Incarto n. 52.2023.125
Lugano 2 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2023 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1433) del Consiglio di Stato che ha respinto la sua richiesta di ottenere un'indennità per spese di trasferta di fr. 0.60/km, anziché di fr. 0.55/km;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 lavora alle dipendenze dell'Amministrazione cantonale come operatrice sociale presso il Servizio medico-psicologico di __________ con contratto di lavoro per personale ausiliario.
b. Per l'anno 2022, la dipendente ha consegnato mensilmente al datore di lavoro gli appositi formulari per la richiesta di rimborso delle spese di trasferta e ha ottenuto il pagamento sulla base della tariffa riconosciuta dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 (RInd; RL 173.450) di fr./km 0.55. Tariffa che fino al 31 dicembre 2021 ammontava a fr. 0.60 al km.
B. Con interrogazione del 22 dicembre 2021, il gran consigliere __________ ha chiesto al Consiglio di Stato su che base è stata decisa la riduzione dell'indennità.
Il Consiglio di Stato ha risposto che, sulla scorta delle basi di calcolo utilizzate dal Touring Club Svizzero (TCS), valide per il 2022, viene considerato un costo per l'automobile di fr. 0.69 al km, di cui fr. 0.415 per i costi fissi e fr. 0.275 per costi variabili. Il rimborso delle spese di trasferta al dipendente che si sposta con il veicolo privato, ha soggiunto, deve coprire solo i costi variabili (servizi, riparazioni, carburante, pneumatici, svalutazione) e non i costi fissi derivanti dall'uso dell'automobile (ammortamento, rimessa, assicurazioni e spese diverse quali le imposte di circolazione) che non sono imputabili alle esigenze di servizio. L'indennità di fr. 0.55 al chilometro coprirebbe abbondantemente i costi variabili. Ha quindi spiegato che la riduzione dell'indennità di 5 centesimi al chilometro è stata decisa per aumentare il sussidio per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno aziendale per il percorso casa lavoro. Tale manovra è coerente con una politica ambientale e di gestione del traffico sostenibili.
C. Il 23 novembre 2022 la dipendente ha promosso dinanzi al Consiglio di Stato una contestazione di natura pecuniaria ai sensi dell'art. 40 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), con cui ha chiesto di accertare il suo diritto, dal mese di gennaio 2022, al versamento di fr. 0.60 al km quale indennità di trasporto per l'utilizzo della sua automobile. Ha quindi domandato il pagamento della differenza di fr. 0.05 per le trasferte già riconosciutele da quella data. Premesso che percorre con la propria auto circa 10'000 chilometri all'anno per esigenze lavorative in __________ e nella __________, a sostegno della sua richiesta fa valere che l'indennità di trasferta per l'uso del veicolo privato deve coprire tutte le spese (costi fissi e variabili), essendo questo necessario per lavorare.
D. Con decisione del 22 marzo 2023, il Governo ha respinto la richiesta della dipendente, ritenendo di dover applicare l'art. 4 RInd, che stabilisce un'indennità di fr. 0.55 al km.
E. Contro la predetta decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. In via subordinata, oltre all'annullamento della decisione, l'insorgente ripropone le domande presentate dinanzi al Governo. Sostiene che la decisione è arbitraria in quanto non entra nel merito delle sue censure connesse alla modifica del regolamento, applicando ciecamente lo stesso. Ritiene che la riduzione dell'indennità di trasferta poggi su motivazioni insostenibili. Questa dovrebbe coprire tutte le spese e non solo i costi variabili. Inoltre, il sussidio concesso dallo Stato per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno riguarda tutti i dipendenti e concerne il percorso casa-lavoro, che non è oggetto di indennizzo. La ricorrente osserva inoltre di non avere a disposizione un mezzo di servizio per gli spostamenti quotidiani necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e deve pertanto far capo alla propria automobile. Secondo le tabelle allestite dal TCS, per un'auto della fascia di prezzo quale quella dell'insorgente, i costi ammontano a fr. 1.40 al km. A titolo di paragone, la medesima ricorda che la legislazione tributaria ticinese riconosce una deduzione di fr. 0.60 al km per l'uso dell'automobile dal domicilio al luogo di lavoro, mentre l'ordinamento del personale federale accorda un'indennità di fr. 0.70 al km.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane. Ribadisce che l'autorità di nomina è tenuta ad applicare il RInd. In merito alle motivazioni che hanno condotto alla riduzione dell'indennità, fissata dal predetto regolamento, osserva che tale scelta è del tutto ragionevole. L'indennità di fr. 0.55 al km coprirebbe abbondantemente i costi variabili secondo le tabelle proposte dall'insorgente medesima. Oltre a ciò, la misura è giustificata dalla volontà di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e della flotta aziendale.
G. Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione trasmessa dalle parti.
2.2. Secondo l'art. 327a cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie (cpv. 3). Per l'art. 327b cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le spese correnti di utilizzo e manutenzione del veicolo a motore, nella misura in cui questo sia necessario allo svolgimento del lavoro e che il datore di lavoro abbia acconsentito all'utilizzo dello stesso. Queste consistono in particolare nel costo di carburante, olio, servizi periodici, riparazioni ecc. (cfr. STF 4A_379/2020 del 12 novembre 2021 consid. 5.3.1, 4C.24/2005 del 15 ottobre 2005 consid. 6.1.). L'art. 327b cpv. 2 CO prevede inoltre che se il lavoratore mette a disposizione un veicolo a motore con l'accordo del datore di lavoro, gli devono essere pure rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro. La legge non menziona per contro i premi di un'eventuale assicurazione casco (Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, IV ed., Berna 2019, pag. 384). I datori di lavoro ricorrono frequentemente a un'indennità chilometrica, forfetaria (Wyler, op. cit. pag. 385).
2.3. Per quanto attiene al rapporto di impiego del personale ausiliario, l'art. 10 RPASt stabilisce che, per le indennità di trasferta, di picchetto, di servizio notturno e festivo sono applicate le relative norme stabilite dal RInd.
L'art. 2 cpv. 1 RInd enuncia il principio della minimizzazione delle indennità di trasferta, imponendo ai dipendenti di programmare e svolgere le missioni di servizio secondo criteri di razionalità ed economicità. In caso di adempimento di compiti particolari (trasferte particolari o in zone discoste, accompagnamento di magistrati) che impongono l'assunzione di spese straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo del funzionario dirigente.
Per l'uso del veicolo privato utilizzato in occasione dei viaggi di servizio, l'art. 4 lett. c RInd riconosce al dipendente un'indennità di fr. 0.55 al km, che include le spese di carburante, manutenzione e riparazione nonché le coperture assicurative. Inoltre, durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato assicura a copertura il casco totale con il massimale di fr. 50'000.- per veicolo con la franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente. Sono pure rimborsate, se documentate, le spese di parcheggio. L'attuale versione della norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Fino ad allora, era prevista un'indennità di fr. 0.60 al km e un valore massimo di copertura casco totale di fr. 35'000.- (cfr. BU 2011, 497).
3.2. Con la decisione impugnata, il Governo ha respinto le richieste dell'insorgente, ritenendo che l'applicazione rigorosa del regolamento non permette di riconoscere un'indennità di trasferta maggiore. Non è quindi entrato nel merito delle critiche rivolte alla congruità dell'importo stabilito. In questa sede l'autorità, per il tramite della Sezione delle risorse umane, ha comunque osservato che l'indennità di fr. 0.55 al km coprirebbe abbondantemente i costi variabili secondo le tabelle allestite dal TCS e proposte dall'insorgente medesima. Oltre a ciò, la misura sarebbe giustificata dalla volontà di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e della flotta aziendale. Vista la chiara presa di posizione dell'autorità, le censure possono essere esaminate in questa sede. Un rinvio degli atti al Governo affinché entri nel merito delle stesse apparirebbe superfluo.
3.3. Le pretese dell'insorgente, assunta con lo statuto di personale ausiliario vanno esaminate applicando l'art. 327b CO. Occorre pertanto verificare se le indennità accordate dal RInd sono conformi a quanto stabilito dalla predetta norma.
Innanzitutto, si rileva che l'indennità di trasferta è fissata con un importo forfetario, destinato ad applicarsi a tutti i collaboratori. Lo stesso si basa quindi necessariamente su parametri medi e non tiene conto delle differenze legate al modello dell'auto usata. Posta questa premessa, nell'ottica di valutare la congruità dell'importo fissato dal Consiglio di Stato a fr. 0.55 al km appare ragionevole prendere spunto dai dati forniti dal TCS, ente a cui sia il Governo sia la ricorrente fanno riferimento. Rispondendo all'interrogazione del parlamentare __________, il Consiglio di Stato ha illustrato che, secondo le basi di calcolo utilizzate dal TCS valide per il 2022, il costo dell'auto presa ad esempio genera costi di fr. 0.69 al chilometro, di cui il 60.2% (fr. 0.415/km) per costi fissi e il 39.8% (fr. 0.275/km) per costi variabili.
I costi fissi considerati dal TCS sono:
ammortamento (27.2%)
rimessa e parcheggio (15.2%)
assicurazioni
responsabilità civile (4.4%)
casco (5.7%)
diverse
imposte (3.3%)
interessi (0.1%)
cura del veicolo (1.4%)
spese accessorie (2.9%)
I costi variabili sono invece i seguenti:
servizi e riparazioni (8.4%)
pneumatici (4.9%)
carburante (16.3%)
svalutazione (10.2%)
Secondo i principi sopra illustrati, i costi di cui il dipendente ha diritto al rimborso sono: l'assicurazione responsabilità civile, le imposte, la cura del veicolo, i servizi e le riparazioni, gli pneumatici, il carburante e la svalutazione (indennità per l'usura). Non meritano invece di essere contemplate le spese di parcheggio, indennizzate a parte (art. 3 lett. d RInd), l'assicurazione casco, per cui lo Stato già garantisce la copertura con un massimale di fr. 50'000.- e che nemmeno è contemplata dal CO, l'ammortamento, gli interessi di capitale e le spese accessorie (quota associativa TCS e simili; vedi doc. G). I costi così calcolati ammontano al 48.9% della tariffa, ossia fr. 0.34/km.
3.4. Ne deriva che l'indennità stabilita dal regolamento di fr. 0.55/km copre abbondantemente i costi medi legati all'utilizzo del veicolo privato per ragioni di servizio. Indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto il Governo a ridurre la tariffa chilometrica, l'importo di quest'ultima appare tutto sommato congruo e sostenibile. Le censure dell'insorgente sono quindi destinate all'insuccesso. Val la pena precisare che l'esito della vertenza sarebbe stato il medesimo se le pretese fossero state rivendicate da un dipendente con lo statuto di nominato o incaricato. Il diritto al rimborso si basa infatti sugli stessi principi, di modo che l'ammontare dell'indennità appare nei due casi conforme al diritto.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera