Incarto n. 52.2022.327
Lugano 6 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2022 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 7 settembre 2022 (n. 4298) del Consiglio di Stato, che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 13 gennaio 2021 con cui il Municipio di Lugano le ha negato la licenza edilizia a posteriori per la ricostruzione della muratura del suo rustico (part. __________, sezione Castagnola);
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è proprietaria di alcuni fondi situati nel comune di Lugano, a Castagnola (in località __________), tra cui la part. __________. In base al piano regolatore, questo terreno in pendio si trova nella parte alta in zona residenziale (R2a) e nella parte bassa
B. a. Il 27 gennaio 2011, il Municipio di Lugano, sulla base dell'avviso cantonale favorevole (n. 73511), ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per il rifacimento e la manutenzione del tetto del predetto rustico. Il progetto approvato contemplava la sostituzione del tetto parzialmente ceduto, mantenendone la conformazione originale. Non erano invece prospettati interventi ai muri perimetrali, che sarebbero stati solo oggetto di rinforzo nelle zone di appoggio del tetto.
b. Il 13 maggio 2014, dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale positivo (n. 87909), il Municipio ha concesso alla proprietaria un'ulteriore licenza per la variante in corso d'opera relativa alle opere di consolidamento e rinforzo del rustico. Secondo i piani, era in particolare previsto un rafforzamento strutturale interno in cemento armato al piano inferiore (con pareti interne spesse ca. 10 cm), l'inserimento di due pilastri per sorreggere il colmo e il rifacimento della soletta intermedia (per evitare il crollo di quella in legno preesistente). Era inoltre indicato un consolidamento del terreno circostante e una predisposizione per un eventuale allacciamento futuro locale contadino al collettore.
C. a. L'11 aprile 2017 la RI 1 ha inoltrato al Municipio di Lugano, Dicastero del territorio, un aggiornamento esecutivo in corso d'opera corredato da un piano, comunicando in particolare che, per ragioni d'instabilità dell'esistente, il rivestimento esterno in muratura di sasso sarebbe stato eseguito ex novo, nel rispetto delle dimensioni originali.
b. Dopo aver preso atto, su segnalazione di un terzo, che il rustico era stato demolito ed era in corso la sua ricostruzione, il 9 maggio 2017 l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha sollecitato il Municipio a esigere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori. La richiesta è stata ribadita il 6 luglio 2018, dopo aver ricevuto due comunicazioni dalla Divisione edilizia privata, la quale reputava che la sostituzione della muratura perimetrale fosse stata effettuata nel rispetto dei contenuti delle citate licenze del 2011 e 2014.
D. a. L'11 dicembre 2018 la RI 1 ha quindi presentato una domanda di costruzione in sanatoria per le opere di ripristino muratura in pietra. Secondo il progetto, sono stati sostituiti i muri perimetrali del rustico, parzialmente al piano inferiore e totalmente al livello superiore, per ragioni di sicurezza statica.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario del fondo confinante a ovest (part. __________).
c. Con avviso dell'8 maggio 2019 (n. 108189), l'autorità dipartimentale si è opposta al rilascio del permesso. Ha in particolare ritenuto che non potesse essere concessa un'autorizzazione eccezionale in base all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), né all'art. 24c LPT (considerato che l'intervento andava assimilato a una demolizione e ricostruzione a nuovo del rustico, di cui è stata sovvertita l'identità).
d. Fatto proprio tale avviso, il 13 gennaio 2021 il Municipio ha negato la licenza edilizia richiesta, evadendo di conseguenza l'opposizione del vicino.
E. Con giudizio del 7 settembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la predetta risoluzione, che ha confermato.
Dopo aver illustrato i fatti, anche il Governo ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, come pure dell'art. 24c LPT. In particolare, ha rilevato come i lavori eseguiti avessero modificato in maniera significativa l'identità dell'edificio preesistente. Scostandosi dai permessi del 2011 e 2014, non si sarebbero limitati a una conservazione della struttura edilizia originaria, ma avrebbero comportato una vera e propria ricostruzione ex novo, con nuove aperture, oltre a predisposizioni per gli allacciamenti e un impianto di combustione volto a migliorarne la fruibilità.
F. Contro il predetto giudizio, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che le venga rilasciato il permesso a posteriori richiesto.
Ripercorsi i fatti, la ricorrente nega di aver demolito e ricostruito ex novo il rustico. Al piano inferiore, afferma, vi sarebbe stato unicamente un consolidamento della muratura conforme alla licenza del 2014 (come dimostrerebbero anche le foto agli atti, scattate in modo illecito dal vicino); solo la parte superiore sarebbe stata riedificata, poiché troppo instabile per essere consolidata. Sostiene quindi che gli interventi effettuati all'edificio - sulla base dei precedenti permessi del 2011 e 2014, che non potrebbero essere rimessi in discussione - non ne avrebbero alterato significativamente l'identità e andrebbero autorizzati in base all'art. 24c LPT. Il rustico, precisa, avrebbe mantenuto volume, dimensioni, aperture, materiale e destinazione dello stabile preesistente, inserendosi in modo armonioso nel paesaggio.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'UDC, il Municipio e CO 1, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
H. Con la replica la ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio, contestando preliminarmente la legittimazione del vicino a partecipare alla procedura. In sede di duplica, anche l'UDC e il Municipio ribadiscono le loro posizioni; così pure CO 1, che respinge pure l'obiezione sulla sua veste di parte. Dei loro diversi ulteriori argomenti si riferirà, all'occorrenza, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti (per quanto attiene alla richiesta di estromettere dall'incarto quelle prodotte in sede di opposizione, cfr. consid. 5.2). Nell'ambito di una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3), le prove sollecitate dall'insorgente (sopralluogo con esperimento di conciliazione e perizia per accertare lo stato del manufatto al momento della sistemazione) e dal vicino resistente (richiamo incarto relativo alla parallela procedura edilizia per la formazione di una pista di accesso e la pavimentazione in grigliati) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2.1. In base all'art. 3 cpv. 1 LPAmm, sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In base all'art. 21 cpv. 2 LE, sono tra l'altro legittimati a ricorrere contro le decisioni del Municipio e poi del Governo, le persone che hanno fatto opposizione. L'abilitazione a fare opposizione in materia edilizia, per costante giurisprudenza, si giudica secondo gli stessi criteri della legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. sul tema: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3). In base a tale norma, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c).
2.2. In concreto, è anzitutto pacifico che l'opponente CO 1, quale proprietario del fondo confinante (part. __________), si trova in un rapporto particolarmente stretto e intenso con l'oggetto della lite e vanta senz'altro un interesse degno di protezione a che non venga rilasciato un permesso, da cui sarebbe maggiormente toccato rispetto al resto della collettività (cfr. art. 65 cpv. 1 lett. b e c LPAmm). A torto l'insorgente pretende invece che gli andrebbe negata la qualità di parte, poiché non avrebbe partecipato alla procedura davanti alla precedente istanza (cfr. art. 65 cpv. 1 lett. a LPAmm). In realtà, dagli atti risulta che, venuto a conoscenza del ricorso del 12 febbraio 2021 dell'istante in licenza al Governo - che non gli era stato erroneamente intimato - il 30 aprile 2021 il vicino, in veste di parte interessata, ha chiesto all'autorità di ricorso di trasmettergli il gravame e, soprattutto, la futura decisione di merito. Ha comunque precisato che non intendeva per il momento intervenire, essendo la situazione piuttosto chiara in merito alla gravità dell'abuso commesso fuori zona edificabile (..) di modo che la decisione di diniego della licenza non può che essere confermata, riservandosi però di agire successivamente (qualora la decisione impugnata non fosse confermata) e sollecitando infine una rapida evasione. Presa di posizione che - dopo aver ricevuto l'intimazione del gravame con un termine per la risposta - ha essenzialmente ribadito con scritto del 18 maggio 2021, in cui ha pure brevemente contestato le motivazioni dell'insorgente, rinviando all'opposizione e alla documentazione già prodotta (che confermerebbe in particolare la portata dei lavori, riconducibili a una nuova costruzione, smentendo la tesi del semplice intervento di consolidamento). In queste circostanze, non si può certo affermare che egli non abbia partecipato alla procedura e che abbia rinunciato alla sua qualità di parte (ciò che, peraltro, non va senz'altro ammesso nemmeno nella sola eventualità in cui non venga presentata una risposta; cfr. STF 1C_230/2022 del 7 settembre 2023 consid. 5.1, 1C_363/2020 del 30 novembre 2020 consid. 3.5, 1C_442/2007 del 21 aprile 2008 consid. 2.4.1).
Al contrario, v'è da ritenere che i passi procedurali intrapresi in concreto dal vicino CO 1 siano da interpretare quale chiaro interesse all'esito del gravame, con richiesta di conferma del diniego del permesso. Da respingere è quindi l'eccezione dell'insorgente, al pari della sua richiesta di estromettere gli allegati presentati dal vicino in questa sede.
Qui oggetto di controversia sono gli interventi che la ricorrente ha effettuato al proprio rustico, scostandosi dalle licenze edilizie del 2011 e 2014. La legittimità di tali permessi esula dal presente giudizio; queste decisioni sono infatti cresciute in giudicato e avrebbero permesso di tutelare la fiducia in esse riposta dalla sua destinataria, se le avesse utilizzate correttamente. L'insorgente non si è tuttavia attenuta a queste autorizzazioni. Contrariamente a quanto afferma, non si è limitata a eseguire delle opere di manutenzione e consolidamento del vecchio rustico agricolo. Non ha solo sostituito il tetto crollato (con rinforzo dei punti di appoggio) e irrobustito la struttura interna dell'edificio (con pareti interne al piano inferiore, due pilastri e una soletta in calcestruzzo). Al contrario, come indicato dalle precedenti istanze, ha demolito e ricostruito in toto lo stabile esistente, di cui non è praticamente rimasto nulla o tutt'al più solo un'anima dei muri perimetrali al pian terreno, tra la nuova muratura esterna (in pietra faccia vista) e quella interna (in cemento armato; cfr. piante aggiornamento esecutivo dell'11 aprile 2017). Ciò detto, occorre pertanto esaminare se tale intervento di demolizione e ricostruzione possa essere approvato, in particolare in base all'art. 24c LPT. Nemmeno l'insorgente pretende che possa esserle rilasciata un'autorizzazione eccezionale in base all'art. 24 LPT (come a ragione escluso dalle precedenti istanze). Tanto meno richiama altre disposizioni che regolano gli interventi fuori della zona edificabile (quali gli art. 24a-b, 24d LPT e 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000; OPT; RS 700.1), che risultano a priori inapplicabili alla fattispecie.
4.1. Secondo l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura (cpv. 3). L'aspetto esterno di un edificio, aggiunge la norma (cpv. 4), può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 5). L'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore; cfr. art. 41 cpv. 1 OPT). Non è invece applicabile a edifici e impianti agricoli isolati non abitati (art. 41 cpv. 2 OPT).
4.2. L'art. 42 OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto, unitamente ai dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è quello in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non edificabile (cpv. 2). Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze (cpv. 3 primo periodo). In ogni caso non è più garantita qualora siano superati i limiti quantitativi prescritti dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli ampliamenti all'esterno e all'interno del volume esistente dell'edificio. I lavori di trasformazione non devono inoltre consentire una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente (art. 42 cpv. 3 lett. c OPT). 4.3. La ricostruzione di un edificio o un impianto è possibile soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era ancora un interesse alla sua utilizzazione (art. 42 cpv. 4 OPT; cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a). La tutela delle situazioni acquisite non si estende infatti anche a edifici abbandonati da tempo, in rovina, inutilizzabili o pronti alla demolizione; le rovine non possono essere trasformate in nuove costruzioni (cfr. STF 1C_207/2015 del 9 settembre 2015 consid. 4.1, 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1 e rimandi). Determinante è lo stato edilizio reale di un edifico, poco importa se viene scoperto solo al momento dei lavori (cfr. STF 1C_125/2012 citata consid. 2.3). L'edificio ricostruito deve rispettare l'identità di quello preesistente e dei suoi dintorni nei tratti essenziali (cfr. art. 42 cpv. 1 OPT). Entro questi termini, può anche essere trasformato parzialmente (cfr. Rudolf Muggli, in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pier- re Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausser-halb der Bauzone, Zurigo 2017, n. 39 e 42 ad art. 24c; Bern-hard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c). In particolare, in base all'art. 42 cpv. 4 OPT, il volume dell'edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del cpv. 3 (esclusa la lett. a, relativa all'ampliamento all'interno del volume esistente), mentre l'ubicazione può divergere in misura minima, ove risulti indicato dal profilo oggettivo.
5.2. Nemmeno può essere ignorato che, come indicato dalle precedenti istanze, gli interventi al rustico ne hanno sovvertito l'identità. A livello del tetto a falde (con gronde sporgenti), di facciate (con pietra a facciavista), di timpano e aperture (con vuoti e pieni diversi; cfr. in particolare facciate nord, est e ovest), il nuovo stabile - dotato anche di camino, grondaia e predisposizioni per allacciamenti al collettore, acqua ed elettricità (cfr. pure replica pag. 4 e 8) - ben si distingue effettivamente dal vecchio rustico preesistente (cfr. foto sopracitate e incarto municipio: piani aggiornamento esecutivo dell'11 aprile 2017, piani annessi al progetto e foto allegate all'opposizione; cfr. pure immagini inserite nella duplica pag. 3 e 7). E ciò anche prescindendo dalle opere di sistemazione esterna (pista d'accesso e piazzale in sagomati), di cui non è invero dato di sapere perché siano state trattate con una domanda di costruzione separata (rimasta apparentemente pendente davanti al Municipio; cfr. duplica pag. 4). Invano l'insorgente pretende che le foto prodotte dal vicino con l'opposizione (che riproducono lo stato dell'edificio prima, durante e dopo i lavori) dovrebbero essere escluse dagli atti, poiché assunte violando la sua proprietà privata (cfr. replica pag. 8). Tale censura appare invero pretestuosa, ove solo si consideri che in questa sede è la stessa ricorrente a richiamare questi atti, per sostenere (a torto) che non vi sarebbe stata una demolizione del manufatto (ma solo un consolidamento della parte inferiore) o che non sarebbero state create nuove aperture (cfr. ricorso pag. 6 e 7). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, non è comunque dato di vedere perché non possano essere utilizzati (anche) questi scatti, che il vicino ha affermato di aver eseguito dal terreno sovrastante (part. __________, su cui vanta un diritto di passo; cfr. risposta pag. 4) e che per lo più integrano quanto già risulta da altri elementi agli atti (piani e foto). Inoltre, giova ricordare che persino l'uso di eventuali mezzi di prova ottenuti illecitamente non è in generale escluso, laddove l'interesse all'accertamento della verità prevale (cfr. art. 29 LPAmm). Interesse che, trattandosi in concreto dell'applicazione del principio cardine della pianificazione del territorio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 147 II 309 consid. 5.5, 132 II 21 consid. 6.4), apparirebbe comunque prevalente rispetto a quello privato invocato in modo strumentale dall'insorgente. E questo anche considerando che le stesse fotografie avrebbero agevolmente potuto essere assunte direttamente dall'Esecutivo comunale (cfr. DTF 143 II 443 consid. 6.3 e rinvii, 139 II 95 consid. 3.1), nell'ambito dei propri compiti in materia di polizia delle costruzioni (cfr. sul tema: STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2015, in: RtiD I-2021 n. 12 consid. 4; CRP 60.2016.195 del 25 gennaio 2017, in: RtiD II-2017 n. 29 consid. 5).
Anche da questo profilo, è quindi certo che l'intervento non può essere autorizzato secondo l'art. 24c LPT.
Già per queste ragioni il giudizio impugnato va pertanto confermato. E ciò senza che occorra soffermarsi sugli ulteriori contrasti evocati dal resistente, riguardanti tra l'altro l'arretramento per la salvaguardia dei contenuti naturalistici e la tutela ambientale (cfr. art. 37 NAPR) o le disposizioni in materia di legislazione forestale (che l'insorgente contesta richiamando una licenza edilizia del 2017, con autorizzazione di dissodamento e rimboschimento compensativo, rilasciata per una sistemazione esterna relativa al complesso residenziale eretto sul fondo a monte).
7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è dunque respinto.
7.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderà inoltre al vicino resistente, assistito da un legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico della ricorrente, che rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera