Incarto n. 52.2022.353
Lugano 13 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 22 settembre 2022 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è al beneficio dal 19 giugno 2013 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista. Nell'ambito di un controllo avviato il 12 aprile 2022, l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) ha appreso che il fiduciario era stato condannato in Italia con sentenza del 20 dicembre 2018 ad una pena detentiva di un anno e tre mesi, sospesa condizionalmente, per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo del 10 marzo 2000 n. 74; D.Lgs 74/2000). Il 4 luglio 2022 la stessa Autorità ha pertanto aperto nei suoi confronti un procedimento di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in merito.
B. Preso atto delle osservazioni inoltrate dall'interessato, espresse durante un incontro con l'Autorità di vigilanza avvenuto il 23 agosto 2022 a cui è seguito l'invio di documentazione, il 22 settembre 2022 l'autorità di prime cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, ordinandogli al contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Considerando che il fiduciario era stato condannato in Italia ad una pena detentiva superiore a sei mesi per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e contemplati anche dal diritto svizzero, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100), disposto applicabile anche in caso di condanne subite all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero giusta l'art. 8 cpv. 3 LFid. L'autorità ha altresì disposto la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso inoltrato contro il proprio provvedimento.
C. Contro la predetta pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione di revoca; in via subordinata postula che la revoca si fondi sull'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid e che pertanto sia della durata di 5 anni a partire dal giorno della condanna. Egli sostiene che l'Autorità di vigilanza non abbia accertato correttamente i fatti e di conseguenza abbia applicato in maniera errata il diritto; in sintesi ritiene che i fatti oggetto della sentenza penale italiana, di patteggiamento, non avrebbero comportato la sua condanna anche in Svizzera e che, ad ogni modo, la pena sarebbe stata sostanzialmente inferiore. Postula inoltre che al suo gravame sia conferito l'effetto sospensivo.
D. In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). L'art. 8 cpv. 2 si applica per analogia nel caso di condanne subite all’estero per reati contemplati dal diritto svizzero (cpv. 3). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'Autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente lamenta un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti e, di riflesso, la violazione del diritto. Egli precisa che la sentenza di condanna italiana è il risultato di un patteggiamento, iter procedurale che differisce dal normale procedimento penale e nel quale non viene esperito un accertamento preciso e puntuale dei fatti; anzi, il complesso fattuale sottostante la pena sarebbe secondario ritenuto che l'aspetto di primaria importanza è l'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla determinazione della pena. Ritiene pertanto che non si potesse in specie fare completa astrazione delle concrete circostanze in cui l'episodio si sarebbe svolto. La sentenza in parola infatti non farebbe alcun accenno ai fatti imputati, di cui l'unico richiamo è rilevabile nell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Il ricorrente avrebbe d'altronde dettagliatamente spiegato quanto accaduto, ciò che tuttavia l'autorità di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione, omettendo così di rilevare che il comportamento da lui tenuto non sarebbe punibile secondo il diritto svizzero. Ribadisce che la condanna concerne una fattura di € 130'000.- emessa dalla società H__________ di Londra, per la quale egli non ha mai avuto alcun ruolo, a carico della __________ Srl di M__________ (I), cliente dello studio fiduciario per cui l'insorgente lavora, e meglio la __________ SA di , per prestazioni asseritamente inesistenti; documento che la società italiana avrebbe utilizzato per gonfiare i costi in contabilità al fine di ottenere un minor onere fiscale. In tale contesto, __________ SA - su mandato di R (avente diritto economico della __________ Srl) - aveva reperito la società londinese mettendola poi unicamente in contatto con quella italiana. Secondo il ricorrente, che all'epoca non aveva alcun potere di firma per la fiduciaria, né era membro del suo consiglio di amministrazione, egli non era, come erroneamente indicato dall'autorità italiana, gerente con diritto di firma individuale della __________, ciò che è facilmente verificabile dall'estratto del Registro di commercio. Egli, all'epoca mero dipendente dello studio fiduciario, non aveva il potere di decidere l’accettazione del mandato per __________ SA, che infatti non è stato da lui firmato. Afferma che un ricorso contro la sentenza italiana su tale accertamento errato, e meglio sul ruolo da lui realmente svolto in __________ SA, sarebbe stato inutile in quanto non avrebbe avuto un impatto particolare sulla determinazione della pena, oggetto di contrattazione extraprocessuale. A suo dire, l’Autorità di vigilanza ha ritenuto a torto che il comportamento imputatogli in Italia sarebbe stato punibile anche secondo il diritto svizzero, giusta gli art. 251 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0), senza nemmeno precisare in che modo egli adempirebbe i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati in parola. In particolare, in relazione alla falsità in documenti, eccepisce di non aver allestito la fattura incriminata, di non averne deciso il contenuto e, più in generale, di non aver fatto alcun atto e/o preso decisioni in rapporto a tale documento. Per quanto attiene alla truffa in materia fiscale, osserva che trattasi di un reato intenzionale, non perseguibile per negligenza, e di non aver mai avuto la volontà di ingannare l'autorità fiscale italiana, con la quale egli non ha avuto alcun contatto e a cui non ha fornito informazioni. Conclude pertanto che in Svizzera egli non sarebbe stato oggetto di nessuna condanna penale per quanto accaduto.
3.2. Le censure sollevate dall’insorgente risultano infondate e come tali devono essere integralmente respinte.
3.2.1. Anzitutto va detto che, seppur in Svizzera non esista l'istituto del patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta delle parti giusta gli art. 444 e segg. del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447; c.p.p.) costituisce un procedimento penale speciale mediante il quale, entro certi limiti, l'imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena concordata che può essere diminuita fino a un terzo. In virtù dei principi di celerità e speditezza dei giudizi, nonché di economia processuale, questo permette di porre fine alla procedura senza ulteriore istruttoria e, di norma, evitando la fase dibattimentale; per l'imputato, per il quale il procedimento speciale ha carattere premiale in ragione della sua collaborazione, è evidente il vantaggio legato alla sostanziale riduzione e alla certezza della pena inflitta, di solito sospesa condizionalmente. Il negozio giuridico processuale alla base di questo istituto non si limita all'accordo tra imputato e pubblico ministero e non esime da un controllo giudiziale. La richiesta di pena così formulata è infatti demandata per accettazione a un giudice (cfr. art. 444 comma 2 c.p.p.) che, sulla base degli atti all'incarto, verifica la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, la congruità della pena indicata, nonché l'inesistenza di cause immediate di proscioglimento giusta l'art. 129 c.p.p. Secondo quest'ultimo disposto - e ciò è particolarmente dirimente - il giudice deve esaminare se non ricorrano i presupposti della sentenza di proscioglimento (fatto non sussistente, fatto non commesso dall'imputato, fatto non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato, reato estinto, mancanza di una condizione di procedibilità), decisione che, se del caso, egli pronuncia d'ufficio. In tal modo l'accertamento giudiziale si sovrappone a quello concordato tra le parti e il giudice non solo non accoglie la richiesta, ma definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e dell'economia generale del processo (STA 52.2020.442 del 25 marzo 2021 consid. 3.2.1, 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid. 3.1). Così non fosse, l'istituto in parola risulterebbe lesivo dei più elementari principi del diritto penale. Questa Corte si è già confrontata con l'istituto del patteggiamento italiano, ritenendo che questo tipo di condanna comporti, al pari di una normale sentenza penale, conseguenze in Svizzera in ambito amministrativo (cfr. STA 52.2020.442 del 25 marzo 2021 consid. 3.2.1, 52.2020.176 del 15 giugno 2020 consid. 3.3, 52.2019.32 del 22 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2017.314 del 17 luglio 2019 consid. 4.1, 52.2012.263 del 6 novembre 2012 consid. 3.2, 52.2010.462 del 3 marzo 2011 [confermata dal Tribunale federale STF 1C_165/2011 del 6 marzo 2012], 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid. 3.1). In concreto, nella sentenza italiana, che riporta sinteticamente la fattispecie imputata (cfr. pag. 2, di cui al doc. 1), il giudice ha rilevato che non vi fossero elementi che consentissero un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.), atteso che - sulla base dell'incarto prodotto dal pubblico ministero - i fatti ascritti agli imputati, RI 1 compreso, apparivano sussistenti, facendo poi esplicito riferimento ad alcuni atti precisi (e meglio l'annotazione riepilogativa della Guardia di finanza del 23 marzo 2016, con i relativi allegati, nonché la successiva nota dell'11 aprile 2016 in tema di accertamenti patrimoniali, i verbali di trascrizione delle numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali e gli accertamenti di natura tributaria; cfr. pag. 3 della sentenza del 20 dicembre 2018, di cui al doc. 1). In questo senso non può essere seguito l'insorgente laddove sostiene che nell'ambito di questa particolare procedura i fatti sarebbero di secondaria importanza e che la pena inflitta sarebbe stata oggetto di contrattazione extraprocessuale: il patteggiamento è una procedura, in rito abbreviato, prevista dall'ordinamento penale italiano ed è, come visto, soggetta a controllo giudiziario, per cui i fatti oggetto di patteggiamento vengono verificati da un giudice che ne valuta la rilevanza penale. Va poi considerato che egli ridiscute in questa sede, in sostanza, gli elementi di colpevolezza sostenendo che il suo ruolo fosse del tutto marginale, di non aver partecipato alla preparazione del documento falso e di non aver avuto alcuna volontà di ingannare le autorità fiscali italiane. Atteso che tali aspetti sono, contrariamente a quanto egli asserisce, decisamente rilevanti ai fini della sua responsabilità penale anche in Italia e della commisurazione della pena, se riteneva che la fattispecie penale ascrittagli poggiasse su presupposti fattuali errati, avrebbe dovuto avvalersi della procedura ordinaria adducendo in quella sede le censure e i mezzi di prova utili alla sua difesa, contestando ad esempio di essere stato gerente, di aver concorso alla formazione della fattura o di aver agito con intenzionalità, e impugnare se del caso l'eventuale condanna. Al di là di quanto opportuno per il procedimento italiano, nell'ambito delle proprie valutazioni il ricorrente avrebbe dovuto considerare che quanto avvenuto in Italia avrebbe avuto ripercussioni anche sulla sua attività lavorativa in Svizzera.
3.2.2. Per quanto attiene ai fatti oggetto di condanna penale e alla loro trasposizione in diritto svizzero, nemmeno il ricorrente mette in dubbio che simulare operazioni commerciali tra società, creando a tal fine documenti falsi nel loro contenuto, per evitare l'imposizione di tributi (in specie sui redditi e sul valore aggiunto) sia un comportamento di tutta evidenza perseguibile anche in Svizzera. Tale fattispecie realizza infatti i reati di falsità in documenti, frode fiscale e truffa fiscale, infrazioni previste dall'art. 251 CP (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, III ed., Berna 2010, ad art. 251 n. 155, in tema di fatture contenutisticamente false inserite in contabilità), dall'art. 186 della legge sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11; che presuppone l'uso di documenti falsi), dall'art. 97 cpv. 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20; segnatamente il citato disposto precisa che in caso di circostanze aggravanti, come il fatto di reclutare una o più persone allo scopo di commettere la sottrazione d'imposta, si possa infliggere una pena detentiva sino a due anni) e dall'art. 14 DPA, che concerne specificatamente le truffe commesse in ambito di imposte indirette, tra cui l'imposta sul valore aggiunto (cfr. sul tema Henri Torrione, Les infractions fiscales en matière d’impôts directs et dans le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in: Les procédures en droit fiscal, Berna 2021, IV ed., pag. 1096 e segg. e pag. 1180 e segg.). Egli sostiene tuttavia che il suo ruolo sarebbe stato del tutto marginale, essendosi limitato a mettere in contatto due entità giuridiche e senza alcuna volontà di commettere il reato in esame; ciò che, tuttavia, non risulta affatto dagli atti. Benché la sentenza del 20 dicembre 2018 riporti sinteticamente i fatti contestati (pag. 2, doc. 1), si evince dal testo della stessa che al ricorrente è stato rimproverato di avere, in concorso con altri due imputati, e meglio del socio-direttore e del manager della H__________ Ltd, emesso la contestata fattura di € 130'000.-, per operazioni inesistenti, al fine di permettere alla __________ Srl di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Il giudice lo ha giudicato colpevole al pari delle due persone riconducibili alla società londinese (coautori), in particolare non ha ritenuto che egli avesse avuto un ruolo marginale nella preparazione e nell'esecuzione dell'atto, segnatamente nel predisporre il documento falso, ed infatti non gli è stata concessa la specifica attenuante prevista dall'art. 114 del codice penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; c.p.), disposizione che corrisponde nella sostanza alla complicità di cui all'art. 25 CP. La questione del grado di partecipazione è d'altra parte particolarmente rilevante per la determinazione della pena, atteso che - in Svizzera come in Italia - la complicità comporta una sanzione più mite. Di particolare rilievo risulta poi l'annotazione di polizia giudiziaria, Guardia di finanza, del 20 dicembre 2013, prodotta dall'insorgente all'Autorità di vigilanza (cfr. allegato 1 del doc. 9). Premesso che con tale documento veniva chiesto alla procura competente di prorogare i termini per delle intercettazioni (richiesta verosimilmente concessa visti gli atti indicati poi in sentenza, cfr. sopra consid. 3.2.1.) e che lo stesso è precedente alla commissione dell'infrazione (cfr. sentenza del 20 dicembre 2018, pag. 2), avvenuta il 7 febbraio 2014 (data della fattura falsa), la sua lettura integrale permette di avere una visione sufficientemente precisa della vicenda in esame e porta a concludere che il ricorrente abbia preso parte attivamente alla commissione del reato. Si evince infatti che lo specifico reparto di polizia giudiziaria stava eseguendo delle indagini su alcune persone che, attraverso uno studio con sede a M__________ che proponeva servizi contabili e fiscali, ponevano in essere sistematicamente attività finalizzate a consentire a terzi di trasferire all'estero somme di denaro, anche ingenti, di origine illecita; tant'è che nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari del 10 luglio 2017 e dalla richiesta di rinvio a giudizio del 21 maggio 2018 (cfr. allegato 1 al doc. 9) risulta che a questi indagati - giudicati separatamente - è stata imputata, oltre che la commissione dei vari reati per le puntuali operazioni da essi messe in atto (svariati atti di riciclaggio, ricettazioni e falsità materiale), anche l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) proprio per la struttura organizzativa con cui i reati venivano sistematicamente commessi. Al di là di una complessa fattispecie legata ad un enorme patrimonio costituito da risorse finanziarie illecite, che qui non interessa (cfr. pag. da 1 a 9), la Guardia di finanza segnalava che alcuni dei suddetti indagati fornivano, e per questo erano alla costante ricerca di clienti, servizi finalizzati a sottrarre denaro e patrimoni al fisco italiano (cfr. pag. 9). Il punto 2a del rapporto si riferisce poi alla vicenda qui in esame e riporta le trascrizioni delle intercettazioni eseguite (telefoniche, ambientali e telematiche) da cui si evince che al fine di ottenere una fattura fittizia R__________ __________ si era rivolto ai suddetti indagati, i quali a loro volta avevano interpellato il ricorrente (che non conoscevano ma indicato loro da un altro fiduciario) per predisporre l'operazione e meglio trovare una società che emettesse una fattura falsa per prestazioni riferite al mercato pubblicitario monegasco. L'insorgente è quindi stato direttamente contattato dai membri del sodalizio criminale, e non dall'avente diritto economico di __________ Srl che all'epoca non era (ancora) cliente di __________ SA, al fine di reperire una società estera che si prestasse al disegno delittuoso e ha a tal fine incontrato, almeno due volte, alcuni dei partecipanti all'associazione a delinquere per discutere dell'affare, pattuendo, tra l'altro, la propria percentuale remunerativa (che dalle intercettazioni non risulta essere stata del 5% come egli ha affermato durante l'incontro con l'Autorità di vigilanza, né dell'8% come indicato nel mandato [allegato 3 al doc. 9], ma del 12% [pag. 11 telefonata del 9 dicembre 2013 ore 11.23], di cui un 2% non si può escludere fosse destinato al ricorrente stesso e non alla sua fiduciaria [pag. 12 intercettazione ambientale del 12 dicembre 2013, ore 12.09]). Anche il fatto che - a detta del ricorrente - la __________ SA abbia percepito per questa intermediazione una commissione corrispondente a € 6'500.- (pari al 5% dell'importo della fattura; cfr. verbale di udienza del 23 agosto 2022, righe 27-32), permette di ritenere che il ruolo nell'affare svolto dalla fiduciaria svizzera, e per essa dall'insorgente, sia stato tutt’altro che marginale. Dalle ulteriori intercettazioni emerge poi che, le parti - tra cui anche lo stesso ricorrente - si erano accordate per una fattura fasulla di € 100'000.-, posizione che R__________ ha affermato di aver lasciato aperta sul 2013 (pag. 13, intercettazione telefonica del 18 dicembre 2013, ore 19.26), non potendosi escludere altre collaborazioni di questo genere (pag. 11 intercettazione telefonica del 9 dicembre 2013, ore 11.23). La fattura in parola riporta effettivamente un importo di € 100'000.- per il 2013 e un altro di € 30'000.- contabilizzato sull’esercizio 2014 per consulenze riferite proprio all'apertura di un’agenzia pubblicitaria nel __________ (cfr. allegato 2 al doc. 9). Non risulta in alcun modo che fino al 18 dicembre 2013 (data dell'ultima intercettazione riportata nel rapporto), il ricorrente avesse mai incontrato R__________ e quindi che lo stesso o la __________ Srl fossero clienti della __________ SA, ciò che invece è avvenuto solo dopo che i membri dell'associazione a delinquere lo avevano appositamente contattato. Secondo quanto prodotto dall'insorgente stesso, il mandato è infatti stato firmato giusto tre giorni prima dell'emissione della fattura falsa. Ora atteso che, come detto, l'annotazione di polizia giudiziaria è precedente alla fattura falsa del 7 febbraio 2014 (allegato 2 al doc. 9), che il mandato è stato firmato per __________ SA il 4 febbraio 2014 (allegato 3 al doc. 9) e che quest'ultimo indica esplicitamente operazione spot (fatturazione) tra H__________ Limited e __________ Srl, quindi un'operazione a pronti (in cui si ha contemporaneità tra pattuizione e esecuzione delle prestazioni reciproche), si deve ritenere che __________ SA era stata incaricata di eseguire, ed ha eseguito, un'operazione puntuale e immediata in vece del suo mandante, la __________ Srl, che consisteva appunto nel far emettere alla ditta londinese una fattura, come richiesto da R__________, che attestasse contrariamente al vero, visti gli intendimenti con il sodalizio criminale, una prestazione in realtà inesistente e tesa unicamente ad evadere il fisco italiano. In base alle risultanze istruttorie, di cui qui si dispone solo di alcuni documenti trasmessi dal ricorrente (e nemmeno i più recenti, ad esempio quelli citati nella sentenza di condanna, che egli si è ben guardato dal trasmettere), emerge che, per le autorità italiane, quest’ultimo non si è limitato a mettere in contatto le due società ma ha partecipato materialmente alla preparazione della fattura falsa, reperendo la ditta londinese e, in rappresentanza del (nuovo) cliente, portando a termine l'operazione. Ritenuto che il reato di cui all'art. 8 D.Lgs 74/200 è di natura intenzionale, non essendo prevista in specie la negligenza (cfr. art. 42 c.p. paragonabile all'art. 12 CP), al pari d'altronde delle corrispettive infrazioni in diritto svizzero (Torrione, op. cit., pag. 1115 e1199, Corboz, op. cit., ad art. 251 n. 171 e segg.), il ricorrente non può seriamente pretendere di non aver mai avuto la volontà di ingannare le autorità fiscali italiane; egli, contattato al fine di predisporre un'operazione fasulla per un cliente che nemmeno conosceva all'epoca, non poteva non rendersi conto dell'impiego che poteva essere fatto di quel documento; eventualità, questa, che - nella migliore delle ipotesi - ha pacificamente accettato agendo con dolo eventuale (cfr. art. 12 cpv. 2 CP). Va poi rilevato che non giova all'insorgente sostenere in questa sede che l'autorità italiana abbia ritenuto erroneamente che egli era gerente con diritto di firma individuale per la __________ SA. Premesso che se del caso spettava a lui contestare questo fatto, già indicato sia nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia nella richiesta di rinvio a giudizio (allegato 1 a doc. 9), si deve considerare che, quello appena evocato, è un aspetto tutto sommato di scarso rilievo che non influisce più di quel tanto sulla sostanza delle cose. A prescindere dalla posizione ricoperta a quel tempo dall’insorgente all’interno della __________ SA, ciò che conta veramente è che, come emerge chiaramente dalle tavole processuali, egli ha gestito personalmente per conto della sua datrice di lavoro il mandato che le era stato attribuito dalla __________ Srl. Il relativo contratto sottoscritto il 4 febbraio 2014 da queste due società è ovviamente stato firmato dal membro del consiglio di amministrazione di __________ SA in possesso dei necessari poteri di rappresentanza e non dal ricorrente che effettivamente a quel tempo ne era sprovvisto; ciò non toglie che quest’ultimo, come dipendente e fiduciario autorizzato ai sensi della LFid, avesse il compito di portare a compimento il suddetto, che d'altra parte aveva lui stesso procacciato, negoziato e che per finire ha anche eseguito in prima persona. Così come il reato perseguito in Italia, anche le infrazioni di cui ai predetti disposti di diritto svizzero sono delitti comuni, che possono essere commessi sia dal contribuente, sia da una terza persona che concorra all'esecuzione del disegno illecito di eludere l'imposizione di pubblici tributi (Torrione, op. cit. pag. 1115 e 1199). Per la falsità in documenti inoltre, quando l'infrazione è commessa da più persone che la organizzano e si ripartiscono i compiti, l'autore è punibile anche se non ha materialmente confezionato il documento (Corboz, op. cit., ad art. 251 n. 87), per cui è irrilevante che egli non avrebbe, a suo dire, materialmente redatto il documento, dal momento che comunque ha pattuito per conto di __________ Srl il suo contenuto in esecuzione del mandato che gli era stato affidato. L'art. 6 DPA e l'art. 29 CP (quest'ultimo contempla, alla lett. c, i collaboratori di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale nella quale esercitano competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività) prevedono poi la punibilità delle persone fisiche a cui l'atto è imputabile, ragione per la quale dal profilo penale il fatto che l'insorgente fosse all'epoca unicamente un dipendente di __________ SA, non avrebbe certo escluso la sua responsabilità in Svizzera. Non vi è poi alcun dubbio che l'infrazione per la quale il ricorrente è stato condannato, commessa proprio nell'esercizio della sua professione e che ha comportato l'emissione di un documento falso destinato ad ingannare un'autorità, sia senz'altro di natura tale da far venir meno la fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il pubblico in generale devono poter riporre in chi esercita l'attività di fiduciario. L'Autorità di vigilanza, che ha permesso all'interessato di esprimere le proprie ragioni anche oralmente e ha esaminato la documentazione da questi trasmessale senza rilevare in questa alcuna circostanza esimente, ha - a giusto titolo - ritenuto dati i presupposti per procedere alla revoca della sua autorizzazione, senza che fosse necessario esprimersi dettagliatamente sull'adempimento delle condizioni di applicazione dei reati di diritto svizzero.
4.2. Atteso che a giusta ragione il ricorrente non mette in discussione la legittimità del sistema autorizzativo istituito dalla LFid (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.), a questo proposito va anzitutto osservato che, a fronte di una condanna per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, l'art. 8 cpv. 2 LFid prevede che il periodo di revoca sia stabilito in funzione dell’entità della pena inflitta, senza che l'Autorità di vigilanza disponga di alcun margine di apprezzamento che gli permetta di stabilire una durata diversa da quella prevista dalla legge (lett. a e b del suddetto disposto). In questo senso il provvedimento, che pur avendo effetti afflittivi, è di mera natura amministrativa, può avere una durata di 10 o di 5 anni a contare dal giudizio di condanna. Trattandosi in specie di una sentenza italiana ci si potrebbe al più chiedere se, qualora la medesima fattispecie si fosse consumata in Svizzera, ciò avrebbe comportato - come pretende il ricorrente - la pronuncia di una condanna penale più lieve, suscettibile di giustificare un provvedimento di revoca della durata di 5 anni, anziché di 10 anni. Si tratta però di un’ipotesi che nel caso di specie deve essere scartata. I reati commessi dal ricorrente non possono certo ritenersi di lieve gravità e anche se fossero stati giudicati in Svizzera avrebbero con ogni verosimiglianza comportato per lui la pronuncia di una pena che non si sarebbe discostata di molto da quella subita italiana. In ogni caso, considerata la natura del delitto commesso e il ruolo svolto dall’insorgente nella vicenda, quest’ultimo ben difficilmente avrebbe potuto contare su di una condanna inferiore a 180 aliquote giornaliere o a sei mesi di detenzione, suscettibile di farlo ricadere nel campo di applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid. Come già ricordato sopra, il reato, commesso nell'esercizio dell'attività professionale di fiduciario, era teso a ingannare le autorità fiscali italiane; il ricorrente ha poi avuto un ruolo attivo e determinante nella vicenda, reperendo la società londinese e partecipando all'emissione della fattura falsa. Certo, il fatto che per dieci anni egli non possa sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 8 cpv. 2 lett. a LFid) è suscettibile di generare dei disagi non indifferenti alla sua persona e alla sua attività. A questo proposito occorre comunque considerare che tale termine va computato a far tempo dalla data della condanna, avvenuta nel 2018 e di cui l'Autorità di vigilanza è venuta a conoscenza solo nel 2022. Di fatto il querelato provvedimento di revoca avrà effetto solo per sei anni, durante i quali l'insorgente potrà continuare a svolgere, come attualmente già fa, la sua attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17 luglio 2001 consid. 4e). D'altra parte poi, nonostante la durata della revoca non sia trascurabile, ciò dipende dalla scelta operata dal Legislatore ticinese di voler considerare con una certa severità quelle fattispecie che, come è sicuramente il caso in concreto, si contraddistinguono per l'esistenza di gravi reati contrari alla dignità professionale, commessi intenzionalmente da un fiduciario (cfr. Rapporto del 18 novembre 2009 n. 5896 e 5896a della Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato concernente la revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, pag. 11 e seg.). Ne consegue dunque che nemmeno la domanda di giudizio postulata in via subordinata può essere accolta.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera