Incarto n. 52.2022.145

Lugano 30 agosto 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sull'istanza del 27 settembre 2019 dell'

avv. RI 1, ,

chiedente

la ricusa dei membri e della segretaria della Commissione di disciplina notarile indicati nell'atto di apertura della procedura disciplinare del 9 settembre 2019;

ritenuto, in fatto

A. Con decisione del 15 luglio 2019 (inc. 20.2019.11), la Commissione di disciplina notarile (composta dai membri M__________, R__________ e G__________ e dal segretario F__________), ha accolto parzialmente i reclami di __________ contro una parcella del notaio RI

  1. Per quanto qui interessa, nei considerandi della decisione (pag. 3), la Commissione ha incidentalmente segnalato l'intenzione di aprire d'ufficio

una parallela procedura disciplinare a carico del notaio, che aveva fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dei clienti (senza seguire la procedura di contestazione delle note), indicato nella parcella un termine di reclamo errato (di 15 anziché 30 giorni) e prodotto in quel procedimento una "copia semplice" del suo rogito. Il 6 agosto 2019, il notaio - rivolgendosi personalmente ai tre membri M__________, R__________ e G__________ e al segretario F__________ - ha stigmatizzato i rimproveri contenuti nell'obiter dictum e soprattutto il contesto in cui erano stati formulati, dandone comunicazione ai coniugi , nonostante la natura confidenziale di una procedura disciplinare, coperta dal segreto d'ufficio. Con risposta del 9 settembre 2019, il presidente C__________i - a nome della Commissione costituita dagli altri tre membri - ha difeso l'indicazione sul prospettato avvio del procedimento disciplinare (non ritenendola contraria ad alcuna norma). Nel contempo, vista anche la segnalazione pervenuta dai coniugi , con atto separato ha formalmente aperto un siffatto procedimento (per i rimproveri di cui sopra), comunicando la composizione del collegio giudicante, formato dallo stesso presidente C, dai membri Ca e Co__________ e dalla segretaria A__________ (inc. 20.2019.16).

B. a. Con atto del 27 settembre 2019, designato "istanza di ricusa", il denunciato è insorto davanti alla Commissione chiedendo che fosse accertata la sua incompetenza e dichiarati nulli o annullati tutti i suoi atti e decisioni. In via subordinata, ha postulato la ricusa dei tre predetti membri e della segretaria, poiché avrebbero già anticipato il giudizio di merito con la citata risposta del 9 settembre 2019.

b. Trattando l'atto quale istanza di ricusa nei confronti di tutti i suoi membri (e non solo di quelli indicati dal denunciato), l'8 settembre 2020 la Commissione l'ha trasmessa al Tribunale cantonale amministrativo per competenza, formulando le proprie osservazioni in ordine e di merito.

c. Premesso che l'atto inoltrato sotto il cappello unico di "istanza di ricusa" - alla luce del suo contenuto e delle domande di giudizio - andava in realtà trattato, da un lato, (a) come ricorso contro la decisione di apertura del procedimento del 9 settembre 2019 e, dall'altro, (b) come istanza di ricusa nei confronti dei membri C__________, Ca__________ e Co__________ e della segretaria A__________, il Tribunale ha respinto il primo e retrocesso la seconda alla Commissione ai sensi dei considerandi. In particolare, ricordato come la domanda di ricusa fosse rivolta solo contro tre membri e non contro tutti i componenti dell'autorità di sorveglianza, questa Corte l'ha ritrasmessa a quest'ultima, affinché statuisse in merito completandosi con gli altri tre membri ex art. 19 cpv. 3 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100; cfr. consid. 5.2).

C. Il 10 maggio 2022, il presidente della Commissione ha informato il Tribunale che questi ultimi tre membri (M__________, R__________ e G__________) e il segretario (F__________) hanno comunicato di non essere in condizione di giudicare l'istanza a causa di una denuncia penale sporta nei loro confronti dal notaio RI 1. Constatata l'impossibilità di decidere all'interno della Commissione, ha quindi nuovamente trasmesso l'istanza di ricusa al Tribunale, per evasione.

D. Interpellato dal giudice delegato alla causa, l'istante si è sostanzialmente limitato a prendere atto della trasmissione, ribadendo inoltre l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare e conseguente richiesta di stralcio della procedura.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Secondo l'art. 19 LN, la Commissione di disciplina notarile - che esercita il potere disciplinare sui notai (cpv. 1) - si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di uno o più segretari cui può essere delegata l'istruttoria, designati dalla Commissione per il notariato per un periodo di due anni tra i notai iscritti nel registro cantonale (cpv. 2). Per la ricusa, soggiunge il cpv. 3

dell'art. 19, valgono per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC); la Commissione di disciplina decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti. Se invece è ricusata l'intera Commissione di disciplina notarile, la norma precisa che la Commissione per il notariato ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai. Come ha già avuto modo di stabilire questo Tribunale, quest'ultima disposizione si riferisce alla fase successiva all'accoglimento di un'istanza di ricusa rivolta contro tutti i membri del collegio. La competenza a statuire sulla fondatezza di una tale istanza spetta invece al Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità gerarchicamente superiore (cfr. art. 53 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100] per rinvio dell'art. 104 LN e art. 102 LN; STA 52.2020.181 del 6 aprile 2021 in: RtiD II-2021 n. 22 consid. 1.1.1).

1.2. In concreto, come ricordato in narrativa, con l'istanza del 27 settembre 2019 il notaio non ha ricusato tutti i membri della Commissione, ma solo quelli indicati nell'atto di apertura del 9 settembre 2019, ossia i membri C__________, Ca__________ e Co__________ e la segretaria A__________ (cfr. anche petitum n. 2). E ciò contrariamente a quanto sembrerebbe ancora ritenere in questa sede la Commissione (cfr. scritto di trasmissione del 10 maggio 2022). Tale circostanza era del resto stata inequivocabilmente chiarita anche dall'interessato nella pregressa procedura (cfr. sue osservazioni del 9 ottobre 2020, punto III.A, inc. 52.2020.422). Tant'è che, con la citata sentenza del 10 maggio 2021, questo Tribunale ha retrocesso gli atti alla Commissione, affinché si pronunciasse sulla fondatezza dell'istanza, completandosi con gli altri tre membri che la compongono. Con scritto del 10 maggio 2022, la Commissione ha tuttavia informato che i membri M__________, R__________ e G__________ nonché il segretario F__________ hanno comunicato di non essere in condizione di giudicare l'istanza a causa della denuncia penale che il notaio RI 1 ha personalmente sporto nei loro confronti a seguito di un considerando della decisione del 15 luglio 2019 (supra consid. A). In queste circostanze, in assenza di membri della Commissione che possano decidere sull'istanza in parola (vista la chiara dichiarazione di astensione dei tre membri e del segretario che, in

base alla precedente decisione di questo Tribunale, avrebbero dovuto statuire sulla stessa), va dunque ora ammessa la competenza del Tribunale a pronunciarsi sulla sua fondatezza.

1.3. Certe sono inoltre la legittimazione attiva dell'istante e la tempestività della domanda, presentata nel termine (10 giorni) impartitogli con l'atto di apertura del 9 settembre 2019, pervenutogli soltanto il 17 settembre 2019 (cfr. doc. A e B allegati all'istanza), e dunque senza indugio (cfr. art. 49 cpv. 1 CPC con l'art. 104 LN; cfr. pure art. 52 cpv. 1 LPAmm).

1.4. L'istanza è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, integrati pure dal precedente incarto di questo Tribunale (inc. n. 52.2020.422).

  1. 2.1. La ricusa di un membro di un'autorità non giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di disciplina, che non è un tribunale (cfr. DTF 123 I 87 consid. 4; RtiD II-2021 n. 22 consid. 2.1 e rif.; cfr. pure, per analogia, DTF 126 I 228 consid. 2; STA 52.2018.432 citata consid. 2.1 e rinvii) - va determinata sulla scorta del diritto procedurale applicabile, come pure dei principi stabiliti dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. ad esempio, STF 5A_707/2011 del 28 novembre 2011 consid. 3.1). Questa norma dispone che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 29 cpv. 1 Cost. permette in particolare di esigere la ricusa dei membri di un'autorità amministrativa la cui situazione o il cui comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla loro imparzialità. Mira a evitare che delle circostanze estranee alla causa possano influenzare una decisione a favore o detrimento della parte interessata. La ricusa può imporsi anche se una prevenzione effettiva del membro dell'autorità adita non può essere accertata. È sufficiente che le circostanze suscitino l'apparenza di una prevenzione e facciano sorgere un dubbio di parzialità. Tuttavia devono essere prese in considerazione solo circostanze oggettive; non sono invece determinanti le impressioni

puramente individuali di una delle persone implicate (cfr. STF 2C_238/2018 del 28 maggio 2018 consid. 4.2, 2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.1 e rimandi). In linea generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri delle autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Diversamente dagli art. 30 Cost. e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - applicabili solo ai tribunali - l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima di organizzazione. Di regola, le prese di posizione che s'iscrivono nel normale esercizio delle funzioni governative, amministrative o di gestione o nei normali compiti di un'autorità parte a una procedura - allorquando la stessa si esprime con il necessario riserbo - non permettono di concludere per l'apparenza di una parzialità e di giustificare una ricusa; diversamente, la procedura amministrativa sarebbe privata del suo senso (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.3 e rimandi). Un'autorità, o uno dei suoi membri, ha per contro il dovere di ricusarsi allorquando vanta un interesse personale in relazione all'oggetto che deve trattare, se manifesta espressamente la sua antipatia nei confronti di una parte o se si è già formata un'opinione irremovibile ancor prima di aver preso conoscenza di tutti i fatti pertinenti alla causa (cfr. STF 2C_238/ 2018 citata consid. 4.2, 2C_931/2015 citata consid. 5.1 e rimandi; RtiD II-2021 n. 22 consid. 2.1 e rif.).

2.2. In virtù dell'art. 19 cpv. 3 LN, per i motivi di ricusa torna applicabile per analogia l'art. 47 CPC (norma alla quale si è peraltro allineata anche la LPAmm, cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 27). Secondo il cpv. 1 di tale disposizione, chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se:

a) ha un interesse personale nella causa;

b) ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

c) è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

d) è in rapporto di parentela o in affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;

e) è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

f) per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

Secondo l'art. 49 CPC, la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (cfr. in senso analogo, art. 52 cpv. 1 LPAmm). L'istituto della ricusa deve comunque rimanere una misura d'eccezione, affinché le regole sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e amministrative non vengano svuotate del loro contenuto (cfr. STF 5A_109/2012 del 3 maggio 2012 consid. 3.2.3 e rinvii; RtiD II-2021 n. 22 consid. 2.3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3e all'art. 32; cfr. pure Messaggio citato, pag. 27).

  1. 3.1. In concreto, l'istante ha motivato la sua domanda di ricusa contro i membri C__________, Ca__________, Co__________ e la segretaria A__________ adducendo che essi sarebbero prevenuti nei suoi confronti. E ciò sulla base di quanto espresso dal presidente C__________ - a nome di tale commissione - nella lettera del 9 settembre 2019 di cui si è detto in narrativa (supra consid. A). Con tale scritto, rispondendo alle critiche formulate dal notaio RI 1 ai membri del collegio che si erano pronunciati sulla sua parcella - rei, a suo dire, di aver divulgato ai clienti __________ il contenuto dell'obiter dictum a pag. 3 - ha in particolare rilevato:

"Per quanto attiene infine all'indicazione, contenuta nella decisione riguardante il reclamo, della prossima apertura della procedura disciplinare, questa Commissione reputa che la stessa non abbia leso alcuna norma. In particolare reputa che tale indicazione non sia in contrasto con l'art. 95 cpv. 2 LN da lei citato. In effetti la mancata qualità di parte del segnalante sancita da detta disposizione non significa che il segnalante (o eventualmente anche altre persone toccate o all'origine di detta procedura) non possano venire a conoscenza semplicemente dell'esistenza della procedura medesima".

Ora, è piuttosto evidente che con questa semplice affermazione né il presidente, né gli altri membri del collegio, si sono in qualche modo espressi sull'esito della procedura disciplinare, formalmente aperta quel giorno. Il solo fatto che essi non abbiano ritenuto contraria alla legge (segnatamente all'art. 95 cpv. 2 LN) l'informazione ai clienti sul suo prefigurato avvio, non permette infatti di ritenerli già prevenuti per quanto concerne il merito di tale procedimento, cioè la valutazione della conformità dell'agire del notaio Will alle norme che regolano la professione notarile.

3.2. Identica conclusione vale per il successivo scritto dell'8 settembre 2020, con cui la Commissione ha trasmesso la prima volta l'istanza di ricusa a questo Tribunale (consid. Bb), formulando anche le proprie osservazioni, e in particolare negando che dalla sola apertura del procedimento potesse derivare un'anticipazione di giudizio (pag. 3, ndr: sottolineature del Tribunale):

"(…) la procedura disciplinare è incentrata essenzialmente sul fatto che il notaio ha fatto spiccare un precetto esecutivo a carico dei suoi clienti e segnalanti prima che la parcella fosse cresciuta in giudicato e meglio allorquando questi ultimi avevano già presentato reclamo contro la stessa.

Il fatto che un notaio, a fronte di una contestazione da parte dei destinatari di una sua parcella notarile, reagisca con una domanda di esecuzione ed il successivo invio di un precetto esecutivo, costituisce a non averne dubbio un fondato motivo di apertura di procedura disciplinare.

Basti rilevare da un lato che l'apertura di una procedura non equivale ad una sanzione, ma ha lo scopo di chiarire la correttezza dell'agire del notaio e dall'altro lato che - come ribadito dal Tribunale federale in una recente sentenza riguardante un caso ticinese - far spiccare un precetto esecutivo in determinate condizioni può configurare un reato penale (sentenza 6B_705/2020 del 12 agosto 2020)".

È ben vero, come già eccepito dall'istante (cfr. citate osservazioni del 9 ottobre 2020, pag. 7), che tali osservazioni non erano strettamente necessarie: la prevenzione lamentata dal notaio non verteva in effetti tanto sull'obiezione che il procedimento disciplinare [..] non avrebbe neppure dovuto essere aperto, ma piuttosto, come visto, sul fatto che la Commissione aveva difeso la relativa informazione ai coniugi __________ (cfr. supra consid. 3.1). D'altra parte, occorre considerare che la giustificazione addotta dai membri ricusati - ovvero di aver ravvisato nel precetto esecutivo fatto spiccare dal notaio prima della crescita in giudicato della parcella solo un motivo sufficiente per aprire un procedimento disciplinare - ancora non significa che essi ritengano effettivamente data anche una violazione dei doveri professionali. Aspetto, questo, che dovrà invece essere compiutamente accertato nell'ambito della procedura avviata. In questo stesso senso - inteso unicamente a giustificare l'avvio del procedimento e non il suo esito - va evidentemente letta pure la generica osservazione che, a determinate condizioni, far spiccare un precetto può costituire un reato penale. Del resto, la stessa Commissione ben ha sottolineato che l'apertura di una procedura non equivale ad una sanzione e che scopo del procedimento disciplinare è proprio quello di verificare la correttezza dell'agire del notaio.

3.3. Fermo quanto precede, e ricordato come la ricusa debba rimanere eccezionale e non possa fondarsi, come in concreto, su semplici illazioni e congetture, occorre concludere che le suddette esternazioni, per quanto discutibili, non permettono ancora di ritenere che i membri e la segretaria della Commissione si siano già formati un'opinione irremovibile sull'esito della procedura disciplinare al punto da non apparire più come imparziali nella trattazione dell'incarto e nella valutazione del comportamento del notaio. L'istanza va pertanto respinta.

  1. L'insorgente risolleva in questa sede l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare. Tale questione, come già indicato nel precedente giudizio (STA 52.2020.422 citata consid. 4), non va approfondita ora, ma dovrà essere esaminata dalla Commissione competente a giudicare il merito della causa. A prima vista,

l'obiezione non appare comunque fondata (cfr. in generale sulla prescrizione e sugli atti che la interrompono: STA 52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 2; cfr. pure STF 2C_1065/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.3).

  1. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'istanza di ricusa è respinta. Gli atti sono pertanto nuovamente retrocessi alla Commissione composta dai membri C__________, Ca__________ e Co__________ e dalla segretaria A__________, affinché procedano con l'istruzione del procedimento disciplinare e la decisione di merito.

5.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'istante, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. L'istanza di ricusa è respinta.

  2. Gli atti sono retrocessi alla Commissione affinché proceda come indicato nel consid. 5.1.

  3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'istante.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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