Incarto n. 52.2022.249
Lugano 16 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2022 di
RI 1
contro
ha respinto la domanda di restituzione in intero del termine per impugnare la suddetta risoluzione municipale, dichiarando al contempo nulla per incompetenza la decisione del 13 gennaio 2020 del Municipio di CO 1 sul medesimo tema;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, domiciliato in un appartamento di sua proprietà a L_________ in Via , ha notificato il 28 ottobre 2014 all'Ufficio controllo abitanti di Lugano (UCA) il trasferimento del suo domicilio, unitamente a quello della moglie, nel Canton S a far tempo dal 1° novembre 2014. Presso il suddetto indirizzo a , a partire dall'estate del 2014 vi era la sede della M SA, di cui RI 1 è proprietario e amministratore unico. La società è poi stata trasferita a S_______, presso il medesimo recapito del suo amministratore, il 3 dicembre 2019.
B. a. Dopo avere accertato che i coniugi __________ erano presenti sul territorio comunale nonostante la notifica di partenza, nel 2017 l'UCA ha inviato loro degli scritti presso la suddetta proprietà di L_________ invitandoli a regolarizzare la loro permanenza nel Comune. Con lettera dell'11 settembre 2017, RI 1 - agente in qualità di amministratore unico della M_________ SA - ha contestato l'invio di corrispondenza a lui destinata all'indirizzo in Via _, sostenendo che vi fosse in loco unicamente la sede di questa società. Il 2 ottobre 2017 egli ha poi nuovamente scritto all'UCA, ribadendo di non essere domiciliato a L e ritenendo la richiesta dell'Autorità comunale di notificare il suo arrivo nel Comune frutto di un errore.
b. Mediante scritto del 13 marzo 2018 inviato presso l'appartamento di L_________ di RI 1, l'UCA ha chiesto a quest'ultimo di presentarsi agli uffici comunali per espletare le procedure di arrivo nel Comune, richiesta a cui però non è stato dato alcun seguito. Dopo aver esperito un ulteriore controllo tramite la Polizia comunale, l'11 maggio 2018 l'Autorità comunale ha comunicato a RI 1 che dalle verifiche effettuate egli risultava regolarmente presente a L_________ e lo ha quindi esortato a compilare il formulario per la registrazione del domicilio nel Comune. Quest'ultima lettera, spedita con invio raccomandato in Via , non è stata ritirata. La stessa è quindi stata nuovamente inviata al luogo di lavoro dell'interessato presso la F SA di T________, la quale tuttavia, dopo aver ritirato la raccomandata, ha rispedito la busta all'UCA segnalando che l'interessato aveva dato disposizioni di non aprire o visionare la sua corrispondenza privata recapitata alla sede societaria. L'UCA ha poi inviato il suddetto scritto, per posta semplice, di nuovo in Via __________ a L_________. Con decisione del 14 agosto 2018, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha stabilito l'assoggettamento fiscale illimitato dei coniugi __________ nel Canton Ticino, e meglio nel Comune di L_________, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014. La decisione non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato.
c. Preso atto che non era stato dato seguito alle richieste dell'Autorità comunale, con risoluzione del 12 luglio 2019 il CO 1 ha quindi stabilito d'ufficio il domicilio dei coniugi __________ nel Comune, in Via , con effetto retroattivo al 1° novembre 2014. Dopo che la relativa raccomandata inviata al suddetto indirizzo non era stata ritirata, l'Esecutivo comunale ha incaricato un agente della Polizia comunale di notificare la decisione a T presso il luogo di lavoro di RI 1 (e meglio presso la F________ SA); tentativo esperito il 9 settembre 2019 in occasione del quale però l'interessato si è rifiutato di prendere in consegna la lettera perché intestata anche alla moglie, non presente in quel momento e dalla quale egli si era separato in via consensuale dal 30 luglio precedente. La decisione è stata poi spedita, per RI 1, all'indirizzo a S_________ (raccomandata recapitata il 21 settembre 2019) e, per la moglie, a V_________ dove quest'ultima si era nel frattempo stabilita.
d. Con scritti del 20 e 24 settembre 2019 RI 1 si è rivolto al Comune di __________ diffidandolo dall'inviargli corrispondenza concernente entrambi i coniugi. Si è lamentato del tentativo di notifica da parte della Polizia comunale, a suo dire illegale, presso il posto di lavoro e delle raccomandate spedite a S_________ e a V_________, criticando l'invio di scritti intestati a entrambi i coniugi, le cui buste ricevute sarebbero state distrutte senza visionarne il contenuto. Il 21 ottobre 2019 RI 1 ha quindi rimproverato all'Autorità comunale di non aver dato seguito a quanto indicato nei suoi precedenti scritti.
e. Con lettera del 24 ottobre 2019 il CO 1 ha rammentato all'interessato che mediante decisione del 12 luglio 2019, trasmessagli per via raccomandata e da lui ritirata a S_________, era stata stabilita la domiciliazione d'ufficio a L_________ di entrambi i coniugi __________ con effetto a partire dal 1° gennaio 2014, rilevando che la separazione consensuale dalla moglie non inficiava la validità di questa notifica. L'Autorità di prime cure ha altresì precisato che le ragioni alla base della propria risoluzione erano le medesime di quelle poste a fondamento della pronuncia del 14 agosto 2018 dell'Ufficio circondariale di tassazione __________. Il 3 novembre 2019 RI 1 ha contestato il suddetto scritto sostenendo, in estrema sintesi, che la notifica della decisione di domiciliazione era avvenuta in modo irregolare ragione per cui chiedeva che la stessa fosse modificata e che venisse avviata un'inchiesta amministrativa all'interno del Comune. Tra le parti ha fatto seguito un fitto scambio di corrispondenza con cui le stesse si sono in sostanza riconfermate nelle loro antitetiche posizioni
f. Il 16 dicembre 2019 RI 1 ha presentato al Municipio di __________ un'istanza di restituzione in intero del termine per presentare ricorso avverso la decisione di domiciliazione adottata dal Municipio di __________, di cui sostiene di aver preso conoscenza solo il 7 dicembre 2019. La domanda è stata respinta con decisione del 13 gennaio 2020.
g. Il 12 febbraio 2020, per il tramite del proprio patrocinatore,RI 1 ha quindi inoltrato un ricorso davanti al Consiglio di Stato, contestando la decisione del 12 luglio 2019 del Municipio di __________ che aveva stabilito il suo domicilio in questo Comune e rimproverando all'Autorità di prime cure di essere incorsa in un diniego di giustizia per non aver trasmesso all'autorità di ricorso i suoi scritti del 20 settembre, 24 settembre, 21 ottobre, 3 novembre e 7 dicembre 2019 con i quali egli aveva chiaramente manifestato la propria opposizione al suddetto provvedimento. In via subordinata ha impugnato anche la risoluzione municipale del 13 gennaio 2020 con cui gli era stata negata la restituzione del termine ricorsuale.
C. Con giudizio del 13 luglio 2022 il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato irricevibile la suddetta impugnativa in quanto diretta contro la decisione di domiciliazione, ritenendo che la reazione dell'insorgente al querelato provvedimento - che peraltro gli era stato validamente notificato - fosse stata tardiva, ragione per cui non vi erano nemmeno gli estremi per considerare che l'Esecutivo comunale fosse incorso nell'occasione in un diniego di giustizia. Esso ha poi dichiarato nulla la decisione del 13 gennaio 2020 del CO 1, non essendo quest'ultimo competente ad evadere l'istanza di restituzione in intero, la quale gli andava invece sottoposta. Il Governo, entrando nel merito della stessa, l'ha quindi respinta visto che non erano dati i presupposti.
D. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Dei motivi posti a fondamento, si dirà in seguito.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il Municipio di CO 1 con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. Agendo ampiamente al di fuori dei termini per l'inoltro di un'eventuale replica, il 15 novembre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto con il quale, in modo invero assai confuso e a lunghi tratti poco comprensibile, ribadisce in sostanza le proprie precedenti argomentazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il Municipio di CO 1, in sede di risposta, eccepisce l'irricevibilità del ricorso per carenze riferite alla motivazione e alla forma dello stesso. Esso ritiene che, oltre ai toni palesemente sconvenienti, il gravame manchi di argomentazioni pertinenti alla fattispecie giuridica in esame; le critiche mosse infatti riguarderebbero delle persone fisiche (segnatamente alcuni funzionari del Comune di __________) ed il loro operato, piuttosto che la risoluzione governativa impugnata. Ora, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore; inoltre devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. In concreto, atteso che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivare un gravame, soprattutto se questo è redatto - come in specie - da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020, II ed., ad art. 32, n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.), va considerato che, seppur in modo non sempre chiaro e lineare, si comprende che con il proprio ricorso l'insorgente contesta la risoluzione governativa laddove questa conferma che la decisione del 12 luglio 2019 gli era stata validamente notificata ed ha acquisito forza di cosa giudicata non essendo stata contestata tempestivamente. Se tali censure siano fondate o meno è questione che attiene al merito della vertenza e sarà pertanto trattata in seguito. L'Autorità comunale non può essere seguita laddove sostiene che tali argomenti non sono giuridicamente pertinenti e dovrebbero pertanto comportare l'inammissibilità del ricorso. Vero comunque è che in questa sede l'oggetto della lite verte unicamente sulla questione di sapere se è a torto o a ragione che il Governo cantonale ha considerato irricevibile, poiché tardiva, la suddetta impugnativa. Nella misura in cui l'insorgente solleva ora anche delle critiche riferite al merito della decisione di domiciliazione pronunciata dal Municipio di CO 1 (segnatamente gli accertamenti esperiti dall'Autorità comunale e meglio i controlli di Polizia, le informazioni raccolte dai vicini e i consumi di elettricità), le stesse appaiono improponibili; infatti respingendo in ordine il suo ricorso, l'Esecutivo cantonale non si è neppure chinato sul merito della controversia. Lo stesso dicasi delle critiche sprovviste di qualsiasi portata giuridica rivolte a terzi che nulla hanno a che vedere con la vicenda che non saranno, né possono, essere evase dal Tribunale cantonale amministrativo. Relativamente al testo dell'impugnativa, dai toni alquanto deprecabili, questo denota in realtà una certa animosità del ricorrente nei confronti di non meglio identificati funzionari del Comune di __________, circostanza che pare almeno in parte precedente alla vicenda qui in esame (cfr. lettera del 3 novembre 2019 del ricorrente al Comune di __________, di cui al doc. AB allegato al ricorso del 12 febbraio 2020 al Consiglio di Stato, in cui l'insorgente sostiene di aver lasciato il Canton Ticino nel 2014 proprio a causa del comportamento di molti funzionari). Premesso che in caso di istanze e ricorsi illeggibili o sconveniente, all'interessato va in linea di principio fissato un termine perentorio per rifarli (art. 122 cpv. 1 LPAmm), questa Corte non ha ritenuto di procedere in tal senso, convinta invero che ciò non avrebbe portato alcun concreto beneficio. Nonostante i termini utilizzati dall'insorgente, forti, poco rispettosi, inadatti al contesto e che non facilitano certo la lettura del ricorso, il quale ad ogni modo risulta alquanto confuso e a tratti finanche contraddittorio, l'impugnativa può essere in definitiva ammessa in ordine e il giudizio reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Si rileva poi che il ricorrente, che invero critica puntualmente la sentenza governativa solo laddove espone i fatti (e nemmeno interamente), non si confronta minimamente con la questione relativa alla reiezione della sua istanza di restituzione del termine. Riservate alcune considerazioni che saranno esposte in seguito a titolo meramente abbondanziale, il presente ricorso è dunque diretto unicamente contro la decisione di irricevibilità pronunciata dall'esecutivo cantonale.
1.4. Infine, come correttamente indicato dal Consiglio di Stato (consid. Q e 2 della decisione impugnata), l'insorgente non ha agito e non agisce ora per conto della moglie, la quale ha anch'essa contestato l'analogo provvedimento adottato nei suoi confronti dal Municipio di CO 1 con un ricorso, oggetto di separato giudizio (incarto del Consiglio di Stato n. PUB.2020.70).
2.2. Per evidenti ragioni relative alle garanzie di uno Stato di diritto e nel rispetto del diritto di essere sentito, la notifica delle decisioni ha come obiettivo quello di assicurare alle persone abilitate a ricorrere una conoscenza effettiva dei provvedimenti adottati nei loro confronti. In altri termini, le decisioni devono essere notificate alle parti affinché possano essere a loro opponibili (cfr. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, II ed., n. 1565; Bovay, op. cit., pag. 373; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 352). I termini per impugnare una decisione amministrativa, nel caso in esame 30 giorni come prevedono l'art. 213 cpv. 2 LOC e art. 68 cpv. 1 LPAmm, iniziano a decorrere pertanto nel momento in cui la stessa è stata correttamente intimata al suo destinatario o ad altra persona legittimata alla ricezione, secondo le modalità previste dal diritto processuale cantonale; giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, inoltre, in caso di assenza di notifica, il termine parte dalla conoscenza della decisione impugnata. Tale norma esprime la regola generale per cui una notifica irregolare di una decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. art. 20 LPAmm). Per giurisprudenza, l'interessato non può tuttavia differire a piacimento l'inizio del decorso del termine: secondo le regole della buona fede e il principio della sicurezza del diritto è infatti tenuto a farsi parte diligente e informarsi su esistenza e contenuto di una decisione non appena ne sospetti l'esistenza, pena l'irricevibilità per tardività di un eventuale rimedio di diritto (cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.3; STF 1C_14/2020 del 4 maggio 2020 consid. 4.3.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 26 e n. 1 ad art. 46). In questo senso, secondo la giurisprudenza relativa all'intimazione di decisioni in bucalettere o in casella postale - richiamata in concreto dal Municipio di CO 1 e almeno in parte codificata nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm - un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è invece considerato notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che nell'occasione sia stato emesso il relativo invito di ritiro e nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"), ciò che sostanzialmente si verifica quando è pendente un procedimento (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 130 III 396 consid. 1.2.3; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). Sempre in virtù del principio di buona fede, applicabile tanto all'autorità quanto agli amministrati, l'intimazione attraverso un usciere o agente di Polizia (art. 17 cpv. 2 lett. b LPAmm) comporta che la notifica risulta valida anche se l'interessato impedisce o rifiuta la consegna (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, punto 4.1; Borghi/ Corti, op. cit., n. 3b ad art. 14). Ora, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'art. 11 cpv. 1 LPAmm impone alle parti che presentano conclusioni in un procedimento di fornire un recapito che non deve necessariamente essere il domicilio civile, di modo che l'autorità possa eseguire le necessarie notifiche (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, punto 2.1). Si tratta, in sostanza, di indicare all'autorità il luogo in cui essa potrà reperire efficacemente l'interessato. Seppur vero che, quantomeno per la maggioranza delle persone, il domicilio civile è il luogo in cui l'interessato è principalmente rintracciabile, poiché esso - in linea di principio - intrattiene con tale posto un legame di una certa intensità, la LPAmm non impedisce all'autorità di far capo ad altri indirizzi, tant'è che l'amministrato stesso può fissare un diverso recapito, rispettivamente l'autorità può, se lo ritiene opportuno, procedere con altri metodi di notifica, segnatamente per il tramite di un usciere o di un agente di Polizia (cantonale e comunale) che raggiungerà personalmente l'amministrato, non per forza al suo domicilio civile, o mediante pubblicazione se ne sono date le condizioni (cfr. art. 11 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 e art. 19 LPAmm).
2.3. Tornando al caso in esame, per quanto concerne il primo tentativo di notifica della decisione del 12 luglio 2019, mediante invio raccomandato (non ritirato) all'indirizzo di Via , si deve convenire con l'Esecutivo cantonale che la sua intimazione non può dirsi validamente avvenuta. Seppur vero che l'insorgente sapeva che l'UCA l'aveva a più riprese contattato per questioni riferite al suo domicilio civile (cfr., ad esempio, lettera del 2 ottobre 2017 del ricorrente all'UCA, di cui al doc. H), resta il fatto che detto recapito non corrispondeva (quantomeno ancora) al domicilio civile del ricorrente e, soprattutto, quest'ultimo aveva a più riprese indicato all'Autorità comunale di inviargli la corrispondenza a S, in linea con quanto previsto dall'art. 11 cpv. 1 LPAmm. Questa Corte ritiene per contro che la decisione dell'Esecutivo comunale sia stata validamente notificata all'insorgente il 9 settembre 2019 quando egli ha rifiutato per iscritto (cfr. doc. 15) di prendere in consegna la lettera che l'agente di Polizia comunale ha tentato di consegnargli presso il suo luogo di lavoro a T________ (art. 17 cpv. 4 lett. b LPAmm). Premesso che gli agenti di Polizia comunale possono notificare gli atti ufficiali anche sul territorio di un altro Comune ticinese (cfr. legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 [LCPol; RL 563.100] e relativo regolamento con gli allegati) e che l'art. 17 cpv. 2 LPAmm permette all'autorità di utilizzare questa forma di notificazione se lo ritiene opportuno, senza per forza procedere prima con altri metodi, l'amministrato che rifiuta la consegna di un atto ufficiale che lo concerne da parte di un rappresentante dell'Autorità, sia esso un usciere o un poliziotto, non agisce secondo le regole della buona fede, per cui deve sopportare le conseguenze di questo suo comportamento. A fronte del fatto che il Municipio di CO 1 stava tentando di fargli pervenire una decisione che lo riguardava direttamente, egli aveva il dovere di accettare la sua notifica e di verificare il contenuto della stessa, così da poter prendere conoscenza del contenuto del medesimo per poterlo, se del caso, contestare con piena cognizione di causa. Nulla muta a questo proposito che tale atto fosse indirizzato anche a sua moglie. Ne discende dunque che, alla luce di quanto precede, il termine per ricorrere contro la decisione del 12 luglio 2019 del Municipio di CO 1 ha iniziato a decorrere il 10 settembre 2019, vale a dire il giorno seguente, ed è giunto a scadenza il 9 ottobre 2019. Durante questo lasso di lasso di tempo il ricorrente ha inviato al Municipio di CO 1 due scritti, datati 20 e 24 settembre 2019. In queste due lettere egli si è limitato a diffidare l'Autorità comunale dall'inviargli corrispondenza riguardante anche sua moglie, criticando il tentativo del Municipio di notificargli un atto tramite un agente di polizia presso la sede della sua ditta. Gli stessi non contengono all'evidenza nessuna censura riferita alla questione della determinazione del suo domicilio, per cui è a giusto titolo che le precedenti istanze non hanno attribuito agli stessi carattere ricorsuale. Ne consegue che la decisione di domiciliazione del 12 luglio 2019 non è stata tempestivamente impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato tempestivamente. Alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire anche qualora si volesse considerare determinante per il calcolo dei termini ricorsuali la data del 21 settembre 2019, giorno in cui la raccomandata contenente la decisione di domiciliazione del Municipio di CO 1 è stata ritirata presso l'ufficio postale di S_________ dal momento che prima del 12 febbraio 2020 il ricorrente non ha inoltrato nessuno scritto che potesse essere considerato alla stregua di un gravame. Il giudizio impugnato merita dunque piena tutela laddove dichiara irricevibile, poiché tardivo, il ricorso di RI 1 avverso la suddetta risoluzione municipale, escludendo nel contempo che l'autorità di prime cure sia incorsa in un diniego di giustizia
3.2. Nel caso in esame, il ricorrente non era impossibilitato ad agire e nemmeno lo sostiene. Egli ha semplicemente ritenuto -
a torto - di avere dei motivi per poter rifiutare la notifica della decisione municipale che lo concerneva e che ciò avrebbe impedito la decorrenza di termini per impugnare la medesima. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la sua istanza di restituzione del termine ricorsuale non presta dunque il fianco ad alcuna critica.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata in base al dispendio occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune di __________, che non ne ha fatto richiesta e non è patrocinato da un legale (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali (fr. 1'200.-). Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera