Incarto n. 52.2022.88

Lugano 1 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2022 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 10 febbraio 2022 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione in deroga per esercitare la professione di fiduciario immobiliare a favore di una seconda società;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è titolare di un'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare ed è regolarmente iscritto come tale all'albo professionale dei fiduciari dal 22 ottobre 1986; attualmente egli lavora presso la propria società fiduciaria, la C__________ SA di , quale unico fiduciario autorizzato. Il 25 marzo 2021 ha domandato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio di un'autorizzazione, in deroga all'art. 6 cpv. 3 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100), per esercitare la professione presso una seconda società, la T Sagl. A sostegno della propria richiesta, ha spiegato che il figlio, suo dipendente per tanti anni, aveva costituito la suddetta società al fine di gestire un'attività indipendente e che egli era intenzionato a mettere a disposizione la propria autorizzazione.

B. Dopo un incontro tenutosi presso gli uffici dell'Autorità di vigilanza e svariata corrispondenza con cui l'autorità ha in sostanza indicato le esigenze per ottenere la deroga richiesta, il 16 dicembre 2021 l'autorità di prime cure ha preavvisato negativamente l'istanza di RI 1 ritenendo non date le condizioni per la concessione della stessa. Sollecitata a emanare un provvedimento formale, con decisione del 10 febbraio 2022 la medesima autorità ha ribadito il proprio diniego. A suo giudizio, la proposta formulata dall'istante non sarebbe conforme ai disposti di legge, né alla direttiva applicabile in materia, non risulterebbe compatibile con lo spirito della LFid e con la finalità dell'istituto della deroga in esame. In particolare l'istante non avrebbe fornito sufficienti garanzie che l'attività lavorativa presso la T__________ Sagl sia effettiva; non avrebbe nessun legame con l'attività della suddetta ditta, non essendone né socio né dipendente e il ruolo con cui egli propone di essere iscritto a Registro di commercio, segnatamente quale procuratore, non sarebbe conforme all'art. 6 cpv. 2 lett. e LFid. Secondo l'impostazione presentata dall'istante, il figlio di questi non si troverebbe ad agire in posizione subordinata e non vi sarebbero garanzie che la struttura aziendale sia diretta dal fiduciario autorizzato.

C. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il rilascio della controversa autorizzazione. Egli sostiene, in estrema sintesi, che sia la decisione impugnata, che la legge su cui la stessa si basa, violino la libertà economica e il principio di proporzionalità.

D. In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Nel Canton Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid). Giusta l'art. 6 LFid le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla legge se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato, il quale deve svolgere l'attività professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio (cpv. 1), nonché rivestire determinati ruoli all'interno dell'azienda (cpv. 2). Un fiduciario autorizzato può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza (art. 6 cpv. 3 LFid). L'Autorità di vigilanza ha adottato la direttiva n. 1 del 28 maggio 2019 per disciplinare con precisione il rilascio della deroga all'autorizzazione ai sensi della LFid.

  3. 3.1. L'insorgente sostiene che a seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2020 della legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e della legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2019 (LIsFi; RS 954.1), normative che hanno escluso dal campo di applicazione della LFid la figura del fiduciario finanziario, non vi sia più un interesse pubblico residuo sufficiente che giustifichi il mantenimento dell'attuale regime autorizzativo, perlomeno per quanto attiene ai fiduciari immobiliari. Anche in Parlamento, nell'ambito del dibattito in merito all'adeguamento della LFid al diritto federale in materia di operatori finanziari (BU 2021, 404), l'interesse pubblico al mantenimento della LFid sarebbe stato seriamente messo in discussione. La censura va trattata prioritariamente poiché qualora dovesse risultare fondata, renderebbe superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.

3.2. A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che il regime autorizzativo istituito dalla LFid costituisce indubbiamente un'importante restrizione della libertà economica garantita dall'art. 27 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 3 con numerosi riferimenti), la quale - per essere ammessa - deve rispettare le condizioni poste dall'art. 36 Cost. (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27 settembre 2012 consid. 2.1, 2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; Klaus A. Vallender, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender [curatori], St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, III ed., San Gallo 2014, n. 58 ad art. 27). Va però altresì rammentato che, il Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere compatibile con l'art. 27 Cost. l'obbligo di dover richiedere un'autorizzazione per poter esercitare nel Cantone Ticino la professione di fiduciario. In particolare, tra le altre, al consid. 5 della STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 (pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22) esso ha considerato conforme alla libertà economica il regime autorizzativo istituito dalla LFid per tutte e tre le categorie di fiduciari (commercialisti, immobiliari e finanziari) istituite da questa legge, senza formulare alcuna riserva nei confronti dell'uno o dell'altro settore, rilevando per contro che vi è un interesse pubblico evidente a sostegno di una normativa che prevede misure di polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale (consid. 5.2. e riferimenti ivi citati). Questa giurisprudenza, già inaugurata quando ancora vigeva la vecchia legge sui fiduciari del 1984 (RDAT 1996 II n. 54; STF 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2, 2A.97/2004 del 24 febbraio 2004 consid. 2.2; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.4; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea 2002, pag. 42 segg.), è stata in seguito ribadita a più riprese anche in casi che non riguardavano l'esercizio della professione di fiduciario finanziario (STF 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021, 2C_479/2021 del 1° novembre 2021, 2_848/2015 del 20 novembre 2015, 2C_720/2014 del 12 maggio 2015, 2C_1022/2013 del 25 marzo 2014). D'altronde il Tribunale federale ha in diverse occasioni sottolineato come l'interesse pubblico perseguito dalla LFid sia quello di garantire, tramite lo strumento dell'autorizzazione, la protezione degli investitori e degli utenti di questo genere di prestazioni, dando maggiore trasparenza all'intero settore e creando esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22 consid. 5.2 e 5.3, 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3b). L'attività del fiduciario, per tutte e tre le categorie professionali inizialmente disciplinate dalla LFid, espone infatti quest'ultimo a stretto contatto con interessi patrimoniali altrui per la cui gestione egli deve essere idoneo, formato, e aver maturato sufficienti anni di esperienza. L'interesse pubblico del cittadino risiede quindi proprio nel proteggerlo da un possibile danno, salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da pericoli derivanti dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali delicate attività senza essere in possesso delle necessarie qualifiche professionali (STF 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.4; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea 2002, pag. 42 segg.). Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, l'interesse pubblico perseguito dalla LFid, così come evidenziato in svariate occasioni sia dal Tribunale federale sia da questa Corte, non risulta pertanto né insufficientemente sostanziato, né insuscettibile di giustificare un'ingerenza nella libertà economica. Come detto, la LFid è stata infatti concepita per proteggere i clienti che affidano i propri valori in gestione - siano essi di natura finanziaria, commerciale o immobiliare - dall'agire di operatori poco qualificati e poco scrupolosi e, sussidiariamente, a garantire l'affidabilità dei fiduciari attraverso la selezione dell'accesso alla professione e il controllo della loro attività. In quest'ottica il semplice fatto che il legislatore federale abbia recentemente optato per il disciplinamento della sola professione di fiduciario finanziario, non permette ancora di concludere, come fa il ricorrente, che non sussistano (più) sufficienti motivi a livello cantonale per continuare a regolare l'attività dei fiduciari commercialisti e immobiliari. Quest'ultimi gestiscono infatti a loro volta beni di proprietà di terze persone come pure patrimoni che possono essere di ingente valore, esercitando sui medesimi - per conto dei clienti - rilevanti poteri (cfr. STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 3.3). La questione è stata affrontata anche nell'ambito della procedura che ha portato di recente il Legislatore ticinese a modificare la LFid per adeguarla alla LSerFi e alla LIsFi, la cui entrata in vigore ha avuto luogo il 1° gennaio 2020 (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 7753 del 13 novembre 2019 sull'adeguamento della LFid alle leggi federali sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari e il relativo rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 7753R del 5 ottobre 2021). Dai materiali legislativi emerge come nel corso della procedura di consultazione tutte le parti interpellate, tranne una, si sono espresse a favore del mantenimento della LFid. La stessa Commissione Costituzione e leggi ha osservato che solo determinate attività esercitate dai fiduciari commercialisti e immobiliari sottostanno a delle leggi federali, per cui la regolamentazione cantonale in materia non appare superflua. Dopo aver ricordato che la normativa era già stata giudicata conforme alla Costituzione dal Tribunale federale, essa ha poi rilevato che la decisione di mantenere o abrogare il regime autorizzativo per le attività fiduciarie rimanenti è di fatto una scelta di natura squisitamente politica. Orbene, a fronte di quanto esposto, si deve concludere che in termini generali l'interesse pubblico a sostegno della normativa in esame risulta tuttora attuale e preponderante nell'ottica delle restrizioni alla libertà economica istituite dalla medesima. Sapere se in Ticino sia opportuno o meno mantenere la LFid, è una questione che non va risolta dal Tribunale cantonale amministrativo, ma che compete al legislatore.

  1. 4.1. Il ricorrente si duole quindi del fatto che le condizioni poste per l'ottenimento della deroga da lui richiesta possano essere contenute in una direttiva emanata dall'autorità di vigilanza, atteso che ogni restrizione a un diritto fondamentale - come la libertà economica nel caso di specie - debba essere prevista in una legge in senso formale. Sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe pure sproporzionata poiché per evitare che un fiduciario metta la sua autorizzazione a disposizione di società sulle quali non esercita un controllo effettivo, le condizioni poste dall'Autorità di vigilanza appaiono eccessive e non necessarie. Per contro le garanzie fornite dall'insorgente, tenuto conto delle particolarità del caso e meglio del rapporto di parentela con il socio e gerente della T__________ Sagl, giustificherebbero la deroga richiesta. In particolare il ricorrente ritiene adempiuta la condizione posta nella direttiva (art. 4 cpv. 1 lett. b) che impone la conclusione di un contratto di lavoro almeno al 50% per la seconda società con una remunerazione consona al ruolo di responsabile, dal momento che egli è attivo solo a tempo parziale per la società principale e metterebbe a disposizione della seconda società fiduciaria il tempo rimanente nella misura prevista. Il fatto di esercitare l'attività di fiduciario a titolo volontario e senza controprestazione - in ragione del particolare legame di parentela con il titolare della seconda società - non permetterebbe poi di escludere che la stessa sarà svolta in modo effettivo e appropriato. Contesta infine di dover essere iscritto a Registro di commercio quale gerente della seconda società. Da una parte osserva che per le società anonime è ammesso che il fiduciario possa ricoprire il ruolo di mero direttore, ruolo che non impone necessariamente una sua presenza nel consiglio d'amministrazione e che può essere assimilato al procuratore con diritto di firma come da lui postulato. Dall'altra ritiene che non si possa pretendere che la società condivida con il fiduciario autorizzato scelte strategiche ed economiche che non riguardano l'attività fiduciaria, ciò che nuovamente non esclude che questa sarà svolta in modo effettivo e diligente, atteso che per impedire che un fiduciario funga da mero prestanome non è necessario che questi diriga a tutti gli effetti e sotto tutti i punti di vista la società. L'insorgente avrebbe d'altronde proposto che per gli atti importanti di natura fiduciaria il socio gerente della società avrebbe avuto la firma collettiva a due con il fiduciario autorizzato.

4.2. In primo luogo, per quanto concerne l'asserita assenza di una sufficiente base legale, va rilevato che la restrizione alla libertà economica del ricorrente consiste nell'obbligo di essere responsabile di una sola entità aziendale attiva in ambito fiduciario, così come prescritto dalla LFid stessa, legge in senso formale che adempie pertanto alla condizione di cui all'art. 36 cpv. 1 Cost. (cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.1). La norma in questione contempla comunque la possibilità di concedere delle eccezioni a questa regola, senza tuttavia specificare le condizioni in virtù delle quali può essere autorizzato un alleggerimento della suddetta limitazione; esigenze che sono invece stabilite nella contestata direttiva emessa dall'Autorità di vigilanza. Premesso che le direttive (o cosiddette ordinanze amministrative), ancorché di principio vincolanti per l'autorità amministrativa, non hanno forza di legge, né possono porsi in contrasto con la stessa, ma solo concretizzarla senza modificarla (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b; Aurélie Gavillet, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, Berna 2018, n. 109-111, 479 e 867; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 81 segg., 84 e 87), al di là di delle condizioni specifiche da questa poste, di cui si dirà in seguito, va anzitutto rammentato che lo scopo della restrizione sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid è quello di garantire che ogni studio fiduciario sia effettivamente controllato da una persona in possesso della relativa autorizzazione cantonale (cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.1.1 e 6.1.3). In questo senso la predetta norma predispone un meccanismo di verifica facilmente attuabile e capace di garantire che il titolare dell'autorizzazione sia realmente responsabile dell'attività fiduciaria, sia nel caso in cui viene svolta in proprio, sia nel caso in cui è esercitata in forma societaria (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.1.2) e come tale essa è sorretta da un sufficiente interesse pubblico. Atteso che un'applicazione troppo rigorosa di tale regola potrebbe in alcuni casi portare e dei risultati in contrasto con il principio di proporzionalità, la facoltà di concedere una deroga - benché non automatica o certa a priori - permette di regolarizzare la posizione di quei fiduciari che, seppur attivi in più società fiduciarie, esercitano un controllo concreto e diligente delle stesse. La deroga resta ad ogni modo una misura di carattere eccezionale che, negli intendimenti del legislatore, deve unicamente evitare il verificarsi di determinati casi di rigore che penalizzerebbero senza sufficienti ragioni l'esercizio della professione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5896 del 6 marzo 2007 sulla revisione della LFid e relativo rapporto del 18 novembre 2009 della Commissione legislativa). Orbene, come osserva giustamente l'Autorità di vigilanza, indipendentemente dall'adempimento o meno delle specifiche condizioni poste dalla direttiva in questione, sono piuttosto le motivazioni e l'impostazione prospettata dal ricorrente per lo svolgimento dell'attività fiduciaria a non apparire conformi allo spirito della LFid e di riflesso a determinare che nello specifico non si sia affatto in presenza di una situazione di rigore suscettibile di giustificare la concessione di una deroga al principio prescritto dall'art. 6 cpv. 3 di quest'ultima legge. Egli sostiene infatti di volersi mettere a disposizione della società costituita dal figlio consentendogli così di avviare un'attività autonoma (cfr. ricorso del 18 marzo 2022 pag. 3), segnatamente fungendo al suo interno da fiduciario di riferimento in questa fase iniziale e transitoria (…) fino a quando l'azienda non si sarà consolidata e sarà trovata una soluzione definitiva, atteso comunque che l'insorgente stesso, ultra ottantenne, ammette che questa collaborazione non potrà essere di lunga durata (cfr. scritto del 4 novembre 2021 del patrocinatore del ricorrente all'autorità, doc. 16 allegato alla risposta). Ora, dai materiali legislativi si evince che la casistica presa in considerazione e in ragione della quale il Legislatore cantonale ha ritenuto necessario prevedere la deroga in oggetto, concerne prevalentemente quelle situazioni in cui un fiduciario, per necessità di natura operativa, agisce tramite più soggetti giuridici, benché poi gestiti da un'unica struttura organizzativa (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5896 del 6 marzo 2007 sulla revisione della LFid pag. 16 e relativo rapporto del 18 novembre 2009 della Commissione legislativa, pag. 8). Esigenze, quelle appena esposte, che in specie non si ravvedono atteso che l'unica motivazione addotta dal ricorrente è quella di agevolare il figlio nell'avvio della propria attività, motivo per cui - tra l'altro - egli non percepirebbe alcuna controprestazione. L'insorgente, in sostanza, non ha alcun bisogno di una seconda entità fiduciaria per esercitare la propria professione tant'è che egli da oltre trent'anni la svolge tramite un'unica società, a lui direttamente riconducibile, per cui anche dal profilo della proporzionalità il diniego che gli è stato opposto non lo limita in modo particolarmente marcato nella sua libertà economica; è semmai la T__________ Sagl, e di riflesso il figlio del ricorrente, a necessitare di un fiduciario autorizzato per poter operare in ambito immobiliare. Occorrenza a cui però non si può provvedere utilizzando l'istituto della deroga alla regola sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid al fine di eludere o alleggerire, anche solo provvisoriamente, il regime autorizzativo previsto dalla LFid per questo genere di attività. Se la T__________ Sagl intende essere attiva quale fiduciaria immobiliare nel rispetto delle leggi vigenti, essa deve dotarsi della necessaria struttura organizzativa, la quale comporta la presenza nel suo organico di un proprio fiduciario immobiliare autorizzato a cui spetta il compito di gestire in maniera effettiva e costante nel tempo le proprie attività in questo specifico settore. D'altra parte poi, anche concedendo la deroga richiesta, il figlio del ricorrente non raggiungerebbe quel livello di autonomia che pare auspicare rispetto all'attività del padre: ogni attività di natura fiduciaria dovrebbe comunque e sempre essere svolta sotto la stretta supervisione del fiduciario abilitato. Non giova poi all'insorgente pretendere che la deroga richiesta si giustificherebbe in ragione del particolare rapporto di parentela con il socio gerente della T__________ Sagl. L'esistenza di un legame familiare, indipendentemente da quanto sia stretto, non permette di fornire alcuna garanzia sulle modalità con cui l'attività fiduciaria sarà svolta, atteso che circostanze del genere, che concernono esclusivamente la sfera privata delle persone interessate, non presentano alcuna relazione con lo scopo perseguito dalla LFid e non permettono dunque di ottenere un allentamento del regime autorizzativo previsto da questa legge. Anzi, la concessione di una deroga in ragione di un simile motivo rischierebbe di dar luogo ad una violazione del principio della parità di trattamento rispetto tutte quelle società che, per esercitare nel Canton Ticino, sono obbligate a disporre di un proprio fiduciario autorizzato attivo in un'unica entità. Già per queste ragioni, la decisione di negare l'autorizzazione in deroga non presta il fianco a critiche e come tale va confermata in quanto rispettosa della legge e della garanzia costituzionale della libertà economica.

4.3. A titolo abbondanziale, si rileva comunque che le condizioni minime per l'ottenimento di una deroga, previste dall'art. 4 della direttiva a tal proposito emanata dall'Autorità di vigilanza, appaiono tutto sommato pertinenti e in linea con gli intendimenti del Legislatore. Le stesse perseguono infatti un fine anti elusivo e sono volte a dimostrare, laddove la rigorosa applicazione della restrizione sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid dovesse condurre a dei risultati in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo spirito della legge, che il fiduciario che chiede di poter essere eccezionalmente autorizzato a fungere da responsabile di più di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario ricopra in ciascuna di esse questa sua funzione in modo effettivo e costante. Da qui dunque l'esigenza di definire contrattualmente il ruolo che il fiduciario dovrà ricoprire nelle varie ditte di cui è responsabile, di pretendere da parte sua un impegno di una certa rilevanza, espresso sia in termini di percentuale di lavoro che di remunerazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva), nonché di regolare il suo potere di firma a livello di Registro di commercio (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d). Si tratta infatti di elementi che permettono di valutare - quantomeno quali indizi da vagliare alla luce delle circostanze concrete del caso (cfr. art. 4 cpv. 1 ultima frase della direttiva) - se vi sia o meno un controllo effettivo sulle attività svolte dalle ulteriori società o ditte di cui il fiduciario autorizzato figura quale responsabile. In concreto l'insorgente aveva inizialmente prospettato di fornire le proprie prestazioni per un solo giorno a settimana con un compenso mensile di fr. 1'000.- (cfr. doc. 6 allegato alla risposta del 4 maggio 2022), ciò che di tutta evidenza non sarebbe stato minimamente sufficiente per garantire lo svolgimento di un'attività effettiva presso la seconda entità fiduciaria. Per quanto concerne invece il ruolo con il quale il fiduciario deve essere iscritto a Registro di commercio, premesso che l'Autorità di vigilanza aveva chiesto all'insorgente l'iscrizione come gerente e non quale socio gerente (come pare a tratti ritenere il ricorrente; cfr. ad esempio ricorso del 18 marzo 2022 pag. 16), la condizione imposta non comporta che il fiduciario partecipi alle scelte societarie che non riguardano direttamente l'attività professionale soggetta ad autorizzazione; gli esempi evocati nel gravame (aumento di capitale e genericamente decisioni non connesse con l'esercizio dell'attività fiduciaria, cfr. ricorso del 18 marzo 2022 pag. 16) riguardano attribuzioni - anche inalienabili (cfr. art. 781 cpv. 1 e art. 808b cpv. 1 n. 5 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) - dell'assemblea dei soci, atteso d'altronde che le funzioni del gerente dipendono, in sostanza, da una decisione dei soci e possono essere limitate a livello statutario (cfr. art. 810 e 811 CO). È poi irrilevante che l'art. 6 cpv. 1 lett d LFid permetta che nelle società anonime il fiduciario possa essere iscritto quale direttore: al di là del fatto che ciò è possibile quando la gestione dell'attività diretta nel quadro aziendale è delegata ad una direzione, situazione che può avverarsi anche con una società a garanzia limitata (cfr. art. 804 cpv. 3 CO), l'insorgente ha postulato di rivestire il ruolo di procuratore e non di direttore. Ora, i gerenti, rispettivamente gli amministratori e i direttori, sono organi esecutivi in senso formale e agiscono direttamente per la società, esprimendone la volontà e vincolandola in virtù di specifiche disposizioni del diritto societario (rappresentanza legale, cfr. art. 55 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210], art. 716, 718 e 814 CO: cfr. DTF 146 III 37 consid. 5.1. e 5.2.; Annick Fournier, L'imputation de la connaissance - Étude de droit privé suisse, Zurigo 2021, n. 581, 597 e segg., 606 e 644 e segg.). I procuratori per contro, così come i mandatari commerciali, anche quando incaricati della gestione di affari della persona giuridica, non sono organi della società ma suoi rappresentanti commerciali (art. 458 e segg. CO), tant'è che sono tenuti a firmare indicando specificatamente di agire per procura della persona giuridica (art. 458 cpv. 1 CO) e rappresentano la società in virtù delle norme sulla rappresentanza (art. 32 e segg. e 458 e segg. CO; cfr. Fournier, op. cit., n. 581 e 644 e segg; Pascal Montavon/Michael Montavon/Rémy Bucheler/Ivan Jabbour/Alban Matthey, Jeremy Reichlin, Abrégé de droit commercial, VI ed., Zurigo 2017, pag. 106; Nicolas Rouiller/Marc Bauen/Robert Bernet/Colette Lassere Rouiller, La société anonyme suisse, II ed., 2017, pag. 381). In questo senso, non risulta affatto fuori luogo pretendere che, laddove vi siano gli estremi per ammettere una situazione di rigore emendabile attraverso il rilascio di una deroga, il fiduciario autorizzato sia membro dell'organo esecutivo formale e non solo un rappresentante dell'azienda, considerato anche il livello di operatività che egli deve necessariamente prestare per la ditta fiduciaria affinché l'attività di questa venga diligentemente controllata. Ciò varrebbe a maggior ragione in un caso come quello in esame dove - a quanto è dato di sapere - presso la T__________ Sagl sarebbero attivi unicamente il ricorrente e il figlio. Se l'insorgente fosse solo un rappresentante della società e non un organo, mancherebbe nei confronti del gerente (in specie pure unico socio) il necessario rapporto di subordinazione, atteso che - come visto - il fiduciario autorizzato dovrà supervisionare tutte le attività fiduciarie svolte dalla società, dirigendole in prima persona e con sufficiente autonomia decisionale. D'altra parte poi l'Autorità di vigilanza non ha escluso che il socio unico risulti anche quale gerente e nemmeno che questi non disponga di diritto di firma individuale, a condizione tuttavia che quest'ultimo possa essere esercitato esclusivamente per le questioni prive di natura fiduciaria e che vada pertanto formalizzato in un verbale assembleare ad hoc (cfr. doc. 7 allegato alla risposta). In siffatte circostanze dunque, quand'anche in concreto fosse sussistita una situazione di rigore suscettibile di giustificare il rilascio di una deroga, il ricorso sarebbe stato comunque da respingere poiché l'insorgente non può essere considerato come il reale ed effettivo responsabile dell'attività fiduciaria esercitata dalla ditta del figlio.

  1. 5.1. Stante quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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