52.2022.285

Incarto n. 52.2022.285

Lugano 11 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 dell'

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 4 agosto 2022 (n. 20.2022.5) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Con rogito del 27 ottobre 2017 (n. 1431) il notaio RI 1 ha costituito un diritto di compera sulla part. __________ di __________, di cui i sei fratelli __________, , , M, __________ e __________ erano proprietari in comunione ereditaria. Il diritto - valido fino al 31 ottobre 2018 - è stato concesso al prezzo di fr. 3'100'000.-, con la precisazione che l'importo di fr. 150'000.- a titolo di acconto (rispettivamente pena di recesso) e il saldo di fr. 2'950'000.- avrebbero dovuto essere versati fiduciariamente sul conto del notaio. Quest'ultimo si è inoltre impegnato a versare il saldo dovuto (al netto di alcune deduzioni) secondo istruzioni dei venditori, e per essi della loro procuratrice (), non appena l'iscrizione dell'esercizio del diritto di compera sarebbe stata confermata dall'Ufficio del Registro fondiario (cfr. clausola n. 4).

b. Il diritto di compera - ripetutamente prorogato (con supplemento di prezzo) e ceduto - è infine stato esercitato il 22 ottobre 2019: l'immobile è stato quindi venduto per l'importo di fr. 3'120'000.-.

c. Il 4 novembre 2019 ha avuto luogo una riunione alla presenza del notaio RI 1 e di tutti i membri della comunione ereditaria (salvo , che aveva dato procura alla sorella ). Secondo il verbale (successivamente redatto da quest'ultima), in quell'occasione il notaio ha comunicato che il prezzo era stato accreditato sul suo conto e che avrebbe quindi provveduto a versare la cifra di fr. 2'675'200.- (al netto degli acconti già liberati e della trattenuta per la tassa sugli utili immobiliari) sul conto che gli sarebbe stato indicato. A quel punto tra i fratelli è sorta una contestazione in merito al diritto di M - che aveva già ricevuto un anticipo ereditario - di partecipare alla ripartizione del provento della compravendita. Quest'ultimo ha quindi abbandonato la riunione, ritenendo che il notaio - che lo aveva reso attento alla necessità di chiarire tale aspetto - non fosse neutrale. Il verbale riporta che il notaio ha allora comunicato ai fratelli rimasti, ottenendone l'accordo, che la cifra depositata sarebbe stata divisa per sei e che ciascuno di loro avrebbe ricevuto la sua parte sul proprio conto, mentre quella di M sarebbe rimasta bloccata fino alla soluzione della contestazione (cfr. punto n. 8).

d. Malgrado i ripetuti solleciti del legale di M__________, il notaio RI 1 si è in seguito sempre rifiutato di versargli la sua quota. Con e-mail del 3 marzo 2020 il notaio gli ha infine comunicato di avere ricevuto istruzioni dalla “comune rappresentante dei venditori” di versare il controverso importo sul conto intestato alla CE, che sarebbe rimasto indiviso in attesa della soluzione della vertenza tra i fratelli. L'indomani ha quindi proceduto al bonifico di fr. 445'168.30 su tale conto.

e. Il 3 aprile 2020 M__________ ha fatto spiccare nei confronti del notaio RI 1 un precetto esecutivo per fr. 500'000.- (oltre interessi). Con decisione del 30 aprile 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dal notaio. Adita su reclamo, con sentenza del 20 ottobre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato il giudizio pretorile, impregiudicata la facoltà di M__________ di far valere la sua pretesa in una procedura ordinaria. Procedura che egli ha puntualmente avviato il 22 giugno 2022, previo esperimento della procedura di conciliazione (cfr. istanza del 10 novembre 2021 e autorizzazione ad agire dell'8 marzo 2022; cfr. ricorso, nota a pag. 4).

B. a. Con scritto del 27 aprile 2022, M__________ ha segnalato il comportamento del notaio RI 1 alla Commissione di disciplina notarile (Commissione), rimproverandogli essenzialmente di avere disatteso il suo dovere di salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi suoi e dei suoi fratelli (favorendo questi ultimi a suo discapito) e di esercitare il suo ministero con la massima diligenza. L'ha in particolare biasimato per avere autonomamente deciso di versare ai cinque fratelli la rispettiva quota del provento della compravendita, trattenendo invece sul suo conto clienti quella spettante a lui fino a risoluzione della vertenza, salvo poi trasferirla sul conto intestato alla CE.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 3 maggio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

c. Chiamato a esprimersi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito, mettendo preliminarmente in discussione la competenza della Commissione (ritenuto che l'esecuzione dei pagamenti legati all'atto rogato non rientrerebbe nell'attività ministeriale del notaio).

C. Con decisione del 4 agosto 2022, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 2'000.-.

Respinta l'eccezione d'incompetenza, la precedente istanza ha considerato che il notaio avesse violato i propri obblighi di imparzialità e diligenza. Posto come una CE richieda decisioni all'unanimità, ha in particolare reputato che, a fronte della contestazione sorta tra gli eredi, il notaio non potesse ritenere che la rappresentante precedentemente designata potesse fornire istruzioni vincolanti per tutti. Gli ha quindi rimproverato di non avere disposto di istruzioni univoche da parte di tutti gli eredi per procedere al versamento ai cinque eredi delle rispettive quote e al trasferimento della sesta quota sul conto della CE. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla colpa media del notaio, alle conseguenze del suo comportamento e all'assenza di precedenti.

D. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Posto che tutti gli eredi erano d'accordo che il provento della compravendita fosse ripartito tra gli aventi diritto, l'insorgente rileva che M__________ - seppur sollecitato in merito - non si era opposto all'assegnazione ai suoi fratelli della loro quota, al contrario di questi ultimi che contestavano invece il suo diritto di partecipare alla ripartizione. Spiega quindi di avere ritenuto inutile tenere in deposito tutto l'importo sul suo conto clienti fino alla risoluzione della controversia e di avere perciò distribuito - con il consenso unanime degli eredi - 5/6 del saldo del prezzo, trattenendo unicamente la quota (1/6) contestata, rimasta indivisa e per questo poi trasferita sul conto della CE (su cui già erano stati liberati gli acconti ricevuti, senza che nessuno degli eredi avesse eccepito nulla), verso la quale aveva un obbligo fiduciario (oltre che quelli notarili di imparzialità e diligenza). Nega che per tale operazione fosse necessario il consenso unanime degli eredi, ritenuto che riguardava il provento della compravendita avallata all'unanimità dai membri della CE. Ritiene peraltro che la situazione non sarebbe stata diversa se avesse trattenuto l'importo in questione sul suo conto clienti.

E. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi).

2.3 Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle parti (cfr. Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 53d e 241; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG; cfr. pure Ufficio federale di giustizia, rapporto esplicativo relativo alla modifica del Codice civile svizzero concernente gli atti pubblici, dicembre 2012, ad art. 55f, pag. 16). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi di ricusazione e d'indipendenza concorrono ad assicurare il rispetto - contribuisce alla forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit., n. 241).

A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico. Il dovere d'imparzialità implica che il notaio informi tutte le parti allo stesso modo e istrumenti gli atti pubblici senza tentare di difendere maggiormente gli interessi di una di esse (cfr. STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., n. 242; UFG, rapporto citato, pag. 16). Esso perdura anche dopo la conclusione del contratto, con la conseguenza che non solo nell'assisterle prima e durante la stesura dell'atto, ma anche dopo la stessa, il notaio non può consigliare né favorire una di esse a discapito dell'altra (cfr. RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.3 e rif.).

2.4. L'art. 12 LN impone inoltre al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il dovere di diligenza deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2021.360 del 24 maggio 2022 consid. 3 e rif., 52.2019.416 dell'11 novembre 2020 consid. 3.1 e rif.). Secondo il codice professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1). La sottoscrizione dell'atto non mette fine all'attività del notaio, che è tenuto ad adempiere al suo obbligo di esecuzione, vigilando sul traffico dei pagamenti previsto nel rogito ed effettuando alcune formalità ulteriori (cfr. Etienne Jeandin, La profession de notaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 190 seg.; Mooser, op. cit., n. 258 seg. e 661; Jörg Schmid, Grundlagen zum Beurkundungsverfahren, in: Jürg Schmid [curatore], Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007, pag. 5; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 495c). Anche in questa fase successiva (Nachverfahren), il notaio è tenuto al suo obbligo di diligenza (cfr. Schmid, op. cit., pag. 28; Louis Bochud, Notar und Steuern, in: ZBGR 76/1995 pag. 1, pag. 20).

  1. 3.1. In concreto, come visto in narrativa, con l'atto pubblico rogato il notaio RI 1 si è impegnato a trasferire secondo istruzioni dei venditori e per essi della loro procuratrice la somma che avrebbe incassato a seguito dell'esercizio del diritto di compera pattuito. Nella riunione del 4 novembre 2019, la coerede __________ ha contestato la legittimità di M__________ (che aveva già ricevuto un anticipo ereditario) di partecipare alla ripartizione del provento. A fronte delle rimostranze dell'interessato, che si rifiutava categoricamente di fornire informazioni circa il valore dell'anticipo ricevuto, il notaio ha osservato che, se davvero voleva partecipare al provento della compravendita, avrebbe dovuto rivelare quanto aveva ottenuto dalla vendita dei beni già attribuitigli. A quel punto il segnalante, ritenendo che il notaio non fosse neutrale, ha abbandonato la riunione. Dopodiché è stato deciso, con l'accordo di tutti i presenti, che la cifra depositata sul conto clienti del notaio sarebbe stata divisa per sei e che i cinque coeredi presenti avrebbero ricevuto la propria parte sul proprio conto, mentre quella del segnalante sarebbe rimasta bloccata fino alla soluzione della contestazione. Ciononostante, in un secondo momento, dopo essere stato ripetutamente sollecitato dal legale del segnalante a versargli l'importo trattenuto, il 4 marzo 2020 il notaio, su istruzione di __________, ha infine versato il controverso importo sul conto intestato alla CE (su cui erano già stati girati a suo tempo, tra il novembre 2017 e il maggio 2019, gli acconti sul prezzo di vendita).

3.2. Nella decisione impugnata la Commissione ha essenzialmente rimproverato al notaio RI 1 di avere disatteso i suoi doveri d'imparzialità e diligenza, avendo proceduto ai predetti versamenti senza disporre di istruzioni univoche da parte di tutti gli eredi, ritenuto che, alla luce della disputa intervenuta, la rappresentante inizialmente designata non poteva più fornire indicazioni vincolanti per tutti i fratelli.

L'insorgente sostiene invece di avere raccolto il consenso unanime di tutti i membri della CE alla distribuzione dei 5/6 del prezzo, ritenuto che M__________, interpellato in merito, non si era opposto al relativo versamento sui conti personali dei suoi fratelli. Poiché il sesto rimanente era rimasto compreso nell'indivisione, ritiene di averlo legittimamente trasferito sul conto della CE, negando che per tale operazione occorresse il consenso unanime degli eredi.

3.3. Ora, anche qualora si volesse ammettere che, quando ha versato i 5/6 del saldo del prezzo di compravendita a 5 dei 6 fratelli, il notaio abbia agito secondo le istruzioni ricevute, con il consenso unanime di tutti gli eredi (posto che nemmeno M__________ ha mai messo in discussione tale pagamento, cfr. pure e-mail dell'11 novembre 2019), è per contro evidente che egli non ha agito conformemente ai suoi doveri di diligenza, mantenendo la necessaria equidistanza dalle parti, per quanto riguarda il pagamento della parte restante (1/6), rivendicata da quest'ultimo. Il ricorrente, intervenuto quale pubblico ufficiale nel quadro di una compravendita, secondo l'atto rogato aveva di per sé solo il compito di versare il saldo del prezzo secondo le istruzioni dei venditori e per essi della loro procuratrice. Nel momento in cui sono sorte delle divergenze tra i membri della comunione ereditaria (concedenti e venditori) sulla ripartizione della quota rimanente - e quindi sulle istruzioni relative al suo versamento - il notaio avrebbe semplicemente dovuto prenderne atto e trattenere semmai l'importo depositato sul suo conto (comunque non fruttifero di interessi, cfr. rogito, pag. 3), fino a una definizione della lite. Non poteva invece anche esprimere il suo giudizio sul diritto o meno del membro M__________ a partecipare al ricavato della vendita (cfr. verbale del 4 novembre 2019 punto 5 e successiva e-mail dell'11 novembre 2019). Tanto meno il 4 marzo 2020, dopo che erano già stati distribuiti i 5/6 del ricavato, in assenza di una chiara istruzione da parte di tutti i coeredi (tenuti ad agire secondo il principio dell'unanimità, art. 643 cpv. 1 CO) - e scostandosi peraltro da quanto precedentemente prospettato (cfr. citato verbale punto 8 e scritto del 9 dicembre 2017 [recte: 2019]) - poteva girare il contestato importo sul conto della comunione ereditaria, su istruzione della comune rappresentante dei venditori __________ (cfr. e-mail del 20 marzo 2020). Conto sul quale quest'ultima poteva peraltro disporre mediante procura individuale, con firma singola. Ogni rapporto di rappresentanza tra l'erede __________ e M__________ era infatti all'evidenza venuto meno, se non già alla riunione del 4 novembre 2019, al più tardi nel dicembre 2019, quando è intervenuto il suo rappresentante legale (cfr. scritto del 5 dicembre 2019 dell'avv. __________ al notaio). Lo stesso ricorrente ha del resto chiaramente riconosciuto che [...] la signora __________ era la valida rappresentante della comunione ereditaria. Il notaio non poteva tuttavia ignorare quanto avvenuto durante l'incontro del 4 novembre 2019, e il contrasto emerso tra i fratelli circa la destinazione della sesta quota del prezzo di compravendita. Attorno a questo importo di CHF 445'168.30 era sorto di fatto un conflitto tra M__________ e i suoi fratelli. Su questo puntuale aspetto il notaio - proprio perché neutrale e rigoroso - poteva quindi lecitamente ritenere esservi una limitazione della procura (vista la posizione chiaramente contrastante tra M__________ e __________) e avrebbe quindi necessitato di un riscontro unanime dei fratelli, ciò di cui non disponeva [...] (cfr. osservazioni del 23 maggio 2022, pag. 7 e 8). In queste circostanze, forza è constatare che l'insorgente è effettivamente incorso in una violazione del suo obbligo di imparzialità e dovere di diligenza.

  1. Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere all'insorgente.

4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

l'avvertimento;

l'ammonimento;

  • la multa fino a fr. 20'000.-;

  • la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2. In concreto, è innegabile che il ricorrente ha infranto fondamentali doveri deontologici, quali sono quelli di esercitare diligentemente il ministero notarile e di salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi delle parti. La violazione in cui è incorso dev'essere considerata (almeno) di media gravità. Neppure può essere trascurato l'ingente ammontare (fr. 445'168.30) della somma in gioco. A favore dell'insorgente depone invece l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa pronunciata dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

  1. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

5.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipato dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La vicecancelliera

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2022.285
Entscheidungsdatum
11.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026