Incarto n. 52.2022.343
Lugano 24 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4385) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione del 23 febbraio 2022 con cui il Municipio di Centovalli ha concesso a CO 2 e CO 1 la licenza edilizia per la formazione di un posteggio per biciclette e moto (part. __________, sezione Intragna);
ritenuto, in fatto
A. a. CO 2 e CO 1 sono comproprietari di un terreno in pendio (part. __________) situato nel Comune di Centovalli, a Intragna, a monte di via __________, strada di servizio secondo il piano regolatore. Nella parte meridionale del fondo, attribuita alla zona residenziale (R), vi è un edificio, a cui si accede dalla strada mediante una rampa, che termina con uno spiazzo adibito a parcheggio.
ESTRATTO PLANIMETRIA N
b. Con notifica di costruzione del 21 dicembre 2021, CO 2 e CO 1 hanno chiesto al Municipio la licenza edilizia per costruire, a fianco dello spiazzo della rampa, una soletta a sbalzo da destinare a posteggio per biciclette e moto. Secondo i piani e la relazione tecnica, la piattaforma, lunga e stretta (m 8 x 1.20-1.40), sarà delimitata da un parapetto e sorretta da tre pilastri (ancorati nella scarpata in roccia a monte di via __________). Il manufatto disterà fino a ca. 0.70 m dal ciglio della strada perpendicolarmente sottostante.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietario di un fondo vicino, situato sull'altro lato della strada (part. __________).
d. Il 23 febbraio 2022, il Municipio ha rilasciato a CO 2 e CO 1 il permesso richiesto a titolo precario, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Ha in particolare concesso una deroga alla distanza dalla strada, considerando la scarsa presenza di posteggi nella zona per moto e biciclette, la circostanza che negli anni altri fondi lungo la via avessero beneficiato di deroghe simili per la costruzione di parcheggi e altri edifici o impianti accessori e che non fosse previsto a medio - lungo termine un allargamento della strada.
B. Con decisione del 13 settembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la predetta risoluzione.
Ammessa la legittimazione attiva del vicino e disattesa una censura relativa alla mancata sottoscrizione della domanda di costruzione da parte di un architetto o ingegnere, il Governo ha tutelato la decisione del Municipio di adottare la procedura della notifica. Enunciate le distanze dalle strade e le facoltà di deroga previste dall'art. 9.6.2 delle norme di attuazione del piano regolatore di Centovalli, sezione Intragna (NAPR), ha poi confermato la licenza rilasciata a titolo precario. Ha in particolare considerato che l'intervento, riconducibile a un ampliamento del posteggio esistente, peraltro di esigua entità, non comprometterebbe la fruibilità della strada, che manterrebbe un calibro di m 3.10.
C. Contro tale giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullato insieme alla licenza edilizia.
In sintesi, il ricorrente rimprovera al Governo di non aver correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga (che richiederebbe una situazione eccezionale e un'esauriente ponderazione degli interessi). In particolare, afferma, nulla impedirebbe agli istanti di realizzare il posteggio ampliando il piazzale a nord-est. Inoltre, non andrebbe ignorato che la strada è l'unica via di accesso a una strada forestale; la soletta, aggiunge, ostacolerà sia il passaggio dei veicoli pesanti con il legname sia dei mezzi di soccorso. L'insorgente contesta poi nuovamente l'adozione della procedura della notifica e ripropone la censura secondo cui il progetto, peraltro lacunoso, avrebbe dovuto essere allestito e firmato da un ingegnere.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il Municipio e gli istanti in licenza, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di scritti, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza. Le prove genericamente sollecitate dai resistenti (documenti, testi, richiamo di documenti, sopralluogo, ispezione a registro fondiario e ogni altra consentita) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerato che il parcheggio non può in ogni caso essere autorizzato per i motivi che seguono, non mette conto di dilungarsi sulle censure di natura procedurale e formale riproposte dal ricorrente.
3.1. L'art. 9.6.2 NAPR disciplina le distanze verso strade, piazze, percorsi pedonali e posteggi (titolo a margine). Per quanto qui interessa, per tutti i tipi d'edifici o impianti le distanze da rispettare (a) verso le infrastrutture del traffico (strade, piazze di giro e di scambio, posteggi ecc.) con linee d'arretramento, è quella stabilita sui documenti grafici (piani e legenda). (b) Verso le infrastrutture del traffico senza linee d'arretramento è invece di:
m 4.00 dalle strade principali SP o di raccolta SR (ciglio esterno compreso il marciapiede);
m 3.00 dalle strade di servizio SS (ciglio esterno compreso il marciapiede);
m 3.00 dai posteggi.
In generale alle distanze dalle strade ineriscono svariate finalità, in primo luogo quelle volte a tutelare la sicurezza della circolazione e assicurare la possibilità di attuare future correzioni stradali (cfr. al riguardo: cfr. RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1.; RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA 52.2014.348 del 30 maggio 2018 consid. 2.1 e rimandi; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1029 ad art. 25 LE).
3.2. In base allo stesso art. 9.6.2 NAPR, il Municipio può concedere deroghe agli arretramenti sopra elencati, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico (visibilità, accessi ecc.), nei seguenti casi:
(1) interventi su fabbricati esistenti (rinnovazioni, sopraelevazioni, ampliamenti e cambiamenti di destinazione) e se è preclusa o resa difficile l'edificazione del fondo. Tanto i fabbricati quanto i fondi dovevano risultare esistenti (nella loro forma e dimensione) prima dell'entrata in vigore del PR (1983);
(2) per la realizzazione di posteggi coperti i cui pilastri rispettino la distanza minima di 2.00 metri dal campo stradale, per i cornicioni di gronda è sufficiente un metro. Deve in ogni caso essere garantito lo spazio di manovra del posteggio (norme VSS). Entro le linee d'arretramento, i posteggi devono rimanere aperti;
(3) per l'esecuzione d'opere incassate lungo muraglioni esistenti;
(4) piccoli edifici in diretta relazione con l'accesso al fondo (pensiline ecc.).
Le disposizioni che permettono all'autorità di concedere deroghe servono ad attenuare le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma in casi particolari, nei quali l'interesse pubblico o quello di terzi non permette di giustificare la restrizione imposta al singolo (cfr. RDAT I-1993 n. 39 consid. 3.2; STA 52.2016.241 del 22 settembre 2017 consid. 3.3 e rimandi; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 2664; Scolari, op. cit., n. 692 segg. ad art. 2 LE). L'art. 9.6.2 NAPR permette in particolare di concedere deroghe (1) in caso di interventi (ampliamenti, ecc.) su fabbricati esistenti già prima dell'entrata in vigore del primo PR (1983), solo se è preclusa o resa difficile l'edificazione del fondo. Formulazione, quest'ultima, che manifesta chiaramente il carattere di eccezionalità della situazione atta a giustificare una deroga (cfr. pure STA 52.2016.241 citata consid. 3.3 e rinvii; Scolari, op. cit., n. 692 ad art. 2 LE). La norma consente inoltre di sfuggire alle predette distanze dalle strade in presenza di determinate costruzioni, segnatamente per la realizzazione (2) di posteggi coperti (che rispettano specifiche distanze minime per i pilastri e il cornicione di gronda e dispongono dello spazio di manovra), (3) di opere incassate lungo muraglioni e (4) di piccoli edifici in diretta relazione con l'accesso al fondo. Da questo profilo, più che conferire al Municipio un potere di deroga generale, la norma appare volta a istituire un regime secondario a favore di questo particolare tipo di opere, che vincola l'autorità, permettendole di scostarsi dal regime ordinario, a condizione comunque che non ne risulti un pregiudizio per la sicurezza del traffico (cfr. STA 52.2019.499 del 25 aprile 2022 consid. 3.2, 52.2019.609 del 24 marzo 2022 consid. 5.1, 52.2007.298 del 21 gennaio 2008 consid. 3.1 e rinvii; Scolari, op. cit., n. 692 ad art. 2 LE).
4.2. Contrariamente a quanto ritiene il Governo, è chiaro che una deroga alla distanza dalla strada non può anzitutto essere concessa sulla base di quest'ultima norma: a prescindere dalla questione a sapere se l'intervento possa effettivamente essere configurato quale ampliamento dello spiazzo esistente (e non come nuova opera), è certo che tanto la rampa quanto l'edificazione del fondo è avvenuta successivamente all'entrata in vigore del PR del 1983 (cfr. immagini aeree anni 2009-2012 pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo [map.geo.admin.ch]; cfr. al riguardo STF 2C_201/2020 del 18 settembre 2020 consid. 4). Già solo per tale motivo, è quindi esclusa una deroga in base all'art. 9.6.2 (1) NAPR. A ciò aggiungasi che in concreto neppure risulta data una situazione di eccezionalità: né il Consiglio di Stato, né il Municipio, né tantomeno i resistenti spiegano in effetti perché senza la concessione della deroga sarebbe altrimenti preclusa o resa difficile l'edificazione del fondo. In particolare, come obbietta l'insorgente, non è dato di vedere perché un posteggio per moto o biciclette non possa essere ricavato altrove, ad esempio sullo spiazzo esistente (largo più di m 5) o sbancando il pendio a monte di quest'ultimo.
4.3. Manifesto è inoltre che l'intervento non può essere autorizzato in base a una delle altre eccezioni (2-4) previste dall'art. 9.6.2 NAPR. Infatti, il progetto non prevede la realizzazione di un parcheggio coperto (peraltro, i pilastri che sorreggono la piattaforma non rispetterebbero la distanza di m 2 dal campo stradale), né di un'opera incassata lungo dei muraglioni esistenti, né tantomeno di un piccolo edificio in diretta relazione con l'accesso al fondo. Del resto, nessuna delle parti pretende il contrario.
4.4. A titolo abbondanziale va osservato che il progetto non potrebbe neppure beneficiare della deroga generale prevista dall'art. 64 cpv. 1 NAPR. Norma - che invero nessuno invoca - che oltre ai casi previsti dalle norme specifiche, in presenza di una situazione eccezionale, permette al Municipio di concedere deroghe alle NAPR qualora la loro applicazione si riveli eccessivamente gravosa senza che l'interesse pubblico o quello dei privati lo giustifichi. Come già visto, in concreto non risulta infatti data alcuna situazione eccezionale.
4.5. Da tutto ciò discende che, a prescindere dalle considerazioni inerenti gli improbabili futuri allargamenti della strada o la fruibilità della strada addotte dalle precedenti istanze, la controversa piattaforma per il posteggio di moto o biciclette non può ottenere alcuna deroga alla distanza minima dalla strada di servizio. Il giudizio che ha confermato la decisione municipale non può dunque essere tutelato, in quanto lesivo del diritto.
Il diritto alla parità di trattamento non prevale di regola sul principio di legalità. Precedenti violazioni della legge non conferiscono al singolo il diritto di essere trattato allo stesso modo. Soltanto in casi eccezionali, quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6; STA 2017.625 del 30 ottobre 2018 consid. 3).
In concreto, il solo fatto che lungo Via __________ negli anni altri fondi avrebbero beneficiato di una deroga alla distanza dalla strada per realizzare parcheggi e altri edifici o impianti accessori (cfr. decisione del Municipio del 23 febbraio 2022 sull'opposizione del ricorrente) non conferisce ai resistenti alcun diritto a ottenere il permesso. Non è anzitutto dimostrato che le situazioni genericamente evocate dal Municipio siano paragonabili dal profilo fattuale e giuridico al caso di specie. Ciò che non permette nemmeno di ravvisare gli estremi di una prassi lesiva del diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e che consenta quindi di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità. Inoltre, non vi è alcun serio motivo di dubitare che l'Esecutivo comunale si atterrà in futuro all'art. 9.6.2 NAPR, nel senso sopraindicato (consid. 3), al cui rispetto vi è un sicuro interesse pubblico. E ciò, perlomeno, fintanto che la disposizione non verrà semmai modificata dal legislatore comunale.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei resistenti. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4385) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 23 febbraio 2022 rilasciata dal Municipio a CO 2 e CO 1 per la formazione di un posteggio per biciclette e moto (part. __________).
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 2 e CO 1. Al ricorrente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera