Incarto n. 52.2022.416

Lugano 25 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2022 di

RI 1, patrocinato da: avv. PA 1,

contro

la decisione del 12 dicembre 2022 (n. 50) del Presidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda dell'insorgente di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa da lui interposta avverso la risoluzione del 22 novembre 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a perizia specialistica;

ritenuto, in fatto

che RI 1, nato nel 1971 e muratore di professione, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore dal 1989;

che il 27 ottobre 2022, verso le ore 18.00, RI 1 stava circolando in territorio di __________, all'uscita dell'autostrada A2 in direzione sud, alla guida dell'autofurgone __________ (targato TI __________) quando è stato fermato dalla Polizia cantonale poiché stava utilizzando indebitamente la corsia di sorpasso e manipolando il telefono cellulare;

che, sottoposto a un test per lo screening di droghe (Drugwipe 6 S) dopo avere ammesso di fare uso di marijuana, è risultato positivo alla cocaina e alle anfetamine;

che in seguito si è rifiutato di sottoporsi all'esame medico e al prelievo di sangue e urina ordinato dal magistrato inquirente;

che la licenza di condurre gli è stata immediatamente sequestrata dalle forze dell'ordine;

che, preso atto del relativo rapporto di polizia, sospettando seriamente un'inidoneità alla guida dell'interessato, il 22 novembre 2022, sulla base segnatamente degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato e con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML;

che contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che, con giudizio del 12 dicembre 2022, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto quest'ultima domanda; dopo aver riepilogato gli elementi agli atti (risultato positivo del test Drugwipe, ammissioni sul consumo di marjuana, rifiuto di sottoporsi al prelievo di sangue e urine) ed escluso la forte probabilità che non fossero date le condizioni per adottare la decisione impugnata, la precedente istanza ha rifiutato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso vista l'opportunità della revoca, ritenendo l'interesse pubblico alla sicurezza del traffico prevalente su quello del ricorrente a rientrare immediatamente in possesso della licenza di condurre;

che, contro tale pronuncia, il ricorrente insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e riproponendo la domanda formulata in via provvisionale, rimasta inascoltata;

che l'insorgente contesta in particolare che vi siano gli estremi per diffidare della sua idoneità alla guida alla luce della sua ammissione di un'assunzione isolata di canapa e in assenza di altri indizi di un suo consumo di stupefacenti, che sarebbe al contrario smentito dall'analisi da lui prodotta (attestante l'assenza di tracce di tali sostanze nelle sue urine), con cui il Presidente del Consiglio di Stato non si sarebbe confrontato; contesta inoltre il risultato - considerato non sufficientemente chiaro - del test Drugwipe; ritiene in ogni caso il provvedimento, che comporterebbe la perdita del suo posto lavoro, lesivo della sua libertà economica e del principio della proporzionalità;

che il Presidente del Governo si oppone all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari osservazioni; a identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in appresso;

che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti richiamati, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si è rifiutato di ripristinare l'effetto sospensivo alla decisione del 22 novembre 2022 della Sezione della circolazione, dichiarata immediatamente esecutiva, di revocare all'insorgente la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a un esame peritale, così come indicato in narrativa;

che quando vi sono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di guida sotto l'influsso di stupefacenti o di presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (cfr. art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr); per giurisprudenza, l'ordine non presuppone necessariamente che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di tali sostanze (cfr. STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6 e 4.8);

che, per giurisprudenza, un regolare ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida; a questo riguardo sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1); considerato che il consumo di droghe pesanti come la cocaina presenta invece un potenziale di dipendenza elevato, l'ordine di una perizia sull'idoneità alla guida può essere opportuno già in presenza di un consumo sporadico o occasionale (vereinzeltem bzw. gelegentlichem Kokainkonsum, cfr. STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1 e rimandi);

che, se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC); per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_184/2019 del 3 giugno 2019 consid. 2.1, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1 e rinvii); la predetta norma istituisce una misura cautelare destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza;

che per prassi costante, avallata da dottrina e giurisprudenza, le revoche preventive (art. 30 OAC) - al pari delle misure di sicurezza - sono per principio dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_184/2019 del 3 giugno 2019 consid. 2.1, 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid. 3.2; STA 52.2019.158 del 24 maggio 2019 e rimandi; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, n. 25.3 pag. 192 e 97.5.2 pag. 741 e rimandi; per la procedura ticinese, cfr. l'art. 37 cpv. 4 LPAmm, che dichiara le misure provvisionali immediatamente esecutive per legge);

che anche l'ordine di sottoporsi a un accertamento dell'idoneità alla guida può essere dichiarato immediatamente esecutivo (cfr. Mizel, op. cit., pag. 152; cfr. nella prassi ad es. STF 1C_406/2022 del 26 settembre 2022 consid. A-B, 1C_197/2017 del 29 giugno 2017 consid. A, 1C_111/2015 citata consid. D, 1C_7/2014 del 2 settembre 2014 consid. B); nella misura in cui la sua natura è cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.2; STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021), tale effetto discende di per sé direttamente dall'art. 37 cpv. 4 LPAmm;

che in caso di ricorso contro una revoca preventiva o un ordine di sottoporsi a un esame di verifica il destinatario può nondimeno chiedere la sospensione della decisione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), che è competente ad adottare misure provvisionali d'ufficio o su istanza di parte (art. 37 cpv. 1 e 2 LPAmm);

che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza (prima facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di un ampio margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21); nella valutazione deve evitare di anticipare il giudizio di merito e può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; tra tante, STA 52.2019.272 del 27 agosto 2019 consid. 4.1 e rimandi);

che, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione mediante la quale il Presidente del Governo respinge la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione immediatamente esecutiva, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che il diniego non integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che le misure fondate sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC, così come le revoche adottate in base all'art. 16d cpv. 1 LCStr, mirano come detto a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore;

che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti, nel caso di revoche per scopo di sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) per giurisprudenza l'effetto sospensivo a un ricorso va quindi accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento; non occorre per contro sia provata l'inidoneità alla guida: basta la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il conducente non soddisfi più le condizioni poste per il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.2 e 3.3; STA 52.2019.158 citata);

che l'effetto sospensivo a un ricorso contro un ordine di sottoporsi a un esame di verifica va concesso solo quando sussistono motivi particolari (cfr. Mizel, op. cit., pag. 151 nota 691 e la giurisprudenza ivi citata), in particolare che non fanno apparire prevalente l'interesse pubblico a un sollecito accertamento dell'idoneità alla guida, nell'ottica della sicurezza del traffico;

che in concreto, il Presidente del Governo ha dapprima escluso la forte probabilità che non sussistessero le premesse per adottare la decisione impugnata (alla luce del risultato positivo del test Drugwipe, delle ammissioni del ricorrente riguardo al suo consumo di marijuana e del suo rifiuto di sottoporsi al prelievo di sangue e urine); ha quindi rifiutato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso pendente, ritenendo l'interesse pubblico alla sicurezza del traffico prevalente su quello del ricorrente a rientrare immediatamente in possesso della licenza di condurre;

che tale conclusione, alla luce di quanto emerge dall'incarto, non appare insostenibile;

che dal rapporto di polizia agli atti risulta che il ricorrente, fermato alla guida del suo veicolo, è stato sottoposto a un test Drugwipe, che è apparentemente risultato positivo alle droghe pesanti (cocaina e anfetamine; cfr. rapporto di costatazione per rifiuto di accertamento dell'inattitudine: accertamenti preliminari a pag. 1 e verbale a pag. 4; cfr. pure formulario accertamento inattitudine/ prelievo sangue, pag. 3 ad 9);

che, a questo stadio, tale elemento non appare contraddetto dal solo fatto che nell'ordine di prelievo di sangue e urine disposto dal magistrato, l'esito del test - sempre marcato come positivo - sia stato accompagnato dalla specificazione risultato non chiaro, o che il ricorrente non l'abbia accettato, rifiutando di sottoporsi agli ulteriori esami (cfr. rapporto citato: osservazioni a pag. 1 e verbale a pag. 4; cfr. pure ricorso, pag. 7); comportamento, quest'ultimo, che al di là del suo diritto di rifiutarsi di collaborare in un procedimento penale, non permette a prima vista di escludere che egli abbia inteso sottrarsi alla prova di un episodio di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o di un consumo problematico delle stesse;

che non può inoltre essere trascurato che, secondo il rapporto di polizia, il ricorrente avrebbe pure ammesso un uso di canapa, indicando di averla consumata (l'ultima volta) una settimana prima (cfr. rapporto citato, verbale a pag. 4 e 5; cfr. pure formulario accertamento inattitudine/prelievo sangue, ad punto 3: a precisa domanda, dichiarava di consumare regolarmente marijuana);

che, a un esame sommario, sussistono quindi indizi di un (non meglio quantificato) uso di marijuana rispettivamente di un consumo di cocaina associato ad anfetamine, che è stato rilevato il 27 ottobre 2022, nell'ambito della circolazione stradale; consumo che non ha finora potuto essere meglio chiarito e che, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, non appare smentito dall'unica analisi delle urine effettuata soltanto a distanza di 8 giorni dai fatti (cfr. STF 1C_519/2019 del 28 maggio 2020 consid. 3.2, 1C_328/2013 del 18 settembre 2013 consid. 4.3.2); più eloquente avrebbe semmai potuto essere un esame del capello attestante l'assenza di uso di droghe nei mesi precedenti (cfr. STF 1C_519/2019 citata consid. 3.2);

che sapere se i predetti indizi fondino seri dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente rispettivamente se giustifichino i provvedimenti disposti nei suoi confronti è questione di merito, che esula dalla presente procedura; qui basta rilevare che, allo stato attuale delle cose, non è possibile affermare che con ogni probabilità non sussistono le premesse per la pronuncia dei provvedimenti imposti al ricorrente;

che, fermo quanto precede, dal profilo della ponderazione degli interessi non si può rimproverare al Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto all'interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter condurre fino all'esito della procedura di merito pendente (revoca preventiva); che l'insorgente non adduce alcun elemento a dimostrazione che il suo interesse a non essere privato della licenza di guida sia superiore all'interesse pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la sicurezza del traffico e gli altri utenti della strada (cfr. DTF 106 Ib 115 consid. 2b; Mizel, op. cit., n. 25.3 pag. 192 e rimandi), tale non potendo in particolare essere l'asserito rischio di perdere il suo posto di lavoro (cfr. STF 1C_116/2010 del 17 maggio 2010 consid. 3; STA 52.2019.158 citata);

che la misura non gli impedisce del resto di esercitare la sua professione di impiegato per gestioni cantieri, sebbene in questo lasso di tempo non potrà guidare e dovrà quindi organizzarsi diversamente (con i mezzi di trasporto pubblico o facendo capo ad altre persone che l'accompagnino); nemmeno il ricorrente sostanzia d'altra parte che quale impiegato per gestioni cantieri avrebbe un'esigenza imperativa di condurre un veicolo, come ad es. un'autista professionista o un tassista (cfr. STF 1C_339/2016 citata consid. 5.1);

che, seppur non particolarmente sostanziato dal Presidente del Governo, prevalente risulta in concreto anche l'interesse pubblico a una sollecita attuazione dell'esame di medicina del traffico disposto nei suoi confronti, e meglio che sia accertata la sua idoneità alla guida in tempi rapidi (ciò che appare alla fin fine anche nell'interesse dell'insorgente per tornare al più presto in possesso della licenza di condurre);

che il ricorrente, che si è peraltro già spontaneamente sottoposto a un'analisi delle urine, non adduce del resto alcun particolare motivo tale da far apparire prevalente il suo interesse privato a non sottoporsi senza indugio all'esame medico (onere che non configura comunque una misura particolarmente incisiva della sua libertà personale, cfr. DTF 133 II 384 consid. 5.2.2);

che, in conclusione, il giudizio impugnato che ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo alla decisione del 22 novembre 2022 della Sezione della circolazione va confermato, in quanto immune da violazioni del diritto;

che il ricorso va quindi respinto;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

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