondo. Gli insorgenti negano in seguito la sufficienza dell'accesso di via __________, che non sarebbe in grado di sopportare il traffico indotto dal progetto; la situazione, aggiungono, sarebbe oltretutto aggravata dalle manovre dei veicoli in entrata e uscita dalla ripida rampa dell'autorimessa da realizzare sulla part. __________. Da ultimo ritengono inconsistente il numero di stalli esterni (per visitatori) previsti dal progetto (due e mezzo sulla part. __________ e mezzo sulla part. __________).
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di posizione. Postulano inoltre la reiezione del gravame il Municipio e CO 1 e CO 2, questi ultimi prendendo posizione sulle singole censure dei ricorrenti con argomenti che, nella misura del necessario, saranno discussi in appresso.
F. In sede di replica e duplica, gli insorgenti rispettivamente gli istanti in licenza si sono riaffermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi, di cui si riferirà, per quanto occorre, in seguito. Anche l'autorità dipartimentale e il Municipio si sono ulteriormente riconfermati nelle loro posizioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Da respingere è anzitutto l'eccezione dei ricorrenti relativa a possibili interferenze nella procedura di rilascio del permesso da parte del sindaco, nonostante la sua astensione. Come già ricordato dal Governo, __________ non ha preso parte alla discussione, né alla decisione di concessione del permesso (cfr. risposta del Municipio al Governo ed estratto risoluzione agli atti). Né emerge che egli abbia in precedenza trattato la domanda di costruzione in oggetto. Inconsistente è quindi la generica obiezione secondo cui la licenza edilizia sarebbe solo l'ultimo atto formale di un processo più lungo, delegato ai collaboratori, essenzialmente l'UT, che sottostà al Sindaco (capo dicastero amministrazione). Tanto più se si considera che l'Edilizia privata non ricade nell'Amministrazione generale, né risulta peraltro che fosse o sia attribuita al sindaco (per la corrente legislatura, cfr. organigramma Dicasteri sub www.savosa.ch). Non occorre invece chiarire se __________ abbia semplicemente sottoscritto o anche preso parte alle risoluzioni alla base degli allegati di causa inoltrati dal Municipio in questa sede, comunque irrilevanti ai fini del giudizio (anche se fossero estromessi dagli atti), nella misura in cui l'Esecutivo comunale si è essenzialmente limitato a riconfermare la sua decisione e le pregresse prese di posizione (a cui il sindaco non ha partecipato). Ogni relativa critica dei ricorrenti cade di riflesso nel vuoto.
3.1. La maggior parte degli ordinamenti edilizi definisce distanze tra edifici e distanze dal confine. Le distanze tra edifici servono in primo luogo ad assicurare l'igiene, la sicurezza ed il soleggiamento naturale delle costruzioni. Quelle dal confine sono invece destinate a suddividere le distanze tra edifici fra i proprietari di fondi confinanti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1166 e 1175 ad art. 39 LE). Le distanze tra edifici sono di regola imperative. Per principio, i proprietari di fondi confinanti non possono disporne per ridurle. Possono invece accordarsi fra loro per ripartirle diversamente da quanto prevede l'ordinamento delle distanze da confine. Così come possono convenire una modificazione dell'andamento del confine comune, possono anche accordarsi su una diversa distribuzione delle distanze da confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la distanza mancante, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine (cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 3.1 e rimandi, 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 4.1; Scolari, op. cit., n. 1166 ad art. 39 LE).
3.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Savosa (NAPR), la distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle rispettive norme di zona. La distanza tra due edifici situati su fondi contigui, soggiunge l'art. 8 cpv. 2 NAPR, deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze dal confine stesso. Nella zona R3b la distanza minima dai limiti dei fondi è di 4.50 m; la distanza tra edifici è dunque pari a 9.00 m (cfr. art. 37 NAPR). Conformemente al principio generale sopraricordato, comune a molti ordinamenti, l'art. 8 cpv. 3 NAPR precisa che previa convenzione tra due o più proprietari confinanti, il Municipio può concedere una deroga alla distanza da confine stabilita per le singole zone alla condizione che il proprietario del fondo contiguo si assuma a proprio carico la maggiore distanza, in modo da garantire quella minima richiesta tra edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio, conclude la norma, annota l'accordo nel registro degli indici.
3.3. In concreto, come visto, il progetto è stato inoltrato parallelamente alla domanda di costruzione sulla part. __________. Ritenuto che la nuova palazzina disterà solo m 1.50 dal confine con tale fondo - analogamente al precedente progetto - la sua proprietaria __________ si è assunta la distanza mancante (3.00 m), controfirmando in particolare il piano di situazione annesso alla domanda, al fine di rispettare la distanza minima di 9 m dal suo nuovo stabile sulla part. __________ (che ha previsto di arretrare dal confine fino a m 7.50). La relazione tecnica del progetto precisa inoltre che, se il nuovo edificio sulla part. __________ non dovesse essere costruito immediatamente, la proprietaria s'impegna a demolire quello esistente in modo da ottenere la distanza minima tra gli edifici di 9 m. In sede di rilascio del permesso al mapp. __________, il Municipio ha dunque previsto, a titolo di condizione, che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere demolita la parte di costruzione sul fondo n. __________ RFD che non rispetta la distanza tra edifici (9 m). Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, tale condizione (sospensiva) non risulta inammissibile, ma al contrario giustificata dalla necessità di ancorare l'efficacia della licenza edilizia al rispetto della distanza imperativa tra edifici a seguito dall'accordo tra i proprietari. Indirettamente, essa garantisce peraltro anche un coordinamento tra i due progetti a livello esecutivo (ritenuto che l'edificazione della nuova palazzina con l'autorimessa sulla part. __________, che darà pure l'accesso veicolare al futuro stabile sul mapp. __________, dovrà evidentemente avvenire per prima). Non si tratta in ogni caso di una clausola che riguarda una parte terza estranea all'iter rispettivamente a cui viene imposto un onere. Diversamente da quanto credono gli insorgenti, la predetta condizione, che scaturisce dal diritto pubblico, non esige la costituzione di una servitù prediale. E neppure la richiede l'accordo di assunzione della maggior distanza: l'iscrizione a registro fondiario non è infatti generalmente prevista per questo genere di accordi, per il perfezionamento dei quali è di regola sufficiente che il vicino si dichiari disposto a rispettare la distanza tra edifici, assumendosi la distanza dal confine mancante alla costruzione da realizzare sul fondo contermine (come anche prevede l'art. 8 cpv. 3 NAPR, per il quale basta la firma sul piano di situazione; cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 3.1, 52.2002.223 del 20 agosto 2002 consid. 4.1; cfr. pure STA 52.2019.68 citata consid. 4.3). Dalla convenzione tra i vicini risulta in effetti una restrizione di diritto pubblico della proprietà privata che sussiste, come tale, senza necessità di iscrizione a registro fondiario (cfr. art. 680 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; cfr. STA 52.2021.48 citata consid. 3.1, 52.2002.223 citata consid. 4.1). Va invece da sé che, così come già indicato nel precedente giudizio, l'accordo tra i proprietari andrà annotato nel registro degli indici conformemente all'art. 8 cpv. 3 NAPR (cfr. pure STA 52.2019.68 citata consid. 4.3). Tale iscrizione ha comunque solo valore dichiarativo, non costitutivo (cfr. in senso analogo: STA 52.2016.12 del 26 aprile 2017).
3.4. Da respingere è inoltre l'obiezione relativa al passaggio che si insinua tra le part. __________ e __________: in quanto riconducibile a un impianto sotterraneo che non sporge dal terreno, tale passaggio non richiama il rispetto di alcuna distanza da confine o tra edifici (cfr. art. 42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20 consid. 3.1.3). Anche su questo punto non vi è quindi motivo di scostarsi dalle analoghe conclusioni tratte nel precedente giudizio (STA 52.2019.68 citata consid. 4.3).
4.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (cfr. DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan, Zurigo 2016, n. 1, 8, 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso, che comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c), deve di massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi).
4.2. In concreto, il progetto prevede di realizzare l'accesso veicolare alla nuova palazzina da via __________. Attraverso la nuova rampa e l'autorimessa interrata sulla part. __________ sarà poi raggiungibile anche il garage sotterraneo del futuro stabile sul mapp. __________. Controversa in questa sede è essenzialmente la sufficienza di tale accesso dal profilo fattuale, segnatamente per quanto attiene alla strada pubblica.
4.3. Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, non vi è ragione per non ritenere sufficientemente garantito in fatto l'accesso da via __________, strada di servizio a fondo cieco, che serve meno di una trentina di abitazioni. Non vi è in particolare motivo di dubitare che, diversamente da quanto ritenuto dal Municipio, questo percorso stradale - che i veicoli (dall'ampia imboccatura a due corsie con la via cantonale) dovranno percorre per un tratto limitato a una settantina di metri, largo almeno 5-6 m e per lo più rettilineo (al di là della curva in corrispondenza del mapp. __________; cfr. mappa catastale; cfr. pure immagini reperibili sul geoportale Swisstopo e Google Maps; cfr. STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) - sarà in grado di assorbire il traffico indotto dai nuovi posteggi sulla part. __________, oltre che da quelli sul fondo confinante (10 + 8 interni e 3 esterni; cfr. pure analisi fonica del 16 aprile 2021 pag. 3 seg.). In particolare, non emergono possibili difficoltà per eventuali casi d'incrocio fra veicoli o con pedoni e ciclisti. A dispetto di quanto vagamente eccepito nell'impugnativa, neppure è dato di vedere in che modo la rampa inclinata sulla part. __________, che sboccherà perpendicolarmente a via __________ (larga in quel punto fino a quasi 7 m), potrà seriamente compromettere la circolazione stradale. Tanto più che nemmeno gli insorgenti ne contestano la conformità con le NAPR (ribadita dall'istante in licenza, cfr. risposta pag. 10), né sostanziano eventuali contrasti con altre normative (quali le norme VSS, evocate solo in modo del tutto generico). In queste circostanze, le loro critiche (riguardanti peraltro anche aspetti che esulano dalla presente procedura, quali l'asserita chiusura di un sentiero pedonale), cadono quindi nel vuoto.
5.1. Secondo l'art. 44 cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli, dimensionati secondo le norme VSS. In particolare, per le abitazioni è richiesto 1 posto auto ogni appartamento e, per appartamenti superiori a 100 m2, 1 posto auto ogni 100 m2 di superficie utile lorda e frazione.
5.2. In concreto, il progetto prevede 10 posti nell'autorimessa al servizio dei 5 appartamenti (cfr. relazione tecnica): rispetta dunque il fabbisogno prescritto dall'art. 44 cpv. 1 lett. a NAPR. Pure soddisfatto è il numero minimo di posteggi per l'edificio sulla confinante part. __________, nella misura in cui contempla 8 posti nell'autorimessa (cfr. la relativa relazione tecnica). A questi posteggi si aggiungono tre ulteriori posti esterni per ospiti (2 per il mapp. __________ e 1 per il mapp. __________, situato a cavallo tra i due fondi; cfr. citata relazione, planimetrie e risposta dei resistenti pag. 10). Ora, in assenza di disposizioni che impongano la realizzazione di un numero minimo o massimo di stalli per visitatori, non è dato di vedere perché quelli concretamente previsti non dovrebbero essere sufficienti. Tanto più considerando che sull'altro lato di via __________ v'è pure un posteggio pubblico con almeno un'altra decina di parcheggi. Nulla muterebbe peraltro se lo stallo previsto a cavallo tra le part. __________ e __________ non dovesse essere realizzato, come temono gli insorgenti. Anche su questo punto, il ricorso è pertanto infondato.
6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l'acqua in modo regolare. Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 29 marzo 2021 del comune di Savosa (RC) precisa che nelle zone che secondo il PGS sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC). Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono invece essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC).
6.2. Nella fattispecie, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche e chiare sul fondo (in cui è parzialmente possibile l'infiltrazione secondo il PGS, che richiede comunque una valutazione caso per caso, da effettuare mediante perizia idrogeologica), il progetto prevede un concetto di smaltimento in parte tramite canalizzazione (in particolare per le acque provenienti dalla copertura piana, dalle superfici asfaltate di posteggi e rampa e da un'area verde a nord-est) e in parte tramite infiltrazione superficiale (cfr. relazione tecnica smaltimento e trattamento acque, piano di smaltimento delle acque e piano canalizzazioni). Il progetto è stato inoltre corredato da una relazione idrogeologica del gennaio 2021 della __________ SA (dott. geol. __________), che ha accertato la capacità d'infiltrazione del sottosuolo (mediante prova d'infiltrazione). Tale relazione conclude che le condizioni generali di smaltimento delle acque nel sottosuolo debbano essere considerate nulle. La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente il concetto di smaltimento proposto, che ha ritenuto rispettoso del PGS e supportato dalla perizia idrogeologica (cfr. avviso cantonale e duplica in questa sede). Così pure il Governo. Ora, nelle circostanze concrete, non emerge alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni tratte dalle precedenti istanze. Contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non va in particolare ignorato che, a differenza della precedente domanda di costruzione (e di quella parallela sulla part. __________), il progetto sulla part. __________ non ha riproposto un concetto di smaltimento tramite infiltrazione nel sottosuolo (trincea drenante), per modo che ogni difetto riscontrato nel passato giudizio richiamato dagli insorgenti (cfr. STA 52.2019.68 citata consid. 3.3) nel caso di specie non sussiste. Per il resto, nella misura in cui non concernono il sistema di smaltimento delle acque, ma l'edificazione in quanto tale del fondo (muro dell'autorimessa, ecc.), le doglianze degli insorgenti riguardanti lo scolo delle acque o altre immissioni vanno invece disattese in quanto di mera natura civile.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti, che rifonderanno inoltre agli istanti in licenza, assistiti da legali, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è posta in solido a carico dei ricorrenti, che rifonderanno inoltre a CO 1 e CO 2 complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera