Incarto n. 52.2023.153
Lugano 4 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2023 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1261) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione del 21 ottobre 2021 con cui il Municipio di Savosa ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile residenziale (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietaria di un fondo (part. __________) sul quale vi è un edificio, situato nel comune di Savosa, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale-semiestensiva (R3b). Il fondo confina a nord con la part. __________ (appartenente a __________ e __________) e, verso est, mediante un passaggio lungo e stretto, con via __________.
ESTRATTO MAPPA
B. a. Dopo che il 19 dicembre 2018 il Consiglio di Stato aveva annullato il permesso rilasciatole dal Municipio per un primo progetto (giudizio poi confermato da questo Tribunale con sentenza del 23 luglio 2020, n. 52.2019.67), il 5 maggio 2021 CO 1 ha presentato una nuova domanda di costruzione per edificare uno stabile di quattro appartamenti (da 3½ - 4½ locali), previa demolizione della casa esistente. Il progetto, che ha rielaborato parzialmente quello precedente, è stato nuovamente inoltrato in parallelo alla domanda di costruzione per una palazzina d'appartamenti sulla confinante part. __________ (oggetto della procedura di cui all'inc. 52.2023.154, che viene pure evasa con giudizio separato di data odierna). Esso prevede in particolare l'edificazione di un volume articolato su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno interrato, destinato tra l'altro a un garage (con 8 posteggi). Quest'ultimo sarà accessibile da via __________, attraverso la rampa e l'autorimessa interrata (con 10 posti) da realizzare sulla part. __________.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 3, RI 1 e RI 2, comproprietari del fondo confinante (part. __________).
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118732), il 21 ottobre 2021 il Municipio ha concesso la licenza edilizia richiesta (subordinata ad alcune condizioni), rigettando nel contempo l'opposizione pervenuta.
C. Con giudizio del 15 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dai vicini opponenti contro tale risoluzione. Dopo aver disatteso delle censure relative alla completezza del progetto (che comprende anche un concetto di smaltimento delle acque, supportato da una perizia idrogeologica e preavvisato favorevolmente dall'autorità dipartimentale) e una critica al sindaco (che non ha comunque partecipato alla decisione), il Governo ha poi respinto le obiezioni concernenti le servitù prediali (da far valere semmai in sede civile). Richiamando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in seguito tutelato la convenzione sulla ripartizione delle distanze da confine tra i proprietari dei due fondi dedotti in edificazione (part. __________ e __________), precisando che la stessa andrà annotata nel registro degli indici. Relativamente alla distanza tra edifici, ha poi ricordato la condizione del permesso della parallela procedura che prevede, prima dell'inizio dei lavori, la demolizione della costruzione sul mapp. __________ in contrasto con tale parametro. Dopo aver rigettato le doglianze riferite all'altezza e alla superficie utile lorda (rinviando alle considerazioni già espresse da questo Tribunale nel predetto giudizio), l'Esecutivo cantonale ha infine respinto anche le obiezioni riguardanti l'accesso e i posteggi, come pure una lamentela generica sull'inquinamento fonico.
D. RI 3, RI 1e RI 2 deducono ora tale risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata insieme alla licenza edilizia.
In sintesi, dopo aver accennato alla critica al sindaco sollevata nella parallela procedura, i ricorrenti rieccepiscono in questa sede il mancato rispetto della distanza tra edifici, ritenendo insufficiente la condizione di licenza evocata dal Governo (relativa alla demolizione dell'edificio esistente sulla part. __________) e necessaria la costituzione di una servitù prediale. Nel computo della distanza tra edifici, aggiungono, andrebbe inoltre considerato il passaggio (strada) che si insinua tra le part. __________ e __________. L'accordo di assunzione della maggior distanza da confine andrebbe invece imperativamente iscritto nel registro degli indici. Contestano poi la conformità del concetto di smaltimento delle acque meteoriche, richiamando anche il precedente giudizio di questo Tribunale. Il progetto, affermano, impedirà il normale deflusso delle acque e determinerà un ristagno sul loro fondo; inoltre, impedirà pure l'esercizio della servitù di allacciamento al collettore comunale di cui beneficia la part. __________. Gli insorgenti negano in seguito la sufficienza dell'accesso di via __________, che non sarebbe in grado di sopportare il traffico indotto dal progetto; la situazione, aggiungono, sarebbe oltretutto aggravata dalle manovre dei veicoli in entrata e uscita dalla ripida rampa dell'autorimessa. Da ultimo ritengono inconsistente il numero di stalli esterni (per visitatori) previsti dal progetto (due e mezzo sulla part. __________ e mezzo sulla part. __________).
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di posizione. Postulano inoltre la reiezione del gravame il Municipio e CO 1, quest'ultima prendendo posizione sulle singole censure dei ricorrenti con argomenti che, nella misura del necessario, saranno discussi in appresso.
F. In sede di replica e duplica, gli insorgenti rispettivamente l'istante in licenza si sono riaffermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi, di cui si riferirà, per quanto occorre, in seguito. Anche l'autorità dipartimentale si è ulteriormente riconfermata nella sua posizione.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Preliminarmente va rilevato che non occorre dilungarsi sull'eccezione relativa all'astensione del sindaco, che i ricorrenti hanno sollevato nella parallela procedura e che chiedono di considerare anche nell'ambito della presente, se verrà accolta. La censura in questione è infatti stata respinta (cfr. STA 52.2023.154 di data odierna consid. 2). Come già ricordato dal Governo, giova nondimeno rilevare che il sindaco non ha neppure partecipato all'iter che ha condotto al rilascio della licenza edilizia a CO 1, per modo che ogni eventuale critica cadrebbe comunque nel vuoto.
Distanze
3.1. La maggior parte degli ordinamenti edilizi definisce distanze tra edifici e distanze dal confine. Le distanze tra edifici servono in primo luogo ad assicurare l'igiene, la sicurezza ed il soleggiamento naturale delle costruzioni. Quelle dal confine sono invece destinate a suddividere le distanze tra edifici fra i proprietari di fondi confinanti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1166 e 1175 ad art. 39 LE). Le distanze tra edifici sono di regola imperative. Per principio, i proprietari di fondi confinanti non possono disporne per ridurle. Possono invece accordarsi fra loro per ripartirle diversamente da quanto prevede l'ordinamento delle distanze da confine. Così come possono convenire una modificazione dell'andamento del confine comune, possono anche accordarsi su una diversa distribuzione delle distanze da confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la distanza mancante, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine (cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 3.1 e rimandi, 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 4.1; Scolari, op. cit., n. 1166 ad art. 39 LE).
3.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Savosa (NAPR), la distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle rispettive norme di zona. La distanza tra due edifici situati su fondi contigui, soggiunge l'art. 8 cpv. 2 NAPR, deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze dal confine stesso. Nella zona R3b la distanza minima dai limiti dei fondi è di 4.50 m; la distanza tra edifici è dunque pari a 9.00 m (cfr. art. 37 NAPR). Conformemente al principio generale sopraricordato, comune a molti ordinamenti, l'art. 8 cpv. 3 NAPR precisa che previa convenzione tra due o più proprietari confinanti, il Municipio può concedere una deroga alla distanza da confine stabilita per le singole zone alla condizione che il proprietario del fondo contiguo si assuma a proprio carico la maggiore distanza, in modo da garantire quella minima richiesta tra edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio, conclude la norma, annota l'accordo nel registro degli indici.
3.3. In concreto, come visto, il progetto è stato inoltrato parallelamente alla domanda di costruzione per la nuova palazzina sulla part. __________. Ritenuto che tale edificio disterà solo m 1.50 dal confine con la part. __________
3.4. Da respingere è inoltre l'obiezione relativa al passaggio che si insinua tra le part. __________ e __________: in quanto riconducibile a un impianto sotterraneo che non sporge dal terreno, tale passaggio non richiama il rispetto di alcuna distanza da confine o tra edifici (cfr. art. 42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20 consid. 3.1.3). Anche su questo punto non vi è quindi motivo di scostarsi dalle analoghe conclusioni tratte nel precedente giudizio (STA 52.2019.67 citata consid. 4.4).
4.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (cfr. DTF 123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan, Zurigo 2016, n. 1, 8, 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso, che comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c), deve di massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi).
4.2. In concreto, il progetto prevede di realizzare l'accesso veicolare al nuovo stabile da via __________, attraverso la rampa e l'autorimessa interrata da costruire sul fondo confinante a nord. Controverso in questa sede è essenzialmente se tale accesso sia sufficiente in fatto, segnatamente per quanto attiene alla strada pubblica. Nessuno mette invece in discussione che lo sia sul piano giuridico, e in particolare relativamente al passaggio sulla part. __________, che, diversamente dal precedente giudizio, è stata frattanto gravata da un diritto di passo pedonale e veicolare a favore del mapp. __________ (cfr. registro fondiario, DG del 22 settembre 2021).
4.3. Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, non vi è ragione per non ritenere sufficientemente garantito dal profilo fattuale l'accesso da via __________, strada di servizio a fondo cieco, che serve meno di una trentina di abitazioni. Non vi è in particolare motivo di dubitare che, diversamente da quanto ritenuto dal Municipio, questo percorso stradale - che i veicoli (dall'ampia imboccatura a due corsie con la via cantonale) dovranno percorre per un tratto limitato a una settantina di metri, largo almeno 5-6 m e per lo più rettilineo (al di là della curva in corrispondenza del mapp. __________; cfr. mappa catastale; cfr. pure immagini reperibili sul geoportale Swisstopo e Google Maps; cfr. STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) - sarà in grado di assorbire il traffico indotto dai nuovi posteggi sulla part. __________, oltre che da quelli sul fondo confinante (8 + 10 interni e 3 esterni; cfr. pure analisi fonica del 16 aprile 2021 pag. 3 seg.). In particolare, non emergono possibili difficoltà per eventuali casi d'incrocio fra veicoli o con pedoni e ciclisti. A dispetto di quanto vagamente eccepito nell'impugnativa, neppure è dato di vedere in che modo la rampa inclinata sulla part. __________, che sboccherà perpendicolarmente a via __________ (larga in quel punto fino a quasi 7 m), potrà seriamente compromettere la circolazione stradale. Tanto più che nemmeno gli insorgenti ne contestano la conformità con le NAPR (ribadita dall'istante in licenza, cfr. risposta pag. 10), né sostanziano eventuali contrasti con altre normative (quali le norme VSS, evocate solo in modo del tutto generico). In queste circostanze, le loro critiche (riguardanti peraltro anche aspetti che esulano dalla presente procedura, quali l'asserita chiusura di un sentiero pedonale), cadono quindi nel vuoto.
5.1. Secondo l'art. 44 cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli, dimensionati secondo le norme VSS. In particolare, per le abitazioni è richiesto 1 posto auto ogni appartamento e, per appartamenti superiori a 100 m2, 1 posto auto ogni 100 m2 di superficie utile lorda e frazione.
5.2. In concreto, il progetto prevede 8 posti nell'autorimessa al servizio dei 4 appartamenti (cfr. relazione tecnica): rispetta dunque il fabbisogno prescritto dall'art. 44 cpv. 1 lett. a NAPR. Pure soddisfatto è il numero minimo di posteggi per l'edificio sulla confinante part. __________, nella misura in cui contempla 10 posti nell'autorimessa (cfr. la relativa relazione tecnica). A questi posteggi si aggiungono tre ulteriori posti esterni per ospiti (2 per il mapp. __________ e 1 per il mapp. __________, situato a cavallo tra i due fondi; cfr. citata relazione, planimetrie e risposta della resistente pag. 11). Ora, in assenza di disposizioni che impongano la realizzazione di un numero minimo o massimo di stalli per visitatori, non è dato di vedere perché quelli concretamente previsti non dovrebbero essere sufficienti. Tanto più considerando che sull'altro lato di via __________ v'è pure un posteggio pubblico con almeno un'altra decina di parcheggi. Nulla muterebbe peraltro se lo stallo previsto a cavallo tra le part. __________ e __________ non dovesse essere realizzato, come temono gli insorgenti. Anche su questo punto, il ricorso è pertanto infondato.
6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l'acqua in modo regolare. Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 29 marzo 2021 del comune di Savosa (RC) precisa che, nelle zone che secondo il PGS sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC). Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono invece essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC).
6.2. In concreto, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche e chiare sul fondo (in cui è parzialmente possibile l'infiltrazione secondo il PGS, che richiede comunque una valutazione caso per caso, da effettuare mediante perizia idrogeologica), il progetto prevede un concetto di smaltimento in parte tramite infiltrazione in una trincea drenante (in particolare per le acque provenienti dalla copertura piana, da un'area pavimentata e da un'area verde a nord), in parte tramite infiltrazione superficiale e in parte mediante canalizzazione (limitatamente ai posteggi e all'area asfaltata verso via __________; cfr. relazione tecnica smaltimento e trattamento acque, piano di smaltimento delle acque e piano canalizzazioni). Secondo il piano canalizzazioni, la trincea drenante, prevista sul lato sud-ovest del fondo, sarà lunga 10 m e con un diametro (del tubo forato) di 30 cm. Il progetto è stato corredato anche da una relazione idrogeologica del gennaio 2021 della __________ SA (dott. geol. __________), che ha accertato la capacità d'infiltrazione del sottosuolo (mediante prova d'infiltrazione) e il dimensionamento dell'impianto di infiltrazione. Tale relazione conclude indicando che le condizioni per l'infiltrazione profonda delle acque meteoriche sono molto basse, ma non nulle; per il nuovo edificio sulla part. __________, prospetta quindi la realizzazione di una trincea di 16 metri di lunghezza (suddivisibile in tronconi) e 1 metro di diametro (tubo in cemento forato), da dotare di un troppo pieno (per il caso di ripetuti e ravvicinati eventi di pioggia, vista la scarsa permeabilità) e ghiaia di riporto. La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente il concetto di smaltimento proposto, ritenuto rispettoso del PGS e supportato dalla perizia idrogeologica (cfr. avviso cantonale e duplica). Ad analoga conclusione è essenzialmente pervenuto il Governo. La stessa non può tuttavia essere condivisa. Alla luce di quanto sopraesposto è infatti piuttosto evidente che il progetto non ha proposto un concetto di smaltimento in linea con la relazione del dott. geol. __________, ma - analogamente al precedente progetto - una trincea d'infiltrazione quantomeno sottodimensionata (per estensione e capacità del tubo di percolazione). A fronte di questo difetto - e conformemente a quanto già prospettato nel passato giudizio richiamato dai ricorrenti (cfr. STA 52.2019.67 citata consid. 3.3) - il Tribunale non può quindi far altro che rinviare gli atti al Governo affinché richieda all'istante dei piani di smaltimento e delle canalizzazioni aggiornati in base alle risultanze della relazione idrogeologica e, dopo aver interpellato la SPAAS e sentito il Municipio e le parti, si pronunci nuovamente. Per il resto, nella misura in cui non concernono il sistema di smaltimento delle acque, ma l'edificazione in quanto tale del fondo (muro dell'autorimessa, ecc.), le doglianze degli insorgenti riguardanti lo scolo delle acque o altre immissioni, come pure l'esercizio della servitù di canalizzazione a favore della part. __________, vanno invece disattese in quanto di mera natura civile.
7.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico dell'istante in licenza, che è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1261) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede. Agli insorgenti va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera