Incarto n. 52.2022.389

Lugano 5 dicembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2022 dell'

RI 1

contro

la decisione del 24 ottobre 2022 (n. 458) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. L'avv. RI 1 è stato sin dalla metà degli anni 2000 il legale di C__________ e della sua società ( SA). In particolare, dal 2011 lo ha assistito in relazione al progetto e alla realizzazione di un complesso immobiliare, su un fondo di sua proprietà a Castagnola (part. __________).

b. Nel 2015 sono sorte difficoltà per l'avanzamento dei lavori, a causa di diverbi tra una ditta appaltatrice (A__________) rispettivamente i suoi azionisti (P__________ e la x__________) e una ditta subappaltatrice (S__________; detenuta in maggioranza dal figlio di P__________). In tale contesto, l'avv. RI 1 ha assunto anche la difesa degli interessi di P__________ e della S__________, oltre che del committente C__________. A seguito di vicende che non occorre evocare, nel giugno 2015 il legale ha in particolare elaborato due convenzioni con cui la A__________ ha ceduto alla S__________ i contratti d'appalto (per le opere di fornitura e posa dei pavimenti e dei balconi). Gli accordi prevedevano diverse clausole, attinenti ai contratti e ai rapporti di dare-avere tra gli interessati (tra cui la pattuizione di un pagamento di complessivi fr. 43'221.05 della A__________ a P__________). Dopo ulteriori vicissitudini, il 1°/2 settembre 2015 gli interessati hanno poi firmato una terza convenzione, finalizzata alla cessione delle azioni di P__________ e alla tacitazione delle diverse pretese (tra cui anche il credito di fr. 43'221.05 di P__________, che gli avrebbe anticipato C__________, compensandolo in altro modo; punto 4). Tale convenzione è stata elaborata dal legale della A__________ (avv. ), sulla base di discussioni a cui hanno partecipato anche C e l'avv. RI 1, il quale l'ha poi sottoscritta in rappresentanza di P__________.

c. Successivamente i rapporti tra C__________, P__________ e la S__________ si sono deteriorati. A seguito di divergenze sull'esecuzione e fatturazione delle opere, tra febbraio e settembre 2017 la S__________ ha avviato diverse procedure nei confronti di C__________ (o della sua società), segnatamente per l'incasso della mercede e l'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani. Nel luglio 2017, P__________ ha inoltre promosso contro C__________ un procedimento per il pagamento del suddetto credito di fr. 43'221.05 (rimasto insoluto). Nelle varie procedure, l'avv. RI 1 è sempre intervenuto quale patrocinatore di C__________; nella causa relativa al credito di fr. 43'221.05 (inc. OR._.189), P________ ha anche chiesto la sua audizione testimoniale; il legale si è tuttavia rifiutato di deporre, prevalendosi del segreto professionale.

d. In seguito anche i rapporti tra C__________ e il suo patrocinatore si sono incrinati, tanto che il 21 gennaio 2022 l'avv. RI 1 ha rimesso tutti i mandati conferitigli da quest'ultimo (rispettivamente dalla __________ SA).

B. a. Con scritto del 21 aprile 2022 P__________ e la S__________ hanno segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, cui hanno rimproverato di essere incorso in un conflitto d'interessi, per esser stato loro legale in passato (nelle pratiche attinenti al cantiere ) e aver assunto poi, fino al 2022, il patrocinio di C__________ (o della sua società) nelle citate cause prendenti in Pretura, e specialmente in quella creditoria (OR.___.189), in cui si è pure avvalso del segreto professionale per rifiutare di testimoniare.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 4 maggio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interessi (art. 12 lett. c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito. Premesso di essere sempre stato l'avvocato di C__________, ha spiegato di essere stato chiamato nel 2015, proprio in tale veste, ad assistere parallelamente anche i denuncianti, precisando di avere eseguito il mandato (durato solo pochi mesi) congiuntamente e a favore sia dell'uno che degli altri, vista la convergenza d'interessi. Ha quindi contestato che i segnalanti possano essere considerati dei veri e propri ex clienti. Ha in ogni caso escluso qualsivoglia rischio di conflitto d'interessi, ritenuto che i due gruppi di mandanti avevano condiviso ogni informazione relativa al suo operato nel 2015. Ha pure negato l'esistenza di una connessione tra gli incarichi a favore e contro i segnalanti, posto che le procedure attualmente pendenti in Pretura riguarderebbero fatti successivi al suo intervento. Ha poi evidenziato come siano stati i denuncianti stessi a coinvolgerlo direttamente in quelle vertenze quale rappresentante di C__________, a dimostrazione dell'assoluta infondatezza e pretestuosità delle loro accuse, mosse peraltro soltanto a cinque anni dall'avvio delle cause e a sette anni dai fatti. La segnalazione - ha concluso - configurerebbe pertanto un abuso di diritto.

C. Con decisione del 24 ottobre 2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. La precedente istanza ha anzitutto ritenuto che i denuncianti fossero da considerare veri e propri ex clienti del legale (e ciò benché nell'assisterli avesse perseguito anche gli interessi di C__________), tant'è che è stata la S__________ a sobbarcarsi gli onorari, la cui entità (superiore a fr. 15'000.-) sarebbe indicativa di un incarico di una certa importanza (seppur di breve durata). Ciò premesso, ha ritenuto impossibile affermare con certezza che entrambi i gruppi di clienti fossero a conoscenza di tutte le informazioni relative al primo mandato. In ogni caso, ha evocato l'ipotesi che C__________ potrebbe aver dimenticato delle informazioni di cui era venuto a conoscenza all'epoca del precedente mandato, ciò che costringerebbe l'avvocato a dover scegliere se ricordargli tali circostanze (violando così il segreto professionale nei confronti degli ex clienti) o tacere (salvaguardando tale segreto, ma venendo meno ai propri obblighi verso il suo attuale mandante). Irrilevante sarebbe che la situazione sia stata tollerata per anni dalle parti. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione e dell'assenza di segni di autocritica da parte dell'interessato.

D. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ripercorsi i fatti, il ricorrente sostiene anzitutto che a ben vedere soltanto la procedura creditoria (OR._.189) sarebbe da esaminare dal profilo disciplinare, rilevando tuttavia come essa riguardi comunque un aspetto del tutto marginale del suo precedente intervento: egli si sarebbe infatti limitato a ricevere i termini dell'accordo negoziato direttamente da C________ e gli altri interessati, trasmetterlo al legale incaricato di redigere la convenzione e sottoscriverla in virtù di una procura ad hoc. Contesta pertanto nuovamente di avere potuto comunicare al suo cliente qualsivoglia informazione utile nella procedura giudiziaria che non gli fosse già perfettamente nota. Respinge peraltro l'argomentazione della Commissione secondo cui non sarebbe possibile escludere che alcune informazioni non siano state condivise o siano state dimenticate; diversamente, un avvocato non potrebbe mai assumere un mandato contro un ex cliente (ciò che invece la dottrina ammetterebbe a determinate condizioni). Ribadisce comunque che il comportamento dei segnalanti - che lo avrebbero coinvolto spontaneamente nella causa giudiziaria e poi addirittura citato quale teste, svincolandolo così per atti concludenti dal suo segreto professionale - escluda ogni ipotesi di violazione dell'art. 12 lett. c LLCA, che nessuno (tantomeno il Pretore) avrebbe del resto mai ravvisato. Irrilevante sarebbe il fatto ch'egli si sia poi rifiutato di deporre. Considerato il suo scopo preventivo, contesta inoltre l'opportunità in concreto di una sanzione, che ritiene in ogni caso sproporzionata e lesiva del principio della parità di trattamento (lamentando peraltro una carente motivazione della sua commisurazione).

E. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

F. Non vi stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwalts-recht, II ed., Berna 2017, n. 388).

2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7).

2.4. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).

2.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del previgente codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD, abrogato con il nuovo codice entrato in vigore il 1° luglio 2023), giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

  1. 3.1. In concreto, come accennato in narrativa, dopo che erano emerse delle difficoltà sul cantiere a causa di litigi tra la ditta appaltatrice A__________ rispettivamente i suoi azionisti (P__________ e la x__________) e la ditta subappaltatrice S__________, l'avv.RI 1, già legale del committente C__________, ha assunto anche la difesa degli interessi di P__________ e della S__________. In particolare, ha elaborato due convenzioni, firmate il 15 giugno 2015, con cui la A__________ ha ceduto alla S__________ i contratti d'appalto per le opere di fornitura e posa dei pavimenti e dei balconi. Questi accordi contemplavano diverse clausole, attinenti ai contratti (in particolare agli importi a forfait per le opere, cfr. punti 4 e 6) e ai rapporti di dare-avere tra gli interessati (tra cui la pattuizione di un pagamento di complessivi fr. 43'221.05 della A__________ a P__________).

A seguito di ulteriori vicissitudini, il 1°/2 settembre 2015 gli interessati hanno poi firmato una terza convenzione, diretta alla cessione delle azioni di P__________ alla x__________ e alla tacitazione delle diverse pretese. L'accordo prevedeva tra l'altro la seguente clausola relativa al credito di P__________ (punto 4):

"Per quanto attiene all'impegno, come da Convenzioni 15.06.2015, di A__________ [..] di procedere al versamento a […] e a P__________ dell'importo di CHF 43'221.05 cadauno, si conviene che:

i) il Sig. C__________ anticiperà CHF 43'221.05 a P__________ fornendo atto a A__________ [..], ritenuto che effettuato tale pagamento C__________ è in seguito autorizzato con la presente da A__________ [..] e da __________ [..] a compensare il suddetto importo (CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di acconto che __________ effettuerà nei suoi confronti in relazione alla fornitura di pietra o rubinetteria [..]. A__________ [..], __________ e C__________ sottoscrivono la presente per accordo e accettazione. [..]"

Tale convenzione è stata elaborata dal legale della A__________ (avv. ), con la partecipazione anche di C e dell'avv. RI 1, che l'ha poi sottoscritta in rappresentanza di P__________. Tra febbraio e settembre del 2017, come detto, la S__________ ha poi avviato diverse procedure contro C__________ (o la sua società), in particolare per l'incasso della mercede e l'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani. Nel luglio 2017, P__________ ha inoltre promosso contro C__________ un procedimento per il pagamento del predetto credito di fr. 43'221.05 (rimasto insoluto). In queste diverse procedure, l'avv. RI 1 è sempre intervenuto quale rappresentante di C__________. Nella causa relativa al credito di fr. 43'221.05 (inc. OR._.189), P________ ha anche chiesto la sua audizione testimoniale; il legale si è tuttavia rifiutato di deporre, prevalendosi del segreto professionale.

3.2. Nella decisione impugnata la Commissione - appurato che i segnalanti andavano considerati veri e propri ex clienti dell'avvocato - ha essenzialmente ritenuto impossibile escludere che C__________ non fosse a conoscenza di tutte le informazioni relative al primo mandato. Situazione, questa, che, nel secondo incarico, avrebbe appunto posto il legale in un conflitto d'interessi. Il ricorrente contesta tale conclusione, ribadendo in particolare di non essere stato in possesso di informazioni concernenti il primo mandato non note a C__________. Qualsivoglia conflitto d'interessi sarebbe del resto escluso dal successivo comportamento dei segnalanti che, per atti concludenti, lo avrebbero svincolato dal suo segreto professionale.

3.3. Ora, non v'è anzitutto alcun dubbio che P__________ e la S__________ debbano essere considerati ex clienti del ricorrente, come rettamente concluso dalla Commissione. È infatti manifesto che, nell'ambito delle convenzioni stipulate nel 2015, egli abbia rappresentato i loro interessi. Poco conta che sarebbe intervenuto su richiesta del suo cliente C__________ e anche a suo favore. Il rapporto di rappresentanza emerge del resto chiaramente dalle diverse richieste di acconto e parcelle legali (cfr. doc. A-D allegati alla segnalazione), oltre che dalla corrispondenza agli atti (cfr. ad es. e-mail del 23 luglio 2015, plico doc. G; scritti del 3 e 16 luglio 2015, plico doc. 6 prodotto alla Commissione), come pure dalla convenzione che egli ha sottoscritto per conto di P__________. Manifesto è inoltre che tra l'oggetto del mandato svolto a favore di P__________ e della S__________ e quello delle procedure civili in cui - solo poco più di un anno dopo - ha assunto il patrocinio di C__________ (o della sua società) contro di loro sussiste una stretta connessione. In particolare, le procedure civili promosse dalla S__________ contro C__________ per l'incasso delle fatture e l'iscrizione delle ipoteche legali riguardano infatti gli stessi contratti d'appalto oggetto delle due convenzioni del 15 giugno 2015, che il legale ha allestito rappresentando i loro interessi (cfr. istanze di cui al doc. 10 e atti procedurali del 1° ottobre 2019 di cui ai doc. C e D; cfr. pure decisione del 25 giugno 2019 pag. 2, doc. E); convenzioni che si erano peraltro anche espresse sugli importi pattuiti (cfr. punti 4 e 6). Già da questo profilo, non è quindi possibile escludere un uso, magari inconsapevole, da parte del ricorrente di informazioni riguardanti tali contratti, coperte dal segreto professionale, nel contesto delle successive procedure giudiziarie. Ciò che basta ai fini dell'esistenza di un conflitto di interessi (cfr. STF 2C_87/2021 citata consid. 3.4 e rimandi), a prescindere dal fatto che il secondo mandato possa anche riguardare fatti intervenuti dopo la stipula delle convenzioni. Ancor più manifesta è poi la connessione per il patrocinio che ha assunto a favore di C__________ nella vertenza promossa da P__________ per l'incasso del credito di fr. 43'221.05 (inc. OR._.189): tale causa si fonda infatti proprio sulle suddette convenzioni del 2015, e in particolare su quella del 1°/2 settembre 2015 e il già citato punto n. 4 lett. i (di cui è in questione l'interpretazione e l'adempimento). Convenzione - seppur perfezionata dall'avv. __________ - a cui anche il ricorrente ha all'evidenza partecipato (cfr. ad es. scritto del 24 luglio 2015 e e-mail del 26 agosto 2015 dell'avv. , che trasmette al ricorrente le convenzioni nei termini convenuti, doc. H e I) e che ha firmato, rappresentando P. Invano il ricorrente tenta quindi di sminuire il suo ruolo. Basta del resto leggere la petizione agli atti (cfr. doc. F) per rendersi conto della forte corrispondenza fra i due mandati. Tant'è che, citato quale teste in qualità di estensore delle varie convenzioni in particolare del doc. E, nonché sottoscrittore dello stesso in nome e per conto di P________ come da procura allegata [..] (cfr. replica di cui al doc. L), l'insorgente si è trincerato dietro al segreto professionale.

3.4. A torto il ricorrente, richiamando la dottrina, esclude qualsiasi conflitto d'interessi poiché durante il primo mandato vi sarebbe stata, tra i segnalanti e C__________, piena condivisione delle informazioni, cosicché non sarebbe stato in possesso di conoscenze diverse rispetto a lui. È ben vero che parte della dottrina sostiene che il rischio per un avvocato di fare uso nello svolgimento di un nuovo mandato di conoscenze confidenziali acquisite nell'ambito di un precedente incarico riguardi unicamente informazioni che non potrebbero essergli fornite direttamente dal suo nuovo cliente (cfr. Fellmann, op. cit., n. 409 e rif.). Come già stabilito da questo Tribunale (cfr. STA 52.2022.190 del 24 aprile 2023 consid. 4.2, in RtiD II-2023 n. 67), pure in caso di condivisione delle informazioni, tenuto anche conto del dovere di fedeltà che gli incombe, permane comunque per l'avvocato il divieto di utilizzarle contro il suo ex cliente nell'ambito di un nuovo mandato strettamente connesso al primo (cfr. in tal senso Testa, op. cit., pag. 117 segg.; Fellmann, ibidem; cfr. pure decisione RT190181-O/U del 12 febbraio 2020 dell'Obergericht Zürich consid. 3.1), come in concreto.

3.5. Nulla può dedurre a suo favore il ricorrente dal fatto che siano stati i segnalanti stessi a coinvolgerlo nelle predette procedure giudiziarie (indicandolo come rappresentante di C__________, cfr. allegati di cui doc. 10 prodotti alla Commissione). Nemmeno l'eventuale consenso degli ex clienti al nuovo patrocinio avrebbe infatti messo l'insorgente al riparo dalla critica di violazione del divieto di conflitti d'interesse (cfr. RJN 2008 pag. 402; Testa, op. cit., pag. 115; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1441). Indipendentemente dalle modalità con cui è stato trascinato nelle cause giudiziarie, in concreto il ricorrente avrebbe dovuto rimettere il mandato a favore di C__________ (e della sua società). Irrilevante è che la situazione sia stata a lungo tollerata dai segnalanti, che hanno presentato il loro esposto alla Commissione soltanto circa cinque anni dopo l'avvio delle predette procedure giudiziarie. Segnalazione che, all'evidenza, è stata inoltrata nel momento in cui il concreto conflitto d'interessi si è addirittura materializzato, con il rifiuto del ricorrente di deporre. In queste circostanze, non porta ad altre conclusioni il fatto che la Pretura non abbia ravvisato il conflitto.

3.6. Da tutto quanto sopra discende che il ricorrente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di patrocinare C__________ contro i suoi ex clienti S__________ e P__________ (i cui interessi erano chiaramente contrapposti), nell'ambito delle cause civili riguardanti i medesimi rapporti contrattuali oggetto del precedente mandato e quindi giungere alla conclusione che tale ruolo l'avrebbe posto di fronte a un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste circostanze, non rinunciando subito al predetto mandato, l'insorgente è quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.

  1. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, la Commissione ha ritenuto che la disattenzione dell'insorgente fosse di una certa gravità, atteso come egli avesse violato in maniera evidente un chiaro disposto legale che ha quale scopo essenziale di tutelare oltre agli interessi dei clienti, presenti e passati, anche il buon nome della categoria. In assenza di segni di autocritica, ha quindi ritenuto giustificato infliggergli una multa di fr. 800.-. Ora, seppur assai stringata, una tale motivazione permette di comprendere che la precedente istanza ha considerato che la violazione commessa presentava una gravità non trascurabile e che ha implicitamente tenuto conto anche dell'incensuratezza dell'interessato (ciò che ha del resto recepito anche il ricorrente quando ha criticato la Commissione per avere applicato in concreto la "tariffa" valida nel caso in cui l'avvocato non abbia precedenti; cfr. ricorso, punto n. 44, pag. 15). Permette dunque di desumere con sufficiente chiarezza gli elementi ritenuti dalla Commissione nella commisurazione della sanzione. Commisurazione che, invero, non presta il fianco a critiche neanche nel merito. In effetti, il ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta di incorrere in conflitti d'interesse. Conflitto che, in concreto, si è addirittura materializzato, allorquando ha rifiutato la testimonianza richiesta dai segnalanti e disposta dal pretore. Vista la sua esperienza professionale, avrebbe dovuto accorgersi della problematicità del patrocinio contro i suoi ex mandanti. Nulla può invece dedurre a suo vantaggio dall'asserito tempo trascorso dai fatti, ritenuto che la violazione si è protratta fino al 21 gennaio 2022, quando cioè ha cessato di rappresentare C__________ e __________ SA. Depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua lunga carriera, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.

Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

4.3. Invano l'insorgente pretende infine che, visto lo scopo preventivo delle sanzioni disciplinari, non sia necessario o opportuno infliggergli una tale misure poiché sarebbe del tutto improbabile, vista anche la sua età (oggi 66 anni), che una situazione particolare come quella in discussione possa riproporsi nella sua vita professionale. Nulla permette infatti di escludere che il ricorrente - che neppure afferma di voler porre termine alla sua attività professionale - possa incappare in futuro in una violazione analoga, affatto singolare e che, data la sua gravità, non lascia spazio alla rinuncia a una sanzione in base al principio di opportunità (cfr. Poledna, op. cit., n. 2 ad art. 17).

  1. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La vicecancelliera

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
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Italienisch
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TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2022.389
Entscheidungsdatum
05.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026