Incarto n. 52.2022.191
Lugano 13 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2022 dell'
RI 1
contro
la decisione del 30 maggio 2022 (n. 448) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto del 18 febbraio 2022, l'avv. M__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) tutti gli avvocati dello studio I__________, segnatamente gli avv. P__________, RI 1, M__________, Pi__________, R__________ e gli abg. C__________ e Pa__________. Dopo aver rimproverato agli ultimi quattro un uso improprio del titolo di avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATi), ha tra l'altro lamentato un conflitto d'interessi in capo a tutti gli avvocati attivi nello studio legale per avere patrocinato l'avv. P__________ e sua moglie abg. C__________ in una causa che li opponeva a una società che sarebbe stata cliente dello stesso (la __________ SA).
b. Preso atto di tale segnalazione, il 28 febbraio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti degli avv. RI 1, M__________, Pi__________, R__________ e dell'abg. C__________ un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di conflitto d'interessi e del segreto professionale (art. 12 lett. c e 13 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61). Agli avv. Pi__________ e R__________ nonché all'abg. C__________ sono inoltre state rimproverate delle possibili violazioni della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; denominazione professionale ed esercizio abusivo della professione).
c. Chiamati a pronunciarsi in merito, i predetti legali hanno contestato ogni addebito. L'avv. RI 1 ha in particolare negato, sulla base della documentazione a sua disposizione, che la __________ SA fosse mai stata cliente dello studio legale, precisando che la nota di onorario agli atti riguarderebbe prestazioni di consulenza effettuate dall'avv. P__________ tramite la sua ditta individuale. Ma quand'anche lo fosse stata - ha aggiunto - non si potrebbe ravvisare alcun conflitto d'interessi in assenza di qualsivoglia connessione tra il mandato precedente e l'attuale. Ha pure contestato di essere incorsa in una violazione dell'art. 13 LLCA, negando di avere rivelato informazioni coperte dal segreto professionale.
B. Con decisione del 30 maggio 2022, la Commissione non ha dato seguito alla segnalazione nei confronti degli avv. P__________, M__________, Pi__________, R__________ e degli abg. C__________ e Pa__________.
Per i fatti segnalati dal denunciante, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali stabilite dalla LLCA, ha invece condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.-. La precedente istanza ha anzitutto spiegato che la questione relativa alla mancata iscrizione del registro degli avvocati esulava dalla sua competenza (ricadendo semmai in quella della Commissione per l'avvocatura). Ha poi rilevato che i coniugi P__________ non soggiacevano al procedimento disciplinare, dato che la procedura in cui, secondo il segnalante, avrebbero violato la LLCA li riguardava personalmente. Non avrebbero ingaggiato la loro responsabilità disciplinare nemmeno gli altri avvocati dello studio, mai coinvolti nel patrocinio. Incarico invece svolto dall'avv. RI 1, che sarebbe quindi incorsa in un conflitto d'interessi, assistendo i coniugi P__________ nella procedura che li opponeva alla __________ SA. Società, che sarebbe stata un'ex cliente, a cui lo studio I__________ ha fatturato un importo di CHF 43'200.00 che non può riferirsi alla sola iscrizione all'albo delle imprese edili. Inoltre, ha aggiunto, sembrerebbe che detto studio legale si sia occupato di un furto di automezzi di detta azienda. Ha quindi ritenuto che non potrebbe essere escluso che la denunciata abbia potuto utilizzare, anche soltanto inconsapevolmente, fatti che erano emersi nel contesto dei precedenti mandati che, per forza di cose, stante l'onorario che è stato richiesto, non poteva[no] essere di poco conto (come emergerebbe anche da delle domande rogatoriali poste dai coniugi P__________ nell'ambito della vertenza contro la società). La precedente istanza ha invece disatteso l'addebito di violazione del segreto professionale, in quanto riferito essenzialmente ai coniugi P__________. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La ricorrente ha ribadito come l'attuale controparte non sia mai stata cliente dello studio, spiegando come sia stato l'avv. P__________ ad averle fornito personalmente consulenza mediante la propria ditta individuale. Ritiene arbitraria la conclusione secondo cui l'entità dell'importo fatturato escluderebbe che il mandato si riferisse unicamente alla consulenza relativa all'iscrizione all'albo delle imprese edili, posto come il segnalante stesso ne abbia invece dato atto. Non essendo possibile stabilire per quali altre prestazioni - stando alla precedente istanza - sarebbe stata emessa la fattura, neppure sarebbe possibile stabilire quali presunte informazioni sensibili lei possa avere appreso e utilizzato (ciò che la Commissione stessa si sarebbe limitata a non poter "escludere", dando con ciò atto che non è stato possibile comprovare il comportamento imputatole). Contesta inoltre la sussistenza dell'altro mandato evocato nella decisione impugnata, di cui non vi sarebbe alcuna evidenza agli atti (e di cui il collega avv. M__________ avrebbe anzi negato l'esistenza). Sostiene in ogni caso che le uniche informazioni fattuali utilizzate sarebbero di pubblico dominio o comunque state ricavate lecitamente. Quanto alle domande rogatoriali, osserva che le stesse sono state formulate direttamente dai coniugi P__________, che all'epoca lei non patrocinava ancora, sulla base delle informazioni fornite loro dalla stessa persona a cui avrebbero poi dovuto essere poste.
D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. In replica la ricorrente si è a sua volta rimessa al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2.1. Secondo questo disposto, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Fellmann, op. cit., n. 388).
2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi).
2.4. Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste: i doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili alla sua intera attività professionale (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4; STF 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, op. cit., n. 347).
2.5. Il rischio di incorrere in un conflitto di interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135 II 145 consid. 9.1).
2.6. L'incapacità di rappresentanza che intralcia un avvocato ricade anche sui suoi associati (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1). Il problema della doppia rappresentanza può dunque sorgere anche quando le parti sono assistite da avvocati distinti, ma che esercitano nel medesimo studio, in veste di associati (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.2; STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016 consid. 2.2). Il divieto di conflitti d'interesse non si limita quindi alla persona dell'avvocato, ma si estende a tutto lo studio o gruppo al quale appartiene (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.2 con rimandi a dottrina e giurisprudenza). In questa prospettiva, ne sono dunque toccati tutti gli avvocati che esercitano in un medesimo studio al momento della richiesta di mandato, poco importa il loro statuto (associati o collaboratori) e le difficoltà che il rispetto delle esigenze derivanti dalle regole professionali può comportare (per gli studi di una certa dimensione, cfr. al riguardo: DTF 145 IV 218 consid. 2.2).
2.7. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005; CSD), giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. Secondo l'art. 14 cpv. 1 CSD, infine, qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale. A tal proposito pure la dottrina e la giurisprudenza certificano che il patrocinio di clienti avversi da parte di avvocati che lavorano in una forma associativa o anche in sola comunità di cancelleria concretizza un caso di doppio patrocinio con conseguente conflitto d'interessi (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 88; Valticos, op. cit., ad art. 12, n. 156; DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016 consid. 2.2).
In concreto, è incontestato che la ricorrente, attiva presso lo studio legale I__________, abbia assunto nel maggio del 2019 il patrocinio dell'avv. P__________ e della moglie abg. C__________ in una causa promossa un anno prima dalla __________ SA (ora in liquidazione) davanti alla Pretura di Lugano relativa a un contratto d'appalto per la ristrutturazione di uno stabile di loro proprietà (in cui ha sede anche lo studio legale, cfr. reclamo presentato il 24 giugno 2019 al Tribunale d'appello). Dagli atti risulta tuttavia pure che, in precedenza, il 22 febbraio 2017 lo studio I__________ aveva emesso a carico della stessa società una fattura di fr. 43'200.- per prestazioni di consulenza svolte tra gennaio e febbraio 2017 (cfr. doc. 3 allegato alla segnalazione). L'insorgente (così come gli altri avvocati segnalati) ha indicato che tale fattura si sarebbe riferita a prestazioni fornite direttamente dall'avv. P__________ tramite la propria ditta individuale (nel frattempo chiusa) e riguardanti unicamente l'iscrizione della __________ SA all'albo istituito dalla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500). Ora, la sola circostanza secondo cui l'avv. P__________ abbia fornito la predetta consulenza tramite la sua ditta individuale (apparentemente confermata dall'indicazione del numero IVA e dei riferimenti bancari della stessa; cfr. doc. C e D) non soccorre la ricorrente, ritenuto come il collega abbia agito facendo uso del suo titolo ed emesso la fattura su carta intestata dello studio legale (cfr. STA 52.2019.188 del 3 agosto 2020 consid. 3.2 e rif.). Nell'ottica della tutela degli interessi dei clienti dell'avvocato, al fine di garantire loro una difesa esente da conflitti d'interesse (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1), è infatti irrilevante ch'egli, siccome non iscritto nel registro cantonale degli avvocati, non sia personalmente soggetto alla LLCA. Resta il fatto che un legale attivo nel medesimo studio risulta avere in passato prestato consulenza giuridica all'attuale controparte dell'insorgente. La circostanza è significativa nella misura in cui, come sopra esposto, i diversi legali che esercitano la professione in forma associata vanno considerati come un unico avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 3.4 e rif.). Ferme queste premesse, non è tuttavia dato di sapere in che misura sussista una connessione tra il precedente e il nuovo mandato. Non è in particolare chiaro in che modo nello svolgimento della nuova pratica avente per oggetto il contratto d'appalto per la ristrutturazione dello stabile di __________ la ricorrente possa utilizzare informazioni apprese nell'ambito del precedente incarico. Mandato, quest'ultimo, che secondo l'insorgente si sarebbe riferito unicamente all'iscrizione della società all'albo delle imprese edili (come apparentemente confermato dal denunciante stesso, cfr. segnalazione, pag. 3), mentre la Commissione, sulla sola base dell'entità dell'importo fatturato (fr. 43'200.-), ha ritenuto che avrebbe dovuto riferirsi anche ad altro. Tale accertamento si rivela nondimeno indispensabile per valutare l'esistenza di un concreto rischio che informazioni confidenziali acquisite nello svolgimento del precedente incarico a favore della __________ SA possano essere utilizzate, persino inconsapevolmente, dalla ricorrente nello svolgimento del nuovo mandato. Valutazione per cui, come visto, assume particolare rilievo la connessione e il grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo incarico (cfr. supra, consid. 2.3 e rif.; cfr. pure DTF 145 IV 218 consid. 2.1). Le tavole processuali nemmeno permettono di stabilire chiaramente se lo studio legale I__________ abbia assunto per la __________ SA ulteriori mandati, finanche ancora in essere al momento in cui è stato conferito all'insorgente il nuovo mandato contro la medesima società (posto che, in caso di contemporaneità, un conflitto d'interessi sussisterebbe indipendentemente da qualsivoglia connessione con la precedente consulenza prestata alla medesima cliente dall'avv. P__________; cfr. supra, consid. 2.2). Insoddisfacente si rivela al proposito la constatazione della Commissione, secondo cui sembrerebbe altresì che detto studio legale si sia occupato di un furto di automezzi di detta azienda (cfr. consid. 8). Tanto più che l'esistenza di tale ulteriore incarico - cui ha fatto chiaramente riferimento il segnalante (cfr. scritto del 3 aprile 2018 sub doc. 6) - non è apparentemente stata negata nemmeno dall'avv. M__________ (cfr. risposta del 12 aprile 2018 al segnalante sub doc. 7 e sue osservazioni, pag. 4, in cui precisa tuttavia che tale mandato si sarebbe nel frattempo concluso). A fronte di tale situazione, è evidente che la Commissione avrebbe dovuto effettuare maggiori approfondimenti, interpellando in particolare ancora il segnalante (legale della __________ SA) che ha denunciato il conflitto d'interessi, al fine di accertare maggiormente i fatti (sulla base di riscontri oggettivi) e valutare più accuratamente l'eventuale esistenza di un concreto conflitto di interessi. In tali circostanze, gli atti devono pertanto essere rinviati alla precedente istanza, affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente (cfr., per analogia, DTF 135 II 145 consid. 9.2).
4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla precedente istanza affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, così come indicato al consid. 3, si pronunci nuovamente.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano tuttavia ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 30 maggio 2022 (n. 448) della Commis- sione di disciplina degli avvocati è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi alla Commissione di disciplina degli avvocati affinché proceda come indicato ai consid. 3 e 4.1.
Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera