Incarto n. 52.2022.398
Lugano 21 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2022 dell'
RI 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 390) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 900.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto del 25 febbraio 2021 M__________, per il tramite dell'avv. L__________, ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, suo precedente patrocinatore, cui ha rimproverato una serie di gravi mancanze nello svolgimento di un mandato relativo alle conseguenze di un incidente. Lo ha in particolare biasimato per avere omesso di (a) procedere tempestivamente al versamento di un anticipo spese richiesto dal Tribunale federale nell'ambito di un procedimento penale. Non avrebbe inoltre (b) collaborato con l'avv. L__________ (con cui doveva comparire a un'udienza e poi diventato suo unico legale), trasmettendogli tutti gli atti relativi al suo caso, ivi compreso un filmato (che avrebbe perso) di fondamentale importanza per una procedura civile in corso; né avrebbe (c) fatto firmare alla controparte una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione. Lo ha inoltre criticato per (d) averla patrocinata in diversi procedimenti in una lingua a lui praticamente sconosciuta, con la conseguenza che buona parte delle sue argomentazioni si sarebbe rivelata di difficile comprensione.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 26 marzo 2021 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione del dovere di cura e diligenza (art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito, denunciando a sua volta il comportamento dell'avv. L__________, cui ha rimproverato di avere approfittato della situazione per accaparrarsi la cliente. Riservata la questione della competenza della Commissione, in sua difesa ha essenzialmente sostenuto di avere consegnato all'avv. L__________ tutti i documenti relativi alla causa. Quanto al procedimento penale in sede federale, ha rilevato come i giudici avessero respinto una richiesta di proroga del termine per versare l'anticipo e poi deciso che lo stesso era stato pagato tardivamente. Ha affermato di avere raccolto dalle parti coinvolte le dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione e negato di avere argomentato in maniera poco comprensibile. Ha quindi escluso qualsivoglia sua negligenza e conseguente pregiudizio patito dall'ex mandante.
d. In replica, la denunciante ha essenzialmente ribadito le sue tesi e conclusioni. Pur avendo espressamente richiesto un secondo scambio di allegati, l'interessato ha per finire rinunciato a presentare una duplica.
B. Con decisione del 26 ottobre 2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 900.-, ritenendo i fatti oggetto della segnalazione solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. Giustificata la sua competenza, la precedente istanza ha in particolare concluso che il denunciato fosse incorso in una violazione dell'obbligo di cura e diligenza per il mancato pagamento tempestivo dell'anticipo richiesto dal Tribunale federale (a), rilevando come su quel punto l'interessato avesse mentito, rispettivamente accampato delle scuse ingiustificabili, considerato che l'avvocato deve assicurarsi del pagamento degli anticipi senza poter far ricadere sul suo cliente la colpa di un'eventuale omissione. L'autorità inferiore ha invece ritenuto che l'avvocato non avesse mancato intenzionalmente o con grave negligenza al suo obbligo di (b) fornire tutta la documentazione necessaria al collega (che aveva tutto sommato potuto raddrizzare la causa con la replica), in particolare la videoregistrazione della partita di hockey (poiché non vi sarebbe stata la prova certa che esistesse per davvero o che la sua scomparsa fosse imputabile a lui). Ha poi disatteso - siccome non comprovati - anche gli altri addebiti avanzati dalla denunciante (mancato ottenimento di una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione [c] e mancanza di competenze linguistiche sufficienti [d]). La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Nel suo allegato, il ricorrente lamenta che la precedente istanza abbia dato per acquisiti i fatti denunciati dalla segnalante, senza tener conto delle sue argomentazioni difensive. Ripercorsi i propri interventi in favore dell'ex cliente, conferma essenzialmente di avere svolto il mandato a regola d'arte, senza alcun pregiudizio per la segnalante.
D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, ritenuto che il ricorrente non ha presentato la replica nel termine prorogato assegnato, limitandosi a richiedere, tardivamente, un'ennesima proroga, non più accordata.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Il mancato rispetto di un termine è rilevante dal profilo disciplinare soltanto in presenza di circostanze aggravanti che lasciano trasparire un'esecuzione irresponsabile della professione, vale a dire quando l'avvocato omette di adottare le usuali misure di precauzione per evitare simili errori (cfr. Testa, op. cit., pag. 87 seg. e rif.; Fellmann, op. cit., n. 242; cfr. pure Bohnet/Mar-tenet, op. cit., pag. 1208). L'osservanza dei termini costituisce infatti uno degli obblighi fondamentali dell'avvocato, che deve dotarsi di un'organizzazione adeguata del suo studio e predisporre dei meccanismi di controllo tali da permettergli di adempiere questo suo dovere (cfr. Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 175 e 1164; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2765). Egli deve in particolare assicurarsi del versamento degli anticipi delle spese processuali da parte dei suoi clienti entro il termine impartito. Non può fare valere che il ritardo nel pagamento è dovuto all'assenza del suo cliente, a una perdita della posta che gli era destinata o a un problema tecnico di cui poteva avere conoscenza prima della scadenza del termine (cfr. Benoît Chappuis, La responsabilité de l'avocat - Thèmes choisis, in: Pascal Pichonnaz/Franz Werro, La pratique contractuelle 5, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, pag. 80 seg.; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2767 e rif.).
2.3. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 e 19 cpv. 2 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 1 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), in vigore all'epoca dei fatti, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Secondo l'art. 2 cpv. 2 CSD, egli esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell'incarico affidatogli.
3.2. Come visto in narrativa, la Commissione ha ritenuto che in relazione al mancato pagamento dell'anticipo il ricorrente fosse incorso in una violazione dell'obbligo di cura e diligenza ex art. 12 lett. a LLCA, avendo mentito rispettivamente accampato scuse ingiustificabili, atteso che l'avvocato deve assicurarsi del pagamento degli anticipi senza poter far ricadere la colpa sul cliente se questo è assente o non riceve la corrispondenza. Ha rilevato che l'osservanza dei termini costituisce uno degli obblighi organizzativi di base della professione forense, la cui violazione comporta una sanzione disciplinare, specie nel caso in esame in cui l'assicurazione giuridica si sarebbe assunta i costi processuali. A giusta ragione.
3.3. In concreto è anzitutto pacifico che il ricorso in materia penale che il ricorrente ha presentato all'Alta Corte federale per conto della segnalante è stato dichiarato irricevibile poiché - nonostante il termine suppletorio non prorogabile impartito - non era stato versato in tempo l'anticipo richiesto (cfr. STF 6B_57/2019 citata, in particolare consid. 3). Altrettanto evidente è che l'insorgente non ha mai addotto una qualsiasi giustificazione plausibile per quanto accaduto, né nei confronti della cliente e nemmeno nell'ambito della presente procedura. Nelle sue domande di proroga al Tribunale federale (del 31 gennaio e 20 febbraio 2019, cfr. doc. 5) egli si è limitato a indicare una non meglio precisata assenza della cliente, che quest'ultima ha tuttavia chiaramente smentito, lamentando invece di essere sempre rimasta all'oscuro della richiesta, che avrebbe dovuto essere girata alla sua assicurazione protezione giuridica (cfr. e-mail del 2 novembre 2020 sub doc. 4). In queste circostanze, posto che nemmeno un'eventuale assenza della mandante all'estero avrebbe invero giustificato il comportamento del ricorrente (che ha negligentemente omesso di assicurarsi del pagamento tempestivo dell'anticipo da parte della stessa rispettivamente di trasmettere la relativa richiesta alla sua assicurazione protezione giuridica, cfr. doc. 7), forza è constatare che egli è manifestamente incorso in una violazione dell'obbligo di cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
4.2. In concreto, la violazione commessa dall'insorgente dev'essere considerata grave poiché il mancato rispetto del termine per il versamento dell'anticipo richiesto dal Tribunale federale ha avuto quale diretta conseguenza l'irricevibilità del ricorso interposto in quella sede e dunque l'esaurimento del procedimento penale avviato a seguito della denuncia della segnalante (cui sono state anche accollate le spese giudiziarie della sede federale). La violazione appare tanto più seria se si considera che l'insorgente non ha mai fornito una chiara giustificazione del suo comportamento, tanto meno nei confronti della cliente (a cui era stata finanche prospettata la possibilità di chiedere un riesame della sentenza d'irricevibilità; cfr. citato scritto del 2 maggio 2019).
A favore del ricorrente depone per contro l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede e avuto riguardo al margine di apprezzamento di cui gode la Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1), la multa di fr. 900.- inflitta all'insorgente merita di essere confermata. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta senz'altro opportunamente ragguagliata all'infrazione addebitatagli e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera