Incarto n. 52.2022.42

Lugano 4 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 28 dicembre 2021 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è a beneficio dal 2014 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista. Con sentenza del 10 giugno 2021 (n. 72.2021.52) la Corte delle assise criminali lo ha condannato ad una pena detentiva di 18 mesi (da dedurre il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, poiché ritenuto colpevole dei reati di truffa ripetuta, falsità in documenti ripetuta e omissione della contabilità, condanna penale cresciuta in giudicato. Fondandosi su tali riscontri, il 14 ottobre 2021 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in merito.

B. Preso atto delle osservazioni inoltrate dall'interessato, il 28 dicembre 2021 l'autorità di prime cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, ordinandogli al contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Vista l'entità della pena inflitta e considerando i reati in questione contrari alla dignità professionale, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).

C. Contro detta pronuncia RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; postula - in via subordinata - la pubblicazione su Foglio ufficiale della sua rinuncia all'autorizzazione in parola, in luogo della revoca del permesso. Egli sostiene, in sintesi, che l'Autorità di vigilanza non abbia correttamente apprezzato i fatti alla base della condanna penale da lui subita, adottando così un provvedimento lesivo del principio di proporzionalità. Chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

D. In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid e art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

  3. 3.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che l'Autorità di vigilanza non sarebbe entrata nel merito della sentenza penale emessa dalla Corte delle assise criminali. Sostiene quindi di essere stato trascinato nella fattispecie dal coimputato, autore materiale dei reati ascrittigli, di non avere mai svolto attività da fiduciario per le società coinvolte nei reati, né di avere danneggiato la società presso la quale era dipendente, come pure di avere ampiamente collaborato con le autorità inquirenti al fine di chiarire i fatti e di avere già restituito le somme ottenute indebitamente. Afferma poi che i reati ascrittigli non sarebbero di natura tale da compromettere la sua dignità professionale: ritiene che l'unica colpa a lui imputabile sia quella di non aver esercitato fino in fondo i poteri di controllo e vigilanza sulle società da lui amministrate e, segnatamente, sugli atti commessi materialmente dal coimputato. Osserva che d'altronde l'attività di fiduciario commercialista non presuppone la gestione di denaro o fondi di terzi per cui i reati di natura patrimoniale non sarebbero correlati con l'attività soggetta ad autorizzazione. L'insorgente considera inoltre che al termine del periodo di prova di due anni, sul casellario giudiziale non sarà più iscritta la condanna in parola e che la pena comminatagli sarebbe ad ogni modo stata inferiore se egli non avesse optato, per ragioni di oneri legali e mesi di dibattimento, per una condanna patteggiata. Il provvedimento adottato nei suoi confronti risulterebbe pertanto particolarmente severo rispetto alle circostanze concrete del caso, atteso che anche la revoca dell'autorizzazione professionale per un periodo di dieci anni sia ad ogni modo lesiva del principio di proporzionalità in quanto gli art. 8 cpv. 2 lett. a e art. 20 LFid non permettono nessuna ponderazione degli interessi in gioco. L'insorgente afferma infine che la pubblicazione su Foglio ufficiale della misura di revoca avrebbe delle conseguenze irreparabili per la sua reputazione; considerato che in seguito all'emanazione della sentenza di condanna egli ha spontaneamente dato le proprie dimissioni dalla società di cui era alle dipendenze, postula che la pubblicazione indichi la sua rinuncia all'autorizzazione in luogo della sua revoca.

3.2. Anzitutto è d'uopo rilevare che il ricorrente non mette direttamente in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.). Egli si duole però del fatto che l'attuale legislazione, per quanto attiene all’art. 8 cpv. 2 LFid, non preveda la possibilità di operare alcuna ponderazione degli interessi in gioco, né conferisca all'autorità alcun margine d'apprezzamento delle circostanze, fatto questo che condurrebbe ad una lesione del principio della proporzionalità laddove, come nel caso in esame, altri elementi rilevanti, oltre alla sola esistenza di una condanna penale, dovrebbero prevalere, in modo tale da dare la possibilità all'autorità di prime cure di prescindere dalla revoca del permesso, laddove le circostanze lo giustificano. Ora, sebbene possa essere percepita come tale a livello soggettivo, la revoca dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una simile sanzione giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal sussistere o meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. In quest'ottica essa risulta senz'altro sorretta da una sufficiente base legale, che va individuata nei combinati art. 20 e 8 LFid. Ritenuto poi che l'attività di fiduciario - sia quale immobiliare sia quale commercialista - pone quest'ultimo a contatto con interessi patrimoniali altrui, che gli sono affidati in cura, risponde senz'altro ad un interesse pubblico preponderante impedire il libero esercizio della professione a quegli operatori che per i loro precedenti non offrono sufficienti garanzie dal profilo dell'onestà. Occorre in particolare tutelare il cliente dai rischi derivanti dall'attività di fiduciari che hanno subito una condanna penale di natura tale da sminuire sensibilmente la stima e la fiducia di cui un simile professionista deve godere presso il pubblico. La legge mira dunque a preservare il cittadino da un danno possibile e scongiurarlo. Il requisito posto dall'art. 8 LFid è pertanto sorretto da un interesse pubblico sufficiente. Per quanto attiene infine al principio della proporzionalità, si deve considerare che nella misura in cui lo scopo principale della legge sui fiduciari consiste nel fare in modo che possano operare in questo specifico settore professionale soltanto le persone che tra le altre cose godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile, è praticamente inevitabile che nei casi in cui un fiduciario non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato condannato penalmente, egli debba di principio essere privato della relativa autorizzazione per lo svolgimento di tale attività. La questione poi di sapere se il ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 8 cpv. 2 LFid costituisca, in ogni caso e sempre, motivo per rifiutare o revocare l'autorizzazione, oppure se, in determinati casi, il principio della proporzionalità richieda una valutazione più sfumata delle circostanze che stanno a monte della condanna, può rimanere aperta nel caso specifico in quanto comunque sia l’applicazione concreta della suddetta norma non conduce ad un risultato lesivo dei diritti costituzionali del ricorrente. Infatti, come accennato in narrativa, quest'ultimo è stato condannato a una pena detentiva di diciotto mesi per aver commesso cinque casi di truffa (cosiddette truffe COVID e meglio perpetrate ottenendo indebitamente le facilitazioni dei crediti messi a disposizione in ragione delle conseguenze economiche dovute alla situazione pandemica), in concorso con il reato di falsità in documenti ripetuto, avendo compilato per cinque volte i moduli per l'ottenimento delle prestazioni finanziarie - contenutisticamente falsi e meglio con valori ampiamente gonfiati - oltre a numerose fatture false (29 per il solo capo di imputazione di cui al punto 3.2.2.) confezionate allo scopo di giustificare il trasferimento di fondi tra società ed infine permetterne il prelevamento a contanti e la consegna a terzi, almeno in un caso trattenendo altresì la propria percentuale di guadagno (illecito). Va altresì rilevato che egli è stato condannato come autore dei reati, per cui la sua partecipazione non è stata parziale e che solo una parte di queste fattispecie sono state commesse in correità con il coimputato; per tutte le altre il ricorrente è stato condannato singolarmente. La responsabilità penale accollatagli non si limita al non avere esercitato fino in fondo i poteri di controllo e vigilanza sull'operato del coimputato (rispettivamente sulle società da lui amministrate), atteso che già questo per un fiduciario è fatto grave; egli ha preso parte attivamente alle malversazioni compiendo, anche senza l'intervento di terzi, tutti gli atti necessari al raggiungimento dello scopo truffaldino, teso anche ad un proprio guadagno illecito personale. Per dovere di precisione, benché di minor gravità, a suo carico è stato altresì ritenuto il reato di omissione di contabilità per una società da lui amministrata. Orbene, i reati in parola, benché commessi a danno di società che non erano clienti della fiduciaria di cui egli era dipendente, sono stati ad ogni modo perpetrati esercitando le specifiche competenze professionali (e meglio l'amministrazione di società) e presentano un'evidente connessione con l'attività soggetta ad autorizzazione (Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea 2002, pag. 90); questi non possono certo essere considerati di lieve portata, né per il numero di casi né per l'ammontare dell'indebito profitto (di oltre fr. 170'000.-), e sono senz'altro di natura tale da far venir meno la fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il pubblico in generale devono poter riporre in chi esercita l'attività di fiduciario. Ne deriva che la condanna per simili reati può legittimamente essere ritenuta un motivo di diniego - rispettivamente di revoca - della relativa autorizzazione professionale. Non può essere seguito l'insorgente laddove sostiene che il Procuratore pubblico avrebbe chiesto una pena ben al di sotto dei due anni di carcere e che, qualora il ricorrente non avesse optato per il rito abbreviato giusta gli art. 358 e segg. del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0; l'istituto del patteggiamento è sconosciuto in diritto svizzero), la pena sarebbe stata sicuramente al di sotto dei dodici mesi. Anzitutto la fattispecie è stata giudicata dalla Corte delle assise criminali, alla quale compete il giudizio di reati per i quali il Procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore ai due anni (art. 50 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100); si dubita poi fortemente che la pena sarebbe stata al di sotto dei dodici mesi di detenzione, sicuramente (nemmeno il ricorrente lo sostiene) questa sarebbe stata al di sotto dei sei mesi come previsto dall'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid, per cui - anche volendo seguire il ragionamento dell'insorgente - nulla sarebbe cambiato nell'ambito del procedimento amministrativo. Il fatto poi che la condanna non sarà più iscritta a casellario giudiziale al termine del periodo di sospensione condizionale non è qui dirimente: in primis perché i termini di eliminazione delle condanne nello specifico registro seguono un regime diverso che non è rilevante in sede amministrativa e, ad ogni modo, solo l'estratto per i privati non riporterà la condanna, a differenza dell'estratto completo a cui accedono le autorità (cfr. art. 369 e 371 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0). Certo, la durata della revoca non è trascurabile. Ciò dipende tuttavia dalla scelta operata dal Legislatore ticinese di voler considerare con una certa severità quelle fattispecie che, come è sicuramente il caso in concreto, si contraddistinguono per l'esistenza di gravi reati contrari alla dignità professionale, commessi intenzionalmente da un fiduciario (cfr. Rapporto del 18 novembre 2009 n. 5896 e 5896a della Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato concernente la revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, pag. 11 e seg.). Ad ogni modo l'insorgente potrà eventualmente continuare a svolgere la sua attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17 luglio 2001 consid. 4e).

3.3. Per quanto attiene infine alla richiesta postulata in via subordinata, va in primo luogo rilevato che il ricorrente non ha rinunciato all'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario ma ha unicamente dimissionato dalla società per la quale egli svolgeva detta attività fino alla condanna in sede penale (cfr. doc. 5 allegato al ricorso e doc. 8 allegato alla risposta). Ad ogni modo, l'art. 20 cpv. 3 LFid sancisce che i provvedimenti di revoca siano pubblicati sul Foglio ufficiale, senza facoltà per l'autorità di prescindervi come invece può avvenire nei casi di esercizio abusivo, secondo quanto previsto dall’art. 23 cpv. 4 LFid; né il disposto di legge citato, né altri prevedono invece la possibilità di pubblicare la rinuncia all'autorizzazione, con il che la domanda di giudizio - così come formulata - risulta inammissibile.

  1. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

4.3. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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