Incarto n. 52.2022.149

Lugano 17 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2022 di

RI 1 patrocinati da: PA 1

contro

la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1483) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso degli insorgenti contro la risoluzione del 26 gennaio 2021 con cui il Municipio di Riva San Vitale ha negato loro la licenza edilizia a posteriori per la realizzazione di un biotopo (part. __________);

ritenuto, in fatto

A. a. RI 2 e RI 2 sono comproprietari di un fondo (part. __________) situato a Riva San Vitale, in via __________, assegnato alla zona agricola sia dal primo piano regolatore (1985), che da quello vigente, approvato il 1° luglio 2014 (il quale lo attribuisce anche a una zona di protezione del paesaggio). Sul terreno vi è un edificio abitativo, contiguo verso nord allo stabile che si estende sulle part. __________ e __________, che è stato verosimilmente costruito prima del 1950.

b. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con domanda di costruzione in sanatoria del 1° ottobre 2020, i predetti comproprietari hanno chiesto al Municipio il permesso a posteriori per realizzare nel loro giardino, a fianco della terrazza dell'abitazione, un biotopo artificiale di 28.80 m2. Secondo la domanda, il bacino, profondo una cinquantina di centimetri (m 0.50-0.80) e impermeabilizzato con un foglio di plastica (PE) ricoperto di ghiaia, sarebbe stato realizzato attorno al 2003. Nel corso degli anni lo stagno ha sviluppato un'ampia vegetazione ed è stato colonizzato da diverse specie di anfibi e libellule.

c. Nel termine di pubblicazione la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario dei fondi confinanti (part. __________, __________ e __________), che ha in particolare censurato il rumore derivante dal gracidio delle rane.

d. Con avviso del 5 gennaio 2021 (n. 115771), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso. In particolare, hanno escluso che potesse essere concessa un'autorizzazione eccezionale in virtù dell'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione vincolata.

e. Fatto proprio tale avviso, il 26 gennaio 2021 il Municipio ha quindi negato il permesso richiesto per la realizzazione del biotopo, evadendo nel contempo l'opposizione del vicino.

B. Con giudizio del 30 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2 avverso la predetta decisione, che ha confermato.

Preliminarmente, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la realizzazione del biotopo soggiacesse alla procedura di rilascio della licenza edilizia, trovandosi il fondo in questione fuori della zona edificabile. Il Governo ha poi a sua volta negato che per il bacino potesse essere rilasciato un permesso eccezionale in base all'art. 24 LPT, difettando il requisito dell'ubicazione vincolata (assenza di motivi di natura tecnica o inerenti al fondo che impongano la realizzazione del bacino nel luogo prescelto).

C. Contro il suddetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia rilasciata la licenza edilizia per la realizzazione del biotopo, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

I ricorrenti lamentano preliminarmente una violazione del loro diritto di essere sentiti per carenza di motivazione della decisione impugnata: il Consiglio di Stato non avrebbe infatti minimamente esaminato la conformità di zona del biotopo ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, confrontandosi con il valore naturalistico del biotopo. Nel merito, ribadiscono che l'intervento non sarebbe invero nemmeno soggetto ad autorizzazione a costruire, poiché di minima entità. Anche se lo fosse, nulla osterebbe comunque al suo rilascio, considerato che il biotopo sarebbe come detto conforme alla zona agricola, avendo quale unico scopo quello di garantire a specie animali protette un luogo sicuro dove dimorare e riprodursi, con conseguente positivo impatto sulla biodiversità. Per la denegata ipotesi in cui non possa essere ammessa la conformità di zona, gli insorgenti ritengono che lo stagno potrebbe in ogni caso beneficiare di un permesso eccezionale ex art. 24 LPT, essendo ad ubicazione vincolata (poiché esigerebbe un'ubicazione in zona agricola, mentre non potrebbe essere realizzato in zona edificabile). A torto l'autorità non avrebbe inoltre considerato la necessità di salvaguardare il biotopo con il suo ecosistema.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si richiama alla propria risposta presentata al Consiglio di Stato. Il Municipio e CO 1 chiedono la reiezione del gravame, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

E. Con la replica e le dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato e del Municipio, rimasti silenti) si riconfermano essenzialmente nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente (cfr. art. 86 cpv. 2 LPAmm).

  1. Obbligo di motivazione

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In concreto, il Consiglio di Stato, dopo aver stabilito che il bacino era soggetto a permesso di costruzione, ha implicitamente dato per assodata la sua non conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), senza minimamente motivare la sua decisione, procedendo direttamente all'analisi delle condizioni poste dall'art. 24 LPT. Ha quindi completamente omesso di pronunciarsi sulle argomentazioni addotte dai ricorrenti, secondo cui il biotopo artificiale sarebbe conforme alla zona agricola, a fronte del suo valore naturalistico e l'ubicazione favorevole (cfr. ricorso al Governo pag. 6 seg.; cfr. pure replica pag. 3 seg.): la violazione dell'obbligo di motivazione è palese. In concreto, la lesione del diritto di essere sentito può nondimeno essere considerata sanata, ritenuto che gli insorgenti hanno potuto esprimersi compiutamente in questa sede, riproponendo le loro tesi, che come si vedrà sono comunque chiaramente infondate. In un'ottica di economia processuale, tale questione di diritto può quindi essere evasa direttamente da questo Tribunale. Gli atti, come si dirà in appresso, devono per contro essere rinviati all'autorità inferiore per completare l'istruttoria affrontando un altro aspetto di merito, su cui nessuna delle precedenti istanze si è confrontata.

Obbligo della licenza edilizia

3.1. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Sono considerati edifici o impianti ai sensi di tale norma, quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia che risultino pregiudizievoli per l'ambiente (cfr. DTF 139 II 134 consid. 5.2; STF 1C_580/2021 del 17 giugno 2022 consid. 3.1, 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD II-2009 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2019.532 del 2 giugno 2022 consid. 5.1 e rinvii; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berna 2006, n. 10 ad art. 22 LPT e rif. ivi citati). La procedura di rilascio del permesso deve permettere all'autorità di controllare preventivamente la conformità di un progetto con il piano di utilizzazione e con le altre leggi determinanti. Decisiva è dunque la questione a sapere se l'opera, secondo l'andamento ordinario delle cose, comporti delle conseguenze tali per cui esiste un interesse della collettività o dei vicini ad un controllo preventivo (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; cfr. anche 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). Anche semplici modifiche del terreno o del paesaggio (chiusure, barriere, stagni, ecc.) o un mero cambiamento di utilizzazione del fondo, senza provvedimenti costruttivi, sono soggetti a permesso se hanno un impatto rilevante sull'ambiente rispettivamente sulla pianificazione (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; STF 1C_580/2021 citata consid. 3.1, 1C_505/2017 del 15 maggio 2018 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 10 ad art. 22 LPT). Secondo il diritto federale, non sono soggetti a costruzione progetti di minima entità che hanno scarse dimensioni e che nel contempo non ledono né interessi pubblici né privati dei vicini, come ad esempio piccole modifiche interne di un edificio, costruzioni mobiliari posate per poco tempo (ad es. una tenda), piccoli stagni da giardino o altri impianti che non hanno un influsso degno di nota sullo spazio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente. Il quesito dell'obbligo del permesso non dipende comunque soltanto dal progetto in sé ma anche dal tipo e dalla sensibilità di ambiente in cui deve essere realizzato (cfr. Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 12 ad art. 22 LPT). L'obbligo di autorizzazione previsto dal diritto federale costituisce un'esigenza minima che non lascia spazio a esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale (cfr. STF 1C_580/2021 citata consid. 3.1 e rimandi, 1C_89/2009 citata consid. 2.2; STA 52.2019.532 citata consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit, n. 13 ad art. 22 LPT).

3.2. Dal canto suo, il diritto cantonale stabilisce all'art. 1 cpv. 2 LE che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambia-mento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece necessaria per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e per costruzioni provvisorie (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b LE). In base all'art. 3 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) sfuggono tra l'altro al permesso di costruzione la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g), nonché gli scavi e le colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno, nella zona edificabile (fino a determinate dimensioni, cfr. lett. h). Secondo l'art. 4 lett. c RLE, la licenza edilizia è invece necessaria per edifici e impianti come le piscine.

3.3. In concreto, a ragione la precedente istanza ha concluso che il controverso biotopo artificiale è soggetto all'obbligo di permesso. In effetti, non si tratta di una semplice sistemazione di un prato con le usuali attrezzature di arredo o solo di un piccolo stagno da giardino. Al contrario, è un bacino artificiale con un fondo impermeabilizzato, una profondità fino a m 0.50-0.80 e una superficie di quasi 30 m2, non essenzialmente diverso da una piscina, realizzato fuori dell'area edificabile, all'interno della zona agricola (oltre che in una zona di protezione del paesaggio ex art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore di Riva San Vitale [NAPR]). Lo specchio d'acqua, collocato a ridosso di una terrazza esterna (con una pergola) e parzialmente delimitato da passerelle, non è un impianto trascurabile dal profilo spaziale (cfr. fotografie allegate alla domanda di costruzione e al ricorso al Governo, doc. C). Non può peraltro essere ignorato che, nel corso degli anni, lo stagno artificiale è inoltre anche stato popolato da diverse specie di rane (verdi, raganella, ecc.; cfr. doc. B prodotto al Governo); da questo profilo - come ha già avuto modo di stabilire questo Tribunale (cfr. STA 52.2019.325 del 31 maggio 2021 consid. 3.4) - appare quindi anche idoneo a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni sull'ambiente, rilevante dal profilo dell'ordinamento delle utilizzazioni. Il rumore proveniente dal gracidio delle rane, nella misura in cui è direttamente connesso ad un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), è in effetti atto a richiamare anche l'applicazione della legislazione ambientale (cfr. STA 52.2019.325 citata consid. 3.4 e rinvii).

Conformità di zona

4.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (cd. principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Secondo l'art. 16a cpv. 1 LPT (nella versione entrata in vigore il 1° settembre 2000), sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. L'art. 34 cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) specifica che sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'art. 16a cpv. 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati alternativamente per:

a) la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; o

b) la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.

In base al cpv. 2, sono inoltre conformi alla zona agricola, a determinate condizioni cumulative (lett. a - c) gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli.

Per l'art. 34 cpv. 4 OPT, l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), a essi non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).

4.2. Come visto, l'art. 34 cpv. 1 lett. b OPT equipara all'uso agricolo la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale (come ad es. terreni da strame, prati magri, siepi e boschetti), anche se il terreno non produce alcun prodotto agricolo tradizionale. E questo alla luce della multifunzionalità della zona agricola ex art. 16 LPT, che non ha quale unico scopo l'approvvigionamento alimentare in senso stretto, ma serve anche a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o assicurare la compensazione ecologica (cd. öklologischer Ausgleich; cfr. anche art. 1 lett. b e c della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998; LAgr; RS 910.1; cfr. Rudolf Muggli, in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 14 ad art. 16a; Waldmann/Hänni, op. cit, n. 12 ad art. 16a; Jeannette Kehrli, Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes - Bedeutung und Entwicklung, in: LBR 98/2015, pag. 192; cfr. pure STF 1A.93/1999 del 16 agosto 1999 consid. 2b/aa Urteilssammlung EspaceSuisse Nr. 1866, relativa a un biotopo). Ciò non toglie che anche la cura di simili superfici deve avvenire nell'ambito di un'impresa agricola ai sensi dell'art. 16a LPT; l'art. 34 cpv. 1 lett. b OPT è infatti solo una norma d'esecuzione. Considerato che le zone agricole devono per quanto possibile essere mantenute libere da costruzioni (cfr. art. 16 cpv. 1 LPT), ammissibili sono unicamente edifici e impianti necessari per un'agricoltura professionale, che può sussistere a lungo termine (cfr. art. 34 cpv. 4 OPT; sentenza Verwaltungsgericht di San Gallo B 2020/203 del 23 novembre 2021 consid. 3.4.1; sentenza del Baudepartement di San Gallo BDE 2020 Nr. 85 del 25 settembre 2020 consid. 2.4; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht VWBES.2018.66 del 19 novembre 2018 consid. 5.1 confermata da STF 1C_10/2019 del 15 aprile 2020). Non basta invece che il proprietario di un fondo eserciti l'agricoltura a titolo ricreativo (cfr. art. 34 cpv. 5 OPT; cfr. sul tema: STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2, STA 52.2019.532 citata consid. 4.1 e rinvii); tanto meno che non la eserciti affatto, ma abbia ad esempio il desiderio di favorire l'interesse pubblico alla biodiversità (cfr. in tal senso pure STF 1C_10/2019 citata consid. 5.6).

4.3. In concreto, è pacifico che i ricorrenti non esercitano alcuna attività agricola, non solo a titolo professionale, ma nemmeno per hobby. Nessuno lo pretende. Già solo per questo motivo, che il Governo avrebbe dovuto evidenziare (cfr. supra consid. 2.3), è certo che per lo stagno artificiale non possa essere rilasciata un'autorizzazione ex art. 16a LPT. Non portano ad altra conclusione le argomentazioni dei ricorrenti riguardanti la biodiversità e il valore naturalistico del biotopo: le stesse, come visto, non permettono in ogni caso di prescindere dalla sussistenza di un'azienda agricola a lungo termine.

  1. Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili

5.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori della zona edificabile possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le condizioni cumulative poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di tale presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente apparterrebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per la natura del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a). Al riguardo è comunque sufficiente un'ubicazione vincolata relativa, nel senso che non occorre che quella prevista sia l'unica ubicazione possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente importanti e oggettivi che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1 e rimandi). La decisione sull'ubicazione vincolata relativa implica un'estesa ponderazione degli interessi, che coincide in parte con quella dell'art. 24 lett. b LPT (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1).

5.2. In concreto, così come concluso dal Governo, è certo che il bacino artificiale non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, impone di realizzare il controverso specchio d'acqua in zona agricola, a fianco della terrazza dell'edificio dei ricorrenti (apparentemente al beneficio della tutela delle situazioni acquisite, cfr. infra consid. 6). Al di là delle spiegazioni riferite all'asserito impatto positivo che avrebbe per gli animali e/o piante degli ambienti circostanti, è evidente che la controversa opera di sistemazione esterna è da ricondurre a motivi di natura soggettiva. Per quanto possa avere anche una valenza naturalistica, nulla impedisce del resto di realizzare uno stagno da giardino all'interno della zona edificabile. Già solo per questo motivo, l'impianto non può quindi essere autorizzato in via eccezionale in base all'art. 24 LPT.

  1. 6.1. Secondo l'art. 24c LPT (nella versione in vigore dal 1° settembre 2000), fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge il cpv. 2, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. L'articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona (art. 41 OPT). Al riguardo di regola fa stato l'entrata in vigore, il 1° luglio 1972, della legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque (LIA; RU 1972, 1120), che ha esplicitamente introdotto il principio di separazione del territorio edificato da quello inedificato (cfr. DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).

6.2. In base all'art. 42 cpv. 1 OPT (nel testo valido dal 1° settembre 2000), trasformazioni di edifici e impianti a cui è applicabile l'articolo 24c LPT sono ammesse nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. In base al cpv. 2, stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata, soggiunge il cpv. 3, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso non è più garantita qualora siano superati determinati limiti quantitativi prescritti per gli ampliamenti all'esterno e all'interno del volume esistente dell'edificio (cfr. lett. a e b).

6.3. Per quanto qui interessa, il quadro normativo vigente ricalca a grandi linee la predetta regolamentazione, con la sostanziale differenza che con la revisione della LPT entrata in vigore il 1° novembre 2012 sono stati inclusi nel campo di applicazione dell'art. 24c LPT anche gli edifici abitativi agricoli (cfr. cpv. 3). È stato inoltre introdotto il cpv. 4 dell'art. 24c LPT il quale precisa che l'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali, per un risanamento energetico oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio (cfr. pure art. 42 cpv. 3 lett. b OPT; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3, 1C_415/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 3.6). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, tale norma non si applica tuttavia alle modiche dei dintorni mediante opere di sistemazione esterna (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 3.3; 1C_10/2019 citata consid. 4). Da notare è infine che per gli ampliamenti interni la predetta revisione ha ripreso l'estensione dei limiti di superfici già introdotta con la revisione dell'OPT del 2007 (cfr. art. 42 cpv. 3 OPT vigente dal 1° settembre 2007; cfr. UST, Spiegazioni relative alla revisione dell'OPT del 4 luglio 2007, ad art. 42, pag. 7 seg.; cfr. pure STA 52.2017.459 del 3 dicembre 2018 consid. 4).

6.4. In concreto, l'edificio esistente sul fondo dei ricorrenti appare essere al beneficio della tutela delle situazioni acquisite, in quanto realizzato prima degli anni '50 (cfr. immagini aeree pubblicate sul geoportale federale di swisstopo, map.geo.admin.ch). Dagli atti emerge in effetti che lo stabile ha beneficiato di due licenze edilizie, una il 13 dicembre 2017 riguardante una pompa di calore e un impianto fotovoltaico, l'altra il 16 ottobre 2013 per la trasformazione del sottotetto in base all'art. 24c LPT (cfr. avviso cantonale n. 85156). In queste circostanze, non è quindi possibile escludere che la controversa sistemazione esterna - che secondo la domanda di costruzione risalirebbe al 2003 - possa essere autorizzata in base all'art. 24c LPT. Le precedenti istanze non si sono del resto confrontate con questo disposto, già applicato nelle pregresse procedure, chiarendo i fatti salienti. Gli atti non possono pertanto che essere retrocessi al Governo affinché, completata l'istruttoria con il coinvolgimento dell'autorità dipartimentale e delle parti (accertando in particolare lo stato del fondo al momento determinante ai sensi dell'art. 41 OPT e tutti gli interventi già autorizzati ed eseguiti sul fondo), si pronunci nuovamente (applicando il diritto vigente al tempo della realizzazione dei lavori, a meno che quello entrato successivamente in vigore risulti più favorevole; cfr. al riguardo: DTF 123 II 248 consid. 3a/bb, STF 1C_480/2019 citata consid. 3.2; STA 52.2017.459 citata consid. 4.1 e rinvii). Rilevante appare in particolare il requisito dell'identità (art. 42 cpv. 1 OPT). Va da sé che ai fini dell'eventuale concessione di un permesso in base all'art. 24c LPT dovrà anche essere valutato se alla realizzazione dell'opera non si oppongano interessi preponderanti contrari, tenendo inoltre conto di eventuali aspetti inerenti la protezione del paesaggio e le ripercussioni derivanti dall'impianto (quali i rumori), già lamentati dal vicino.

  1. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.

  2. 8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto. Gli atti sono retrocessi al Governo affinché si pronunci nuovamente sull'impugnativa, conformemente a quanto indicato al consid. 6.4.

8.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi ricorre venga considerato vincente (cfr. STF 2C_104/2019 del 10 novembre 2020 consid. 8.2 e rif.; tra tante, STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 10 e rimandi). La tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) è quindi posta a carico del vicino resistente, che rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm) rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1483) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. gli atti sono retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi del consid. 6.4.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, che rifonderà inoltre a RI 1 e RI 2 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede. Ai ricorrenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La vicecancelliera

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